Il Dicastero per i Testi legislativi (in latino: Dicasterium de Legum Textibus) è, dal 5 giugno 2022, l'organismo della Curia romana incaricato dell'interpretazione autentica del diritto della Chiesa cattolica — quello della Chiesa latina come quello delle Chiese orientali cattoliche — e della promozione della sua conoscenza e della sua corretta applicazione[1]. Istituito con il nome attuale dalla costituzione apostolica Praedicate Evangelium di papa Francesco, è l'erede diretto di una serie di organismi romani che, da oltre un secolo, vigilano affinché il diritto canonico resti uno strumento coerente, aggiornato e fedelmente applicato al servizio della salvezza delle anime.
La sua funzione è unica nell'insieme della Curia romana: mentre altri dicasteri governano ambiti pastorali (il clero, i vescovi, i laici, la vita consacrata) e i tribunali giudicano cause particolari (la Rota romana, la Segnatura apostolica), il Dicastero per i Testi legislativi non governa né giudica — dice con autorità che cosa significa la legge della Chiesa quando sorge un dubbio sul suo senso, e propone al papa le correzioni necessarie quando il diritto presenta lacune o deve essere aggiornato[2]. Questa funzione di interpretazione autentica, riservata dal diritto canonico stesso al legislatore o a colui al quale egli ne ha affidato il potere, ne fa uno degli ingranaggi più tecnici e meno conosciuti del governo centrale della Chiesa, ma anche uno dei più determinanti per l'unità e la coerenza della vita ecclesiale nel mondo intero[3].
Il Dicastero serve oggi il papa, le istituzioni della Curia, i vescovi diocesani ed eparchiali, le conferenze episcopali, le strutture gerarchiche delle Chiese orientali e i superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto pontificio[4]. La sua opera normativa più importante dell'ultimo quarto di secolo è la revisione completa del Libro VI del Codice di diritto canonico sulle sanzioni penali, un lavoro iniziato nel 2007 sotto Benedetto XVI e portato a termine nel 2021 da papa Francesco con la costituzione apostolica Pascite Gregem Dei.
Dal 25 marzo 2026, il Dicastero è guidato da Mons. Anthony Randazzo, arcivescovo australiano nominato prefetto da papa Leone XIV — primo prelato originario dell'Oceania a dirigere questa istituzione centenaria[5]. Succede a Mons. Filippo Iannone, prefetto dal 2018 al 2025, chiamato nel frattempo a guidare il Dicastero per i Vescovi[6].
Una competenza unica nel governo della Chiesa
Ciò di cui si occupa oggi il Dicastero
L'articolo 175 §1 di Praedicate Evangelium fissa la missione di base del Dicastero:
« [Il Dicastero] promuove e diffonde nella Chiesa la conoscenza e la recezione del diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali [e] offre altresì un'assistenza per la sua corretta applicazione. » — Papa Francesco, costituzione apostolica Praedicate Evangelium, art. 175 §1[7]
Il paragrafo seguente precisa a chi si rivolge questo servizio: il Romano Pontefice stesso, le istituzioni e gli uffici della Curia, i vescovi diocesani ed eparchiali, le conferenze episcopali, le strutture gerarchiche orientali, nonché i moderatori supremi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto pontificio[8]. Per adempiere questa missione, il Dicastero si avvale della collaborazione di canonisti provenienti da culture e continenti diversi, garantendo che l'interpretazione del diritto universale della Chiesa non sia mai opera di una sola scuola giuridica regionale[9].
Questa missione generale si declina concretamente in quattro grandi funzioni, distribuite sugli articoli 176-182 della costituzione:
- L'interpretazione autentica delle leggi universali della Chiesa (art. 176);
- Le proposte legislative al Santo Padre per colmare le lacune del diritto o aggiornarlo (art. 178);
- L'assistenza normativa agli altri dicasteri e istituzioni curiali per la redazione di decreti, istruzioni e testi normativi (art. 179);
- Il controllo di conformità dei decreti generali dei concili plenari, delle conferenze episcopali e delle strutture gerarchiche orientali, nonché la verifica, su richiesta, della conformità del diritto particolare al diritto universale (art. 180-181)[10].
