Il diritto canonico

Il diritto canonico è il sistema giuridico con cui la Chiesa cattolica si governa dagli apostoli a oggi, da Graziano ai Codici del 1917 e del 1983.

Ignispedia

Il diritto canonico (ius canonicum) è il corpo di leggi, di norme e di principi con cui la Chiesa cattolica si organizza, si governa e rende giustizia al proprio interno. Non è un semplice regolamento interno né una disciplina morale: è un vero ordinamento giuridico, dotato di un proprio metodo, di propri tribunali e di propri studiosi da quasi nove secoli — una delle più antiche tradizioni giuridiche continue del mondo occidentale, più antica della maggior parte degli attuali diritti civili nazionali.[1]

La sua storia inizia con le prime comunità apostoliche e attraversa successivamente i canoni dei concili antichi, il Decreto di Graziano (circa 1140) che fonda la scienza canonica moderna, le grandi compilazioni del Corpus Iuris Canonici, poi le due codificazioni moderne: il Codice di diritto canonico del 1917, primo codice unificato della storia della Chiesa, e il Codice di diritto canonico del 1983, promulgato da san Giovanni Paolo II all'indomani del concilio Vaticano II.[2] Dal 1990, le Chiese cattoliche orientali dispongono inoltre di una propria codificazione, il Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO).[3]

Contrariamente a un'idea diffusa, il diritto canonico non è un residuo medievale ripiegato su questioni di procedura. Regola oggi l'organizzazione delle diocesi e delle parrocchie, la validità dei sacramenti, i diritti e i doveri dei fedeli, la nullità matrimoniale, i beni temporali della Chiesa, i delitti ecclesiastici e le procedure penali canoniche — compresi, dopo le riforme degli anni 2010 e 2020, i crimini di abuso sui minori.[4] Papa Benedetto XVI ricordava che questo diritto «trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo senso proprio»: non è un sistema autonomo applicato al Vangelo, ma l'espressione giuridica di una realtà di fede.[5]

Questo articolo presenta la natura del diritto canonico, le sue fonti, la sua storia dalle origini apostoliche fino alle codificazioni contemporanee, la scienza canonica e le sue istituzioni, la giustizia ecclesiastica, e la sua finalità propria: non un formalismo freddo, ma uno strumento ordinato alla salvezza delle anime.

Che cos'è il diritto canonico? Natura e definizione

Un vero diritto, al servizio di una società visibile

La parola «canone» deriva dal greco kanôn, la regola o lo strumento di misura; assume un senso esclusivamente ecclesiale a partire dal IV secolo per designare le decisioni disciplinari dei concili, in opposizione ai dogmi, che riguardano la fede.[6] La Catholic Encyclopedia definisce il diritto canonico come «il corpo di leggi e di regolamenti emanati o adottati dall'autorità ecclesiastica» per governare l'organizzazione cristiana — in senso stretto, la legge derivata dal Corpus Iuris Canonici, e in senso lato, tutto il diritto ecclesiastico positivo, compreso quello posteriore a tale compilazione.[7]

Questo diritto esiste perché la Chiesa è, secondo l'insegnamento costante del magistero, una società al tempo stesso spirituale e visibile, incaricata di una missione concreta nella storia. Una società visibile, gerarchica, sacramentale e missionaria non può vivere senza regole comuni: è già l'esigenza formulata da san Paolo ai Corinzi, quando chiede «che tutto avvenga con dignità e ordine»[8] nell'assemblea cristiana. Il fondamento più antico del potere di governo ecclesiale risale alle parole di Cristo a Pietro: «Ti darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli»[9] — il potere di «legare e sciogliere» che la tradizione cattolica riconosce come radice del potere di governo (potestas regiminis) esercitato oggi dal papa e dai vescovi.

Il concilio Vaticano II ha ripreso questa dottrina nella costituzione Lumen Gentium: i vescovi, per la Chiesa particolare loro affidata, esercitano un potere di governo «proprio, ordinario e immediato», e non semplicemente delegato dal papa.[10] Il Codice del 1983 codifica lo stesso principio al canone 129: il potere di governo, «che esiste nella Chiesa per istituzione divina e che è chiamato anche potere di giurisdizione», è proprio dei chierici ordinati, mentre i laici possono cooperare al suo esercizio secondo il diritto.[11] Il diritto canonico non è dunque un decoro giuridico aggiunto a una realtà puramente spirituale: traduce giuridicamente un'autorità che la Chiesa cattolica ritiene, per fede, di ricevere da Cristo stesso.

Diritto divino e diritto ecclesiastico positivo

La tradizione canonica distingue due grandi categorie di norme. Il diritto divino (ius divinum) proviene direttamente da Dio: si divide in diritto divino naturale, iscritto nella natura umana e nella costituzione che Cristo ha dato alla sua Chiesa, e diritto divino positivo, rivelato dalla Scrittura e dalla Tradizione. Su questo diritto, la Chiesa non ha alcun potere di modifica: può interpretarlo autenticamente, mai cambiarlo — è ciò che presuppone lo stesso Codice del 1983, che nega forza di legge a ogni consuetudine contraria al diritto divino (can. 24, § 1) e definisce la dispensa solo come l'allentamento di una legge puramente ecclesiastica (can. 85).[12][13][14] Il diritto ecclesiastico positivo, invece, è quello che l'autorità competente — papa, concili, vescovi — stabilisce liberamente per organizzare concretamente la vita della Chiesa: può essere modificato, abrogato o dispensato secondo le necessità pastorali.[15][16]

Questa distinzione evita due errori simmetrici. Il primo consisterebbe nel trattare tutto il diritto canonico come puramente umano e quindi arbitrario, mentre una parte delle sue disposizioni — la natura sacramentale del matrimonio, la struttura gerarchica della Chiesa, l'esistenza del potere delle chiavi — appartiene al diritto divino e si impone allo stesso legislatore ecclesiastico. Il secondo consisterebbe nel sacralizzare indebitamente ogni disposizione disciplinare, come se il numero di testimoni richiesti per un matrimonio o la procedura di un processo di nullità derivasse direttamente dalla rivelazione: queste norme sono di istituzione ecclesiastica, rivedibili dal papa o da un concilio, ed effettivamente riviste nel corso dei secoli, come mostra il passaggio dal Codice del 1917 a quello del 1983.[17]

San Tommaso d'Aquino e la definizione classica di legge

Infografica — I quattro elementi della legge. Fonte: san Tommaso d'Aquino, Somma teologica, I-II, q. 90, a. 4.

