Si può fare la comunione in stato di peccato mortale?

No: chi è consapevole di essere in stato di peccato mortale non può comunicare senza essersi prima confessato. Sarebbe una comunione indegna, un sacrilegio (1 Cor 11, 27-29). Fondamento biblico, Concilio di Trento, Catechismo, Codice di Diritto Canonico (can. 915-916), l’eccezione della contrizione perfetta e la comunione spirituale.

Ignispedia

La domanda ritorna spesso, ed è dolorosa: so di aver commesso una colpa grave, ma è domenica, tutti si alzano per comunicarsi, e restare solo al mio banco mi mette a disagio — posso comunque avvicinarmi? La Chiesa risponde con una chiarezza che può inizialmente sorprendere: no. Chi è consapevole di essere in peccato mortale non deve ricevere la santa comunione senza essersi prima confessato. Questa risposta non è una durezza da giurista: protegge sia la santità del sacramento sia l’anima di chi vi si accosta.

Perché l’Eucaristia non è un alimento ordinario. Sotto le specie del pane e del vino, si riceve il Corpo e il Sangue di Cristo realmente. Ricevere questo dono supremo con un’anima volontariamente separata da Dio non è un dettaglio disciplinare: è, secondo le parole di san Paolo, mangiare e bere «la propria condanna». La tradizione chiama questo una comunione sacrilega.

Ma la risposta della Chiesa non è né una trappola né una fonte di angoscia. È accompagnata da distinzioni precise che evitano i due errori opposti: la presunzione, che si comunica senza esame, e lo scrupolo, che non osa più avvicinarsi. Tutto dipende da tre cose: la colpa è davvero mortale? ne ho certezza? posso accedere a un confessore? Esiste anche un’eccezione, prevista dallo stesso diritto, per il caso in cui non sia possibile confessarsi in tempo.

Questo articolo espone il fondamento biblico di questa dottrina, i testi magisteriali che la definiscono (Catechismo, Concilio di Trento, Codice di Diritto Canonico), la ragione profonda della sua gravità — il sacrilegio —, poi risponde ai casi concreti: cosa fare quando si è in stato di peccato mortale, quando si dubita, quando non ci si può confessare, e cosa fare se non si può decentemente comunicarsi. Si presuppongono note due distinzioni trattate altrove: quella tra peccato mortale e peccato veniale e il percorso della buona confessione.

La risposta breve della Chiesa

«No» — e perché questo no è un atto d’amore

Diciamolo senza mezzi termini per non lasciare alcun dubbio: un cattolico che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non può ricevere la comunione finché non ha ricevuto l’assoluzione sacramentale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo enuncia in una frase:

«Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica deve trovarsi in stato di grazia. Se qualcuno è consapevole di essere in peccato mortale, non deve accostarsi all’Eucaristia senza aver prima ricevuto l’assoluzione nel sacramento della Penitenza.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1415[1]

Questo «no» non è un’esclusione. È, al contrario, un atto di protezione. La Chiesa non chiude la porta a chi ha peccato — gli indica la via per rientrare: la confessione. Rifiutare di comunicarsi in questo stato non è punirsi, è riconoscere onestamente che un’amicizia spezzata si ricuce prima con il perdono, non con l’abbraccio come se nulla fosse accaduto. Non ci si siede alla tavola dell’amico che si è appena tradito senza avergli prima chiesto perdono.

Cosa presuppone la questione: due distinzioni preliminari

Per comprendere bene la risposta, occorre tenere insieme due distinzioni che spesso si confondono.

Anzitutto, non tutti i peccati sono mortali. Solo il peccato mortale — che riunisce materia grave, piena avvertenza e pieno consenso — fa perdere la grazia santificante e proibisce la comunione. Il peccato veniale, invece, ferisce la carità senza distruggerla: non impedisce di comunicarsi (l’Eucaristia rimette anzi queste colpe). Tutta la questione si fonda dunque su questo confine, esposto in dettaglio nell’articolo Qual è la differenza tra peccato mortale e peccato veniale?.

