Il Codice di diritto canonico del 1917, in latino Codex Iuris Canonici, è la prima codificazione ufficiale, completa e sistematica del diritto della Chiesa latina. Ordinato da san Pio X nel 1904, elaborato sotto la direzione del cardinale Pietro Gasparri, è promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917, giorno di Pentecoste, ed entra in vigore un anno dopo, il 19 maggio 1918. È chiamato anche Codice pio-benedettino, perché iniziato da Pio X e portato a compimento da Benedetto XV.[1][2]
Fino ad allora, la Chiesa era governata da una massa di testi dispersi — il Corpus Iuris Canonici, concili, decretali pontificie, decisioni della Curia — accumulati per quasi mille anni, spesso contraddittori, talvolta introvabili. Il Codice del 1917 riconduce tutto questo diritto vivo a 2 414 canoni brevi, numerati e ordinati in cinque libri, sul modello dei grandi codici civili moderni. È una rivoluzione nella forma del diritto della Chiesa, senza rottura nella sostanza.[3][4]
L'impresa è colossale e la sua influenza immensa: per la prima volta, un vescovo di campagna, un parroco, un seminarista potevano tenere tra le mani un solo volume contenente tutto il diritto universale della Chiesa latina. Il Codice del 1917 ha retto la vita della Chiesa per più di sessantacinque anni — dalla sua entrata in vigore il 19 maggio 1918 a quella del Codice che gli succede il 27 novembre 1983 —, finché san Giovanni Paolo II ha promulgato, il 25 gennaio 1983, il Codice attualmente in vigore, che ne riprende l'architettura impregnandola però dell'ecclesiologia del concilio Vaticano II.[5]
Lungi dall'essere un fascicolo d'archivio, il Codice del 1917 resta una chiave di lettura indispensabile: la maggior parte delle istituzioni del diritto canonico moderno vi trova la sua forma definitiva, e molti canoni del 1983 non sono che riformulazioni di quelli del 1917. Comprendere il Codice pio-benedettino significa comprendere come la Chiesa si sia dotata, alle soglie del XX secolo, di uno strumento di governo insieme fermo e leggibile, al servizio della salus animarum — la salvezza delle anime.
Perché la Chiesa aveva bisogno di un codice ?
Mille anni di diritto sparpagliato: il Corpus Iuris Canonici
Prima del 1917, il diritto della Chiesa latina poggiava sul Corpus Iuris Canonici, un insieme di sei compilazioni redatte tra il XII e la fine del XV secolo, il cui testo fu fissato nell'edizione romana del 1582. La prima e più celebre è il Decreto di Graziano — il cui vero nome è Concordia discordantium canonum, la «concordanza dei canoni discordanti» — composto verso il 1140 dal monaco bolognese Graziano, che si sforzava appunto di armonizzare testi contraddittori.[6][7]
A questo Decreto si aggiunsero nel corso dei secoli le Decretali di Gregorio IX (il Liber Extra, 1234), il Liber Sextus di Bonifacio VIII (1298), le Clementine (1317), poi due raccolte di Extravagantes. L'insieme, di cui Gregorio XIII fissò il testo come autentico con il breve Cum pro munere (1º luglio 1580), pubblicato nell'edizione romana del 1582, costituiva il fondamento del diritto ecclesiastico. Ma questo fondamento si era incrinato: tra il concilio di Trento (1545-1563) e l'inizio del XX secolo, migliaia di decreti conciliari, di bolle, di decisioni delle congregazioni romane si erano accumulati fuori dal Corpus, senza essere mai riuniti.[8]
Il risultato era, in pratica, un diritto difficile da amministrare e incerto nella sua applicazione: uno stesso punto poteva essere regolato da un canone medievale, contraddetto da un decreto tridentino, sfumato da una risposta di una congregazione del XIX secolo. Trovare la norma applicabile esigeva un'erudizione che pochi chierici possedevano.[9]
La crisi del XIX secolo: vescovi ostacolati dal peso delle leggi
Al concilio Vaticano I (1869-1870), molti vescovi depositarono dei postulata — dei voti — reclamando una rifusione del diritto. La lamentela ritornava senza sosta: impossibile governare una diocesi dibattendosi in una giungla di norme sparse e talvolta caduche.