A queste quattro funzioni si aggiunge una missione più diffusa ma altrettanto reale: la promozione accademica del diritto canonico attraverso l'organizzazione di riunioni interdicasteriali e congressi, l'incoraggiamento delle associazioni internazionali e nazionali di canonisti, e una vigilanza sulla corretta prassi canonica, dovendo il Dicastero segnalare alle autorità competenti il sorgere di prassi illegittime e suggerire soluzioni (art. 182)[11].
Due vie distinte: interpretare autenticamente o semplicemente chiarire
Il diritto canonico distingue con cura due operazioni che il linguaggio corrente confonde spesso. Da una parte, l'interpretazione autentica propriamente detta:
« Il legislatore interpreta autenticamente le leggi, come anche colui al quale egli abbia affidato il potere di interpretarle autenticamente. » — Codice di diritto canonico del 1983, canone 16 §1[12]
Un'interpretazione autentica data in forma di legge ha la stessa forza della legge stessa e deve essere promulgata; se si limita a dichiarare il senso di termini già certi, ha effetto retroattivo; se restringe, estende o esplicita una legge dubbia, non ha effetto retroattivo (canone 16 §2)[13]. È questa autorità — delegata dal papa, supremo legislatore della Chiesa universale — che il Dicastero esercita quando formula un'interpretazione autentica, la quale deve sempre essere confermata dal Romano Pontefice in forma specifica dopo aver consultato, per le questioni più importanti, le istituzioni curiali competenti sulla materia esaminata[14].
D'altra parte, quando si presenta un dubbio di diritto senza richiedere un'interpretazione autentica propriamente detta, il Dicastero può offrire opportuni chiarimenti sotto forma di dichiarazioni o note esplicative sul senso delle norme, seguendo i criteri che il diritto canonico stesso fornisce per l'interpretazione delle leggi — al primo posto dei quali il canone 17, che prescrive di intendere le leggi ecclesiastiche « secondo il significato proprio delle parole nel testo e nel contesto » e, in caso di dubbio persistente, di ricorrere ai luoghi paralleli, al fine e alle circostanze della legge, nonché all'intenzione del legislatore[15] [16]. Questa distinzione tra interpretazione autentica (che ha forza di legge) e semplice chiarimento (che non ne ha) struttura l'insieme dell'attività quotidiana del Dicastero e spiega perché le sue decisioni più solenni siano rare, mentre i suoi pareri e le sue note esplicative sono molto più frequenti.
Colmare i vuoti del diritto e proporre riforme
Una terza funzione, meno nota ma decisiva per l'evoluzione del diritto della Chiesa, consiste nello studiare la legislazione vigente della Chiesa latina e delle Chiese orientali per individuarvi eventuali lacunae legis — vuoti giuridici che la prassi ecclesiale rivela con il tempo — e nel presentare al Romano Pontefice proposte adeguate per colmarli. Quando risulta necessario modificare o aggiornare norme esistenti, il Dicastero suggerisce emendamenti, vegliando sull'armonia e sull'efficacia dell'insieme del sistema giuridico (art. 178)[17] [18]. È esattamente questo meccanismo che ha condotto, tra il 2007 e il 2021, alla rifusione completa del Libro VI del Codice sulle sanzioni penali — la più vasta riforma legislativa pilotata dal Dicastero dalla promulgazione stessa del Codice del 1983.
Assistere gli altri dicasteri e verificare la conformità del diritto particolare
Per la sua competenza propria, il Dicastero assiste gli altri dicasteri della Curia romana e le istituzioni curiali nella preparazione di decreti generali esecutivi, istruzioni e altri testi normativi, per garantirne la conformità con le prescrizioni del diritto universale vigente e la loro corretta formulazione giuridica (art. 179)[19]. Esamina inoltre i decreti generali emanati dai concili plenari, dalle conferenze episcopali e dalle strutture gerarchiche orientali che gli sono sottoposti dal dicastero competente per accordare la recognitio, per valutarli da un punto di vista strettamente giuridico (art. 180)[20]. Infine, su richiesta delle parti interessate, stabilisce se le leggi e i decreti generali emanati da legislatori inferiori al Romano Pontefice — vescovi diocesani, conferenze episcopali, superiori religiosi — siano conformi al diritto universale della Chiesa (art. 181)[21].
