Un amico vi confida un «messaggio del Cielo» ricevuto da una veggente di cui non avevate mai sentito parlare; un sito diffonde i «segreti» di un'apparizione che non figura su nessun calendario liturgico; una comunità vive con fervore attorno a locuzioni che il vescovo non ha né approvato né condannato. La domanda sorge allora, molto concreta: ho il diritto di credervi? È mancanza di fede restare riservati — o, al contrario, è imprudenza aderirvi?
La risposta della Chiesa è netta, e dipende anzitutto da una parola mal compresa: «non riconosciuta». Molti la intendono come sinonimo di «falsa» o di «vietata». Non ne è il senso. Nell'immensa maggioranza dei casi, una rivelazione privata non riconosciuta è semplicemente una rivelazione che la Chiesa non ha giudicato: non si è ancora pronunciata, oppure ha stimato che nulla ne provasse l'origine celeste, senza per questo condannarla. Tra il semaforo verde di un riconoscimento e il semaforo rosso di una condanna, esiste una vasta zona d'attesa in cui la condotta del fedele dipende non dalla fede dovuta a un dogma, ma dalla prudenza.
Questo articolo tratta precisamente questo caso particolare. La dottrina generale — perché nessuna rivelazione privata, neppure riconosciuta, obbliga la fede divina — è esposta nell'articolo Bisogna credere alle rivelazioni private?. Qui si dà questa base per acquisita e si scende di un grado: che cosa può lecitamente fare un cattolico davanti a una rivelazione che l'autorità della Chiesa non ha convalidato? A quali condizioni può credervi, e da quale soglia questa credenza diventa una colpa?
«Non riconosciuta»: di che cosa si parla esattamente?
Prima di chiedere se sia permesso credervi, bisogna sapere che cosa copre l'espressione. Perché «non riconosciuta» designa in realtà situazioni molto diverse tra loro, dal silenzio totale al giudizio negativo sfumato. Confondersi, significa condannarsi ad agire male.
Le sei conclusioni delle Norme del 2024
La maggior parte delle rivelazioni private della storia non ha mai ricevuto un verdetto formale. Sulle migliaia di apparizioni e locuzioni riferite nel corso dei secoli, solo una manciata è stata oggetto di un giudizio ufficiale. Il silenzio è dunque la situazione normale, non l'eccezione. Per orientarsi, le Norme promulgate dal Dicastero per la Dottrina della Fede il 17 maggio 2024 prevedono sei conclusioni possibili (art. 18, 1°–6°), dall'attesa prudente al giudizio negativo fermo.
| Status | Ciò che dice la Chiesa | Ciò che il fedele può fare |
|---|---|---|
| Nihil obstat (art. 18, 1°) | Nulla osta: sono riconosciuti segni dell'azione dello Spirito Santo, senza certezza sull'autenticità soprannaturale. | Culto e pellegrinaggio permessi; adesione prudente possibile, mai obbligatoria. |
| Prae oculis habeatur (art. 18, 2°) | Segni positivi, ma anche confusione o rischi: discernimento e dialogo richiesti, possibili chiarimenti dottrinali. | Riserva accresciuta; tenere conto delle precisazioni richieste dal vescovo. |
| Curatur (art. 18, 3°) | Elementi critici notevoli, ma una devozione già largamente diffusa e frutti verificabili: da riorientare, non da incoraggiare. | Non propagare; volgersi alle espressioni di devozione raccomandate. |
| Sub mandato (art. 18, 4°) | Il problema viene da un cattivo uso (persona, famiglia, gruppo), non dal fenomeno stesso: la guida pastorale è affidata al vescovo. | Obbedire alle disposizioni prese dal vescovo. |
| Prohibetur et obstruatur (art. 18, 5°) | Rischi molto gravi: l'adesione pubblica è dichiarata non permessa. | Non aderire; accogliere la catechesi data per comprendere la decisione. |
| Declaratio de non supernaturalitate (art. 18, 6°) | Si dichiara, su fatti concreti e provati, che il fenomeno non è soprannaturale. | Divieto di aderirvi e di diffonderla; obbedienza stretta. |
Una rivelazione «non riconosciuta» rientra, secondo i casi, nelle prime quattro conclusioni. Solo le ultime due sono un vero semaforo rosso. Tutta la posta in gioco pratica consiste nel sapere in quale casella ci si trova — e nel non trattare mai una casella come la successiva.