Si può riassumere così lo spirito di questi voti: i vescovi si presentavano come ostacolati, nel governo delle loro diocesi, dall'intrico delle leggi — interpretazione accolta in particolare da Hervé Legrand nel suo studio sulle poste in gioco ecclesiologiche della codificazione[10].
Questa sofferenza pastorale non era una civetteria. La Chiesa affrontava allora la modernità giuridica: Stati laici, codici civili, amministrazioni centralizzate. Di fronte al Codice Napoleone (1804) e alle grandi codificazioni europee, il diritto canonico appariva arcaico nella forma — non nel contenuto, ma nell'accessibilità. I vescovi volevano uno strumento chiaro, breve, maneggevole, come ormai possedevano tutti i giuristi secolari.[11]
Perché una semplice compilazione non bastava più
La tentazione avrebbe potuto essere di rieditare il Corpus aggiungendovi i testi mancanti — una compilazione in più. Ma la storia aveva mostrato i limiti di questo metodo: ogni nuova compilazione si accumulava sulle precedenti senza abrogarle, aggravando la confusione. Ci voleva altro: un codice in senso moderno, cioè un testo unico che sostituisce tutto il diritto anteriore, riformulato in proposizioni brevi, astratte e numerate.[12]
Questa scelta — codificare piuttosto che compilare — non era scontata. Supponeva di estrarre la norma dal suo scrigno storico (il racconto del caso, i motivi, le circostanze) per conservarne solo la regola nuda. È esattamente ciò che chiederà Pio X: presentare «la parte normativa sotto forma di canoni brevi e sistematici», spogliati delle considerazioni preliminari.[13]
Chi ha fatto il Codice? Un'opera pio-benedettina (1904-1917)
San Pio X e il motu proprio Arduum sane munus
È san Pio X (Giuseppe Sarto, papa dal 1903 al 1914), grande riformatore della vita della Chiesa, a prendere la decisione storica. Il 19 marzo 1904, festa di san Giuseppe, pubblicò il motu proprio Arduum sane munus — «Un compito davvero arduo» — con il quale istituì una commissione incaricata di ridurre tutto il diritto della Chiesa latina a un codice unico.[14][15]
Pio X affidò il coordinamento dell'opera a una commissione di cardinali, da lui stesso presieduta, assistita da un collegio di consultori reclutati tra i migliori canonisti del mondo. Il lavoro si annunciava per decenni; fu compiuto in soli tredici anni, il che ha del prodigioso.[16][17]
Il cardinale Pietro Gasparri, artefice del Codice
L'anima dell'impresa fu il cardinale Pietro Gasparri (1852-1934), canonista di genio, segretario della commissione. È lui a definire il metodo, a distribuire il lavoro, ad arbitrare le controversie e a dare al Codice la sua forma definitiva. Il suo nome figura sul frontespizio stesso dell'edizione: il Codice vi è detto «arricchito di una prefazione, dell'annotazione delle fonti e di un indice analitico-alfabetico dall'eminentissimo Pietro cardinale Gasparri».[18]
Gasparri non fu solo un tecnico del diritto. Divenuto segretario di Stato di Benedetto XV e poi di Pio XI, negozierà più tardi i Patti Lateranensi del 1929. Ma è il Codice a restare il suo capolavoro: un'architettura giuridica di ammirevole coerenza e concisione, che ha attraversato tutto il XX secolo.[19]
Il giovane Eugenio Pacelli tra i consultori
Tra i collaboratori di Gasparri figurava un giovane sacerdote brillante, Eugenio Pacelli (1876-1958) — il futuro papa Pio XII. Scelto da Gasparri come segretario della Commissione di codificazione fin dal 1904, partecipò ai lavori prima di abbracciare una carriera che lo condurrà alla nunziatura di Monaco, poi alla segreteria di Stato e infine al soglio di Pietro nel 1939.[20]
La presenza di Pacelli illustra una continuità notevole: tre futuri papi o santi hanno toccato da vicino questo Codice — Pio X che lo ordina, Benedetto XV che lo promulga, e il giovane Pacelli che vi lavora. L'opera porta così il marchio di tutta una generazione dell'alta amministrazione ecclesiastica.
