Un cattolico divorziato risposato può fare la Comunione?

Finché permane un'unione che contraddice un matrimonio sacramentale valido, un divorziato risposato non può fare la Comunione (Catechismo § 1650). Fondamento biblico e dogmatico, continuità del Magistero e vie concrete: nullità, continenza, discernimento e Comunione spirituale.

Ignispedia

È una delle ferite più frequenti e più taciute della vita cattolica. Ho divorziato, mi sono risposato, amo la mia nuova famiglia — e ogni domenica, al momento della Comunione, resto seduto mentre gli altri si avvicinano. Milioni di battezzati vivono questa situazione, e la domanda torna sempre: sono escluso? Perché la Chiesa mi nega il sacramento proprio quando ne avrei più bisogno?

La risposta della Chiesa è più delicata di un semplice « no » — e più esigente di un semplice « sì ». Si fonda su una distinzione: ciò che è in gioco non è il valore della persona, né la sincerità del suo nuovo amore, ma una contraddizione oggettiva. Finché sussiste un primo matrimonio sacramentale valido, una seconda unione contratta in vita del coniuge contraddice, nei fatti, ciò che Cristo ha unito e ciò che l’Eucaristia significa: l’alleanza fedele e indissolubile tra Cristo e la sua Chiesa.

Da Giovanni Paolo II a Francesco, il magistero ha tenuto insieme due fedeltà che non si oppongono: la fedeltà alla parola di Cristo sull’indissolubilità del matrimonio, e la sollecitudine pastorale verso chi soffre. La disciplina non è cambiata nella sostanza; ma l’accompagnamento si è approfondito, fino al discernimento delicato aperto da Amoris Laetitia nel 2016. Questo articolo espone i fondamenti biblici e dogmatici, la disciplina classica di Familiaris Consortio, il suo sviluppo pastorale recente letto nell’ermeneutica della continuità, e soprattutto le vie concrete offerte a un divorziato risposato: la verifica della validità del primo matrimonio, la via della continenza, il discernimento accompagnato, la comunione spirituale.

Presuppone note due questioni trattate altrove: il principio generale della comunione ricevuta in stato di grazia e la dottrina sul fatto che un cattolico possa o meno divorziare. Rinvio anche alla questione decisiva e spesso trascurata di la nullità del matrimonio.

La risposta della Chiesa in una frase

« Non finché la situazione persiste »

Diciamolo senza giri di parole, perché i mezzi termini qui fanno più male che bene: un cattolico divorziato che si è risposato civilmente, in vita del coniuge sacramentale, non può accedere alla comunione eucaristica finché questa situazione persiste. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo enuncia in una formula che non ammette ambiguità:

« Se i divorziati risposati civilmente si trovano in una situazione che contraddice oggettivamente la legge di Dio, non possono accedere alla comunione eucaristica finché questa situazione persiste. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1650[1]

Questa frase è la chiave di tutto l’articolo. Tre parole sono decisive. Oggettivamente: si tratta di una situazione di fatto, di uno stato di vita, e non di un giudizio sulla coscienza o sul valore delle persone. Finché persiste: non è una condanna definitiva dell’individuo, ma la constatazione di uno stato reversibile. Questa situazione: ciò che fa ostacolo è la nuova unione stessa, in quanto contraddice un vincolo precedente ancora vivo.

Ciò che questa risposta non dice

Occorre subito scartare tre equivoci, perché avvelenano il dibattito. Primo, la Chiesa non dice che il divorziato risposato sarebbe « scomunicato » o escluso dal Corpo di Cristo. Il Catechismo sottolinea invece: questi fedeli « non si considerano separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare come battezzati »[2].

« Si inviterà a ascoltare la Parola di Dio, a partecipare al Sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a contribuire alle opere di carità [...], a coltivare lo spirito di penitenza e a compiere i relativi atti, per implorare giorno dopo giorno la grazia di Dio. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1651, citando Familiaris Consortio 84[3]

Secondo, la Chiesa non giudica il cuore. Non afferma che una persona precisa sia in stato di peccato mortale — questo è segreto di Dio. Constata una situazione oggettiva pubblicamente contraria all’insegnamento di Cristo, che è cosa ben diversa. Terzo, non misura la sofferenza né la complessità delle storie: molti divorziati risposati sono stati abbandonati, traditi o hanno agito in buona fede. La disciplina non nega nulla di ciò; protegge un segno.