Il silenzio della Chiesa non è un'approvazione
Bisogna dirlo chiaramente: l'assenza di condanna non è mai valsa approvazione. Che un vescovo non abbia vietato nulla non significa che abbia riconosciuto qualcosa. I promotori di apparizioni controverse giocano spesso su questa ambiguità — «la Chiesa non ha detto nulla contro» — come se il silenzio fosse una carta bianca. Non lo è.
Le nuove norme del Dicastero per la Dottrina della Fede lo ricordano subito: «ordinariamente non bisogna attendersi dall'autorità ecclesiastica un riconoscimento positivo» del carattere soprannaturale[1]. In altre parole, l'atteggiamento di default della Chiesa è la riserva, non l'avallo. Un fedele onesto non può dunque mai trasformare un silenzio in garanzia.
Il silenzio della Chiesa non è neppure un rigetto
La simmetria è altrettanto vera nell'altro senso. Che la Chiesa non abbia riconosciuto una rivelazione non prova che sia falsa. Le inchieste canoniche sono lente, prudenti, talvolta interrotte dalla morte di un veggente o dalla mancanza di prove. Lourdes attese quattro anni prima del riconoscimento; Fatima, tredici anni; altre attendono ancora dopo un secolo. Il ritardo di un giudizio non dice nulla della verità dei fatti — dice solo la prudenza della Chiesa, che preferisce sbagliarsi per lentezza che per precipitazione.
Ciò che «non riconosciuta» non vuol dire
Tre controsensi ritornano costantemente. Dissiparli, significa già rispondere a metà della domanda.
Non riconosciuta non è falsa
Molte grazie autentiche furono dapprima ignorate, persino sospettate, prima di essere onorate. La prudenza della Chiesa consiste precisamente nel non pronunciarsi finché manca la prova: un non constat non afferma l'inganno, constata l'assenza di certezza. La distinzione è capitale, e la Chiesa l'ha mantenuta fino nei dossier più celebri.
Il non constat de supernaturalitate significa che il carattere soprannaturale non è stato stabilito — non che si è stabilito che non esista: esprime l'attesa prudente, là dove il constat de non supernaturalitate decide positivamente per l'assenza di soprannaturale[2].
Non riconosciuta non è vietata
Salvo condanna esplicita, credere in privato a una rivelazione non riconosciuta non è vietato. Il Catechismo stesso riconosce che «lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate “private”, alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa»[3] — implicando che molte altre, senza essere riconosciute, non sono per questo proscritte. Il divieto esiste solo quando la Chiesa lo ha formalmente posto.
Riconosciuta non è garanzia di fede
Infine, anche il contrario è vero, e disinnesca l'angoscia inversa: persino una rivelazione riconosciuta non obbliga mai la fede divina. Non si «deve» credere né a Lourdes né a Fatima come si crede al Credo. Questo punto, sviluppato nell'articolo Bisogna credere alle rivelazioni private?, illumina tutto il resto: se neppure l'approvata obbliga, la non riconosciuta non obbliga evidentemente ancor meno — ma non per questo è vietata.
Si può credervi? Il principio dell'adesione prudente
Ecco il cuore della questione. Sì, un cattolico può aderire a una rivelazione privata non condannata — ma con un'adesione di natura precisa, e a certe condizioni.
Una «fede umana», mai la fede divina
La Chiesa, da Benedetto XIV, distingue con cura due registri. A una rivelazione privata, anche riconosciuta, «non è dovuta, e non è neppure possibile, un'adesione di fede cattolica»: le si accorda soltanto «un'adesione di fede umana», secondo le regole della prudenza[4]. La fede divina risponde alla Parola di Dio pubblica, chiusa in Cristo; la fede umana è l'assenso ragionevole che si dà a un fatto probabile, rivedibile, umanamente credibile.
Questa distinzione cambia tutto per una rivelazione non riconosciuta. Poiché le si deve solo una fede umana, la si può accordare a titolo di pia ipotesi, senza impegnare la propria fede e senza mai presentarla come certa. Il Card. Ratzinger lo formula per i casi approvati, ma il principio vale a fortiori per i casi in attesa:
«L'approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata dice essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contraddica la fede e i buoni costumi; è permesso renderla pubblica, e i fedeli sono autorizzati ad aderirvi con prudenza.» — Card. Joseph Ratzinger, Commento teologico del Messaggio di Fatima, 2000[5]
Le tre condizioni di un'adesione lecita
Da questa dottrina emergono tre condizioni. Finché sono riunite, credere in privato a una rivelazione non riconosciuta è legittimo; appena una viene meno, l'adesione diventa imprudente o colpevole.