Ciò che non è di sua competenza
Tre precisazioni delimitano utilmente il perimetro del Dicastero. Anzitutto, non è un tribunale: non giudica alcuna causa particolare, a differenza del Tribunale della Rota romana (competente in particolare per le cause di nullità matrimoniale in appello) o della Segnatura apostolica (supremo tribunale della Chiesa, che controlla la legalità degli atti amministrativi). Poi, non interpreta la dottrina della fede: quando una questione tocca non il senso di una legge ma la verità di un insegnamento dottrinale o morale, la competenza appartiene al Dicastero per la Dottrina della Fede, il cui oggetto è radicalmente distinto — l'uno dice ciò che la legge prescrive, l'altro ciò che la fede ritiene vero. Infine, il Dicastero non si sostituisce ai dicasteri pastorali competenti per ciascuno stato di vita — il Dicastero per il Clero per i sacerdoti e i diaconi secolari, il Dicastero per i Vescovi per l'episcopato, il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata per i religiosi — ma offre a ciascuno una perizia giuridica trasversale quando si presenta un dubbio di diritto nell'esercizio del loro stesso governo.
Un secolo di interpretazione del diritto: da Benedetto XV a Praedicate Evangelium
1917: Benedetto XV e la Commissione per l'interpretazione autentica del Codice
Il 15 settembre 1917, appena quattro mesi dopo la promulgazione del primo Codice di diritto canonico della storia della Chiesa — il Codice pio-benedettino, promulgato il 27 maggio 1917 da papa Benedetto XV ed entrato in vigore il 19 maggio 1918 —, questo stesso pontefice istituisce con il motu proprio Cum iuris canonici la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico[22]. La necessità di questa istituzione era immediata: un codice unico sostituiva ormai secoli di legislazione dispersa tra concili, decretali e decisioni puntuali delle congregazioni romane, e la sua applicazione nelle diocesi del mondo intero richiedeva un'autorità di riferimento unica, capace di dirimere i dubbi che la prassi non avrebbe mancato di far sorgere[23].
Il cardinale Pietro Gasparri (1852-1934), principale artefice della codificazione del 1917 in quanto segretario della Commissione di codificazione istituita fin dal 1904 da san Pio X, diventa del tutto naturalmente il primo presidente della nuova commissione di interpretazione, nominato nell'ottobre 1917 in esecuzione del motu proprio del 15 settembre[24]. Questa continuità personale tra il redattore del Codice e il suo primo interprete autentico non è anodina: garantiva che lo spirito del legislatore, invocato dal canone 17 come criterio ultimo di interpretazione in caso di dubbio persistente, restasse accessibile a coloro incaricati di precisarne il senso nei decenni successivi[25].
1963: Giovanni XXIII prepara, alla luce del Concilio, la revisione del Codice
Il 28 marzo 1963, papa Giovanni XXIII — che aveva annunciato fin dal 25 gennaio 1959, il giorno stesso in cui annunciava la convocazione del concilio Vaticano II, la sua intenzione di rivedere anche il Codice di diritto canonico — erige la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, incaricata di preparare, alla luce dei decreti conciliari allora in corso di elaborazione, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV[26]. Questa commissione di revisione, distinta dalla commissione di interpretazione istituita nel 1917, proseguirà i suoi lavori per due decenni — sotto quattro pontificati successivi — fino all'esito finale che sarà il nuovo Codice del 1983.
1967: Paolo VI e la Commissione per l'interpretazione dei decreti conciliari
Mentre la revisione generale del Codice prosegue, all'indomani del concilio Vaticano II (1962-1965) emerge un bisogno distinto: gli stessi sedici documenti conciliari, nonché i numerosi testi pubblicati dalla Santa Sede per la loro attuazione, richiedono un'istanza capace di fissarne l'interpretazione ufficiale. L'11 luglio 1967, papa Paolo VI istituisce a tal fine la Pontificia Commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, la cui competenza è estesa due anni dopo, con una lettera della Segreteria di Stato del 14 aprile 1969, all'interpretazione dei documenti pubblicati dalla Santa Sede per l'attuazione dei decreti conciliari[27]. Questa terza commissione coesiste allora con le due precedenti — quella del 1917 per l'interpretazione del Codice ancora in vigore, quella del 1963 per la preparazione della sua revisione — segno della complessità istituzionale che attraversa il governo centrale della Chiesa negli anni della recezione del Concilio.