Quattro documenti, da Giovanni Paolo II a Francesco: una disciplina mantenuta nella continuità. Infografica Ignispedia.

Questa disciplina non è questione di un solo papa né di un solo tempo. Si sviluppa attraverso quattro documenti fondamentali — Familiaris Consortio (1981), la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede (1994), Sacramentum Caritatis (2007) e Amoris Laetitia (2016) — che si citano a vicenda e formano, letti insieme, un insegnamento coerente. Presentarli come una serie di inversioni sarebbe un errore: ogni testo approfondisce il precedente senza rinnegarlo. È questo percorso che illustra la parte seguente dell’articolo.

Perché questa disciplina? Le tre ragioni fondamentali

Le tre ragioni articolate della disciplina. Infografica Ignispedia.

La regola non è una durezza arbitraria. Si fonda su tre ragioni articolate, che Familiaris Consortio e la tradizione espongono insieme. Confonderle significa condannarsi a non comprendere nulla.

L’indissolubilità: la parola di Cristo impegna la Chiesa

La prima ragione è che la Chiesa non ha il potere di sciogliere un matrimonio sacramentale valido e consumato. Non è che non voglia farlo: non può, perché il vincolo non viene da lei ma da Cristo. Interrogato sul ripudio che Mosè aveva tollerato, Gesù rimanda al disegno originario del Creatore:

« All’inizio il Creatore li fece maschio e femmina e disse: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne.” [...] Quello che Dio ha unito, l’uomo non separi.» — Vangelo secondo san Matteo 19, 4-6[4]

E più avanti, senza attenuazioni: « Chi ripudia la propria moglie — salvo nel caso di unione illegittima — e ne sposa un’altra, commette adulterio » (Mt 19, 9). San Marco lo ribadisce con le parole che il Catechismo cita proprio per fondare la non ammissione all’Eucaristia: « Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra commette adulterio verso la prima »[5]. È dunque lo stesso Signore che vincola la Chiesa: essa non può riconoscere come vero matrimonio un’unione che contraddice un altro matrimonio ancora valido.

La coerenza del segno eucaristico

La seconda ragione è propriamente eucaristica, ed è la più profonda. L’Eucaristia non è un alimento neutro: è il sacramento dell’Alleanza, il segno efficace dell’unione fedele e definitiva tra Cristo-Sposo e la Chiesa-Sposa. Ora, il matrimonio cristiano è proprio l’immagine vivente di questa stessa alleanza (Ef 5, 31-32). Quando un’unione contraddice oggettivamente l’indissolubilità, ricevere il sacramento che significa la fedeltà indissolubile di Cristo crea una dissonanza tra ciò che si è e ciò che si riceve. Benedetto XVI lo ha formulato con grande chiarezza:

« La Chiesa, infatti, non può riconoscere come valida una nuova unione, se il primo matrimonio lo era. [...] Il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente l’unione d’amore tra Cristo e la Chiesa, che è significata e attuata nell’Eucaristia.» — Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, n. 29[6]

Il rischio di confondere l’indissolubilità agli occhi di tutti

La terza ragione è pastorale e riguarda il bene comune della fede. Ammettere pubblicamente alla Comunione coloro la cui situazione contraddice l’indissolubilità porterebbe i fedeli a concludere che il matrimonio non è, dopotutto, indissolubile — che si può sciogliere e rifare. Familiaris Consortio nomina questo pericolo: i fedeli « sarebbero indotti in errore e comprenderebbero male la dottrina della Chiesa riguardo all’indissolubilità del matrimonio »[7]. In un mondo in cui il divorzio è diventato un’evidenza sociale, questa testimonianza pubblica è più necessaria che mai. È anche per questo che il diritto della Chiesa affida al ministro, al foro esterno, il compito di non ammettere alla Comunione coloro che « perseverano ostinatamente in un peccato grave e manifesto »[8].

Il fondamento biblico e dogmatico

Dalla parola di Cristo al dogma di Trento: la catena dell’indissolubilità. Infografica Ignispedia.

Prima di andare oltre, bisogna misurare la solidità del fondamento. Qui la Chiesa non difende un’opinione disciplinare recente: sostiene un punto che Cristo ha insegnato, che san Paolo ha trasmesso e che il Concilio di Trento ha definito come dogma sotto pena di anatema.