Nulla che contraddica la fede e i costumi
È il primo filtro, assoluto. Una pretesa rivelazione che insegnasse un errore dottrinale, reclamasse un culto sospetto, annunciasse false date di fine del mondo o giustificasse una condotta contraria al Vangelo si squalifica da sé — qualunque sia il fervore che suscita. San Paolo l'ha deciso una volta per tutte:
«Ma se perfino noi stessi o un angelo venuto dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!» — San Paolo, Galati 1, 8[6]
Frutti spirituali reali
Il secondo criterio è quello di Cristo stesso: «Dai loro frutti li riconoscerete»[7]. Conversioni vere, ritorno ai sacramenti, crescita della carità, fedeltà alla Chiesa, pace interiore: ecco i segni che rendono ragionevole un'adesione. Le nuove norme del 2024 fanno dell'«abbondanza dei frutti spirituali» un elemento centrale della valutazione[8]. Al contrario, il fascino per il prodigio, la paura, l'ossessione dei segreti o l'esaltazione della veggente sono frutti dubbi.
La sottomissione al giudizio della Chiesa
Terza condizione, decisiva: l'adesione deve rimanere aperta al verdetto futuro della Chiesa. Credere in privato, sì; rifiutare in anticipo di sottomettersi se l'autorità decidesse in senso contrario, no. È questo filo dell'obbedienza che distingue la devozione cattolica dalla deriva settaria. Il vero devoto di un'apparizione non riconosciuta è colui che potrebbe, senza lacerazione, rinunciarvi il giorno in cui la Chiesa lo chiedesse.
«Vagliate tutto, tenete ciò che è buono»
Queste tre condizioni non sono che lo sviluppo di una parola apostolica che comanda tutto il discernimento cristiano. Contro la credulità come contro il disprezzo, san Paolo traccia la via media:
«Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, ma vagliate ogni cosa: ciò che è buono, tenetelo. Astenetevi da ogni specie di male.» — San Paolo, 1 Tessalonicesi 5, 19-22[9]
Né accogliere tutto, né rigettare tutto: vagliare, poi tenere ciò che è buono. Questa prudenza attiva — e non uno scetticismo pigro — è l'atteggiamento cattolico davanti a una rivelazione non riconosciuta.
I casi in cui NON si può credervi
La libertà prudente ha confini fermi. Esistono situazioni in cui l'adesione non è più permessa, in cui l'unico atteggiamento fedele è il rifiuto e l'obbedienza.
La rivelazione condannata: obbedienza stretta
Quando la Chiesa ha reso un giudizio negativo fermo — un constat de non supernaturalitate, o una dichiarazione di non autenticità — la questione è chiusa. Persistere nel credervi e nel diffonderla non è più un'opinione privata: è un atto di disobbedienza. La fede cattolica si riconosce da questo: piegarsi davanti al giudizio dell'autorità legittima, anche quando delude una pietà sincera.
La rivelazione che contraddice la fede o i costumi
Nessuna inchiesta è neppure necessaria quando il contenuto si giudica da sé. Il Catechismo è categorico:
«La fede cristiana non può accettare “rivelazioni” che pretendono di superare o correggere la Rivelazione di cui Cristo è il compimento, come è il caso di alcune religioni non cristiane e anche di alcune sette recenti.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67[10]
Una locuzione che annunci un «nuovo vangelo», corregga un dogma, predichi contro il papa o il vescovo legittimo, o semini odio, porta in sé stessa la sua condanna. L'Apostolo avverte d'altronde che l'apparenza luminosa non prova nulla:
«E non fa meraviglia: Satana stesso si maschera da angelo di luce.» — San Paolo, 2 Corinzi 11, 14[11]
Quando il vescovo del luogo ha deciso
Il discernimento dei fenomeni soprannaturali spetta anzitutto al vescovo diocesano, in collegamento con il Dicastero per la Dottrina della Fede[12]. Quando un vescovo, nei limiti della sua competenza, vieta un culto, proibisce un pellegrinaggio o mette in guardia contro una veggente, il fedele della diocesi è tenuto a seguire. Non si può invocare una «fede personale» contro una decisione pastorale legittima: sarebbe rovesciare l'ordine stesso che l'autentica ispirazione rispetta sempre.
Il vero pericolo: quando l'adesione privata diventa disobbedienza
Il pericolo, con le rivelazioni non riconosciute, non è quasi mai il semplice errore intellettuale. È il pendio che porta dalla devozione privata alla rottura con la Chiesa. Bisogna nominarlo per evitarlo.