Inoltre, lo stato di grazia non è una perfezione morale né l’assenza di ogni colpa: è la presenza nell’anima della grazia santificante, quella vita divina ricevuta nel battesimo. Si può essere in stato di grazia con molte imperfezioni e peccati veniali; se ne esce solo col peccato mortale. La comunione richiede questo stato di grazia, non l’impeccabilità. Ecco perché santi che si giudicavano indegni si comunicavano ogni giorno: erano peccatori, ma in amicizia con Dio.

Il fondamento biblico: « senza discernere il Corpo »

L’ammonimento di san Paolo ai Corinzi

La dottrina non deriva da una decisione tardiva della Chiesa: è inscritta fin dal Nuovo Testamento. Nella sua Prima lettera ai Corinzi, lettera generalmente datata agli anni 50, san Paolo corregge i Corinzi che si accostavano alla Cena del Signore senza rispetto, e pronuncia l’ammonimento più solenne di tutta la Scrittura sulla ricezione dell’Eucaristia:

« Chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore indegnamente sarà reo del Corpo e del Sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi di quel pane e beva di quel calice; perché chi mangia e beve, mangia e beve la propria condanna, se non riconosce il Corpo. » — Prima lettera di san Paolo ai Corinzi 11, 27-29[2]

I tre movimenti dell’ammonimento di san Paolo (1 Cor 11, 27-29). Infografica Ignispedia.

Tre affermazioni sono contenute in questi versetti, e tutta la dottrina cattolica non sarà che il loro sviluppo. Primo, si può mangiare l’Eucaristia indegnamente: la semplice ricezione materiale non è dunque sempre buona; può diventare un male. Secondo, chi lo fa diventa « colpevole » (in greco enochos, « passibile di », « responsabile di fronte a ») del Corpo e del Sangue del Signore — lo stesso aggettivo greco applicato all’omicidio in Mt 5, 21 (hos d'an phoneusē, enochos estai tē krisei): offende il Cristo stesso, presente nel sacramento. Terzo, il rimedio preventivo è l’esame di sé: « ciascuno esamini se stesso ».

« Ciascuno esamini se stesso »: l’esame di coscienza

Il Catechismo si fonda direttamente su questo passo per stabilire l’obbligo di prepararsi. Vi vede l’istituzione scritturistica dell’esame di coscienza prima della comunione:

« Per rispondere a questo invito, dobbiamo prepararci a questo momento così grande e così santo. San Paolo esorta a un esame di coscienza [...] Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accostarsi alla comunione. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1385[3]

L’esame di cui parla san Paolo non è un’introspezione ansiosa, ma uno sguardo di verità: sono in pace con Dio, o ho rotto con Lui per una colpa grave che non ho ancora confessato? Dove l’anima si scopre gravata da un peccato mortale, la condotta è chiara: passare prima attraverso il sacramento della Riconciliazione. Dove invece riconosce solo colpe leggere, può avanzare con fiducia.

Mangiare « la propria condanna »

La parola più grave è l’ultima: chi comunica senza « discernere il Corpo » mangia « la propria condanna » (in greco krima, giudizio). Lungi dal ricevere la grazia del sacramento, riceve un giudizio contro se stesso. L’Eucaristia, che è « rimedio d’immortalità » per chi la riceve bene, diventa veleno per chi la riceve male — non per colpa del sacramento, sempre santo, ma per la disposizione di chi lo profana.

Ciò che la Chiesa ha definito: dal Catechismo al Concilio di Trento

I tre pilastri magisteriali della dottrina sulla comunione in stato di peccato mortale. Infografica Ignispedia.

La dottrina di san Paolo è stata accolta, meditata e infine definita solennemente dalla Chiesa, in particolare di fronte alle obiezioni della Riforma protestante. Tre grandi testi la fissano.