« Quello che Dio ha unito »: una parola ripresa da tutto il Nuovo Testamento

Il tratto notevole è la convergenza delle fonti. L’indissolubilità non è affermata in un solo versetto isolato, ma ripetuta nei quattro strati del Nuovo Testamento. I vangeli sinottici la riportano tutti e tre: Matteo (19, 6.9), Marco (10, 11-12), Luca (16, 18). E san Paolo, scrivendo ai Corinzi intorno all’anno 54, la presenta non come un’opinione personale ma come un ordine ricevuto dal Signore:

« Ai coniugati ordino, non io ma il Signore: che la moglie non si separi dal marito; se invece si separa, che non si risposi o che si riconcili con il marito; e che il marito non ripudi la moglie.» — San Paolo, Prima lettera ai Corinzi 7, 10-11[9]

Questa parola paolina è capitale: anche nel caso di una separazione legittima, l’alternativa resta « non risposarsi » o « riconciliarsi ». Mai una terza via. Il risposarsi mentre il coniuge è in vita non è semplicemente contemplato come possibilità aperta.

Il Concilio di Trento: un dogma definito

Di fronte ai riformatori del XVI secolo, che ammettevano il divorzio e il risposarsi in caso di adulterio, il Concilio di Trento ha deciso solennemente. La sua sessione XXIV (11 novembre 1563) consacra al matrimonio un canone che riguarda esattamente la nostra questione:

« Se qualcuno dice che la Chiesa si sbaglia quando ha insegnato e insegna, conformemente all’insegnamento del Vangelo e dell’Apostolo, che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto dall’adulterio di uno dei coniugi, e che né l’uno né l’altro, anche l’innocente che non ha dato motivo all’adulterio, può, mentre l’altro coniuge è in vita, contrarre un altro matrimonio [...] sia anatema.» — Concilio di Trento, sessione XXIV, canone 7[10]

Questo testo ha una portata considerevole: definisce che anche il coniuge innocente, vittima dell’adulterio, non può risposarsi mentre l’altro è in vita. Il vincolo tiene indipendentemente dalle colpe. Il Codice di diritto canonico ne trae la norma più densa di tutto il diritto della Chiesa: « Il matrimonio contratto e consumato non può essere sciolto da alcun potere umano né per alcuna causa, se non per la morte »[11].

Una situazione oggettiva, non un giudizio dei cuori

Il punto giuridico merita di essere sottolineato, perché dissipa l’impressione di arbitrarietà. La disciplina riguarda il foro esterno: si fonda su uno stato di vita pubblico e verificabile — un divorzio e un nuovo matrimonio civili, fatti noti — e non su un’indagine nelle coscienze. È la grande differenza con la questione vicina della comunione in stato di peccato mortale, che riguarda innanzitutto il foro interno e l’esame di coscienza di ciascuno. Qui il canone 915 mira a una situazione manifesta[12], e il canone 916 richiama peraltro la regola generale della coscienza[13]. La distinzione è essenziale per il seguito: è proprio sull’articolazione tra situazione oggettiva e colpevolezza soggettiva che si concentrerà lo sviluppo di Amoris Laetitia.

La disciplina classica: Familiaris Consortio 84 (1981)

Il testo di riferimento rimane il n. 84 dell’esortazione Familiaris Consortio, data da Giovanni Paolo II il 22 novembre 1981 al termine del Sinodo sulla famiglia. Tutto ciò che seguirà — la lettera del 1994, Sacramentum Caritatis, e persino Amoris Laetitia — vi fa esplicito riferimento.

Discriminare le situazioni, non ammettere alla Comunione

Il genio pastorale di questo testo consiste nell’unire grande delicatezza a grande fermezza. Giovanni Paolo II inizia chiedendo ai pastori di distinguere bene le situazioni, che sono moralmente molto diverse:

«Sappiano che, per amore della verità, hanno l’obbligo di discernere bene le situazioni. Vi è infatti una differenza tra coloro che si sono sinceramente sforzati di salvare un primo matrimonio e sono stati ingiustamente abbandonati, e coloro che, per una colpa grave, hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido.» — Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, n. 84[14]

Ma questo discernimento delle situazioni non conduce all’ammissione al sacramento. Lo stesso numero 84 riafferma la disciplina con le sue due ragioni — la coerenza del segno eucaristico e il rischio di errore sull’indissolubilità:

«La Chiesa, tuttavia, riafferma la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Essi si rendono essi stessi incapaci di essere ammessi, in quanto il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente quell’unione d’amore tra Cristo e la Chiesa che l’Eucaristia significa e realizza.» — Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, n. 84[15]

La via aperta: vivere «come fratello e sorella»

È qui che Familiaris Consortio apre una porta decisiva, troppo spesso ignorata. La disciplina non rinchiude: indica un cammino preciso. Quando, per motivi seri — tipicamente l’educazione dei figli nati dalla nuova unione — la separazione fisica non è possibile o non è desiderabile, le due persone possono assumere l’impegno di vivere nella piena continenza:

«Quando un uomo e una donna che, per motivi seri — come ad esempio l’educazione dei figli — non possono adempiere all’obbligo della separazione, assumono l’impegno di vivere in completa continenza, cioè astenendosi dagli atti riservati ai coniugi.» — Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, n. 84[16]

La via della continenza («come fratello e sorella») secondo Familiaris Consortio 84. Infografica Ignispedia.

In questo caso, ciò che costituiva un ostacolo scompare: non rimane più un’unione che contraddice il vincolo sacramentale, ma una convivenza fraterna al servizio dei figli. Riconciliati nella confessione, questi fedeli possono allora accedere alla Comunione — discretamente, per evitare scandalo, laddove la loro situazione è pubblicamente nota. Questa via, talvolta giudicata eroica, è stata vissuta da innumerevoli coppie; resta la soluzione più chiara e sicura offerta dalla Chiesa.

La conferma della Congregazione per la Dottrina della Fede (1994)

Tredici anni dopo, di fronte a pratiche pastorali divergenti — in particolare la «soluzione del foro interno» proposta da alcuni teologi tedeschi —, la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica una lettera ai vescovi, il 14 settembre 1994, firmata dal cardinale Joseph Ratzinger. Essa riafferma integralmente Familiaris Consortio 84 e decide un punto preciso: un fedele che, in coscienza, si ritenga persuaso della nullità del suo primo matrimonio non può, per questo, decidere da sé di accedere alla Comunione.

La ragione è limpida e non è formalismo: il matrimonio non è una questione puramente interiore, è una realtà pubblica che impegna la Chiesa e la società. La sua validità o nullità possono quindi essere accertate solo dal foro esterno, cioè da un giudizio dell’autorità ecclesiastica competente — un tribunale —, mai dalla sola convinzione privata[17]. È proprio questo che rende la procedura di dichiarazione di nullità così importante: essa è la via oggettiva della verità.

Benedetto XVI: Sacramentum Caritatis (2007)

Al termine del Sinodo sull’Eucaristia, Benedetto XVI dedica il n. 29 di Sacramentum Caritatis alla questione. Il suo contributo è duplice: conferma la disciplina con una precisione teologica accresciuta e sviluppa i percorsi positivi di partecipazione per coloro che non possono comunicarsi.

Riaffermazione e percorsi di partecipazione

Benedetto XVI ribadisce che la non ammissione dipende dalla contraddizione oggettiva tra lo stato di vita e il segno eucaristico. Ma insiste, più ancora dei suoi predecessori, sul fatto che questi fedeli non sono ai margini della Chiesa:

«La Chiesa incoraggia questi fedeli a partecipare alla vita ecclesiale. [...] Che sappiano che la Chiesa, come una madre, desidera essere loro vicina e che è al loro fianco nel loro cammino difficile.» — Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, n. 29[18]

Raccomanda inoltre esplicitamente il ricorso ai tribunali ecclesiastici per verificare la validità del primo matrimonio e ricorda la via della continenza quando la nullità non può essere riconosciuta e la separazione non è possibile.

La comunione spirituale

Il contributo più prezioso di Benedetto XVI per la vita concreta dei fedeli è la valorizzazione della comunione spirituale. Chi non può ricevere il sacramento può unirsi a Cristo con il desiderio ardente, la fede e la carità. Questa pratica, insegnata da santa Teresa d’Avila e ripresa da tutta la tradizione, non è un semplice conforto: è un’unione reale con Cristo, accessibile in ogni momento, che mantiene il cuore rivolto all’Eucaristia. È trattata in dettaglio nell’articolo sulla comunione in stato di peccato mortale.

Amoris Laetitia (2016): sviluppo o rottura?

