La domanda sembra semplice, ma nasconde un tranello di vocabolario. Chiedere «un cattolico può divorziare?» significa mescolare due cose radicalmente diverse: un atto giuridico dello Stato — il divorzio civile — e la rottura del vincolo coniugale in sé. La Chiesa risponde no alla seconda, e talvolta sì, a certe condizioni, al primo.
Il cuore della dottrina cattolica sta in una frase di Cristo: «L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto» (Mt 19, 6). Un matrimonio validamente contratto e consumato tra due battezzati è un vincolo che nessuna potestà umana può sciogliere, né lo Stato, né la Chiesa stessa, né i due sposi di comune accordo. Su questo punto l'insegnamento è definitivo: impegna la fede cattolica e non è mai cambiato dai Vangeli a oggi.
Ma la Chiesa non è ingenua di fronte alla sofferenza delle famiglie. Ammette che uno sposo possa separarsi dall'altro, e persino che il ricorso al divorzio civile sia tollerato — senza colpa morale — quando resta l'unico mezzo per garantire diritti legittimi, la protezione dei figli o la difesa del patrimonio. La frontiera che non varca mai non è la separazione: sono le nuove nozze, che pretenderebbero di sostituire un coniuge vivente con un altro.
Questo articolo risponde alla domanda così come si pone concretamente: ciò che Cristo ha realmente insegnato, perché il vincolo valido è indissolubile, in quali casi eccezionali un matrimonio può essere dichiarato nullo o sciolto, e soprattutto ciò che un cattolico ha il diritto di fare quando la vita comune è diventata impossibile.
Di quale «divorzio» stiamo parlando davvero?
Tre realtà da non confondere mai
La maggior parte dei malintesi su questa questione nasce da una sola parola usata per tre cose distinte. Il linguaggio corrente chiama «divorzio» tanto la fine della vita comune, quanto la sentenza di un tribunale civile e la scomparsa del matrimonio stesso. La dottrina cattolica, invece, separa con cura questi piani.
Il vincolo matrimoniale è la realtà spirituale e giuridica creata dal consenso degli sposi: «Il vincolo matrimoniale è stato stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto»[1]. Questo vincolo non dipende né dai sentimenti né dalla coabitazione: sussiste finché i due sposi sono in vita.
La separazione pone fine alla vita comune — al «tetto e alla mensa» — senza toccare il vincolo. Gli sposi separati «non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio»[2]. Il divorzio civile, infine, è una decisione dello Stato che, dal punto di vista delle leggi umane, rompe gli effetti civili del matrimonio (regime dei beni, potestà sui figli, obbligo di vita comune). Per la Chiesa, questo atto dello Stato non tocca il vincolo: davanti a Dio, il matrimonio rimane.
Perché la risposta non è né un semplice sì né un semplice no
Da questa distinzione deriva una risposta sfumata ma perfettamente coerente. Un cattolico non può mai sciogliere il vincolo di un matrimonio valido: su questo punto la risposta è un no assoluto. Può invece, per un motivo grave, chiedere la separazione o subire un divorzio civile senza commettere peccato, a condizione di restare fedele al vincolo, cioè di non risposarsi[3].
Questa sfumatura non è un trucco. Riflette una gerarchia: ciò che conta davanti a Dio è il vincolo, non lo status amministrativo. Si può essere «divorziati» agli occhi della Repubblica e restare pienamente sposati agli occhi della Chiesa — ed è precisamente la situazione di molti fedeli separati che rimangono, per fedeltà, disponibili a una riconciliazione. È anche per questo che le nuove nozze sono la vera linea di frattura: pretendono di concludere una seconda unione là dove la prima sussiste ancora.
Cosa dice Cristo sull'indissolubilità del matrimonio?