Il metodo: consultare tutto l'episcopato (schemi 1912-1914)
Lungi dall'essere imposto dall'alto, il Codice fu elaborato in una vasta consultazione. Tutti i vescovi della Chiesa latina e i superiori generali degli ordini religiosi furono interrogati per lettera, a più riprese. Gli schemi dei cinque libri, preparati a Roma, furono loro sottoposti tra il 1912 e il 1914, come si sarebbe fatto per i Padri di un concilio ecumenico; le loro osservazioni furono raccolte e integrate.[21]
I preparativi si conclusero nel 1916. Restava da promulgare. Sarà l'opera di Benedetto XV, eletto nel 1914 dopo la morte di Pio X, che ereditò un manoscritto praticamente compiuto.[22]
La promulgazione del 27 maggio 1917
La costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia
Il 27 maggio 1917, giorno di Pentecoste, Benedetto XV promulgò il Codice con la costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia — «La Madre Chiesa, previdentissima». La scelta della Pentecoste non aveva nulla di casuale: significava che il diritto della Chiesa non è una meccanica umana, ma un servizio reso sotto lo Spirito Santo alla comunione dei fedeli.[23]
Il frontespizio dell'edizione ufficiale riassume da solo tutta la storia dell'impresa:
«Codice di diritto canonico, ordinato per ordine di Pio X sommo pontefice, promulgato per l'autorità del papa Benedetto XV.» — Frontespizio del Codex Iuris Canonici, Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 1918[24]
Il Codice apparve negli Acta Apostolicae Sedis, il bollettino ufficiale della Santa Sede, garantendone l'autenticità e la diffusione universale.[25]
Pentecoste 1918: l'entrata in vigore
Benedetto XV non fece entrare in vigore il Codice immediatamente. Ne fissò la data al 19 maggio 1918, di nuovo giorno di Pentecoste, lasciando un anno ai vescovi, ai tribunali ecclesiastici e alle facoltà di diritto per appropriarsi del nuovo testo. Durante questo anno di transizione, si insegnò il Codice, se ne tradussero i canoni, si adattarono gli usi diocesani.[26]
Da quel giorno, è il Codice, e lui solo, a far legge per tutta la Chiesa latina. Il Corpus Iuris Canonici passava dallo statuto di diritto vigente a quello di monumento storico.
Come è costruito il Codice? I cinque libri
Il piano romano: persone, cose, azioni
L'architettura del Codice non prende a prestito il piano delle antiche collezioni di decretali, ma una logica molto più antica: quella del diritto romano. I 2 414 canoni seguono il modello delle Institutiones iuris canonici del canonista perugino Paolo Lancellotti (1563), il quale riprendeva a sua volta la divisione del giurista romano Gaio (II secolo): il diritto si organizza attorno alle persone, alle cose e alle azioni.[27]
Questa scelta strutturale è densa di significato. Traduce la Chiesa non più soltanto come comunità di salvezza, ma anche come società organizzata, dotata di un legislatore supremo, di soggetti di diritto e di procedure. Vi torneremo: questa impostazione è stata discussa.
I cinque libri in un colpo d'occhio
Ecco come si ripartiscono i 2 414 canoni del Codice pio-benedettino:
| Libro | Titolo latino | Oggetto | Contenuto principale |
|---|---|---|---|
| I | Normae generales | Norme generali | Leggi, consuetudini, rescritti, privilegi, computo del tempo |
| II | De personis | Le persone | Chierici, religiosi, laici; diritti e doveri degli stati di vita |
| III | De rebus | Le cose | Sacramenti, luoghi e tempi sacri, culto divino, magistero, benefici, beni temporali |
| IV | De processibus | I processi | Tribunali ecclesiastici, procedura, cause di beatificazione, di nullità |
| V | De delictis et poenis | I delitti e le pene | Diritto penale canonico: delitti, sanzioni, censure |
Il Libro I pone i principi: cos'è una legge, come obbliga, come nasce una consuetudine legittima, come si calcolano i termini. Vi si trovano anche i rescritti — decisioni scritte con cui un superiore concede un permesso o un favore —, i privilegi — favori stabili concessi a certe persone o comunità — e il computo del tempo, cioè le regole per calcolare i termini e le date. Il Libro II classifica i fedeli secondo il loro stato — chierici, religiosi, laici — e ne fissa diritti e doveri. Il Libro III, di gran lunga il più voluminoso, tratta delle «cose» in senso lato: riunisce il diritto dei sacramenti, del culto, dei luoghi santi, dell'insegnamento della fede e dei beni della Chiesa.