La teologia canonica classica si fonda sulla definizione tomista della legge in generale. San Tommaso d'Aquino definisce la legge come «un'ordinanza della ragione in vista del bene comune, promulgata da colui che ha la cura della comunità»[18]. Vi si trovano riuniti quattro elementi: un contenuto razionale (la legge non è un puro comando di volontà), una finalità — il bene comune, non l'interesse privato del legislatore —, un'autorità competente, e la promulgazione, senza la quale una norma non può obbligare in coscienza.[19]

«Un'ordinanza della ragione in vista del bene comune, promulgata da colui che ha la cura della comunità.» — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, Ia-IIae, questione 90, articolo 4[20]

Applicata al diritto ecclesiastico, questa definizione spiega perché il diritto canonico non sia né un puro arbitrio clericale, né una semplice compilazione amministrativa: è un'opera della ragione ordinata al bene comune della Chiesa, promulgata da un'autorità che ne ha legittimamente la cura — in primo luogo il papa, «fonte più feconda» del diritto canonico e qualificato dalla tradizione medievale come lex animata, «legge vivente», in ragione del suo potere legislativo supremo su tutta la Chiesa.[21]

«Lex agendi» e «lex credendi»: la natura teologica del diritto canonico

Il diritto canonico si distingue infine da un diritto puramente civile per il suo oggetto: non regola soltanto rapporti sociali esterni, ma organizza una comunità di fede e di sacramenti. Papa Benedetto XVI, in diversi discorsi annuali al tribunale della Rota Romana, ha insistito su questa dimensione teologica del diritto ecclesiale, contro la tentazione di ridurlo a una tecnica procedurale neutra.

«Il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo senso proprio, e [...] la lex agendi non può mancare di riflettere la lex credendi.» — Benedetto XVI, discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2012[22]

«Il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale naturalmente anche per la legge canonica.» — Benedetto XVI, discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2012[23]

La lex agendi, «legge dell'agire», deve riflettere la lex credendi, «legge della fede creduta»: il diritto canonico ha senso solo perché traduce giuridicamente una realtà creduta e confessata dalla Chiesa — la natura del matrimonio, la struttura sacramentale dell'ordinazione, la comunione gerarchica. Per questo Benedetto XVI chiedeva di applicare anche al diritto canonico «quell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità» da lui proposta per la ricezione del Vaticano II in generale: il diritto cambia nelle sue disposizioni concrete, ma resta fedele alla verità teologica che esprime.[24] Allo stesso modo, nel 2008, il papa ricordava che il valore della giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici «non è una questione di fatto di ordine sociologico, ma [...] di carattere propriamente giuridico»[25]: il giudice ecclesiastico non misura un'opinione maggioritaria, applica un vero diritto al servizio della verità delle persone e delle istituzioni che giudica.

Le fonti del diritto canonico

La gerarchia delle fonti: da Dio al legislatore umano

Il diritto canonico organizza le sue fonti secondo una gerarchia precisa. Al vertice, il diritto divino naturale e positivo, che la Chiesa riceve e non può modificare. Seguono poi le fonti del diritto ecclesiastico positivo, a loro volta gerarchizzate: la legislazione pontificia (costituzioni apostoliche, motu proprio, codici universali), la legislazione conciliare e collegiale (concili ecumenici, sinodi), la legislazione episcopale locale (statuti diocesani, decreti particolari, con l'approvazione della Santa Sede quando richiesta), e infine la consuetudine, quando una prassi ragionevole, osservata con l'intenzione di introdurre una legge da una comunità capace di riceverla, acquista forza di legge alle condizioni fissate dal Codice: approvazione del legislatore, prescrizione trentennale, e mai contro il diritto divino.[26]

RangoFonteEsempiForza giuridica
1Diritto divino naturaleCostituzione gerarchica della Chiesa, natura del matrimonioNon modificabile dalla Chiesa; solo interpretabile
2Diritto divino positivoRivelazione scritturistica e Tradizione apostolicaNon modificabile; la Chiesa ne custodisce il deposito
3Legislazione pontificia universaleCodici del 1917 e del 1983, CCEO del 1990, costituzioni apostolicheVincolante per tutta la Chiesa (o per la porzione interessata)
4Concili ecumeniciCanoni disciplinari conciliari (Trento, Vaticano II)Vincolante, salva conferma pontificia
5Legislazione particolare (diocesana, provinciale)Statuti sinodali, decreti del vescovo diocesanoVincolante localmente, nel quadro del diritto universale
6Consuetudine canonicaUsi liturgici o disciplinari recepiti durevolmenteForza di legge se ragionevole e legittimamente prescritta

Il papa, fonte vivente del diritto, e il ruolo dei concili

Infografica — Diritto divino e diritto ecclesiastico. Fonte: Catholic Encyclopedia, «Canon Law», distinzione delle fonti esposta in questa sezione.

In questa gerarchia, il papa occupa un posto unico: dispone del potere di legiferare per la Chiesa universale senza bisogno del consenso di alcun'altra autorità umana, con la sola riserva del diritto divino che non può abrogare.[27] I concili ecumenici, in cui l'episcopato unito al papa definisce la dottrina e fissa la disciplina comune, formano la seconda fonte maggiore: il concilio di Trento (1545-1563) e il concilio Vaticano II (1962-1965) hanno, ciascuno a modo suo, profondamente rinnovato la legislazione ecclesiastica — Trento riformando la disciplina sacramentale e la formazione del clero, il Vaticano II fornendo l'ecclesiologia di comunione che ha direttamente ispirato il Codice del 1983.[28]

I vescovi diocesani, dal canto loro, esercitano una competenza legislativa propria — non delegata da Roma — nei limiti fissati dal diritto universale: possono emanare statuti sinodali, erigere o sopprimere parrocchie, adattare al proprio territorio alcune disposizioni particolari. Il sinodo diocesano, assemblea di sacerdoti e di fedeli convocata dal vescovo per aiutarlo nel suo governo, ne è lo strumento classico fin dal Medioevo, senza confondersi con il Sinodo dei vescovi istituito da Paolo VI nel 1965 per la Chiesa universale.[29]

Il diritto romano, fonte sussidiaria antica

Il diritto canonico non si è costruito nel vuoto giuridico: ha attinto, per le sue categorie tecniche (contratti, procedura, prova, prescrizione), largamente al diritto romano, in particolare alla codificazione di Giustiniano (Corpus Iuris Civilis, VI secolo). L'adagio medievale «Ecclesia vivit lege romana» — «la Chiesa vive secondo la legge romana» — riassume questo debito tecnico: nelle materie in cui il diritto proprio della Chiesa taceva, i canonisti del Medioevo facevano comunemente riferimento alle categorie del diritto romano, rielaborate alla luce della morale cristiana.[30] Questa influenza spiega perché il diritto canonico medievale abbia a lungo costituito, insieme al diritto romano riscoperto a Bologna, uno dei due pilastri dello ius commune europeo, insegnati congiuntamente nelle università sotto il nome di utrumque ius, «l'uno e l'altro diritto».[31]