«L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto»
La dottrina cattolica non poggia su una regola disciplinare che la Chiesa potrebbe ammorbidire: poggia su una parola esplicita di Cristo, ripetuta in tre vangeli. Interrogato dai farisei sulla possibilità di ripudiare la propria moglie, Gesù rimanda al disegno del Creatore:
«Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto.» — Vangelo secondo Matteo 19, 4-6[4]
L'argomentazione è radicale: l'unione degli sposi non è una semplice convenzione umana che si potrebbe disfare, ma un'opera di Dio inscritta nella creazione. È Dio che «congiunge»; l'uomo non ha il potere di «separare». San Marco riporta la stessa scena e ne trae direttamente la conseguenza: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei»[5].
Il ripudio di Mosè fu una concessione alla durezza del cuore
I farisei obiettano subito: Mosè, invece, ha permesso di ripudiare la moglie con un atto scritto (Dt 24, 1). La risposta di Gesù è una delle più importanti di tutto il Vangelo su questa questione, perché distingue ciò che Dio vuole da ciò che ha soltanto tollerato:
«Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all'inizio però non fu così.» — Vangelo secondo Matteo 19, 8[6]
Il Catechismo commenta: il permesso mosaico «era una concessione alla durezza del cuore»[7]. Gesù non riforma la legge con un'esigenza arbitraria: restaura l'ordine originario, voluto «da principio». L'indissolubilità non è dunque una novità cristiana indurita, ma il ritorno all'intenzione prima del Creatore, che la durezza umana aveva oscurato. Quando gli stessi discepoli trovano l'esigenza quasi irrealistica — «se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi» (Mt 19, 10) — Gesù non indietreggia: invita ad accogliere questa parola come un dono.
La «clausola di eccezione» di Matteo autorizza il divorzio?
È l'obiezione più seria, e merita una risposta precisa. San Matteo, a differenza di Marco e Luca, aggiunge una riserva: «Chiunque ripudia la propria moglie — se non in caso di porneia — e ne sposa un'altra, commette adulterio» (Mt 19, 9; cf. Mt 5, 32). Molti ne concludono che Gesù autorizzerebbe il divorzio in caso di adulterio. La lettura cattolica, seguita dall'immensa maggioranza della Tradizione, mostra che questa conclusione non regge.
Anzitutto, il termine greco usato è porneia, che designa un'unione sessualmente illegittima, e non la parola abituale per l'adulterio di un coniuge, moicheia[8]. La clausola non mira quindi probabilmente all'infedeltà dentro un vero matrimonio, ma a un'unione illegittima fin dall'origine — per esempio un'unione incestuosa vietata dalla Legge, o un concubinato che i primi cristiani dovevano lasciare convertendosi.
Inoltre, ed è decisivo, anche leggendo porneia come infedeltà, il testo autorizza al massimo la separazione, mai le nuove nozze: la frase resta «e ne sposa un'altra, commette adulterio». L'eccezione riguarda il fatto di mandare via la moglie, non il fatto di unirsi a un'altra vivente la prima. È esattamente così che l'ha fissata il Concilio di Trento: chi rimanda il coniuge, anche per causa di adulterio, non può sposarne un altro finché il primo è in vita[9].
Cosa dice la Chiesa: un vincolo che nessuna potestà umana può disfare
Il matrimonio concluso e consumato tra battezzati
La Chiesa ha precisato, nel corso dei secoli, il grado di solidità del vincolo secondo la natura del matrimonio. Il caso più forte è quello del matrimonio detto ratum et consummatum: un matrimonio sacramentale (tra due battezzati) che è stato consumato con l'atto coniugale. Il diritto canonico lo formula senza giri di parole:
«Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da alcuna potestà umana né per alcuna causa, eccetto la morte.» — Codice di Diritto Canonico, canone 1141[10]
Questa indissolubilità detta «assoluta» conosce un solo limite: la morte di uno dei coniugi, che rende l'altro libero di risposarsi (cf. Rm 7, 2-3; 1 Cor 7, 39). Fuori di questo caso, né gli sposi, né un tribunale, né il papa stesso possono disfare il vincolo. Il Catechismo lo sottolinea con una precisione che mira a ogni tentazione di relativismo: «Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina»[11].