Il Libro IV organizza la giustizia ecclesiastica: tribunali, procedura, cause matrimoniali e cause dei santi. Il Libro V, infine, costituisce il diritto penale della Chiesa: definisce i delitti canonici e le pene, dalle censure — pene che privano il colpevole di certi beni della Chiesa per spingerlo a correggersi (scomunica, sospensione, interdetto) — fino alle pene vendicative, che puniscono il delitto già commesso, per esempio rimuovendo un incarico al colpevole. Questa sistematizzazione del diritto penale era una delle grandi novità formali del Codice.[28][29]
Una rivoluzione giuridica senza rottura dottrinale
Canoni brevi, astratti e numerati
La grande innovazione del Codice non è il suo contenuto — che riprende per l'essenziale il diritto anteriore mettendolo in ordine piuttosto che legiferando ex novo — ma la sua forma.[30] Laddove una decretale medievale raccontava un caso, esponeva i motivi, citava la Scrittura e i Padri prima di concludere, il canone del 1917 enuncia una regola nuda, in una o due frasi, immediatamente applicabile. Il diritto diventa leggibile: ormai si cita un numero di canone come si cita un articolo del codice civile.
Questa astrazione ha un prezzo, che i canonisti riconoscono: separando la norma dalla sua storia, si rischia di dimenticare perché esiste. È precisamente per riparare a questa perdita che Gasparri pubblicherà i suoi Fontes (vedi sotto).
Il canone 1: un codice per la sola Chiesa latina
Fin dalla sua apertura, il Codice precisa il suo campo di applicazione. Il canone 1 dichiara che obbliga la sola Chiesa latina e non riguarda le Chiese orientali, salvo per ciò che, per sua stessa natura, vale anche per esse.[31] I cattolici di rito orientale continuarono dunque a vivere sotto il loro diritto proprio — situazione che sarà codificata solo nel 1990 (vedi sotto).
Il canone 6: il rapporto con il diritto antico
Come si situava il nuovo Codice rispetto a mille anni di diritto anteriore? È l'oggetto del canone 6, uno dei più importanti. Regola la transizione: il Codice conserva per l'essenziale la disciplina fino ad allora vigente, pur abrogando le leggi disciplinari contrarie non riprese nel testo, e pone principi d'interpretazione che collegano i nuovi canoni alla tradizione canonica da cui derivano.[32] Lungi da una tabula rasa brutale, è una codificazione di continuità: il Codice si presenta come l'erede fedele del diritto antico, non come la sua negazione.
La fine delle collezioni private
Per impedire che la Chiesa ricadesse nel disordine anteriore, il Codice pose fine alla proliferazione delle raccolte private e delle collezioni concorrenti. D'ora in poi, il diritto universale si trovava in un testo unico e ufficiale; le aggiunte ulteriori avrebbero preso la forma di modifiche del Codice stesso o di leggi chiaramente situate rispetto a esso. La numerazione continua dei canoni ne faceva un organismo vivo, suscettibile di essere emendato canone per canone — come fece Pio XII con il motu proprio del 1º agosto 1948 che ritoccava il canone 1099 sulla forma del matrimonio (revisione entrata in vigore il 1º gennaio 1949).[33]
Il principio dell'autorità suprema
Il Codice fissava anche, in formule lapidarie, i grandi principi del governo della Chiesa. Così il celebre canone 1556:
«La Prima Sede non è giudicata da nessuno.» — Codex Iuris Canonici (1917), canone 1556[34]
Questo principio — Prima Sedes a nemine iudicatur — esclude ogni giurisdizione superiore al Romano Pontefice. Sarà ripreso parola per parola dal canone 1404 del Codice del 1983, prova della continuità profonda tra i due codici.[35]
I Fontes: la memoria delle fonti
Consapevole che canoni astratti rischiavano di tagliare il diritto dalle sue radici, il cardinale Gasparri intraprese un'opera erudita complementare: i Codicis Iuris Canonici Fontes — le «fonti del Codice di diritto canonico». Pubblicati in nove volumi dalla Tipografia poliglotta vaticana tra il 1923 e il 1939 (gli ultimi tre volumi furono curati dal cardinale ungherese Jusztinián Serédi), i Fontes riproducono integralmente i documenti citati in nota nel Codice — concili, decisioni pontificie, decreti delle congregazioni romane — a eccezione di quelli già contenuti nel Corpus Iuris Canonici.[36]
È un tesoro per gli storici del diritto: ogni canone può così essere ricondotto alla fonte da cui deriva, e si misura quanto il Codice, sotto la sua forma moderna, resti tributario di tutta la tradizione canonica anteriore. I Fontes sono la prova documentaria che la codificazione fu una messa in ordine, non un'invenzione.[37]
Cosa pensare della codificazione?