1983-1984: il nuovo Codice e la nuova Commissione di interpretazione
Dopo quasi vent'anni di lavori, papa Giovanni Paolo II promulga il 25 gennaio 1983, con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, il nuovo Codice di diritto canonico destinato alla Chiesa latina — quello che resta in vigore oggi. In questa costituzione, il papa presenta il nuovo Codice come la traduzione, in linguaggio canonico, dell'ecclesiologia del concilio Vaticano II:
« In un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe essere inteso come un grande sforzo per tradurre in linguaggio canonico questa stessa dottrina, cioè l'ecclesiologia conciliare. » — Papa Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, che promulga il Codice di diritto canonico, 25 gennaio 1983[28]
Il papa vi precisa altresì il senso stesso dell'impresa canonica, contro ogni tentazione di ridurre il diritto della Chiesa a un puro apparato giuridico staccato dalla sua finalità spirituale: lo scopo del Codice non è sostituire la fede, la grazia e i carismi, ma creare nella società ecclesiale « un ordine tale che, assegnando il primato alla fede, alla grazia e ai carismi, ne renda al tempo stesso più facile lo sviluppo organico »[29].
Meno di un anno dopo, il 2 gennaio 1984, con il motu proprio Recognito Iuris Canonici Codice, Giovanni Paolo II istituisce una nuova Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, incaricata questa volta di interpretare i canoni del nuovo Codice del 1983 e le leggi universali della Chiesa latina. Con l'erezione di questa nuova commissione, le due commissioni precedenti — quella per la revisione del Codice (1963) e quella per l'interpretazione dei decreti conciliari (1967) — cessano di esistere, essendo la loro rispettiva missione ormai compiuta o assorbita[30].
1988: Pastor Bonus e la nascita del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi
Con la costituzione apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988, che riorganizza l'insieme della Curia romana, Giovanni Paolo II trasforma la Commissione di interpretazione del 1984 in un organismo dalle competenze più ampie e articolate: il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi (inizialmente denominato «per l'interpretazione dei testi legislativi»)[31]. Questo cambiamento di statuto — da semplice commissione puntuale a pontificio consiglio permanente, uno dei ranghi più elevati nella gerarchia interna della Curia di allora — traduce il riconoscimento del carattere ormai strutturale della funzione di interpretazione autentica nel governo quotidiano della Chiesa universale.
1990: l'estensione alle Chiese orientali
Il 18 ottobre 1990, con la costituzione apostolica Sacri Canones, Giovanni Paolo II promulga il primo Codice dei canoni delle Chiese orientali (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO) — un codice unico di 1 546 canoni ripartiti in trenta titoli, che copre l'insieme delle Chiese cattoliche orientali in comunione con Roma, ed entrato in vigore il 1º ottobre 1991[32]. Il titolo stesso della costituzione, Sacri Canones, rinvia ai canoni confermati dal secondo concilio di Nicea (787), significando la volontà di ricollegare questo nuovo codice alla più antica tradizione canonica delle Chiese d'Oriente[33].
Una volta conclusi i lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico orientale — istituita da Paolo VI fin dal 10 giugno 1972 e condotta a termine in quasi due decenni —, Giovanni Paolo II sopprime questa commissione divenuta senza oggetto e affida, conformemente all'articolo 155 di Pastor Bonus, al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi il compito di interpretare questo nuovo Codice orientale nonché l'insieme delle leggi comuni alle Chiese cattoliche orientali[34]. È da questo momento che l'istituzione acquisisce la duplice competenza — latina e orientale — che la caratterizza ancora oggi, e che la distingue da tutti gli altri organismi giuridici della Curia romana, specializzati o nel solo diritto latino o nel solo diritto orientale.