Dalla devozione alla setta
Molte derive sono cominciate innocentemente: un gruppo si riunisce attorno a messaggi, si affeziona a una veggente, si persuade di essere un'élite spirituale, poi, mostrandosi la Chiesa riservata, ritorce questa riserva contro la Chiesa stessa. Il caso di Bayside, negli Stati Uniti, ne è l'esempio classico. I «messaggi» attribuiti a Veronica Lueken, dal 1970, arrivarono a denunciare un «falso papa» usurpatore e a minare l'autorità dei vescovi. Nel 1986, il vescovo di Brooklyn, Mons. Francis Mugavero, pubblicò una Declaration Concerning the Bayside Movement: le pretese apparizioni erano prive di ogni credibilità, i loro messaggi contrari all'insegnamento della Chiesa, e i fedeli pregati di astenersi dalle «veglie» e da ogni diffusione[13].
Illuminismo, divisione, sfruttamento
Tre sintomi segnalano lo scivolamento. L'illuminismo anzitutto: credersi depositari di una luce superiore a quella della Chiesa ordinaria, disprezzare la messa «banale» a profitto dei «messaggi». La divisione poi: il gruppo si pone contro i preti, contro il vescovo, contro il concilio, contro il papa. Lo sfruttamento infine: questua di denaro, ascendente psicologico, segreti venduti, paura alimentata. Là dove lo Spirito unifica, umilia e pacifica, la falsa mistica divide, esalta e inquieta.
I marchi di una falsa mistica
Questi segni non si improvvisano: rientrano in un discernimento collaudato, dettagliato negli articoli Come riconoscere una falsa apparizione? e Che cos'è il discernimento degli spiriti?. Riteniamo qui la regola d'oro: l'autentica ispirazione rende obbedienti, umili e pacifici; la falsa rende fieri, ribelli e agitati. Santa Teresa d'Avila, san Giovanni della Croce e sant'Ignazio convergono su questo punto: il miglior test di una grazia non è il suo splendore, ma la docilità che produce verso la Chiesa.
Come comportarsi concretamente?
Resta la questione pratica. Davanti a una precisa rivelazione non riconosciuta, che fare, qui e ora?
Prima di ogni giudizio: riserva e prudenza
Finché la Chiesa non ha parlato, la saggezza è la riserva interiore: si può essere toccati, pregare, trarne del bene, senza affermare nulla pubblicamente né impegnare altre anime. San Giovanni della Croce va oltre e mette in guardia contro l'appetito stesso delle visioni e rivelazioni particolari: l'anima che cerca ancora luci straordinarie distoglie un poco gli occhi da Cristo, in cui tutto è già dato[14]. La migliore devozione, davanti all'incerto, resta il Vangelo, i sacramenti e la carità — mai sospetti, sempre fecondi.
Il ruolo del vescovo e del discernimento della Chiesa
La condotta prudente consiste anche nel riferirsi all'autorità competente piuttosto che al proprio sentimento. Le norme del 2024 affidano al Nihil obstat un senso preciso: senza certezza sull'origine soprannaturale, il vescovo, constatando numerosi segni di un'azione dello Spirito, può apprezzare il valore pastorale del fenomeno e promuoverne la diffusione[15]. Il fedele che vuole sapere «a che punto è» un'apparizione deve dunque cercare la posizione del vescovo del luogo o del Dicastero, non il parere di un sito militante. Il discernimento di un'apparizione mariana, in particolare, segue criteri precisi esposti in Come discernere un'apparizione mariana?.
Un caso d'attesa: Garabandal
Le apparizioni di San Sebastián de Garabandal (Spagna, 1961-1965) illustrano perfettamente lo status «non riconosciuto, non condannato». Interpellato dal vescovo di Santander, Mons. José Vilaplana Blasco — che gli aveva trasmesso, il 12 novembre 1991, i lavori della commissione nominata dal suo predecessore Mons. Juan Antonio del Val Gallo (parere del 26 aprile 1991) —, il Dicastero rispose il 28 novembre 1992 con una lettera del Card. Joseph Ratzinger: non giudicando opportuno intervenire direttamente, suggeriva al vescovo di riaffermare, facendola propria, la posizione unanime dei suoi predecessori — il non constat del carattere soprannaturale, senza condanna[16]. Il 20 ottobre 2022, il vescovo di Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, ha confermato che questa posizione resta lo stato del dossier: «La mia posizione, come quella dei miei predecessori, è che la valutazione di Roma resta valida: non vi è alcun segno di soprannaturalità»[17]. Un cattolico può dunque, ancora oggi, interessarsene con riserva, pregando, senza affermare che la Vergine vi sia apparsa — e tenendosi pronto a seguire la Chiesa se un giorno decidesse.