La codificazione del 1917 ha suscitato, soprattutto presso i teologi e gli storici del XX secolo, dibattiti seri che sarebbe disonesto ignorare. Presentarli lealmente, per poi rispondervi, fa parte di una vera intelligenza del Codice.
Obiezione — «Codificare significa tagliare il diritto dalla teologia»
L'obiezione più forte è stata formulata in particolare dal teologo domenicano Hervé Legrand. Adottando il piano romano (personae, res, actiones) e lo stile del Codice Napoleone, il Codice del 1917 avrebbe, secondo lui, separato il diritto canonico dalla teologia, ridotto l'ecclesiologia a un diritto clericale, e trattato la Chiesa come una società transpersonale governata da un legislatore supremo, a scapito della comunione e della collegialità episcopale.[38]
Risposta. L'obiezione tocca un punto reale: un canone astratto non dice, da solo, il mistero della Chiesa. Ma non rovescia la legittimità della codificazione. Anzitutto, il diritto non ha mai preteso di sostituire la teologia: ne è l'applicazione pratica, l'organo mediante il quale la carità si ordina in una comunità visibile. Poi, la critica confonde la forma e il fondo: che il diritto sia presentato in canoni brevi non implica affatto che neghi la comunione — i canoni sui sacramenti, sul magistero o sui concili suppongono tutta l'ecclesiologia cattolica. Infine, la storia mostra che è precisamente l'assenza di un diritto chiaro a minacciare di più la comunione reale, consegnando i fedeli all'arbitrio e all'incertezza. Il concilio Vaticano II non sopprimerà il Codice: Giovanni XXIII, convocandolo, annunciava nello stesso respiro la sua revisione in una luce ecclesiologica rinnovata — il che suppone che un codice restasse necessario.
Obiezione — «Un codice romano e centralizzatore»
Si rimprovera al Codice anche di aver rafforzato la centralizzazione romana, subordinando le Chiese locali a una norma universale uniforme.
Risposta. L'unità del diritto non è la negazione della diversità legittima: il Codice lasciava sussistere consuetudini locali riconosciute, diritti particolari e statuti propri degli ordini religiosi. Soprattutto, l'uniformità mirata rispondeva a un bisogno pastorale pressante — proteggere i fedeli da una diocesi all'altra contro discipline incoerenti. Per una Chiesa divenuta veramente mondiale nel XX secolo, disporre di un unico diritto accessibile ovunque fu una forza missionaria, non un'oppressione. La centralizzazione giuridica ha servito la cattolicità reale ben più di quanto l'abbia ostacolata.
La risposta cattolica di fondo: il diritto al servizio della salvezza
La miglior risposta alle obiezioni è quella data da Giovanni Paolo II promulgando il Codice del 1983, e che vale altrettanto per quello del 1917: il diritto della Chiesa esiste affinché
«le mutue relazioni dei fedeli siano regolate secondo una giustizia fondata sulla carità, garantendo e definendo bene i diritti di ciascuno.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983 (traduzione italiana dalla versione inglese ufficiale)[39]
Il diritto canonico non è dunque un apparato di costrizione opposto al Vangelo: è l'ossatura che permette alla carità di incarnarsi in una società visibile, proteggendo i deboli, garantendo i diritti, ordinando la missione. Il Codice del 1917 ha reso questo servizio con un'efficacia che nessuno contesta.