Lacuna della legge, analogia ed equità canonica

Che cosa fa un giudice ecclesiastico quando nessuna legge precisa prevede il caso a lui sottoposto? Il Codice del 1983 risponde al canone 19, che fissa un metodo a cascata: ricorrere anzitutto alle leggi emanate per casi simili, poi ai principi generali del diritto applicati con l'equità canonica, alla giurisprudenza e alla prassi della Curia romana, e infine all'opinione comune e costante dei dottori.[32]

«Se, in un caso determinato, manca una prescrizione espressa della legge universale o particolare, o una consuetudine, la causa [...] deve essere decisa tenendo conto delle leggi emanate per casi simili, dei principi generali del diritto applicati con l'equità canonica, della giurisprudenza e della prassi della Curia romana, e infine dell'opinione comune e costante dei dottori.»* — Codice di diritto canonico, canone 19[33]

Questo metodo evita due scogli: l'arbitrio di un giudice che decidesse senza riferimento a un diritto oggettivo, e la rigidità di un sistema che rifiutasse di decidere per mancanza di un testo esatto. Sarà ripreso più avanti (cfr. L'epicheia e l'equità canonica) come uno dei tratti più originali — e meno noti al grande pubblico — dell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Dalle origini apostoliche al Decreto di Graziano (I-XII secolo)

Una legislazione nascente: dagli Atti degli Apostoli agli antichi canoni

Il primo atto legislativo della Chiesa è tradizionalmente collegato al concilio di Gerusalemme, riunito verso il 49-50, dove gli Apostoli decidono collegialmente la questione dell'osservanza della legge mosaica da parte dei convertiti provenienti dal paganesimo (At 15) — evento già analizzato in dettaglio nell'articolo Ignispedia sui sinodi nella storia della Chiesa, a cui si rimanda per lo sviluppo completo di questa scena fondatrice.[34] Fino alla pace costantiniana del 313, la legislazione canonica resta, secondo le parole della Catholic Encyclopedia, « molto scarna »: si limita per l'essenziale alle prescrizioni del diritto divino riguardanti la costituzione della Chiesa e l'amministrazione dei sacramenti, trasmesse da una prassi orale e locale piuttosto che da testi sistematici.[35]

A partire dal IV secolo, la Chiesa d'Oriente produce le prime collezioni scritte: i canoni detti « apostolici », in numero di ottantacinque, recepiti dal concilio in Trullo del 692, e i canoni del concilio di Nicea (325), testo fondatore di tutta la successiva tradizione conciliare. I nomocanoni bizantini associano poi leggi civili imperiali e canoni ecclesiastici in compilazioni miste.[36]

Le grandi collezioni occidentali prima di Graziano

In Occidente, Dionigi il Piccolo (Dionysius Exiguus), monaco scita stabilitosi a Roma verso il 500, pubblica due collezioni influenti: una traduzione migliorata dei canoni conciliari greci, e una raccolta di trentanove decretali pontificie, dal papa Siricio (384) ad Anastasio II (496-498). Questa collezione, completata e approvata dal papa Adriano I nel 774 con il nome di Dionysio-Hadriana, diventa il diritto ufficiale dell'impero carolingio durante la dieta di Aquisgrana dell'802 — « un passo importante verso la centralizzazione » del diritto ecclesiastico occidentale, secondo la Catholic Encyclopedia.[37]

I secoli successivi vedono moltiplicarsi le collezioni sistematiche: quella di Burcardo di Worms (1012-1022), manuale in venti libri destinato ai chierici della sua diocesi; quella di Anselmo di Lucca (verso il 1086), in tredici libri; e il Panormia di Ivone di Chartres (morto nel 1115), largamente diffuso nelle scuole del XII secolo.[38] Queste compilazioni restano tuttavia raccolte che giustappongono testi eterogenei — canoni conciliari, decretali, estratti patristici, capitolari — senza un metodo per risolverne le contraddizioni interne.

Graziano e la « Concordia discordantium canonum » (verso il 1140)

Infografica — Il metodo di Graziano a Bologna, verso il 1140. Ricostruzione pedagogica. Fonti: René Metz, 1984, p. 64-76; Catholic Encyclopedia, « Canon Law ».

È precisamente questo problema a risolvere Graziano, monaco — la tradizione lo dice camaldolese, anche se la sua biografia resta dibattuta tra gli studiosi moderni — e professore a Bologna, morto verso il 1159.[39] Verso il 1140 pubblica la Concordia discordantium canonum (« concordia dei canoni discordanti »), più nota come Decretum Gratiani, che raccoglie circa 3 800 testi — canoni conciliari, decretali pontificie, estratti patristici, leggi romane e franche — raggruppati per temi.[40]

L'originalità di Graziano non sta nell'aver raccolto più testi dei suoi predecessori, ma nell'aver applicato a questi testi il metodo scolastico nascente: confronta le autorità apparentemente contraddittorie e propone, in brevi commenti personali chiamati dicta, una soluzione che le concilia. La Catholic Encyclopedia riassume questa rottura metodologica: il Decretum non è « una collezione, ma un trattato generale, in cui i testi citati sono inseriti per contribuire a stabilire il diritto »[41] — cioè la prima opera a costruire un vero sistema giuridico coerente a partire da fonti disparate. « La scienza del diritto canonico, cioè la conoscenza metodica e coordinata del diritto ecclesiastico, era finalmente stabilita », conclude l'articolo.[42]

« La scienza del diritto canonico, cioè la conoscenza metodica e coordinata del diritto ecclesiastico, era finalmente stabilita. » — Catholic Encyclopedia, art. « Canon Law », 1908[43]

La nascita di una scienza: decretisti e università

Il successo del Decretum è immediato: diventa il manuale di base dell'insegnamento del diritto canonico all'università di Bologna, allora in piena espansione grazie alla riscoperta del diritto romano giustinianeo. Attorno al testo di Graziano si sviluppa tutta una generazione di commentatori, i decretisti, che producono glosse, summae e apparatus secondo il metodo bolognese. Tra i più rilevanti: Rolando Bandinelli, futuro papa Alessandro III; Uguccione (morto nel 1210), la cui Summa fa a lungo autorità; e Bartolomeo da Brescia (morto nel 1258), revisore della glossa ordinaria del Decretum — il cui primo autore è Giovanni Teutonico (morto verso il 1245).[44]

Questa fioritura universitaria insedia durevolmente il diritto canonico come disciplina autonoma, insegnata accanto — e spesso in stretto dialogo — al diritto romano riscoperto, nelle stesse facoltà e talvolta dagli stessi maestri.[45] Bologna, Parigi e Oxford diventano i grandi centri di questa scienza nuova, che forma vescovi, giuristi pontifici e ufficiali dei tribunali ecclesiastici per i tre secoli successivi.

Dalle Decretali di Gregorio IX al Corpus Iuris Canonici (1234-1500)

Raimondo di Peñafort e i cinque libri del 1234

Infografica — Formazione progressiva del Corpus Iuris Canonici. Fonte: Catholic Encyclopedia, « Canon Law », storia delle collezioni.