Il Concilio di Trento e gli anatemi del 1563
Nel XVI secolo, i Riformatori ammisero, in certi casi, la rottura del vincolo e le nuove nozze. La Chiesa cattolica rispose solennemente nella 24ª sessione del Concilio di Trento (11 novembre 1563), con una serie di canoni che restano un riferimento dogmatico. Tre sono decisivi per la nostra questione.
«Se qualcuno afferma che il vincolo del matrimonio può essere sciolto a motivo dell'eresia, o di una convivenza insopportabile, o dell'assenza volontaria di un coniuge: sia anatema.» — Concilio di Trento, sessione 24, canone 5[12]
«Se qualcuno afferma che la Chiesa sbaglia quando insegna, secondo il Vangelo e l'Apostolo, che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l'adulterio di uno degli sposi, e che né l'uno né l'altro, nemmeno l'innocente, può, vivente l'altro, contrarre un altro matrimonio: sia anatema.» — Concilio di Trento, sessione 24, canone 7[13]
La formulazione del canone 7 merita di essere letta da vicino: così come è redatto, il canone colpisce con l'anatema chiunque pretenda che la Chiesa cattolica sbagli insegnando l'indissolubilità — è questa pretesa, e solo essa, che il testo condanna. La dottrina cattolica risulta così affermata senza ambiguità. Il canone 8, dal canto suo, conferma che la Chiesa può legittimamente autorizzare gli sposi a vivere separati «per molte ragioni»[14] — prova che separazione e scioglimento non sono mai stati confusi.
Il Catechismo: il divorzio, un'offesa grave alla legge naturale
Il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende questo insegnamento e qualifica il divorzio — nel senso della pretesa rottura del vincolo seguita da nuove nozze — con una gravità particolare:
«Il divorzio è un'offesa grave alla legge naturale. Pretende di spezzare il contratto liberamente consentito dagli sposi di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. […] Il fatto di contrarre una nuova unione, anche se riconosciuta dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova allora in una situazione di adulterio pubblico e permanente.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2384[15]
Tre sono le ragioni addotte. Il divorzio fa ingiuria all'Alleanza di salvezza di cui il matrimonio è il segno; introduce un disordine grave nella cellula familiare, ferendo anzitutto i figli; e agisce per «contagio», diventando «una vera piaga sociale»[16]. Questa severità mira alla logica del divorzio come pretesa di disfare l'indisfacibile — non alle persone ferite, alle quali la Chiesa riserva al contrario una sollecitudine particolare, come vedremo.
Un cattolico può dunque divorziare civilmente?
Quando il divorzio civile può essere tollerato senza colpa
Qui si trova la risposta pratica che molti ignorano. La Chiesa non chiede a un fedele di restare esposto alla violenza, alla rovina o all'abbandono in nome dell'indissolubilità. Quando il divorzio civile resta l'unico mezzo per ottenere protezioni legittime, può essere tollerato senza costituire una colpa morale.
«Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile per garantire alcuni diritti legittimi, la cura dei figli o la difesa del patrimonio, può essere tollerato senza costituire una colpa morale.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2383[17]
La logica è chiara: il divorzio civile è allora considerato non come una rottura del vincolo — che comunque non può operare davanti a Dio — ma come un atto giuridico di protezione. Una donna minacciata, un genitore che vuole mettere al sicuro l'affidamento e il mantenimento dei figli, uno sposo che deve proteggere un patrimonio da un coniuge scialacquatore: tutti possono ricorrere ai tribunali civili senza peccare, purché non abbiano l'intenzione di disfare il matrimonio e non si risposino.
La vittima innocente di un divorzio non pecca
La Chiesa distingue nettamente due situazioni spesso confuse. Chi distrugge, per sua colpa, un matrimonio valido non è nello stesso caso di chi subisce un divorzio voluto dall'altro.