Dal Codice del 1917 al Codice del 1983
Il Vaticano II e l'annuncio della revisione
Il 25 gennaio 1959, nella basilica di San Paolo fuori le Mura, il papa Giovanni XXIII fece un duplice annuncio rimasto celebre: convocava un concilio ecumenico — sarà il Vaticano II — e annunciava nello stesso respiro la revisione del Codice di diritto canonico.[40] Le due decisioni erano legate: un concilio avrebbe rinnovato la coscienza che la Chiesa ha di sé, e il diritto doveva seguire.
La revisione, intrapresa seriamente dopo la chiusura del concilio nel 1965, durò quasi un quarto di secolo. Non si trattava di gettare il Codice del 1917, ma di rifonderlo alla luce dell'ecclesiologia di comunione del Vaticano II.
Sacrae Disciplinae Leges (25 gennaio 1983)
Il 25 gennaio 1983 — ventiquattro anni giorno per giorno dopo l'annuncio di Giovanni XXIII — Giovanni Paolo II promulgò il nuovo Codice di diritto canonico con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges. Entrò in vigore il 27 novembre 1983, prima domenica di Avvento, abrogando il Codice del 1917.[41]
Giovanni Paolo II tenne a sottolineare che questo nuovo Codice non era in rottura con il concilio, ma il suo prolungamento giuridico:
«Questo nuovo Codice potrebbe essere inteso come un grande sforzo per tradurre in linguaggio canonico questa stessa dottrina, cioè l'ecclesiologia conciliare.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983 (traduzione italiana dalla versione inglese ufficiale)[42]
Il Codice del 1983 conserva tuttavia l'essenziale dell'eredità pio-benedettina: la tecnica dei canoni brevi e numerati, gran parte delle istituzioni giuridiche, e numerosissimi canoni quasi invariati. Ne riorganizza il piano in sette libri invece di cinque, pone il «popolo di Dio» al centro del Libro II, ma resta, nella fattura, il figlio diretto del Codice del 1917.
E le Chiese orientali: il Codice del 1990
Il canone 1 del 1917 aveva lasciato le Chiese cattoliche orientali fuori dal campo del Codice latino. Bisognerà attendere il 1990 perché ricevano la propria codificazione: il Codice dei canoni delle Chiese orientali (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO), promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990 con la costituzione apostolica Sacri Canones. La Chiesa cattolica dispone ormai di due codici complementari, latino e orientale, espressione dell'unità nella diversità delle tradizioni.[43]
Cosa resta del Codice del 1917 oggi?
Il Codice pio-benedettino non è più in vigore: dal 27 novembre 1983, è il Codice di Giovanni Paolo II a far legge. Ma la sua eredità è ovunque.
Anzitutto, ha fissato la forma del diritto canonico moderno. L'idea stessa che si possa tenere tutto il diritto della Chiesa in un volume maneggevole, citare un canone con il suo numero, modificare la legge articolo per articolo — tutto ciò data dal 1917. Il Codice del 1983, e il Codice orientale del 1990, sono costruiti su questo modello.
Poi, resta uno strumento d'interpretazione indispensabile. Comprendere un canone del 1983 suppone spesso di conoscerne l'antenato del 1917; i Fontes di Gasparri restano un riferimento per risalire alle fonti. Per le cause antiche, le questioni di validità di atti posti prima del 1983, o semplicemente la storia delle istituzioni, il Codice pio-benedettino resta consultato.
Infine, offre una lezione ecclesiologica che non è invecchiata: una società, fosse pure la Chiesa di Cristo, ha bisogno di un diritto chiaro perché la carità si ordini e i diritti di ciascuno siano garantiti. Il Codice del 1917 ha incarnato questa convinzione alle soglie del XX secolo, con un rigore che forza ancora l'ammirazione dei giuristi. Resterà come uno dei grandi atti di governo della Chiesa contemporanea — il momento in cui, dopo mille anni di diritto sparpagliato, il successore di Pietro riuscì a dare alla Chiesa latina un vero codice.
Per approfondire
- I Patti Lateranensi (11 febbraio 1929) — l'altra grande opera giuridica del cardinale Gasparri.
- Il concilio Vaticano II (1962-1965) — il concilio la cui ecclesiologia ha ispirato la revisione del Codice.