Ciò che non cambia e ciò che sviluppa Amoris Laetitia. Infografica Ignispedia.

Con l’esortazione Amoris Laetitia, firmata da papa Francesco il 19 marzo 2016 al termine di due sinodi sulla famiglia, si apre la pagina più discussa del dossier. Va letta con calma e precisione, perché ha suscitato tanto fraintendimenti entusiasti quanto timori di rottura. La chiave di lettura cattolica è l’ermeneutica della continuità: un vero sviluppo non abolisce ciò che precede, ma lo approfondisce.

Accompagnare, discernere, integrare

Il capitolo 8 di Amoris Laetitia non propone una nuova regola generale di accesso ai sacramenti. Francesco lo dice espressamente: non si deve attendere «una nuova legislazione generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi»[19]. Invita piuttosto a un lavoro caso per caso — accompagnare le persone, discernere la loro situazione reale, integrare maggiormente nella vita della Chiesa — distinguendo la grande varietà delle situazioni cosiddette «irregolari»: non si può trattare allo stesso modo chi ha abbandonato la propria famiglia e chi è stato abbandonato e cresce da solo i figli[20].

La questione decisiva della colpevolezza soggettiva

Il cuore dottrinale del capitolo, e la fonte di tutti i dibattiti, è la distinzione classica tra il peccato oggettivo e la colpevolezza soggettiva. La teologia morale cattolica ha sempre insegnato che un atto può essere oggettivamente gravemente disordinato senza che la persona ne porti la piena responsabilità, se manca uno dei tre elementi del peccato mortale — materia grave, piena conoscenza, intero consenso. Francesco applica questo principio ricevuto alle situazioni irregolari:

«Non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in una certa situazione detta “irregolare” vivano in una situazione di peccato mortale, privi della grazia santificante.» — Francesco, Amoris Laetitia, n. 301[21]

Questa frase non dice che tali situazioni siano buone, né che l’unione irregolare cessi di essere oggettivamente contraria alla legge di Dio. Dice che la responsabilità soggettiva può essere diminuita da condizionamenti concreti, e che non si può presumere che ogni persona in tale situazione sia, in coscienza, colpevole di un peccato mortale pienamente imputabile.

La nota 351 e l’accesso ai sacramenti

È in questo quadro che si colloca la famosa nota 351, collegata al n. 305. Il corpo del testo afferma che, in una situazione oggettiva di peccato che non è soggettivamente colpevole o non lo è pienamente, si può vivere nella grazia di Dio e crescere, «ricevendo per questo l’aiuto della Chiesa»[22]. La nota precisa, prudentemente:

«In alcuni casi, può trattarsi anche dell’aiuto dei sacramenti. Per questo “ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, ma il luogo della misericordia del Signore”. Sottolineo inoltre che l’Eucaristia “non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli”.» — Francesco, Amoris Laetitia, n. 305, nota 351[23]

Questa nota è stata letta in due modi opposti. Non autorizza né un’ammissione generalizzata — che il n. 300 esclude esplicitamente — né un semplice statu quo. Apre la possibilità, in casi limitati e al termine di un vero cammino di discernimento, che l’aiuto dei sacramenti sia dato a persone la cui colpevolezza è oggettivamente diminuita e che non possono, senza nuovi peccati, né separarsi né vivere la continenza immediatamente.

I criteri di Buenos Aires: magistero autentico

L’interpretazione autorizzata di questo passaggio non è lasciata alla libera discussione. I vescovi della regione pastorale di Buenos Aires hanno pubblicato, il 5 settembre 2016, dei «Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris Laetitia». Papa Francesco ha risposto lo stesso giorno con una lettera dichiarando: «Il documento è molto buono e spiega pienamente il senso del capitolo VIII [...]. Non ci sono altre interpretazioni.» Questi due testi sono stati poi inseriti negli Acta Apostolicae Sedis e riconosciuti come appartenenti al magistero autentico da un rescritto pontificio[24].

Ora, questi criteri sono di grande sobrietà. Ricordano che «Amoris Laetitia non offre una nuova regolamentazione di tipo canonico applicabile a tutti i casi», che il cammino della continenza resta primario, e che solo «quando le limitazioni concrete attenuano la responsabilità e la colpevolezza» — per esempio quando una nuova separazione causerebbe un grave danno ai figli — può aprirsi, al termine di un discernimento accompagnato, l’accesso ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Si tratta dunque di un’eccezione accuratamente delimitata, non di una nuova regola.