Il Decretum di Graziano si ferma alla sua epoca: le decisioni pontificie successive — le decretali — si accumulano senza essere integrate nel testo. Tra il 1190 e il 1226, cinque compilazioni private raccolgono queste nuove decretali, designate globalmente come Extravagantes (« vaganti » fuori dal Decretum).[46] Il papa Gregorio IX incarica allora il domenicano catalano Raimondo di Peñafort — canonista reputato, futuro maestro generale del suo ordine — di comporre un'unica compilazione ufficiale. Il risultato, inviato alle università di Bologna e di Parigi nel 1234, organizza la materia in cinque libri, secondo la formula mnemonica rimasta celebre: judex, judicium, clerus, connubia, crimen — il giudice, la procedura, il clero, i matrimoni, i delitti.[47]

Questa struttura in cinque libri, che sostituisce progressivamente l'uso diretto del Decretum nella prassi giudiziaria, genera a sua volta una nuova generazione di commentatori: i decretalisti. Tra i più influenti: il papa Innocenzo IV (morto nel 1254), Enrico di Susa detto l'Ostiense (morto nel 1271), autore della Summa Hostiensis; Guglielmo Durante (morto nel 1296), il cui Speculum judiciale diventa il manuale di riferimento per la procedura; e Niccolò de' Tudeschi detto il Panormitano (morto nel 1445), ultimo grande nome della scuola classica dei decretalisti.[48]

Liber Sextus, Clementine ed Extravaganti: la formazione del Corpus

Il movimento di compilazione ufficiale prosegue dopo il 1234. Il papa Bonifacio VIII pubblica nel 1298 il Liber Sextus, complemento ai cinque libri di Gregorio IX. Il papa Giovanni XXII promulga nel 1317 le Clementinae, che raccolgono le decretali di papa Clemente V e i canoni del concilio di Vienne (1311-1312). Due collezioni supplementari, dette Extravaganti di Giovanni XXII ed Extravaganti comuni, restano dapprima d'uso privato prima di essere formalizzate nel 1500 dal giurista Jean Chappuis.[49] L'insieme — Decretum, Decretali del 1234, Liber Sextus, Clementine, Extravaganti — forma il Corpus Iuris Canonici, che resterà il diritto di riferimento della Chiesa latina fino al Codice del 1917, per quasi sette secoli.

L'arresto di questo movimento compilatorio, sottolinea la Catholic Encyclopedia, non risulta da alcun editto pontificio che vieti nuove collezioni: si tratta piuttosto di un arresto naturale, una volta fissati i grandi principi, restando da sviluppare solo la loro applicazione giurisprudenziale caso per caso.[50] Due tentativi di codificazione moderna falliscono d'altronde prima del XX secolo: un Liber septimus ufficioso compilato da Pierre Mathieu nel 1590, poi un progetto ufficiale preparato per Clemente VIII dal cardinale Pinelli nel 1598, infine respinto dal papa stesso, in particolare perché avrebbe escluso i decreti disciplinari del concilio di Trento.[51]

  1. 49-50
    Concilio di Gerusalemme

    Primo atto legislativo collegiale della Chiesa cristiana, riportato in Atti 15.

  2. 325
    Concilio di Nicea

    Testo fondatore della tradizione canonica conciliare in Oriente come in Occidente.

  3. vers 500-774
    Dionigi il Piccolo e la Dionysio-Hadriana

    Collezione di canoni e di decretali, approvata da Adriano I e ufficializzata da Carlo Magno nell'802.

  4. 1012-1022
    Collezione di Burcardo di Worms

    Manuale canonico in venti libri, molto diffuso nella Chiesa germanica.

  5. vers 1140
    Decreto di Graziano

    Concordia discordantium canonum, fondazione della scienza canonica metodica a Bologna.

  6. 1234
    Decretali di Gregorio IX

    Compilazione in cinque libri a cura di Raimondo di Peñafort, inviata a Bologna e Parigi.

  7. 1298-1317
    Liber Sextus e Clementine

    Bonifacio VIII (1298) poi Giovanni XXII (1317) completano il Corpus Iuris Canonici.

  8. 1904-1917
    Codificazione di Pio X

    Motu proprio Arduum sane munus (1904); promulgazione del primo Codice unificato il 27 maggio 1917.

  9. 25 janvier 1983
    Codice di diritto canonico

    Giovanni Paolo II promulga il nuovo Codice per la Chiesa latina, alla luce del Vaticano II.

  10. 18 octobre 1990
    Codice dei canoni delle Chiese orientali

    Giovanni Paolo II promulga il CCEO per le Chiese cattoliche orientali.

Tre secoli di dispersione e la prima codificazione moderna

Una legislazione sparpagliata dopo il concilio di Trento

Dopo il fallimento dei tentativi del 1590 e del 1598, il diritto canonico non conosce più alcuna compilazione ufficiale unificata per oltre tre secoli. Le decisioni del concilio di Trento (1545-1563), le successive costituzioni apostoliche e le decisioni delle nuove congregazioni romane create da Sisto V nel 1588 si accumulano senza essere raccolte in un testo unico. Il giurista deve allora consultare simultaneamente il Corpus Iuris Canonici medievale, i decreti tridentini e raccolte private incomplete — una dispersione che rende il diritto canonico sempre più difficile da consultare, anche per i canonisti stessi.[52]

Pio X, il cardinale Gasparri e l'« Arduum sane munus » (1904)

Infografica — Due codificazioni cattoliche contemporanee. Fonti: CIC, canone 1; CCEO, canone 1; Giovanni Paolo II, Sacrae disciplinae leges e Sacri Canones.

È il papa san Pio X a porre fine a questa dispersione. Con il motu proprio Arduum sane munus del 19 marzo 1904, annuncia l'intenzione di rivedere integralmente la legislazione della Chiesa e di trarne un unico codice universale.[53] Viene costituita una commissione di cardinali, con il futuro cardinale Pietro Gasparri come segretario; l'episcopato mondiale viene consultato, un testo preliminare è sottoposto agli esperti canonisti, poi a tutti i vescovi con voce in capitolo.[54] Il lavoro dura tredici anni, senza essere interrotto dalla Prima guerra mondiale, e approda alla promulgazione del Codice di diritto canonico nel giorno di Pentecoste, 27 maggio 1917, entrato in vigore un anno dopo.[55]

Questo primo Codice segna una rivoluzione formale: invece di compilare integralmente testi storici come faceva il Corpus medievale, enuncia canoni numerati, brevi e precisi, sul modello delle Institutiones del diritto romano — persone, cose, procedure, delitti e pene.[56] La storia dettagliata della sua preparazione, la sua struttura in cinque libri e la sua eredità sono oggetto dell'articolo dedicato Il Codice di diritto canonico del 1917, a cui si rimanda per una trattazione completa.