2022: Praedicate Evangelium — dal Pontificio Consiglio al Dicastero
Il 19 marzo 2022, nella solennità di san Giuseppe, papa Francesco firma la costituzione apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia romana, che abroga Pastor Bonus dopo trentaquattro anni di applicazione. Il testo entra in vigore il 5 giugno 2022, nella solennità di Pentecoste. Esso ridenomina la quasi totalità delle congregazioni e dei pontifici consigli romani in «dicasteri», con l'esplicita volontà di appianare le gerarchie interne alla Curia — tutti i responsabili di dicastero, chierici o laici, potendo ormai teoricamente esercitare un incarico di governo a nome del papa. Il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi diventa così il Dicastero per i Testi legislativi, le cui funzioni e competenze sono ormai definite agli articoli 175-182 della nuova costituzione[35]. Nella sostanza, la riforma del 2022 non modifica in modo rilevante il perimetro di competenza raggiunto nel 1990: ne sistematizza e chiarisce l'esercizio, distinguendo più nettamente di prima le quattro funzioni normative che sono l'interpretazione, il colmamento delle lacune, l'assistenza curiale e il controllo di conformità.
Riformare il diritto penale della Chiesa: la revisione del Libro VI (2007-2021)
Un cantiere di lunga durata sotto due pontificati
L'opera normativa più importante condotta dal Dicastero dalla promulgazione stessa del Codice del 1983 è la rifusione completa del suo Libro VI, dedicato alle sanzioni penali nella Chiesa. Il processo si apre nel 2007, quando papa Benedetto XVI incarica il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi di rivedere le disposizioni penali del Codice, la cui applicazione si era rivelata, all'uso, insufficientemente chiara e talvolta troppo rigida in un contesto segnato dalla crescente gravità di alcuni delitti, in particolare gli abusi sessuali sui minori[36]. Il Dicastero si dedica allora a individuare i bisogni nuovi, a identificare i limiti e le lacune della legislazione vigente, e a indicare soluzioni chiare e semplici, in uno spirito di collegialità e cooperazione con esperti e vescovi del mondo intero, per adattare le soluzioni previste ai bisogni e alle culture delle Chiese locali[37].
Un primo progetto di nuovo Libro VI viene poi redatto e inviato all'insieme delle conferenze episcopali, ai dicasteri della Curia romana, ai superiori maggiori degli istituti religiosi, alle facoltà di diritto canonico e ad altre istituzioni ecclesiastiche per osservazioni. Dopo diversi cicli di revisione e discussione, il progetto definitivo è esaminato durante la sessione plenaria dei membri del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi; il testo, che integra le correzioni scaturite da questa sessione plenaria, è infine consegnato al Romano Pontefice nel febbraio 2020[38].
Pascite Gregem Dei (23 maggio 2021): che cosa cambia il nuovo diritto penale
Il 23 maggio 2021, nella solennità di Pentecoste, papa Francesco promulga la costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, che riforma integralmente il Libro VI del Codice, con entrata in vigore l'8 dicembre 2021. Il testo si apre con una citazione scritturistica che dà il tono a tutta la riforma:
« Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo. » — 1 Pietro 5, 2, citato in apertura della costituzione apostolica Pascite Gregem Dei[39]
Questa citazione non è decorativa: iscrive la riforma penale in una logica esplicitamente pastorale, e non puramente disciplinare. La costituzione ricorda che i vescovi sono chiamati a governare con il consiglio, l'esortazione, l'esempio, ma anche con l'autorità e il potere sacro, e che la carità stessa esige, in alcune circostanze, di correggere le deviazioni[40]. Il testo sottolinea altresì che la Chiesa ha stabilito leggi disciplinari fin dai tempi apostolici per salvaguardare la sua unità, ma che « a volte è necessario modificarle e adattarle alle mutevoli circostanze » della società[41]. La riforma del 2021 ha in particolare precisato e inasprito il regime delle sanzioni applicabili ai delitti di abuso sessuale sui minori e sugli adulti vulnerabili, chiarito le responsabilità dei vescovi e dei superiori religiosi nell'applicazione delle pene, e reso il ricorso alle sanzioni penali meno discrezionale di quanto fosse sotto il testo del 1983 — un'evoluzione direttamente legata alle più ampie riforme intraprese dalla Santa Sede in materia di protezione dei minori nello stesso periodo.