I dubia e il dibattito ecclesiale

Sarebbe disonesto tacere il dibattito che ne è seguito. Quattro cardinali — Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra e Joachim Meisner — hanno indirizzato al papa, il 19 settembre 2016, cinque dubia («dubbi») chiedendo se Amoris Laetitia dovesse essere letta in piena continuità con Familiaris Consortio 84, Veritatis Splendor e la dottrina costante[25]. Il papa non ha risposto direttamente, alimentando una controversia duratura.

La lettura cattolica serena, nell’ermeneutica della continuità, è questa: la dottrina sull’indissolubilità del matrimonio non è cambiata; la dottrina secondo cui non si riceve l’Eucaristia in stato di peccato mortale attuale non è cambiata; la norma generale di non ammissione rimane. Ciò che si è approfondito è l’attenzione alla colpevolezza soggettiva e all’accompagnamento, che può condurre, in casi particolari e limitati, dopo verifica dell’impossibilità di altre vie, a un discernimento differenziato. Presentare Amoris Laetitia come un’autorizzazione generale a comunicarsi per tutti i divorziati risposati è una lettura che gli stessi criteri di Buenos Aires escludono.

Cosa fare concretamente? Il cammino per un divorziato risposato

« Posso comunicarmi? » — il cammino del discernimento, passo dopo passo. Infografica Ignispedia.

Al di là dei testi, un fedele in questa situazione attende una risposta pratica. La Chiesa propone un cammino chiaro, che segue un ordine logico. Nessuna tappa deve essere saltata, e la prima è quasi sempre trascurata.

Primo riflesso: esaminare la validità del primo matrimonio

La questione preliminare, sempre, è questa: il primo matrimonio era realmente valido? Molti cattolici lo ignorano, ma un gran numero di unioni celebrate in chiesa sono in realtà nulle fin dall’origine — per mancanza di consenso, esclusione dell’indissolubilità o della fecondità, grave immaturità, costrizione o vizio di forma. Se viene ottenuta una dichiarazione di nullità dopo l’esame da parte di un tribunale ecclesiastico, significa che non c’è mai stato un matrimonio sacramentale: la persona è allora libera di contrarre validamente matrimonio in Chiesa, e la difficoltà eucaristica scompare completamente. Questa via, accelerata da papa Francesco nel 2015, deve essere il primo riflesso, non l’ultima risorsa.

Se il vincolo permane: la separazione o la continenza

Se il primo matrimonio era valido, il vincolo sussiste. Si aprono allora due strade. La prima, quando è possibile senza causare danni sproporzionati, è di regolarizzare la situazione ponendo fine alla convivenza coniugale. La seconda, quando motivi seri — l’educazione dei figli in primo luogo — rendono imprudente la separazione, è di vivere « come fratello e sorella », nella continenza completa descritta da Familiaris Consortio 84. Questa decisione, accolta nella confessione, elimina l’ostacolo oggettivo e riapre l’accesso alla comunione.

Il discernimento accompagnato da un sacerdote

Quando né la nullità, né la separazione, né la continenza immediata sono praticabili, Amoris Laetitia invita a un cammino di discernimento paziente, condotto con un sacerdote, nel foro interno. Non si tratta né di una formalità né di un diritto automatico: è un percorso onesto, che esamina la storia, le responsabilità, i condizionamenti e le eventuali colpe, nell’umiltà e nel sincero desiderio di fare la volontà di Dio. Questo discernimento può, in certi casi e secondo i criteri di Buenos Aires, condurre all’accesso ai sacramenti; può anche portare a riconoscere che non è ancora il momento. In ogni caso, si vive nella fiducia, non nella rivendicazione.

La comunione spirituale e la piena appartenenza

Infine, e questo è l’aspetto più importante da ricordare: nessuno è mai escluso dall’amore di Cristo né dalla vita della Chiesa. Il divorziato risposato che non può ancora ricevere il sacramento può comunicarsi spiritualmente ad ogni Messa, ascoltare la Parola, adorare l’Eucaristia, formarsi, servire i poveri, educare i figli nella fede, fare penitenza. Questa partecipazione non è un ripiego: è una vita cristiana reale, spesso più fervente di quella di molti fedeli distratti che si accostano alla Comunione. Le porte del confessionale e del Cielo non si chiudono mai.