Il Vaticano II e la rifondazione: il Codice del 1983

Meno di cinquant'anni dopo, il concilio Vaticano II (1962-1965) impone una revisione profonda: la sua teologia della collegialità episcopale, del popolo di Dio e della libertà religiosa non poteva restare senza una coerente traduzione giuridica. Il papa san Giovanni Paolo II promulga il nuovo Codice di diritto canonico con la costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, il 25 gennaio 1983. Vi spiega che il Codice rappresenta « un grande sforzo per tradurre in linguaggio canonico questa stessa dottrina, cioè l'ecclesiologia conciliare »[57], e che un tale codice resta « estremamente necessario per la Chiesa » in quanto organizzata come struttura sociale e visibile che ha bisogno di norme.[58] Il 21 novembre 1983, rivolgendosi a un corso sul nuovo Codice presso l'Università Gregoriana, il papa definirà questo testo « l'ultimo documento del concilio Vaticano II », tanto la sua redazione ne dipende strettamente.[59]

Il canone 1 del nuovo Codice ne precisa subito il campo di applicazione: « I canoni del presente Codice riguardano soltanto la Chiesa latina »[60] — precisazione decisiva, poiché le Chiese cattoliche orientali conservano le proprie tradizioni canoniche, destinate a essere codificate separatamente (vedi sotto). La struttura in sette libri, l'ecclesiologia di comunione che la permea e le grandi riforme disciplinari che introduce sono sviluppate nell'articolo Il Codice di diritto canonico del 1983.

Il diritto canonico orientale: il Codice dei canoni delle Chiese orientali

La Chiesa cattolica non si riduce alla Chiesa latina: ventitré Chiese cattoliche orientali — di rito bizantino, alessandrino, antiocheno, armeno o caldeo — sono pienamente in comunione con Roma pur conservando le proprie tradizioni liturgiche, teologiche e disciplinari. Il canone 1 del Codice del 1983 lo ricorda esplicitamente limitandone la portata alla sola Chiesa latina.[61] È per queste Chiese che Giovanni Paolo II promulga, il 18 ottobre 1990, il Codice dei canoni delle Chiese orientali (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO), che riprende la stessa ecclesiologia conciliare del Codice latino del 1983 rispettando al contempo le specificità strutturali proprie delle Chiese orientali — in particolare il ruolo dei patriarchi e dei sinodi delle rispettive Chiese.[62]

Il diritto canonico cattolico poggia dunque, dal 1990, su due codici paralleli e complementari: il CIC del 1983 per la Chiesa latina, il CCEO del 1990 per le Chiese orientali cattoliche, ciascuno dei quali esprime a suo modo la stessa comunione gerarchica attorno al successore di Pietro. I rapporti precisi tra i due codici — in particolare per i fedeli di rito orientale che vivono in territorio latino — sono illustrati nell'articolo Il Codice di diritto canonico del 1983.

La scienza canonica oggi

Le grandi facoltà di diritto canonico

Da Bologna nel XII secolo, l'insegnamento del diritto canonico si è istituzionalizzato in facoltà specializzate, oggi per lo più collegate alle università pontificie. A Roma, la Pontificia Università Gregoriana (facoltà di diritto canonico), la Pontificia Università Lateranense — il cui Institutum Utriusque Iuris fa discutere tesi nell'uno e nell'altro diritto, canonico e civile — e la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (Angelicum, facoltà di diritto canonico) figurano tra le principali istituzioni che formano i canonisti della Chiesa universale.[63] In Francia, la Facoltà di diritto canonico dell'Institut catholique de Paris e l'Istituto di diritto canonico della facoltà di teologia cattolica dell'università di Strasburgo — università statale in regime concordatario, ereditata dal Concordato del 1801 mantenuto in Alsazia-Mosella — perpetuano questa tradizione universitaria.[64]

Il dottorato « in utroque iure »

L'espressione latina in utroque iure — « nell'uno e nell'altro diritto » — designa un percorso di studi, diffuso dal Medioevo all'età moderna nelle università europee, che formava congiuntamente al diritto canonico e al diritto civile romano. Questa doppia competenza resta viva nella gerarchia cattolica contemporanea: molti giudici della Rota romana, nunzi apostolici e officiali di Curia sono formati secondo questo modello, che perpetua il legame storico tra le due grandi tradizioni giuridiche europee, romana e canonica, a lungo insegnate fianco a fianco come le due facce di un medesimo ius commune.[65]

Alcuni grandi canonisti della storia

Al di là dei decretisti e dei decretalisti medievali già citati, la tradizione canonica ricorda, per il periodo moderno, la figura del cardinale Prospero Lambertini, divenuto papa Benedetto XIV (1740-1758), che la Catholic Encyclopedia definisce « forse [il] più grande canonista dai tempi del concilio di Trento », in particolare per i suoi lavori sui processi di canonizzazione.[66] La svolta tra XIX e XX secolo è segnata dal gesuita Franz Xaver Wernz, generale della Compagnia di Gesù, il cui Jus Decretalium (a partire dal 1898) resta un riferimento maggiore della scienza canonica preconciliare, e dal cardinale Pietro Gasparri stesso, segretario della commissione di codificazione del 1904-1917 e poi principale artefice dei Patti Lateranensi del 1929.[67]

CanonistaPeriodoOpera maggioreContributo
Grazianocirca 1095/1100 – circa 1159Concordia discordantium canonum (circa 1140)Fonda il metodo scientifico del diritto canonico
Raimondo di Peñafort1175-1275Compilazione delle Decretali di Gregorio IX (1234)Primo codice ufficiale della Chiesa in cinque libri
Enrico da Susa (Ostiense)morto nel 1271Summa HostiensisRiferimento dei decretalisti del XIII secolo
Guglielmo Durantemorto nel 1296Speculum judicialeManuale classico di procedura canonica
Benedetto XIV (Prospero Lambertini)1675-1758Trattati sulle cause di canonizzazioneRinnovamento della scienza canonica post-tridentina
Pietro Gasparri1852-1934Segretario della commissione del Codice del 1917Artefice della prima codificazione unificata

La giustizia della Chiesa: tribunali e procedure

I tribunali diocesani, primo grado di giudizio

Infografica — Organizzazione semplificata della giustizia ecclesiastica. Fonte: presentazione istituzionale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, citata nell'articolo. Le vie di ricorso dipendono dalla causa.

Ogni vescovo diocesano è, in ragione del suo ufficio, giudice ordinario della sua diocesi; in pratica, delega questa funzione a un tribunale diocesano presieduto da un vicario giudiziale (ufficiale), assistito da giudici, da un difensore del vincolo e da un promotore di giustizia. È davanti a questi tribunali di primo grado che viene introdotta l'immensa maggioranza delle cause canoniche, in particolare le richieste di dichiarazione di nullità del matrimonio, la procedura più frequente della giustizia ecclesiastica contemporanea.