Il Dicastero oggi: governance e organigramma
Struttura attuale
Secondo l'organigramma ufficiale pubblicato sul sito della Santa Sede, la direzione del Dicastero si presenta così, nell'estate 2026:[42] [43]
| Funzione | Titolare | Dal |
|---|---|---|
| Prefetto | Mons. Anthony Randazzo | 25 marzo 2026 |
| Segretario | Mons. Marco Mellino | 30 giugno 2026 |
| Sotto-segretario | Mons. Markus Graulich, S.D.B. | — |
| Sotto-segretario | Mons. Tuomo T. Vimpari | 7 agosto 2024 |
« Il prefetto del Dicastero per i Testi legislativi presiede e dirige i lavori del Dicastero a nome e con l'autorità del Romano Pontefice. Vigila sulla preparazione delle interpretazioni autentiche, controlla l'esame dei testi legislativi e dei decreti, garantisce la collaborazione con le altre istituzioni curiali e i canonisti, e salvaguarda l'integrità e la coerenza giuridiche dell'ordine legale universale della Chiesa. » — Diocesi di Broken Bay, sintesi ufficiale del ruolo del prefetto, 25 marzo 2026[44]
Mons. Randazzo, 59 anni, era fino alla nomina vescovo di Broken Bay (Australia) e presidente della Federazione delle Conferenze episcopali cattoliche dell'Oceania; inviato a Roma fin dal 1998 per studiarvi il diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana, incarna la dimensione decisamente universale che la Curia romana cerca di dare ai suoi dicasteri più tecnici[45]. Succede a Mons. Filippo Iannone, nominato prefetto il 7 aprile 2018 e chiamato il 26 settembre 2025 a guidare il Dicastero per i Vescovi — uno spostamento che ha lasciato il posto vacante per quasi sei mesi prima della nomina di Mons. Randazzo[46] [47].
Mons. Marco Mellino, nato nel 1966 a Canale (Piemonte), sacerdote dal 1991 e vescovo dal 2018, occupava in precedenza le funzioni di segretario del Consiglio dei cardinali voluto da papa Francesco (il «C9») e di sotto-segretario aggiunto del Dicastero per i Testi legislativi; la sua nomina a segretario, il 30 giugno 2026, costituisce una promozione interna che porta al vertice amministrativo dell'istituzione un prelato già avvezzo ai suoi meccanismi e alle sue prassi[48] [49]. Succede a Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, nato nel 1951 a Vitoria (Spagna), che aveva occupato la carica di segretario per quasi diciannove anni, dal 15 febbraio 2007[50].
La successione dei prefetti dal 1917
- 1917-1934Cardinale Pietro Gasparriprimo presidente, artefice del Codice del 1917
- 1934-1936Cardinale Luigi Sinceropresidente dopo Gasparri
- 1936-1938Cardinale Giulio Serafiniprelato della Curia
- 1939-1954Cardinale Massimo Massimiprelato romano
Guida la Commissione durante la Seconda guerra mondiale e l'immediato dopoguerra.
- 1955-1966Cardinale Pietro Ciriacipresiede la Commissione di interpretazione poi la nuova Commissione di revisione
Accompagna la transizione tra la Commissione di interpretazione del Codice del 1917 e la Commissione di revisione istituita da Giovanni XXIII nel 1963.
- 1967-1982Cardinale Pericle Felicifigura maggiore del Vaticano II
Già segretario generale del concilio Vaticano II, presiede la Commissione di revisione del Codice nei quindici anni che seguono immediatamente il Concilio.
- 1982-1989Cardinale Rosalio José Castillo Lara, S.D.B.porta a termine la revisione e apre la nuova Commissione del 1984
Presiede la Commissione di revisione fino alla promulgazione del nuovo Codice nel 1983, poi la nuova Commissione di interpretazione autentica istituita nel 1984.