Il Catechismo: lo stato di grazia richiesto

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) riassume la dottrina in due paragrafi complementari. Il § 1385 fonda l’obbligo su san Paolo; il § 1415 lo collega allo stato di grazia. Entrambi dicono la stessa cosa: consapevolezza di un peccato mortale ⇒ confessione prima della comunione. Il Catechismo vi ritorna ancora al § 1457, nel contesto del sacramento della penitenza:

« Chi è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la Santa Comunione, anche se prova un grande pentimento, senza aver prima ricevuto l’assoluzione sacramentale, a meno che non abbia un grave motivo per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1457[4]

Questo paragrafo è prezioso: enuncia in un solo tratto la regola (confessione previa, anche in caso di grande contrizione) e l’eccezione (motivo grave + impossibilità di confessarsi), sulla quale si tornerà.

Il Concilio di Trento: la confessione previa obbligatoria

È al Concilio di Trento, in piena controversia con i Riformatori, che la Chiesa ha definito la questione con la massima forza. La sessione XIII (11 ottobre 1551), nel suo Decreto sul santissimo sacramento dell’Eucaristia, dedica un intero capitolo alla preparazione richiesta:

« L’usanza della Chiesa mostra chiaramente che questa prova è necessaria affinché nessuno, avendo coscienza di un peccato mortale, per quanto si ritenga contrito, si accosti alla santa eucaristia senza una previa confessione sacramentale. » — Concilio di Trento, sessione XIII, cap. 7 (DS 1647)[5]

Il concilio precisa subito la portata della regola: essa vale « sempre », « per tutti i cristiani », compresi i sacerdoti tenuti a celebrare — purché possano ricorrere a un confessore. E già fissa l’eccezione del sacerdote costretto a celebrare in caso di necessità urgente: che allora si confessi « il prima possibile »[6].

Il canone 11: « la sola fede non basta »

Al centro della controversia vi era la tesi luterana secondo cui la sola fede sarebbe sufficiente per ricevere degnamente l’Eucaristia, senza previa confessione dei peccati gravi. Trento la condanna con un canone, sotto pena di anatema:

« Se qualcuno afferma che la sola fede è una preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima eucaristia: sia anatema. E affinché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e quindi per la morte e la condanna, questo santo concilio stabilisce e dichiara che coloro la cui coscienza è gravata da un peccato mortale, per quanto si giudichino contriti, devono necessariamente prima confessarsi sacramentalmente, se vi è un confessore. » — Concilio di Trento, sessione XIII, canone 11 (DS 1661)[7]

Questo canone è dottrinalmente definitivo: impegna l’autorità infallibile del concilio. Ricorda anche che la disputa non è una questione di disciplina, ma riguarda la salvezza: ricevere indegnamente significa esporsi « alla morte e alla condanna ».

Il Codice di diritto canonico: il canone 916

Infine, il diritto attuale della Chiesa traduce questa dottrina in norma pratica. Il Codice di diritto canonico del 1983 enuncia, al canone 916, la regola che si impone in coscienza a ogni fedele (il foro interno):

« Chi è consapevole di essere in stato di peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza aver prima ricorso alla confessione sacramentale, a meno che non vi sia un grave motivo e non gli sia possibile confessarsi; in tal caso, non dimentichi che è tenuto all’obbligo di compiere un atto di contrizione perfetta, che includa il proposito di confessarsi al più presto. » — Codice di diritto canonico (1983), canone 916[8]

Questo canone è la sintesi operativa di tutta la dottrina: regola (prima la confessione), eccezione (motivo grave + impossibilità), e condizione dell’eccezione (contrizione perfetta + proposito di confessarsi).