Una questione affine: e l’Ortodossia?

Si obietta spesso che le Chiese ortodosse, altrettanto antiche, ammettono il risposarsi. L’onestà richiede di guardare questa pratica da vicino — e di spiegare perché la Chiesa cattolica non la segue.

L’oikonomia ortodossa

Le Chiese ortodosse professano anch’esse l’indissolubilità del matrimonio come ideale voluto da Cristo. Ma ammettono, in virtù del principio di oikonomia (« economia », gestione pastorale della misericordia), di tollerare un secondo, persino un terzo matrimonio dopo un divorzio, quando il primo è giudicato spiritualmente « morto ». L’ufficio liturgico di queste seconde nozze assume infatti un carattere penitenziale marcato: non si tratta di una celebrazione trionfale, ma di una concessione accompagnata da pentimento, fondata su una distinzione tra la Chiesa e il Regno definitivo.

Perché la Chiesa cattolica non segue questa via

Cattolici e ortodossi di fronte al risposarsi: due vie, una stessa fedeltà affermata al Vangelo. Infografica Ignispedia.

La Chiesa cattolica riconosce la bellezza dell’intenzione pastorale, ma giudica questa via incompatibile con la parola di Cristo così come Trento l’ha definita. Per lei, un matrimonio sacramentale valido e consumato è oggettivamente indissolubile: nessuna autorità umana, anche ecclesiastica, può scioglierlo[26]. Là dove l’Ortodossia parla di un vincolo spiritualmente « morto » che l’economia permetterebbe di constatare, la Chiesa cattolica risponde che il vincolo sussiste indipendentemente dallo stato affettivo degli sposi — è tutto il senso del canone 7 di Trento, che mantiene il vincolo anche per la vittima innocente di adulterio. La misericordia cattolica non passa dunque per la dissoluzione del vincolo, ma per la ricerca della verità sulla sua validità (la nullità) e per i cammini di grazia aperti a chi il vincolo lo mantiene.

Sintesi: fedeltà e misericordia non si oppongono

L’intero dossier si fonda su una convinzione: la fedeltà alla parola di Cristo e la misericordia verso i feriti non sono due forze rivali che la Chiesa dovrebbe bilanciare sacrificando un po’ dell’una per guadagnare un po’ dell’altra. Esse sono un’unica carità. Rifiutare di mentire sull’indissolubilità è già un atto di misericordia verso i coniugi, i figli e tutta la società; accompagnare con pazienza chi soffre per una situazione irregolare è già un atto di fedeltà a Cristo che non spezza la canna incrinata.

La disciplina non è cambiata sull’essenziale da venti secoli: «Quello che Dio ha unito, l’uomo non lo separi.» Ma la Chiesa, da Giovanni Paolo II a Francesco, ha incessantemente approfondito le vie attraverso cui un divorziato risposato può avanzare verso la piena comunione — la verità sul primo matrimonio, la via della continenza, il discernimento accompagnato e sempre, nell’attesa, la comunione spirituale e la vita della grazia. La mensa del Signore non è un diritto; è un dono che la Chiesa, madre esigente e tenera, vuole offrire nella verità, affinché sia davvero vita dell’anima.

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Catechismo della Chiesa Cattolica (ed. definitiva 1997), § 1650, citando il Vangelo secondo san Marco 10, 11-12. Testo fondativo della disciplina relativa ai divorziati risposati.

    1
  2. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1651, riprendendo Familiaris Consortio 84: i divorziati risposati non devono considerarsi separati dalla Chiesa e sono invitati a partecipare alla sua vita.

    2 3
  3. Vangelo secondo san Matteo 19, 4-9 (traduzione italiana del testo liturgico ufficiale francese AELF). La parola «Quello che Dio ha unito, l’uomo non lo separi» (v. 6) e l’insegnamento sull’adulterio del risposarsi (v. 9).

    4
  4. Vangelo secondo san Marco 10, 11-12, citato dal Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1650. Paralleli sinottici: Mt 19, 9; Lc 16, 18.

    5
  5. Benedetto XVI, esortazione apostolica Sacramentum Caritatis (22 febbraio 2007), n. 29. Riaffermazione della disciplina (contraddizione oggettiva con l’unione di Cristo e della Chiesa significata nell’Eucaristia), ricorso raccomandato ai tribunali ecclesiastici, via della continenza e valorizzazione della comunione spirituale.