Il tribunale della Rota romana

Il Tribunale della Rota romana trova la sua origine nell'Udienza del Sacro Palazzo: alla fine del XII secolo, le cause portate alla Santa Sede cessano di essere decise in Concistoro e vengono affidate a uditori, da cui nasce progressivamente un tribunale autonomo; il primo atto noto di una causa decisa collegialmente e definitivamente da questo tribunale risale al 1323, e Giovanni XXII, con la bolla Ratio Juris (1331), gli dà le prime regole scritte.[68] Dopo un sensibile declino conseguente alla perdita dello Stato pontificio nel 1870, l'istituzione viene ripristinata dalla costituzione Sapienti Consilio di san Pio X (29 giugno 1908), che ne fa uno dei tre tribunali della Curia riorganizzata.[69] Oggi la Rota romana è il tribunale ordinario istituito dal romano pontefice per ricevere gli appelli (CIC, cann. 1443-1444): veglia sull'unità della giurisprudenza canonica in tutta la Chiesa e viene in aiuto ai tribunali inferiori. Giudica in formazione collegiale di tre uditori (turni), nominati dal papa.[70][71]

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Al vertice dell'organizzazione giudiziaria della Chiesa si trova il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che « esercita la funzione di supremo tribunale della Chiesa » e « vigila [...] sulla corretta amministrazione della giustizia nella Chiesa ».[72] Composto da cardinali e vescovi nominati dal papa per cinque anni — ai quali possono aggiungersi chierici dottori in diritto canonico — e presieduto da un cardinale prefetto,[73] esercita una triplice competenza: come tribunale ordinario, conosce le querele di nullità contro le sentenze della Rota romana e i conflitti di competenza tra tribunali; come tribunale amministrativo, giudica i ricorsi contro gli atti dei dicasteri romani; in materia disciplinare, sorveglia l'amministrazione della giustizia ecclesiastica nel mondo intero e concede l'approvazione dei tribunali di appello regionali.[74]

IstanzaGradoCompetenza principaleRicorso possibile verso
Tribunale diocesanoPrimo gradoNullità matrimoniali, cause penali e amministrative localiTribunale metropolitano o Rota romana
Tribunale metropolitano / interdiocesanoAppello di primo gradoConferma o riforma delle sentenze diocesaneRota romana
Tribunale della Rota romanaAppello ordinario della Sede apostolicaUnificazione della giurisprudenza canonica universaleSegnatura Apostolica (nullità della sentenza)
Segnatura ApostolicaTribunale supremoNullità delle sentenze, ricorsi amministrativi, disciplina giudiziariaNessuno — istanza ultima

Il processo di nullità matrimoniale

La causa canonica più frequente resta, oggi come ieri, la dichiarazione di nullità del matrimonio: non si tratta mai di un « divorzio cattolico », poiché la Chiesa non scioglie un matrimonio valido, ma di un riconoscimento giuridico che un consenso matrimoniale non ha mai riunito, fin dall'origine, le condizioni richieste per la sua validità — difetto di discrezione di giudizio, esclusione di uno degli elementi essenziali del matrimonio, impedimento dirimente, ecc. Papa Francesco ha profondamente riformato questa procedura con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, entrato in vigore l'8 dicembre successivo: soppressione della doppia sentenza conforme finallora obbligatoria, rafforzamento del ruolo diretto del vescovo diocesano come giudice, e creazione di un processus brevior per le cause in cui la nullità è sostenuta da argomenti particolarmente manifesti.[75] Questa riforma, motivata dalla sollecitudine pastorale di evitare ai fedeli procedure eccessivamente lunghe senza sacrificare la verità del vincolo matrimoniale, illustra concretamente il principio che governa, in ultima analisi, tutto il diritto canonico: la salvezza delle anime.

« Salus animarum suprema lex »: la finalità pastorale del diritto

Una legge ordinata alla salvezza, non un sistema chiuso in sé stesso

Infografica — La salvezza delle anime come finalità del diritto. Fonti: CIC, canone 1752; Benedetto XVI, discorso alla Rota romana del 21 gennaio 2012.

Il Codice del 1983 si conclude, non a caso, su un principio che illumina retrospettivamente l'insieme dei suoi 1752 canoni:

« [...] tenuto conto della salvezza delle anime, che deve essere sempre, nella Chiesa, la legge suprema. » — Codice di diritto canonico, canone 1752[76]

Salus animarum suprema lex: « la salvezza delle anime è la legge suprema ». Con questa clausola che chiude il suo ultimo canone, il Codice subordina esplicitamente tutto il suo diritto a una finalità che lo supera: condurre le anime alla salvezza. Il diritto della Chiesa non è dunque mai un fine in sé. A differenza di un sistema giuridico puramente secolare, che trova la sua coerenza nell'ordine sociale stesso, il diritto canonico si subordina esplicitamente a una finalità che lo supera: condurre le anime alla salvezza. È quanto ricordava già Benedetto XVI mettendo in guardia contro ogni interpretazione canonica che trascurasse « il diritto naturale e il diritto divino positivo » a vantaggio di un puro formalismo tecnico, separato dal legame vitale tra il diritto, la comunione ecclesiale e la missione della Chiesa.[77]

Questa finalità spiega anche perché il diritto canonico conosca strumenti di flessibilità sconosciuti, o molto più rari, nel diritto civile: la dispensa, esenzione puntuale concessa in un caso particolare dall'autorità competente; l'indulto, permesso esteso concesso a una categoria di persone; e l'economia pastorale in senso lato, che permette all'autorità ecclesiastica di adattare l'applicazione concreta di una legge alle circostanze reali di un'anima, entro i limiti posti dal Codice stesso: la dispensa riguarda sempre e solo una legge meramente ecclesiastica, in un caso particolare (can. 85), e il vescovo diocesano può concederla ai suoi fedeli quando giudica che ciò giovi al loro bene spirituale (can. 87, § 1).[78]

L'epicheia e l'equità canonica di fronte al rigore della legge

Il diritto canonico riconosce inoltre, da Aristotele e san Tommaso d'Aquino, la virtù dell'epicheia (dal greco epieikeia, la giusta misura): la capacità di giudicare che un caso particolare, non previsto dal legislatore, debba essere eccettuato dall'applicazione letterale di una legge generale, perché il legislatore stesso non avrebbe voluto includervi quel caso se ne avesse considerato le circostanze esatte. San Tommaso d'Aquino le dedica la questione 120 della seconda parte della Somma teologica, riprendendo l'insegnamento di Aristotele secondo cui nessuna legge umana, per quanto saggia, può prevedere in anticipo tutte le situazioni particolari che la vita presenta: alcune devono essere lasciate al discernimento prudente del giudice.[79]

Il Codice del 1983 ne fa un principio di interpretazione sotto il nome di equità canonica (aequitas canonica): quando la legge scritta manca, il giudice decide applicando i principi generali del diritto con l'equità canonica.[80] È questa equità, precisamente, che il canone 19 impone al giudice di applicare quando la legge scritta manca — prova che il sistema canonico, lungi dall'essere un puro legalismo, integra strutturalmente la prudenza e la misericordia nel proprio metodo di interpretazione.