Perché è così grave? Il peccato di sacrilegio

Comunicare indegnamente: un sacrilegio

Perché la Chiesa circonda la comunione di tante precauzioni? Perché la posta in gioco non è una semplice infrazione a una regola, ma un’offesa a Cristo stesso. Ricevere indegnamente l’Eucaristia significa trattare indegnamente il Corpo stesso del Signore: è un sacrilegio. Il Catechismo lo afferma espressamente:

«Il sacrilegio consiste nel profanare o trattare indegnamente i sacramenti e le altre azioni liturgiche [...] Il sacrilegio è un peccato grave soprattutto quando è commesso contro l’Eucaristia, poiché in questo sacramento il Corpo stesso di Cristo ci è reso presente sostanzialmente.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2120[9]

Perché la comunione indegna è grave: il sacrilegio tocca direttamente il sacramento in cui Cristo è presente. Infografica Ignispedia.

Dunque, la comunione sacrilega non ripara il peccato mortale: ne aggiunge un secondo, ancora più grave, perché colpisce direttamente il sacramento dell’amore. Lungi dall’essere una scorciatoia verso il perdono, aggrava la ferita.

San Tommaso: ricevere «sacramentalmente» senza ricevere «spiritualmente»

I tre modi di ricevere la comunione secondo Trento (DS 1648) e san Tommaso. Infografica Ignispedia.

La teologia ha chiarito questo punto con una celebre distinzione, ripresa dal Concilio di Trento. Ci sono tre modi di ricevere l’Eucaristia. Alcuni la ricevono «solo sacramentalmente, in quanto peccatori»: prendono il segno sacro, ma senza riceverne il frutto. Altri la ricevono «solo spiritualmente», per il desiderio e la fede che opera mediante la carità — è la comunione spirituale. Altri ancora la ricevono «sia sacramentalmente che spiritualmente»: sono coloro che si accostano «dopo aver indossato la veste nuziale»[10].

San Tommaso d’Aquino aveva formulato la dottrina. Il peccatore in stato di peccato mortale riceve sì il sacramento (la manducazione sacramentale), ma è incapace di riceverne l’effetto (la manducazione spirituale), per mancanza della carità che unisce a Cristo. E non si limita a non ricevere nulla: pecca mortalmente accostandosi indegnamente, perché commette un sacrilegio. In parafrasi fedele del suo insegnamento (Summa Theologiae, parte III, questione 80, articolo 4): chi riceve questo sacramento in stato di peccato mortale lo profana e si rende colpevole verso di esso; per questo pecca mortalmente[11].

La voce dei Padri: «Nessun Giuda si accosti»

Ben prima delle definizioni conciliari, i Padri della Chiesa avevano messo in guardia con immutata forza. La figura di Giuda, che ricevette il boccone nell’Ultima Cena prima di tradire, è divenuta l’immagine classica della comunione indegna. San Giovanni Crisostomo, nelle sue omelie su san Matteo, lancia questo avvertimento rimasto celebre:

«Nessuno si accosti [a questa mensa] con indifferenza, nessuno con viltà, ma tutti con il cuore ardente, tutti ferventi, tutti vigilanti. [...] Nessun Giuda si accosti, perché non subisca la sorte di Giuda.» — San Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di san Matteo, om. 82[12]

Il pericolo, dunque, non è un’invenzione medievale né una rigidità moderna: appartiene alla coscienza più antica della Chiesa. Ricevere Cristo esige un’anima rivolta a Lui, non un’anima volontariamente chiusa dal peccato grave.

I casi concreti: quando si può comunicare, quando non si può?

«Posso comunicare?» — l’albero del discernimento secondo lo stato dell’anima. Infografica Ignispedia.

La dottrina è chiara, ma restano le situazioni reali, dove insidiano sia lo scrupolo sia la presunzione. Ecco i casi più frequenti.