- Il concilio di Trento (1545-1563) — la grande riforma disciplinare i cui decreti nutrivano il diritto pre-codificato.
- Il concilio Vaticano I (1869-1870) — dove i vescovi reclamarono la rifusione del diritto della Chiesa.
Note e riferimenti
Benedetto XV, costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia, 27 maggio 1917, con la quale è promulgato il Codex Iuris Canonici; testo pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis, vol. 9 (1917), parte II, e testo integrale (in italiano) su vatican.va: https://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/bulls/documents/hf_ben-xv_bulls_19170527_providentissima-mater.html. Il Codice entra in vigore il 19 maggio 1918.
1 23 25«Canon law — The Codex Juris Canonici, 1917», Encyclopædia Britannica (articolo «Canon law», sezione «The Codex Juris Canonici, 1917»; online: https://www.britannica.com/topic/canon-law — testo integrale ad accesso limitato), che dettaglia la genesi (commissione di cardinali, schemi sottoposti all'episcopato nel 1912-1914, completamento nel luglio 1916), la struttura in cinque libri sul modello di Lancellotti e di Gaio, i 2 414 canoni, e la portata storica della codificazione.
2 12 15 19 26 28 30San Pio X, motu proprio Arduum sane munus, 19 marzo 1904, che istituisce la commissione di codificazione del diritto canonico e ne fissa il metodo dei «canoni brevi e sistematici».
3 13 14 16«Corpus Juris Canonici», nota enciclopedica: il corpus comprende il Decreto di Graziano (verso il 1140), le Decretali di Gregorio IX (Liber Extra, 1234), il Liber Sextus di Bonifacio VIII (1298), le Clementine (1317) e le Extravagantes; nome di Corpus Iuris Canonici ufficialmente sancito da Gregorio XIII (breve Cum pro munere, 1º luglio 1580; secondo breve Emendationem, 2 giugno 1582), testo fissato nell'Editio Romana (Roma, in aedibus Populi Romani, 1582) — cfr. Catholic Encyclopedia (1913), articolo «Corpus Juris Canonici».
4 6 8 9Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983, che promulga il Codice di diritto canonico del 1983 (entrato in vigore il 27 novembre 1983); testo integrale (latino, originale) e traduzione inglese ufficiale su vatican.va: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html. Estratti inglesi verificati parola per parola su questa pagina ufficiale: «this new Code could be understood as a great effort to translate this same doctrine, that is, the conciliar ecclesiology, into canonical language» e «the mutual relations of the faithful may be regulated according to justice based upon charity, with the rights of individuals guaranteed and well defined» (non esiste traduzione italiana ufficiale su vatican.va; le citazioni italiane nel corpo dell'articolo sono dunque segnalate come traduzioni).
5 39 41 42Graziano, Concordia discordantium canonum (detto Decreto di Graziano), Bologna, verso il 1140 — primo e principale tassello del Corpus Iuris Canonici, che si sforza di armonizzare i canoni contraddittori della tradizione.
7Hervé Legrand, «Les enjeux ecclésiologiques de la codification du droit canonique. Quelques réflexions sur la portée de l'option choisie en 1917», pubblicazione dell'École nationale des chartes (books.openedition.org/enc), che analizza la scelta di codificare piuttosto che compilare e le sue conseguenze ecclesiologiche.
10 11 38Sergio Palagiano, «The 1917 Codex Iuris Canonici: Archival Sources for Canon Law Teaching at the Gregorian University», Institute of Jesuit Sources – Digital Publications (Boston College), 2026, vol. 2 n° 2, in libero accesso: https://jesuitsourcesdigital.bc.edu/jeq_2026v2n2_p289/ — la commissione di codificazione è istituita da Pio X il 19 marzo 1904 (Arduum sane munus), presieduta da Gasparri con un collegio di consultori; un primo progetto è inviato ai vescovi del mondo intero tra il 1912 e il 1914; i lavori preparatori sono compiuti nel 1916.
17 21 22Frontespizio del Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1918. Testo latino originale: «Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus.»