Diritto canonico e diritto civile: due ordinamenti distinti

La Chiesa, società giuridicamente perfetta

Infografica — Diritto canonico, diritto civile e accordi tra la Chiesa e gli Stati. Fonte: sezione dedicata ai due ordinamenti giuridici e a Immortale Dei nell'articolo.

La dottrina cattolica classica qualifica la Chiesa come « società giuridicamente perfetta » (societas iuridice perfecta): una società che, per raggiungere il suo fine proprio, dispone in sé stessa di tutti i mezzi necessari — compreso un potere legislativo, giudiziario ed esecutivo proprio — senza dipendere giuridicamente da alcuna autorità esterna. Questa autonomia, riaffermata da Leone XIII nell'enciclica Immortale Dei (1885) contro le pretese degli Stati liberali del XIX secolo di subordinare la Chiesa al potere civile, fonda il diritto della Chiesa di legiferare sovranamente nel proprio ambito, pur rispettando la giusta autonomia dell'ordine temporale nel suo.[81] Il diritto canonico non entra dunque in concorrenza diretta con i diritti civili nazionali: i due ordinamenti, l'uno spirituale, l'altro temporale, operano secondo finalità e metodi distinti, anche quando trattano oggetti vicini come il matrimonio o le associazioni.

Concordati e accordi bilaterali

Laddove i due ordinamenti si incontrano — stato civile dei ministri del culto, riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, tutela del patrimonio ecclesiastico, finanziamento dei culti — la Chiesa negozia tradizionalmente concordati o accordi bilaterali con gli Stati, che articolano giuridicamente le due sovranità senza confonderne i rispettivi ordinamenti. Il regime concordatario tuttora vigente in Alsazia-Mosella, ereditato dal Concordato del 1801 non abrogato dalla legge francese di separazione del 1905, ne offre un esempio concreto nel contesto francese: è in particolare ciò che spiega la sopravvivenza, all'università di Strasburgo, di una facoltà statale che rilascia un diploma canonico — caso unico in Francia.[82]

Obiezioni e frequenti malintesi sul diritto canonico

«Un legalismo freddo, estraneo allo spirito del Vangelo»?

Un'obiezione ricorrente, anche tra cattolici sinceri, presenta il diritto canonico come una gabbia giuridica in tensione con la libertà dello Spirito e la novità del Vangelo — come se ogni formalismo giuridico tradisse per natura la carità evangelica. Questa obiezione confonde due cose distinte: il legalismo, atteggiamento che riduce la vita cristiana all'osservanza esteriore delle regole, effettivamente condannato da Cristo nei farisei del suo tempo, e il diritto, strumento necessario a ogni società visibile e gerarchica per proteggere concretamente i diritti delle persone — anche contro l'arbitrio di chi esercita l'autorità. Senza una procedura canonica prestabilita, un fedele ingiustamente accusato non avrebbe alcun ricorso; senza un rigoroso diritto matrimoniale, l'indissolubilità del matrimonio resterebbe una petizione di principio senza protezione concreta. Benedetto XVI lo ricordava senza giri di parole: «il vero diritto è inseparabile dalla giustizia»[83] — e non c'è carità autentica senza giustizia, perché la carità presuppone e supera la giustizia senza mai disprezzarla.

«Un vestigio medievale senza rilevanza per la Chiesa di oggi»?

Una seconda obiezione presenta il diritto canonico come una sopravvivenza storica, buona per i libri di storia ma senza presa sulla vita ecclesiale contemporanea. I fatti contraddicono direttamente questa lettura: è il diritto canonico che ha permesso, negli anni 2000 e 2010, di fissare le rigorose procedure penali contro gli abusi sessuali sui minori commessi da chierici, in particolare attraverso le norme Sacramentorum sanctitatis tutela e le loro successive revisioni; è lui che inquadra giuridicamente il recente processo sinodale voluto da papa Francesco, la cui storia completa è sviluppata nell'articolo I sinodi nella storia della Chiesa; è lui, infine, che protegge ogni anno migliaia di fedeli nei loro processi di nullità matrimoniale, nei loro ricorsi amministrativi contro una decisione ingiusta, o nella difesa dei loro diritti di fronte a un'autorità ecclesiastica. Lungi dall'essere un vestigio, il diritto canonico resta lo strumento concreto con cui la Chiesa traduce, oggi come nel XII secolo, la sua dottrina della giustizia e della carità in atti verificabili.

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Catholic Encyclopedia, art. «Canon Law», New York, Robert Appleton Company, 1908, testo integrale: http://www.newadvent.org/cathen/09056a.htm — citata in questo articolo solo per i periodi anteriori al Codice del 1917; il diritto vigente è citato nel Codice del 1983 stesso (can. 19; 23-28; 85-93; 129; 1443-1445; 1752).

    1 6 7 14 16 17 19 21 27 35 36 37 38 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 56 66 67
  2. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, 25 gennaio 1983, testo ufficiale su vatican.va. Testo originale (traduzione inglese ufficiale): « a great effort to translate this same doctrine, that is, the conciliar ecclesiology, into canonical language »; « the Code of Canon Law is extremely necessary for the Church ».

    2 28 57 58
  3. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacri Canones, 18 ottobre 1990, che promulga il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) per le Chiese cattoliche orientali.

    3 62
  4. Benedetto XVI, discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 21 gennaio 2012, testo ufficiale francese su vatican.va: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20120121_rota-romana.html — il discorso applica esplicitamente al diritto canonico «questa ermeneutica del rinnovamento nella continuità» di cui il papa dice di aver parlato «in riferimento al Concilio Vaticano II», con rinvio (n. 5) al discorso alla Curia romana del 22 dicembre 2005 (AAS 98 (2006), p. 40-53).

    4 5 22 23 24 77 83
  5. 1 Corinzi 14, 40, traduzione liturgica ufficiale CEI.

    8
  6. Matteo 16, 19, traduzione liturgica ufficiale CEI.

    9
  7. Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 27, sul potere «proprio, ordinario e immediato» dei vescovi diocesani, testo ufficiale su vatican.va.

    10
  8. Codice di diritto canonico, canone 129 §§ 1-2, sul potere di governo di istituzione divina e sulla cooperazione dei laici al suo esercizio.

    11
  9. Codice di diritto canonico, cann. 23-28 (Sulla consuetudine): can. 23 (consuetudine introdotta da una comunità di fedeli e approvata dal legislatore); can. 24 § 1 (nessuna consuetudine contraria al diritto divino può ottenere forza di legge); can. 25 (osservata con l'intenzione di introdurre una legge); can. 26 (prescrizione trentennale; centenaria o immemorabile contro una legge proibitiva). Testo ufficiale inglese: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib1-cann23-28_en.html.