Peccato mortale certo e non confessato: confessarsi prima

Questo è il caso centrale, quello a cui si rivolge direttamente tutta la dottrina. Se si ha la certezza morale di aver commesso un peccato mortale — materia grave, piena avvertenza, pieno consenso — e non ci si è ancora confessati, non si comunica: si va prima a confessarsi. Non è un’opzione, ma un obbligo grave. Restare al proprio posto mentre gli altri comunicano non è affatto vergognoso: è un atto di umiltà e di rispetto, infinitamente più degno di una comunione sacrilega.

Il dubbio: sono davvero in stato di peccato mortale?

Molti fedeli si preoccupano a torto. Un peccato è mortale solo se le tre condizioni sono presenti insieme; basta che ne manchi una sola (materia in realtà lieve, coscienza offuscata, consenso ostacolato da paura, abitudine o passione) perché non lo sia. In caso di dubbio serio sulla reale gravità o sul pieno consenso, non si ha la certezza richiesta dal canone 916 («chi è consapevole di essere in peccato grave») per doversi astenere assolutamente; l’avviso pastorale comune — opinione prudente, non definizione del magistero — ritiene allora possibile comunicare con umiltà, confessandosi quanto prima ed esponendo la situazione a un confessore, unico giudice del caso particolare[13]. È proprio per evitare lo scrupolo — quell’angoscia che vede il peccato mortale ovunque — che la Chiesa richiede una coscienza del peccato grave, non un semplice timore vago. Per il discernimento esatto delle tre condizioni, vedi Qual è la differenza tra peccato mortale e peccato veniale?.

L’eccezione: la contrizione perfetta quando non ci si può confessare

Il diritto stesso prevede il caso in cui si è in stato di peccato grave e non si può accedere a un confessore, pur avendo un motivo grave per comunicare (ad esempio evitare uno scandalo, o la prolungata assenza di ogni sacerdote). Il canone 916 apre allora una via:

«... a meno che non vi sia un grave motivo e sia impossibile confessarsi; in tal caso, non dimentichi che è tenuto all’obbligo di fare un atto di contrizione perfetta, che includa il proposito di confessarsi al più presto.» — Codice di Diritto Canonico, canone 916[14]

La contrizione perfetta è il pentimento del peccato nato dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa (e non dal solo timore dell’inferno). Essa ottiene in anticipo il perdono del peccato mortale — ma include sempre la ferma risoluzione di ricorrere al sacramento appena possibile[15]. Questa eccezione è ristretta: presuppone sia l’impossibilità reale di confessarsi sia un motivo grave per comunicare. Non dispensa mai dalla confessione successiva; la anticipa solo nell’intenzione.

Il peccato veniale: la comunione resta permessa

Al contrario, il peccato veniale non impedisce mai la comunione. Anzi: l’Eucaristia è essa stessa rimedio alle colpe leggere. Il Catechismo lo afferma:

«La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo [...] rimette i peccati veniali e preserva dai peccati gravi.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1416[16]

Privarsi della comunione per timore delle proprie imperfezioni veniali sarebbe dunque un errore: sarebbe come rifiutare il medico per paura di essere malati. Confessarle resta raccomandato per progredire, ma non è condizione per accostarsi alla mensa santa.

Tabella riassuntiva

Ecco, in sintesi, la condotta da tenere secondo lo stato dell’anima. La tabella distingue la situazione, la possibilità di comunicare e la condotta richiesta.

Situazione dell’animaSi può comunicare?Cosa fare
Peccato veniale (anche non confessato)SìComunicare; la confessione resta raccomandata
Dubbio serio su gravità o consensoPossibile, con umiltà (avviso pastorale)Comunicare, poi esporre il caso in confessione; in caso di angoscia persistente, vedere prima un confessore
Peccato mortale certo, non confessatoNoConfessarsi prima, poi comunicare
Peccato mortale, nessun confessore + motivo graveSì, eccezionalmenteAtto di contrizione perfetta + proposito di confessarsi al più presto
Peccato grave manifesto e ostinato (foro esterno)Non ammesso dal ministroRegolarizzare la propria situazione (cf. can. 915)

Il ruolo del ministro: il canone 915

Foro interno e foro esterno

Occorre distinguere due piani. Il canone 916, che abbiamo appena visto, obbliga il fedele in coscienza (il foro interno): spetta a lui giudicare se può accostarsi. Ma esiste un altro canone, il 915, che riguarda il ministro della comunione (il foro esterno):

« Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena, e coloro che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto. » — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 915[17]

Canone 916 e canone 915: due piani complementari, coscienza personale e disciplina pubblica del sacramento. Infografica Ignispedia.