Un caso di tolleranza: Medjugorje
All'altra estremità dello spettro delle «non riconosciute», Medjugorje. Il 19 settembre 2024, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato la nota La Regina della Pace, accordando un Nihil obstat all'esperienza spirituale legata al santuario — precisando al contempo che questo semaforo verde «non implica una dichiarazione del carattere soprannaturale» del fenomeno[18]. In altre parole: pellegrinaggi e devozione autorizzati, frutti riconosciuti, ma la Chiesa non certifica le apparizioni. È il modello stesso dell'adesione prudente permessa senza obbligo: si può andarvi, pregarvi, convertirvisi, senza essere tenuti a credere che la Vergine vi parli ogni giorno.
Che cosa si guadagna ad attendere il giudizio della Chiesa?
Si potrebbe credere che questa prudenza privi di un bene. È l'inverso: ne è la custodia.
La pace dell'obbedienza
Nulla si perde ad attendere. Chi riceve una grazia attraverso una rivelazione non riconosciuta — una conversione, un ritorno alla confessione, uno slancio di preghiera — conserva questo bene intatto, perché viene sempre in realtà da Cristo e dal suo Vangelo, mai dalla sola apparizione. E guadagna in più la pace dell'obbedienza: la certezza di non aver messo la propria fede al di sopra della Chiesa. Il dubbio su un fatto non toglie nulla alla carità; la disobbedienza, essa, ferisce l'anima.
L'esempio dei veggenti docili
I grandi veggenti riconosciuti dalla Chiesa hanno tutti condiviso un tratto: la docilità. Bernadette Soubirous, a Lourdes, si sottomise senza riserva al suo curato e al suo vescovo, entrò in convento e tacque; Faustina Kowalska, nonostante incomprensioni, obbedì ai suoi superiori e ai suoi confessori. Nessuno di loro ha opposto la propria luce privata alla Chiesa. È questa obbedienza, più del prodigio, che ha reso credibile la loro testimonianza — ed è essa che deve imitare ogni fedele attratto da una rivelazione ancora non riconosciuta.
Sintesi: una libertà governata dall'obbedienza
Si può credere a una rivelazione privata non riconosciuta? Sì, se non è condannata, non contraddice né la fede né i costumi, porta buoni frutti, e se si mantiene il cuore sottomesso alla Chiesa. No, appena una di queste condizioni viene meno, o l'adesione si indurisce in disobbedienza. Tra la credulità che ingoia tutto e il disprezzo che rigetta tutto, la Chiesa propone un cammino da uomo libero e da figlio obbediente: vagliare, tenere ciò che è buono, e lasciare l'ultima parola a colei che ha ricevuto da Cristo la missione di discernere.
Per approfondire
Note e riferimenti
Dicastero per la Dottrina della Fede, Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, 17 maggio 2024, Parte I, par. 11: di regola, non bisogna attendersi dall'autorità ecclesiastica un riconoscimento positivo del carattere soprannaturale; solo il Santo Padre può autorizzare una procedura volta a tale dichiarazione.
1Congregazione per la Dottrina della Fede, Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus, Nota preliminare, § 2 (sessione plenaria del novembre 1974; testo approvato da Paolo VI il 24 febbraio 1978, promulgato il 25 febbraio 1978, reso pubblico nel 2011): i giudizi che concludevano allora l'inchiesta — constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate. Il giudizio negativo fermo rientra oggi nella sesta conclusione delle Norme del 17 maggio 2024: Declaratio de non supernaturalitate (art. 18, 6°; Parte I, par. 22).
2Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67: «Lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate “private”, alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa. Esse non appartengono tuttavia al deposito della fede. Il loro ruolo non è quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, bensì di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica.»
3Benedetto XIV (Prospero Lambertini), De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, lib. II, c. 32 / lib. III, c. 53. Passo citato integralmente dal Card. Ratzinger nel Commento teologico del 2000: a una rivelazione approvata «non è dovuta, e non è neppure possibile, un'adesione di fede cattolica», ma soltanto «un'adesione di fede umana», secondo le regole della prudenza.