«Può accadere che uno dei coniugi sia la vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; egli non contravviene allora al precetto morale. Vi è una notevole differenza tra il coniuge che si è sforzato con sincerità di essere fedele al sacramento del matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per una sua colpa grave, distrugge un matrimonio canonicamente valido.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2386[18]
In altre parole, il coniuge abbandonato contro la sua volontà non ha commesso alcun peccato per il solo fatto del divorzio. La sua fedeltà al vincolo resta intatta. Questa precisazione libera dal senso di colpa innumerevoli fedeli che credono, a torto, che ogni divorzio li escluda dalla comunione della Chiesa. Finché non contraggono una nuova unione, restano pienamente membri della Chiesa e possono accedere ai sacramenti.
Separarsi senza rompere: la separazione canonica
Prima ancora del ricorso allo Stato, la Chiesa possiede un proprio istituto: la separazione personale, prevista dal diritto canonico. Essa riconosce che «vi sono situazioni in cui la convivenza matrimoniale diventa praticamente impossibile» — adulterio, pericolo grave per l'anima o per il corpo, vita comune divenuta troppo dura — e «ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della coabitazione»[19].
I canoni 1151-1155 del Codice organizzano questa separazione. Il principio di partenza resta l'invito a perseverare: «I coniugi hanno il dovere e il diritto di conservare la convivenza coniugale» (can. 1151). Ma l'adulterio di uno autorizza l'altro a interrompere la vita comune (can. 1152), e un pericolo grave giustifica la separazione (can. 1153). In tutti i casi, l'insegnamento è costante: i separati «non sono liberi di contrarre una nuova unione»[20], e «la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione».
Vi sono casi in cui il vincolo può essere sciolto?
Bisogna dirlo con chiarezza per evitare ogni malinteso: vi sono casi in cui un vincolo matrimoniale può essere sciolto, ma nessuno è un «divorzio» nel senso della rottura di un matrimonio sacramentale consumato. Questi casi riguardano matrimoni che non hanno raggiunto il grado massimo di solidità — o perché non sono stati consumati, o perché non sono sacramentali.
Il matrimonio non consumato e la dispensa pontificia
Un matrimonio sacramentale ma non consumato (ratum sed non consummatum) — cioè concluso validamente con il consenso, ma senza che sia seguito l'atto coniugale — può essere sciolto dal papa per una giusta causa:
«Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata può essere sciolto per una giusta causa dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una di esse, anche se l'altra è contraria.» — Codice di Diritto Canonico, canone 1142[21]
Questa possibilità, già riconosciuta dal Concilio di Trento (canone 6, a proposito della professione religiosa solenne)[22], si spiega con la teologia dell'«una sola carne»: l'indissolubilità assoluta nasce dalla consumazione, che sigilla nella carne l'unione delle volontà. Prima di essa, il vincolo è reale ma non ancora irrevocabile.
Il privilegio paolino
Il privilegio paolino riguarda il matrimonio di due persone non battezzate. Se una si converte e riceve il battesimo, e l'altra rifiuta di proseguire una vita comune pacifica, il primo matrimonio — naturale, non sacramentale — può essere sciolto a favore di una nuova unione nella fede. San Paolo stesso ne pone il principio:
«Se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù. Dio vi ha chiamati a stare in pace.» — Prima lettera ai Corinzi 7, 15[23]
Il diritto canonico lo codifica nel canone 1143: lo scioglimento opera «a favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo»[24]. Anche qui, non è un matrimonio sacramentale a essere spezzato, ma un matrimonio naturale tra non battezzati, sciolto nel momento in cui il battesimo apre l'accesso a un'unione sacramentale.