- 1990-1994Cardinale Vincenzo Fagioloprimo presidente del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi
Guida il nuovo organismo nel momento in cui la sua competenza è estesa al Codice dei canoni delle Chiese orientali, promulgato nel 1990.
- 1994-2007Cardinale Julián Herranz Casadotredici anni di presidenza
Canonista spagnolo, presiede il Consiglio durante un lungo periodo di stabilizzazione istituzionale.
- 2007-2018Cardinale Francesco Coccopalmerioavvia la revisione del Libro VI
Sotto la sua presidenza, Benedetto XVI affida al Consiglio, nel 2007, la revisione completa delle sanzioni penali del Codice.
- 2018-2025Arcivescovo Filippo Iannone, O. Carm.porta a termine la revisione del Libro VI e diventa il primo prefetto del Dicastero
Nominato presidente nel 2018, prepara la riforma del Libro VI promulgata da papa Francesco nel 2021, poi guida la trasformazione del Consiglio in Dicastero nel 2022, prima di essere chiamato al Dicastero per i Vescovi nel 2025.
- 2026–oggiArcivescovo Anthony Randazzoprimo prefetto originario dell'Oceania
Nominato il 25 marzo 2026 da papa Leone XIV, è il primo prelato dell'Oceania a dirigere il Dicastero per i Testi legislativi.
Questa successione di presidenti e prefetti — tutti italiani o europei fino al 2018, con la notevole eccezione del venezuelano Castillo Lara — illustra, come per altri grandi dicasteri della Curia, la progressiva apertura del governo centrale della Chiesa a una vera universalità geografica, la nomina di Mons. Randazzo nel 2026 segnando a questo riguardo un passo ulteriore[57] [58].
Communicationes, la memoria scritta del diritto della Chiesa
Dal 1969, il Dicastero pubblica una rivista semestrale, Communicationes, inizialmente creata per documentare i lavori di revisione del Codice pio-benedettino del 1917[59]. Nel corso dei decenni, la rivista ha ampliato il suo oggetto: pubblica oggi gli atti normativi della Santa Sede e dei suoi dicasteri, i lavori propri del Dicastero per i Testi legislativi — questioni sottoposte a studio, relazioni con i canonisti, risposte particolari di interesse significativo — nonché gli atti delle pontificie commissioni di revisione del Codice del 1983 e del diritto canonico orientale, per facilitare la ricerca sulle diverse fasi di preparazione del Codice latino e del Codice dei canoni delle Chiese orientali[60]. Communicationes resta, oltre mezzo secolo dopo la sua creazione, la fonte documentaria di riferimento per comprendere la genesi esatta di ogni canone del diritto universale della Chiesa.
Il fondamento teologico: perché la Chiesa ha bisogno di un diritto interpretato con autorità
Nessuna riforma istituzionale di questo Dicastero si comprende senza il fondamento teologico che le dà la concezione cattolica del diritto ecclesiale. Il diritto canonico non è, per la Chiesa, un semplice apparato di costrizione esteriore: è uno strumento al servizio della comunione e della carità, destinato a rendere possibile e fecondo l'esercizio ordinario della vita cristiana. Giovanni Paolo II lo esprime con forza in Sacrae Disciplinae Leges:
« Lo scopo [del Codice] non è sostituire la fede, la grazia, i carismi e particolarmente la carità nella vita della Chiesa o dei fedeli. Il suo scopo è piuttosto creare nella società ecclesiale un ordine tale che, assegnando il primato alla fede, alla grazia e ai carismi, ne renda al tempo stesso più facile lo sviluppo organico, nella vita tanto della società ecclesiale quanto delle persone che ne fanno parte. » — Papa Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983[61]
È questa convinzione — che il diritto serve la vita soprannaturale della Chiesa invece di ostacolarla — a giustificare l'esistenza di un organismo specificamente incaricato di vigilare affinché questo diritto sia compreso e applicato con esattezza, senza eccessi di rigore né lassismo interpretativo. L'ultimo canone del Codice del 1983, il canone 1752, riassume del resto da solo lo spirito in cui ogni interpretazione autentica deve essere resa: nelle cause di trasferimento dei parroci, le disposizioni canoniche devono essere applicate « osservando l'equità canonica e avendo davanti agli occhi la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema »[62]. Questa formula — salus animarum suprema lex, «la salvezza delle anime è la legge suprema» — è giuridicamente circoscritta solo al caso particolare dei trasferimenti dei parroci, ma è tradizionalmente letta, dalla promulgazione stessa del Codice, come la chiave di volta dell'insieme del diritto canonico: nessuna interpretazione autentica, nessun colmamento di lacuna, nessuna sanzione penale può legittimamente discostarsi da questa finalità ultima che dà senso a tutta l'impresa del diritto nella Chiesa[63].