    6 18
  6. Giovanni Paolo II, esortazione apostolica Familiaris Consortio (22 novembre 1981), n. 84. Testo di riferimento: obbligo di discernere le situazioni; riaffermazione della non ammissione alla Comunione; due ragioni (contraddizione oggettiva con il segno eucaristico; rischio di indurre i fedeli in errore sull’indissolubilità).

    7 14 15
  7. Codice di diritto canonico (1983), canone 915: i ministri non devono ammettere alla santa Comunione coloro che «perseverano ostinatamente in un peccato grave e manifesto». Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dichiarazione del 24 giugno 2000 sull’interpretazione del canone 915, che applica esplicitamente la norma ai divorziati risposati.

    8 12
  8. San Paolo, Prima lettera ai Corinzi 7, 10-11 (scritta a Efeso, verso il 54-55), dove l’Apostolo attribuisce l’ordine al Signore stesso: non separarsi, e in caso di separazione, non risposarsi o riconciliarsi.

    9
  9. Concilio di Trento, sessione XXIV (11 novembre 1563), Dottrina e canoni sul sacramento del matrimonio, canone 7 (Denzinger-Schönmetzer 1807). Definizione dogmatica dell’indissolubilità del vincolo anche in caso di adulterio, conformemente a Mt 5, 32; Mt 19, 9; Mc 10, 11-12; Lc 16, 18; 1 Cor 7, 11.

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  10. Codice di diritto canonico (1983), canone 1141: «Il matrimonio contratto e consumato non può essere sciolto da alcun potere umano né per alcuna causa, se non per morte.»

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  11. Codice di diritto canonico (1983), canone 916: norma generale del foro interno per chi ha coscienza di un peccato grave. Distinta dal canone 915, che riguarda il foro esterno e la situazione manifesta.

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  12. Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, n. 84: la via della continenza completa («astenersi dagli atti riservati ai coniugi») per coloro che, per motivi seri come l’educazione dei figli, non possono adempiere all’obbligo della separazione.

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  13. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla ricezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati (14 settembre 1994), firmata dal cardinale Joseph Ratzinger, prefetto, approvata da Giovanni Paolo II. Riafferma Familiaris Consortio 84 e stabilisce che il giudizio di coscienza sulla presunta nullità del primo matrimonio non può da solo aprire l’accesso alla Comunione, essendo il matrimonio una realtà pubblica soggetta al foro esterno.

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  14. Francesco, Amoris Laetitia, n. 300: «Se si tiene conto dell’innumerevole diversità delle situazioni concrete [...], si può comprendere che non si doveva attendere dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova legislazione generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi.» Il discernimento personale e pastorale è chiamato a esercitarsi caso per caso.

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  15. Francesco, esortazione apostolica Amoris Laetitia (19 marzo 2016), n. 298: diversità delle situazioni dette «irregolari», da non trattare in modo uniforme.

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  16. Francesco, Amoris Laetitia, n. 301: applicazione alle situazioni irregolari della distinzione classica tra atto oggettivamente grave e colpevolezza soggettiva, che può essere attenuata da condizionamenti concreti (cfr. Catechismo § 1735).

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  17. Francesco, Amoris Laetitia, n. 305: in una situazione oggettiva di peccato che non è soggettivamente colpevole o non lo è pienamente, si può vivere nella grazia di Dio, amare e crescere, ricevendo l’aiuto della Chiesa.

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  18. Francesco, Amoris Laetitia, n. 305, nota 351, citando l’esortazione Evangelii Gaudium (24 novembre 2013), nn. 44 e 47. La nota evoca, in certi casi, «l’aiuto dei sacramenti».

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  19. Vescovi della regione pastorale di Buenos Aires, Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris Laetitia (5 settembre 2016); lettera di papa Francesco dello stesso giorno («Il documento è molto buono [...]. Non ci sono altre interpretazioni»). I due testi sono stati pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis 108 (2016), p. 1071-1074, e riconosciuti come parte del magistero autentico da un rescritto pontificio (udienza del 5 giugno 2017).

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  20. Dubia indirizzati al papa dai cardinali Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra e Joachim Meisner, lettera del 19 settembre 2016, resa pubblica il 14 novembre 2016. Cinque domande sulla compatibilità di Amoris Laetitia con Familiaris Consortio 84, Veritatis Splendor e la dottrina morale costante.

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