Questo canone non giudica il foro interno (solo Dio legge i cuori); riguarda le situazioni pubbliche, gravi e ostinate, in cui ammettere qualcuno alla comunione causerebbe scandalo e profanerebbe il sacramento davanti a tutti. Protegge la santità pubblica dell’Eucaristia, laddove il canone 916 tutela la coscienza privata.

Il caso particolare dei divorziati risposati

La situazione oggi più discussa è quella dei fedeli divorziati che vivono una nuova unione. Essa rientra in questa logica del foro esterno e solleva delicate questioni pastorali, affrontate in particolare dall’esortazione Amoris Laetitia. Poiché ha un articolo dedicato, non la si riprende qui: vedi Un cattolico divorziato-risposato può comunicarsi?.

Cosa fare se non si può comunicarsi?

La comunione spirituale, desiderio di unione a Cristo quando non si può ricevere il sacramento. Infografica Ignispedia.

Non poter comunicarsi un giorno non è una condanna: è una chiamata. Tre atteggiamenti trasformano questa privazione in un cammino di grazia.

La comunione spirituale

Quando non si può ricevere l’Eucaristia sacramentalmente, ci si può sempre unire a Cristo con il desiderio: è la comunione spirituale, riconosciuta da tutta la tradizione (è la seconda delle tre modalità di ricevere secondo Trento). Consiste nel dire a Gesù il proprio desiderio di riceverlo e accoglierlo con la fede e l’amore, in attesa di poter comunicarsi sacramentalmente dopo la confessione. Lo stesso concilio di Trento riconosce questa modalità di ricevere « spiritualmente », mediante il desiderio e la fede che opera per mezzo della carità[18]. Non sostituisce la comunione sacramentale, ma mantiene viva la fame di Dio e prepara il ritorno.

Ricorrere alla confessione senza indugio

La conseguenza pratica di una comunione impedita è chiara: andare a confessarsi al più presto. Il peccato mortale richiede « una nuova iniziativa della misericordia di Dio », che passa ordinariamente attraverso il sacramento della penitenza. Lungi dall’essere un’umiliazione, la confessione è la porta del ritorno offerta gratuitamente. Per la modalità concreta, vedi Come fare una buona confessione?.

Uscire dallo scrupolo e dalla presunzione

Bisogna infine evitare i due eccessi opposti. La presunzione si accosta senza esame, per abitudine o rispetto umano, e comunica ciò che non discerne — è proprio ciò che san Paolo condanna. Alla sua radice, talvolta, l’indifferenza. La mistica polacca Alice Lenczewska (1934-2012) riferisce nel suo diario spirituale parole di Cristo che mettono in guardia contro la comunione ricevuta per abitudine, con indifferenza, come profanazione del suo amore[19].

Lo scrupolo, al contrario, non osa più avvicinarsi, vede peccati mortali ovunque e si priva del rimedio di cui ha più bisogno. La tradizione spirituale invita qui alla fiducia. San Pietro Giuliano Eymard, apostolo dell’Eucaristia, scriveva (lettera a Stéphanie Gourd, 26 gennaio 1851):

« Continuate le vostre comunioni perché siete deboli [...] È meglio andare alla santa comunione con le vostre miserie che allontanarsene per timore o umiltà; l’amore ha più abbandono che rispetto, più fiducia che timore. » — San Pietro Giuliano Eymard, Conseils de vie spirituelle[20]

La regola d’oro si riassume in due tempi: discernere con verità, comunicarsi con fiducia. Quando l’anima è in stato di grazia — anche se povera e peccatrice in mille piccole cose —, si accosti con coraggio, perché è per lei che Cristo si è fatto pane. Quando sa di essere separata da Dio per una colpa grave, passi prima dal perdono: allora la mensa santa tornerà ad essere, come vuole il Signore, la vita della sua anima.