18 24Cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, «Eugenio Pacelli, Secretary of State and Roman Pontiff», discorso alla Pontificia Università Gregoriana, 6 novembre 2008 (congresso per il 50º anniversario della morte di Pio XII): Pacelli, «scelto dal cardinale Pietro Gasparri come segretario della Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico nel 1904»; testo integrale (in inglese) su vatican.va: https://www.vatican.va/content/dam/wss/roman_curia/secretariat_state/card-bertone/2008/documents/rc_seg-st_20081106_convegno-pio-xii_en.html.
20Paolo Lancellotti (Ioannes Paulus Lancelottus Perusinus), Institutiones iuris canonici, 1563 — manuale che adatta al diritto canonico la divisione romana personae / res / actiones di Gaio, e di cui il Codice del 1917 riprende l'architettura. Opera consultabile in digitalizzazione (edizioni antiche, ad es. Lione, 1579) su archive.org: https://archive.org/details/bub_gb_-YP8Pdf6MF4C. La divisione Personae / Res / Actiones del Codice del 1917 è ricordata dalla nota «1917 Code of Canon Law», sezione «Organization»: https://en.wikipedia.org/wiki/1917_Code_of_Canon_Law.
27Edward N. Peters (a cura e trad.), The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus, Ignatius Press, San Francisco, 2001 — edizione critica di riferimento in inglese, con apparato erudito.
29Codex Iuris Canonici (1917), canone 1: il Codice obbliga la sola Chiesa latina e non riguarda le Chiese orientali, salvo per ciò che, di per sé, vale anche per esse.
31Codex Iuris Canonici (1917), canone 6, che regola il rapporto del Codice con il diritto anteriore: conservazione della disciplina vigente non contraria al Codice, abrogazione delle leggi disciplinari contrarie non riprese, e principi d'interpretazione che collegano i canoni alla tradizione canonica.
32Pio XII, motu proprio Abrogatur alterum comma paragraphi secundae can. 1099, dato a Castel Gandolfo il 1º agosto 1948, che sottopone tutti i battezzati nella Chiesa cattolica alla forma canonica del matrimonio; Acta Apostolicae Sedis, vol. 40 (1948), pp. 305-306, con entrata in vigore fissata al 1º gennaio 1949. Digitalizzazione del volume consultabile su vatican.va: https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-40-1948-ocr.pdf.
33Codex Iuris Canonici (1917), canone 1556: «Prima Sedes a nemine iudicatur» — «La Prima Sede non è giudicata da nessuno.» Principio ripreso testualmente dal canone 1404 del Codice del 1983.
34 35Pietro Gasparri (a cura di), Codicis Iuris Canonici Fontes, 9 voll., Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1923-1939 (voll. VII-IX curati dal cardinale Jusztinián Serédi). Riproduce i documenti citati in nota nel Codice, a eccezione di quelli contenuti nel Corpus Iuris Canonici. Riferimento confermato dal catalogo di Stanford (SearchWorks: «Volumes 7-9 edited by Cardinal Justinián Serédi», 1923-1939): https://searchworks.stanford.edu/view/11754617. Digitalizzazione consultabile su archive.org (vol. 1: https://archive.org/details/codicisiuriscano0001gasp; i 9 volumi vi sono indicizzati da codicisiuriscano0001gasp a codicisiuriscano0009gasp).
36 37Giovanni XXIII annuncia, il 25 gennaio 1959, nella basilica di San Paolo fuori le Mura, la convocazione del concilio ecumenico Vaticano II e, simultaneamente, la revisione del Codice di diritto canonico del 1917 — annuncio ricordato da Giovanni Paolo II in Sacrae Disciplinae Leges (1983): «lo stesso giorno dell'anno 1959, [...] Giovanni XXIII annunciò per la prima volta la sua decisione di riformare il corpus esistente della legislazione canonica» (testo inglese ufficiale su vatican.va). Il duplice annuncio è confermato dalla stampa cattolica dell'epoca (cfr. Catholic Herald, 5 aprile 1963: «On January 25, 1959, Pope John announced that he would hold a synod for the Rome diocese, call an ecumenical council and have the Code of Canon Law revised»).
40Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacri Canones, 18 ottobre 1990, che promulga il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Codice dei canoni delle Chiese orientali, CCEO), entrato in vigore il 1º ottobre 1991. Riferimento confermato dall'Istituto di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana (AAS 82 (1990), pp. 1033-1044): https://www.iuscangreg.it/diritto_universale.php?lang=EN.
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