Il privilegio petrino, o scioglimento a favore della fede
Ancora più ampio, lo scioglimento a favore della fede, detto «privilegio petrino», permette al papa di sciogliere un matrimonio naturale non sacramentale in casi non previsti da san Paolo — per esempio un matrimonio tra un battezzato e un non battezzato, o tra due non battezzati, quando uno chiede il battesimo[25]. Questo scioglimento non opera automaticamente: rientra nel potere vicario del Sommo Pontefice, che lo esercita caso per caso, a favore della salvezza delle anime. Anche qui, il vincolo sciolto non è mai stato un matrimonio sacramentale consumato.
Scioglimento, nullità, divorzio: tre nozioni da distinguere
Resta una confusione da dissipare, capitale per capire ciò che fa la Chiesa. Il grande pubblico parla spesso di «divorzio religioso» o di «divorzio cattolico» per designare la dichiarazione di nullità. Ma le due nozioni sono opposte. La tabella seguente confronta le tre.
| Nozione | Ciò che afferma | Su quale matrimonio | Chi decide |
|---|---|---|---|
| Divorzio civile | Il matrimonio è rotto agli occhi dello Stato | Qualsiasi | Tribunale civile |
| Scioglimento (super rato, privilegi) | Un vincolo reale ma non assoluto è disfatto | Matrimonio non consumato o non sacramentale | Il papa |
| Dichiarazione di nullità | Il matrimonio non è mai validamente esistito | Matrimonio viziato da un difetto di consenso, di forma o da un impedimento | Tribunale ecclesiastico |
La dichiarazione di nullità non scioglie alcun vincolo: constata, dopo un'indagine, che un vincolo valido non è mai stato contratto — per difetto di consenso, vizio di forma o impedimento dirimente. Non è dunque un divorzio, ma il contrario: il riconoscimento che non c'era nulla da rompere. Questa materia, complessa e spesso fraintesa, è oggetto di un articolo dedicato: vedi Cosa dice la Chiesa sulla nullità del matrimonio?.
E le nuove nozze dopo il divorzio?
Perché nuove nozze civili pongono in situazione di adulterio
Finché uno sposo è in vita e il primo matrimonio era valido, la Chiesa «non può riconoscere come valida una nuova unione»[26]. Il fondamento resta la parola di Cristo riportata da san Marco: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei» (Mc 10, 11). La persona che si risposa civilmente si trova dunque, secondo il Catechismo, in una situazione «che contravviene oggettivamente alla legge di Dio», con precise conseguenze sacramentali.
Queste conseguenze — accesso all'Eucaristia, alla penitenza, cammini pastorali aperti dall'esortazione Amoris Laetitia — esorbitano dal quadro di questa questione e sono trattate a parte: vedi Un cattolico divorziato risposato può comunicarsi?. Riteniamo qui soltanto che la difficoltà non viene dal divorzio in sé, ma dalla nuova unione che pretende di sostituire un vincolo ancora vivo.
La testimonianza di chi resta fedele
La Chiesa riserva una stima particolare a chi, separato o divorziato civilmente, sceglie di restare fedele al vincolo senza contrarre una nuova unione. San Giovanni Paolo II ha dedicato loro un paragrafo luminoso della Familiaris Consortio:
«La testimonianza di fedeltà e di coerenza cristiana che essi danno assume un valore singolare per il mondo e per la Chiesa […]. È necessario che la comunità ecclesiale li sostenga più che mai, offra loro stima, solidarietà, comprensione e aiuto concreto, affinché possano restare fedeli anche nella difficile situazione in cui si trovano.» — San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, § 83[27]
Questo passo aggiunge un punto essenziale: per questi fedeli non vi è alcun ostacolo all'ammissione ai sacramenti[28]. Il divorziato non risposato non è né scomunicato, né escluso dall'Eucaristia, né un cristiano di seconda classe. Porta al contrario, agli occhi della Chiesa, una preziosa testimonianza della fedeltà di Dio.
Come vivere una separazione da cristiani?