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Catechismo della Chiesa Cattolica (ed. definitiva 1997), § 1415. Testo di riferimento del Compendio § 291.

    1
  2. Prima Lettera ai Corinzi 11, 27-29, nella formulazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1385 (testo controllato su vatican.va): è questa traduzione — « condamnation » — a essere ripresa in tutto l’articolo francese, Infobox compresa. Il greco krima (v. 29) vi è reso con « condamnation »; altre traduzioni francesi rendono la stessa parola con « jugement » (così la LSG). Al v. 27, l’aggettivo greco enochos (« passibile di », « responsabile di fronte a ») è lo stesso di Mt 5, 21 per l’omicidio. Lettera generalmente datata agli anni 50; Paolo scrive da Efeso (cfr. 1 Cor 16, 8).

    2
  3. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1385, citando 1 Cor 11, 27-29.

    3
  4. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1457, rimandando al Concilio di Trento (DS 1647; 1661) e al Codice di Diritto Canonico, can. 916.

    4
  5. Concilio di Trento, sessione XIII (11 ottobre 1551), Decreto sul santissimo sacramento dell’Eucaristia, cap. 7 (Denzinger-Schönmetzer 1647). Sulla necessità dell’esame e della confessione sacramentale previa per chi ha coscienza di un peccato mortale.

    5
  6. Concilio di Trento, sessione XIII, cap. 7 (DS 1647), seguito: la regola vale «sempre», «per tutti i cristiani, anche per i sacerdoti che sono tenuti per ufficio a celebrare, dal momento che possono ricorrere a un confessore»; in caso di necessità urgente, il sacerdote che ha dovuto celebrare senza confessione previa «si confessa il prima possibile».

    6
  7. Concilio di Trento, sessione XIII, canone 11 (DS 1661). Condanna, sotto pena di anatema, della tesi secondo cui «la sola fede è una preparazione sufficiente»; obbligo della confessione sacramentale previa per chi ha coscienza di un peccato mortale, «se si trova un confessore».

    7
  8. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 916. Norma del foro interno: regola (confessione previa), eccezione (motivo grave + impossibilità di confessarsi), condizione dell’eccezione (atto di contrizione perfetta che includa il proposito di confessarsi al più presto).

    8
  9. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2120, sul sacrilegio, rimandando al Codice di Diritto Canonico, can. 1367 e 1376.

    9
  10. Concilio di Trento, sessione XIII, cap. 8 (DS 1648), sulle tre modalità di ricevere l’Eucaristia: solo sacramentalmente (i peccatori), solo spiritualmente (per il desiderio e la fede operante per mezzo della carità, cfr. Gal 5, 6), oppure entrambe insieme («dopo aver indossato la veste nuziale», cfr. Mt 22, 11-14).

    10 18
  11. San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, IIIa, q. 80, a. 4 («Se il peccatore pecca ricevendo sacramentalmente il Corpo di Cristo»). Il sed contra riprende la Glossa a 1 Cor 11, 29 (due modi di mangiare: sacramentale e spirituale); il corpo dell’articolo insegna che il peccatore riceve il sacramento senza il suo frutto e pecca mortalmente per sacrilegio. Testo latino (ed. leonina, via Corpus Thomisticum, corpusthomisticum.org/sth4080): «quicumque cum peccato mortali hoc sacramentum sumit, falsitatem in hoc sacramento committit. Et ideo incurrit sacrilegium, tanquam sacramenti violator. Et propter hoc mortaliter peccat.» Parafrasi del corpo stabilita a partire da questo testo latino; trad. francese di riferimento: Somme théologique, ed. coord. A. Raulin, trad. A.-M. Roguet, Parigi, Cerf, 1984-1986 (pagina non collazionata sull’esemplare).