4Cardinale Joseph Ratzinger, Commento teologico del Messaggio di Fatima, Congregazione per la Dottrina della Fede, 26 giugno 2000: «L'approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata dice essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contraddica la fede e i buoni costumi; è permesso renderla pubblica, e i fedeli sono autorizzati ad aderirvi con prudenza.»
5San Paolo, Lettera ai Galati 1, 8: «Ma se perfino noi stessi o un angelo venuto dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!» — applicato dalla tradizione a ogni pretesa rivelazione che contraddica il deposito della fede.
6Vangelo secondo san Matteo 7, 15-20: messa in guardia contro i falsi profeti — «Dai loro frutti li riconoscerete […]: ogni albero buono produce buoni frutti.»
7Dicastero per la Dottrina della Fede, Norme, 17 maggio 2024: la valutazione di un fenomeno tiene conto della sua credibilità e dell'«abbondanza dei frutti spirituali» (conversioni, crescita della carità, vocazioni, fedeltà al Magistero), criteri che prevalgono sulla sola ricerca del prodigio.
8San Paolo, Prima lettera ai Tessalonicesi 5, 19-22: «Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, ma vagliate ogni cosa: ciò che è buono, tenetelo. Astenetevi da ogni specie di male.»
9Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67 (fine): «La fede cristiana non può accettare “rivelazioni” che pretendono di superare o correggere la Rivelazione di cui Cristo è il compimento, come è il caso di alcune religioni non cristiane e anche di alcune sette recenti.»
10San Paolo, Seconda lettera ai Corinzi 11, 14: «E non fa meraviglia: Satana stesso si maschera da angelo di luce.» — fondamento scritturistico della necessità del discernimento: l'apparenza luminosa non garantisce l'origine divina.
11Dicastero per la Dottrina della Fede, Norme, 17 maggio 2024: il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali spetta in primo luogo al Vescovo diocesano, che agisce in dialogo con il Dicastero che approva la decisione finale.
12Declaration Concerning the “Bayside Movement”, Mons. Francis J. Mugavero, vescovo di Brooklyn, 1986. Dopo inchiesta, il vescovo dichiarò le pretese apparizioni di Veronica Lueken prive di credibilità, i loro «messaggi» contrari all'insegnamento della Chiesa (fino ad allegare un «falso papa» e a minare l'autorità dei vescovi), e chiese ai fedeli di astenersi dalle «veglie» e da ogni diffusione.
13San Giovanni della Croce, La salita del Monte Carmelo, libro II, cap. 22: sotto la legge della grazia, volere ancora da Dio visioni o rivelazioni particolari equivarrebbe a non fissare interamente gli occhi su Cristo e a cercare fuori di lui ciò che è già tutto dato in lui.
14Dicastero per la Dottrina della Fede, Norme, 17 maggio 2024, art. 18, 1° (Nihil obstat): anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno, sono riconosciuti numerosi segni di un'azione dello Spirito Santo, e il Vescovo diocesano è incoraggiato ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere la diffusione di questa proposta spirituale.
15Card. Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, lettera a Mons. José Vilaplana Blasco, vescovo di Santander, Roma, 28 novembre 1992 (in risposta all'invio del 12 novembre 1991 che trasmetteva i lavori della commissione nominata da Mons. Juan Antonio del Val Gallo, parere del 26 aprile 1991): il Dicastero, «avendo attentamente esaminato» la documentazione, «non giudica opportuno intervenire direttamente» e «suggerisce» al vescovo di pubblicare una dichiarazione che riaffermi, facendola propria, la posizione unanime dei suoi predecessori — il non constat della natura soprannaturale delle apparizioni —, in particolare il parere del 26 aprile 1991. Il carattere soprannaturale non è né stabilito né escluso.
16Mons. Manuel Sánchez Monge, vescovo di Santander, dichiarazione del 20 ottobre 2022 riportata da ACI Prensa / CNA: «La mia posizione, come quella dei miei predecessori, è che la valutazione di Roma resta valida: “Non vi è alcun segno di soprannaturalità”» (traduzione dal dispaccio inglese).
17Dicastero per la Dottrina della Fede, nota La Regina della Pace sull'esperienza spirituale legata a Medjugorje, approvata da papa Francesco e pubblicata il 19 settembre 2024, sotto la firma del Card. Víctor Manuel Fernández. Essa accorda un Nihil obstat che autorizza il culto pubblico, precisando al contempo che questa decisione «non implica una dichiarazione del carattere soprannaturale» dei fatti.
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