La grazia del sacramento non scompare
Una verità consola gli sposi provati: la grazia ricevuta il giorno del matrimonio non evapora con il fallimento della vita comune. Il sacramento ha stabilito un vincolo permanente, e con esso una fonte permanente di grazia. Cristo «resta con loro», dà «la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le cadute, di perdonarsi a vicenda»[29]. Anche separato, lo sposo cristiano non è mai solo davanti alla prova: la grazia del sacramento resta offerta a chi vuole attingervi.
Perdono, speranza e fedeltà: la voce dei santi
L'insegnamento astratto sull'indissolubilità acquista tutto il suo senso nell'esperienza dei santi, che hanno collegato la fedeltà coniugale alla fedeltà stessa di Dio. Fin dai primi secoli, Tertulliano cantava la bellezza del matrimonio cristiano in termini che il Catechismo cita ancora:
«Quale coppia quella di due cristiani, uniti da una sola speranza, un solo desiderio, una sola disciplina, lo stesso servizio! […] nulla li separa, né nello spirito né nella carne; anzi, sono veramente due in una sola carne.» — Tertulliano, Alla moglie, II, 9[30]
San Francesco di Sales, dottore della dolcezza, ricordava che la fedeltà coniugale trae la sua forza dal modello divino: l'amore degli sposi deve prendere a modello l'unione di Cristo con la sua Chiesa[31]. E l'esperienza pastorale del Catechismo si unisce alla sapienza dei Padri: nelle situazioni più difficili, «la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione»[32]. La speranza cristiana non rinchiude mai una storia d'amore ferita nella fatalità: la tiene aperta al perdono.
Perché la Chiesa tiene così fermamente all'indissolubilità?
Il segno vivente della fedeltà di Dio
Perché una tale esigenza, là dove il mondo vede una rigidità inutile? Perché per la Chiesa il matrimonio dei battezzati non è soltanto un contratto: è un segno sacramentale dell'amore indefettibile di Cristo per la sua Chiesa. «Il motivo più profondo si trova nella fedeltà di Dio alla sua alleanza, di Cristo alla sua Chiesa»[33]. Un matrimonio che si potesse disfare a piacere cesserebbe di significare un Dio che non si riprende mai. L'indissolubilità non è dunque una catena: è la condizione perché l'amore umano possa dire qualcosa dell'amore divino.
È per questo che la Chiesa presenta questa esigenza non come un fardello, ma come una buona notizia: «Dio ci ama di un amore definitivo e irrevocabile», e gli sposi «partecipano di questo amore, che li porta e li sostiene»[34]. La fedeltà umana diventa possibile perché si appoggia su una fedeltà più grande di lei.
Il bene dei figli e della società
L'indissolubilità protegge anche beni molto concreti. I figli, anzitutto, la cui stabilità affettiva poggia sulla permanenza del legame parentale; il Catechismo annovera esplicitamente tra i mali del divorzio il trauma dei figli «contesi» tra i genitori[35]. La società, poi, perché la famiglia ne è la cellula di base: un legame fragile fragilizza l'intero edificio sociale. La storia lo conferma — in Francia, il divorzio, introdotto durante la Rivoluzione, fu abolito nel 1816 con la legge dell'8 maggio 1816, prima di essere reintrodotto con la legge Naquet del 27 luglio 1884, nella sola forma del divorzio per colpa[36]. In ogni epoca la posta in gioco resta la stessa: un amore che può riprendersi non impegna più davvero, ed è l'impegno totale che fa la grandezza — e la fecondità — del matrimonio.
Lungi dall'essere un residuo di un'altra epoca, l'indissolubilità cattolica risponde così a un'intuizione che molti condividono ancora: che un amore degno di questo nome si dona «per sempre», e non «fino a nuovo avviso»[37]. La dottrina della Chiesa si limita a prendere sul serio questa intuizione fino in fondo.
Per approfondire
Note e riferimenti
Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1640, Mame/Plon, Parigi, 1992 (cf. CIC, can. 1141).
1Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1649 (cf. FC 83; CIC, can. 1151-1155).
2Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2383 (cf. CIC, can. 1151-1155).