    11
  12. San Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di san Matteo, omelia 82 (al. 83), § 6 (PG 58, 743). L’ammonimento «che nessun Giuda si avvicini» si inserisce nella sua esortazione a ricevere l’Eucaristia «con il cuore ardente». Traduzione italiana di lavoro, nessuna edizione italiana collazionata sull’esemplare; fondo controllato sul testo greco della PG tramite la traduzione inglese NPNF (P. Schaff, Homily 82 on Matthew, newadvent.org/fathers/200182.htm: «Let then no one approach it with indifference […] but all with burning hearts […] Let no Judas receive, lest he suffer the fate of Judas»).

    12
  13. Avviso pastorale di teologia morale (opinione prudente, non definita dal magistero): il dubbio serio non equivale alla coscienza certa del peccato grave richiesta dal Codice di Diritto Canonico, can. 916, per astenersi assolutamente. In caso di dubbio persistente o di angoscia scrupolosa, rimettersi al giudizio di un confessore, unico giudice del caso particolare.

    13
  14. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 916, op. cit.; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1457.

    14
  15. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1452: la contrizione «perfetta» (contrizione di carità), nata dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, rimette i peccati veniali e ottiene il perdono dei peccati mortali «se comporta il fermo proposito di ricorrere appena possibile alla confessione sacramentale».

    15
  16. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1416: la santa Comunione accresce l’unione con Cristo, rimette i peccati veniali e preserva dai peccati gravi.

    16
  17. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 915. Norma del foro esterno: i ministri non devono ammettere alla comunione coloro che «perseverano ostinatamente in un peccato grave e manifesto». Cfr. la dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (24 giugno 2000) sull’interpretazione del can. 915.

    17
  18. Testimonianza spirituale (non fonte dottrinale): la mistica polacca Alicja (Alice) Lenczewska (1934-2012), diario spirituale 1989-2010 (Exhortations; trad. francese Reviens au sanctuaire de ton âme. Conversations avec Jésus, Éditions des Béatitudes, 2018). La data esatta della dettatura e la pagina dell’edizione francese non hanno potuto essere collazionate sull’esemplare: il brano è quindi riportato sopra in parafrasi, non in citazione letterale. Imprimatur di Mons. Henryk Wejman (Stettino, Polonia), 20 luglio 2015, dopo l’esame da parte di una commissione teologica costituita dall’arcivescovo Andrzej Dzięga: autorizzazione a pubblicare, non giudizio sul carattere soprannaturale.

    19
  19. San Pietro Giuliano Eymard (1811-1868), fondatore dei Padri del Santissimo Sacramento, lettera a Stéphanie Gourd, 26 gennaio 1851 (CO 240; II, 276), ripresa nei Conseils de vie spirituelle. Edizione verificata: Counsels for Spiritual Life, Congrégation du Saint-Sacrement, 2014 (estratti dalle Œuvres complètes, Centro Eucharistico, Ponteranica / Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2008, 17 voll., corrispondenza t. II-IV) — il brano francese dell’articolo vi corrisponde parola per parola: «Continue to go to Communion because you are weak [...] Love expresses itself more through surrender than through respect, more through trust than through fear.» Destinatario e data confermati dall’edizione critica Life and Letters, vol. 1: The Early Years (CO 240, «To Miss Stephanie Gourd», 26 gennaio 1851); paginazione dell’edizione francese non collazionata sull’esemplare. Sulla fiducia che deve prevalere sul timore nell’accesso alla comunione (fuori dal caso di peccato mortale).

    20