    12 26
  10. Codice di diritto canonico, cann. 85-93 (Sulle dispense): can. 85 (la dispensa è l'allentamento di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare); can. 87 § 1 (il vescovo diocesano dispensa i suoi fedeli dalle leggi disciplinari universali e particolari quando giudica che ciò giovi al loro bene spirituale). Testo ufficiale inglese: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib1-cann35-93_en.html.

    13 15 78
  11. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, Ia-IIae, questione 90, articolo 4, trad. A.-M. Roguet, Parigi, éd. du Cerf, 1984-1985. Testo latino: « quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata ».

    18 20
  12. Benedetto XVI, discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 26 gennaio 2008, testo ufficiale francese su vatican.va.

    25
  13. Adagio Ecclesia vivit lege romana: Catholic Encyclopedia, art. «Collections of Ancient Canons» (newadvent.org) — gli ecclesiastici dei regni barbari nati sulle rovine dell'Impero d'Occidente continuavano a vivere secondo il diritto romano e, salvo gli Anglosassoni, le legislazioni barbare di Gallia, Spagna e Italia ne furono profondamente influenzate.

    30
  14. Sull'utrumque ius (diritto romano e diritto canonico insegnati congiuntamente, le due facce dello ius commune medievale) e la sua sopravvivenza universitaria: facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana (https://www.unigre.it/en/canon-law/documents-resources/brochure-of-the-specialization-in-law/); facoltà di diritto canonico dell'Angelicum (https://angelicum.it/academics/canon-law/announcements/), fondata nel 1896; Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense, le cui tesi in Utroque Iure, in diritto canonico e in diritto civile discusse dal 1983 al 2007 sono censite in Apollinaris, LXXXI (2008), p. 321-497.

    31 45 63 65
  15. Codice di diritto canonico, canone 19. Testo latino: « Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum aut consuetudo, causa [...] dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia ».

    32 33 80
  16. René Metz, «Regard critique sur la personne de Gratien, auteur du Décret (1130-1140), d'après les résultats des dernières recherches», Revue des sciences religieuses, vol. 58, n° 1-3, 1984, p. 64-76.

    39 40
  17. San Pio X, motu proprio Arduum sane munus, 19 marzo 1904, che annuncia la codificazione del diritto canonico; commissione presieduta con il cardinale Pietro Gasparri come segretario; Codice promulgato il 27 maggio 1917, in vigore dal 19 maggio 1918.

    53 54 55
  18. Giovanni Paolo II, discorso ai partecipanti a un corso sul nuovo Codice di diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana, 21 novembre 1983; il papa vi definisce il Codice «ultimo documento del concilio Vaticano II» (ultimum huius Concilii documentum), citato dalla tradizione canonistica postconciliare.

    59
  19. Codice di diritto canonico, canone 1: « Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt » — «I canoni del presente Codice riguardano soltanto la Chiesa latina».

    60 61
  20. Facoltà di diritto canonico dell'Institut catholique de Paris (Theologicum, icp.fr); Istituto di diritto canonico della facoltà di teologia cattolica di Strasburgo (guida pedagogica, Revue de droit canonique); regime concordatario di Alsazia-Mosella: Concordato del 1801 non abrogato dalla legge francese di separazione del 1905 (vedi la sezione Concordati del presente articolo).

    64 82
  21. Catholic Encyclopedia, art. «Sacra Romana Rota», testo integrale: http://www.newadvent.org/cathen/13205c.htm — alla fine del XII secolo, le cause cessano di essere decise in Concistoro e sono affidate ad auditori, da cui nasce un tribunale autonomo; primo atto di una sentenza collegiale nel 1323; Giovanni XXII, bolla Ratio Juris (1331); Sisto IV fissa a dodici il numero degli auditori; Sapienti Consilio (29 giugno 1908), II, 2: Pio X ristabilisce la Rota tra i tre tribunali della Curia; auditori nominati dal papa.

    68 69 70
  22. Codice di diritto canonico, can. 1443 (la Rota Romana è il tribunale ordinario istituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli) e can. 1444 §§ 1-2 (appelli in seconda, terza e ulteriore istanza; prima istanza su avocazione pontificia). Testo ufficiale inglese: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib7-cann1400-1500_en.html; formazione collegiale di tre giudici per le cause vertenti in particolare sul vincolo matrimoniale: can. 1425 § 1 (stessa pagina); unità della giurisprudenza e aiuto ai tribunali inferiori: Giovanni Paolo II, cost. ap. Pastor Bonus, 28 giugno 1988, art. 126 (testo integrale: https://www.ewtn.com/catholicism/library/pastor-bonus-8350).

    71
  23. «Esercita la funzione di tribunale supremo della Chiesa» e «vigila [...] sulla corretta amministrazione della giustizia»: Giovanni Paolo II, cost. ap. Pastor Bonus, 28 giugno 1988, art. 121 (testo integrale: https://www.ewtn.com/catholicism/library/pastor-bonus-8350); triplice competenza dettagliata nel Codice di diritto canonico, can. 1445 §§ 1-3 (nullità contro le sentenze della Rota, ricorsi amministrativi contro i dicasteri, vigilanza sulla giustizia e approvazione dei tribunali d'appello). Testo ufficiale inglese: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib7-cann1400-1500_en.html.

    72 74
  24. Benedetto XVI, lett. ap. Antiqua ordinatione, 21 giugno 2008, Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, art. 1 §§ 1-2: cardinali e vescovi nominati dal Sommo Pontefice, cardinale prefetto, chierici dottori in diritto canonico aggiunti (testo ufficiale: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20080621_antiqua-ordinatione.html); mandato quinquennale dei membri, norma generale: Francesco, cost. ap. Praedicate Evangelium, 19 marzo 2022, art. 17 § 1 (testo ufficiale: https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html).

    73
  25. Papa Francesco, lettera apostolica in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 agosto 2015, promulgata l'8 settembre 2015, in vigore dall'8 dicembre 2015, testo ufficiale francese su vatican.va.

    75
  26. Codice di diritto canonico, canone 1752, ultimo canone del Codice del 1983. Testo latino: « [...] prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet ».

    76
  27. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, questione 120, sulla virtù dell'epicheia, che riprende Aristotele, Etica Nicomachea, libro V, capitolo 10.

    79
  28. Leone XIII, enciclica Immortale Dei, 1° novembre 1885: «essa costituisce una società giuridicamente perfetta nel suo genere, perché, per espressa volontà e per grazia del suo Fondatore, possiede in sé e da sé tutte le risorse necessarie alla sua esistenza e alla sua azione»; e più oltre: «bisogna ammettere che la Chiesa, non meno dello Stato, per sua natura e di pieno diritto, è una società perfetta». Testo ufficiale francese: https://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html.

    81