3Vangelo secondo Matteo 19, 4-6; cf. Gen 1, 27; Gen 2, 24.
4Vangelo secondo Marco 10, 11-12.
5Vangelo secondo Matteo 19, 8; parallelo Mc 10, 5; cf. Dt 24, 1.
6Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1614 (cf. Mt 19, 8; Mt 19, 6).
7Sul senso di porneia nella clausola matteana (Mt 5, 32; 19, 9), la lettura cattolica maggioritaria vi vede o un'unione illegittima agli occhi della Legge (matrimonio incestuoso, concubinato), o, in via subordinata, l'adulterio che autorizza solo la separazione e mai le nuove nozze. Vedi la sintesi di Catholic Answers, Matthew's "Get Out of Marriage Free" Card, catholic.com.
8Concilio di Trento, sessione 24 (11 novembre 1563), Doctrina de sacramento matrimonii, canone 7, in H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 1807.
9Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1141.
10Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1640.
11Concilio di Trento, sessione 24 (11 novembre 1563), canone 5, in Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 1805.
12Concilio di Trento, sessione 24 (11 novembre 1563), canone 7, in Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 1807 (cf. Mt 5, 32; Mt 19, 9; Mc 10, 11-12; Lc 16, 18; 1 Cor 7, 11).
13Concilio di Trento, sessione 24 (11 novembre 1563), canone 8, in Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 1808.
14Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2384 (cf. S. Basilio, Regola morale 73: PG 31, 849D-853B).
15Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2385.
16Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2383.
17Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2386 (cf. FC 84).
18Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1649.
19Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1649; cf. Codice di Diritto Canonico (1983), can. 1151-1155.
20Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1142.
21Concilio di Trento, sessione 24 (11 novembre 1563), canone 6, in Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 1806.
22Prima lettera di san Paolo ai Corinzi 7, 15.
23Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1143 (privilegio paolino); cf. 1 Cor 7, 12-15.
24Scioglimento in favorem fidei o «privilegio petrino»: prassi fondata sulla plenitudo potestatis del Romano Pontefice, distinta dal privilegio paolino in quanto richiede un intervento pontificio caso per caso. Vedi le norme del Dicastero per la Dottrina della Fede, Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei (2001).
25Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1650 (che cita Mc 10, 11-12).
26San Giovanni Paolo II, esortazione apostolica Familiaris Consortio (22 novembre 1981), § 83.
27San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio (22 novembre 1981), § 83, d): «…essa deve più che mai offrirgli un aiuto pieno di amorevole sollecitudine, senza che vi sia alcun ostacolo alla sua ammissione ai sacramenti.» (passo francese verificato su vatican.va il 4 ottobre 2026; traduzione italiana nostra).
28Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1642 (cf. GS 48; Gal 6, 2; Ef 5, 21).
29Tertulliano, Ad uxorem (Alla moglie), II, 9, citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1642 (cf. FC 13).
30Parafrasi di san Francesco di Sales, Introduzione alla vita devota, parte III, cap. 38, «Avvisi per le persone sposate», che esorta gli sposi alla fedeltà reciproca (cf. Ef 5, 25-32); citazione testuale non ripresa, fonte esatta all'edizione non verificata.
31Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1649.
32Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1647.
33Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1648 (cf. FC 20).
34Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2385.
35Legge dell'8 maggio 1816 (proposta da Louis de Bonald) che abroga il divorzio; legge del 27 luglio 1884 («legge Naquet») che lo reintroduce nella sola forma del divorzio per colpa. Vedi Ministero della Giustizia, Quand le divorce était interdit (1816-1884), pagina citata all'indirizzo https://www.justice.gouv.fr/histoireetpatrimoine-10050/proceshistoriques-10411/quandledivorceetaitinterdit1816-1884-22402.html (indirizzo attestato nel 2018; pagina non ritrovata a questo indirizzo il 4 ottobre 2026 dopo la revisione del sito justice.gouv.fr).
36Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1646.
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