È proprio perché il diritto canonico si ricollega così, in ultima istanza, alla salvezza delle anime che la sua interpretazione non può essere lasciata all'improvvisazione locale o a letture divergenti secondo i continenti: richiede un'autorità unica, universale, capace di garantire che la stessa legge produca gli stessi effetti per tutti i fedeli della Chiesa cattolica, ovunque si trovino. È questo servizio, discreto ma fondamentale, che rende da oltre un secolo — sotto nomi e statuti istituzionali diversi — l'organismo oggi chiamato Dicastero per i Testi legislativi.
Per approfondire
- Il Codice di diritto canonico del 1917 (Codex Iuris Canonici) — il primo codice unificato della Chiesa latina, la cui interpretazione autentica ha motivato, già nel 1917, la fondazione della prima commissione antenata del Dicastero.
- Il Codice di diritto canonico del 1983 (Codex Iuris Canonici) — il codice attualmente in vigore per la Chiesa latina, di cui il Dicastero formula l'interpretazione autentica.
- Dicastero per la Dottrina della Fede — l'istanza competente per le questioni di dottrina e di fede, da distinguere dall'interpretazione strettamente giuridica delle leggi.
- Il Dicastero per il Clero — l'organismo vicino, insediato nello stesso Palazzo delle Congregazioni, competente per la formazione e la disciplina dei sacerdoti e dei diaconi secolari.
- Il Dicastero per i Vescovi — l'istituzione romana incaricata del governo e della nomina dei vescovi diocesani, guidata dal 2025 dall'ex prefetto del Dicastero per i Testi legislativi, Mons. Filippo Iannone.
- Il Dicastero per le Chiese orientali — l'organismo competente per il governo pastorale delle Chiese orientali cattoliche, di cui il Dicastero per i Testi legislativi interpreta il diritto proprio dal 1990.
- La Curia romana — l'insieme dei dicasteri, dei tribunali e degli uffici attraverso i quali il papa governa la Chiesa cattolica.
Note e riferimenti
Diocesi di Broken Bay (Australia), Media Statement — Background: Dicastery for Legislative Texts – Roman Curia, comunicato ufficiale firmato Katrina Lee, Head of Media & Communications, 25 marzo 2026, pubblicato in occasione della nomina di Mons. Anthony Randazzo a prefetto. Documento PDF disponibile su bbcatholic.org.au. Dettaglio delle competenze per articolo di Praedicate Evangelium (art. 175 §1-3, art. 176, art. 178, art. 179, art. 180, art. 181, art. 182 §1-2) e riepilogo della storia istituzionale completa dal 1917.
1 4 8 9 10 11 14 17 19 20 21 44Dicastero per i Testi legislativi, pagina di profilo ufficiale in francese, Santa Sede, vatican.va/content/romancuria/fr/dicasteri/dicastero-testi-legislativi/profilo.html, consultata nel luglio 2026. Citazioni ufficiali dell'art. 175 §1 di Praedicate Evangelium e descrizione delle funzioni di interpretazione, chiarimento, proposta legislativa e controllo di conformità.
2 7 15 18Codice di diritto canonico del 1983, canone 16 §§1-2, sull'interpretazione autentica delle leggi da parte del legislatore o di colui al quale egli ne ha affidato il potere, e sulla forza di legge dell'interpretazione autentica data in forma di legge. Testo consultato su droitcanonique.fr/codes/cic-1983-1/c-16-cic-1983-16, luglio 2026.
3 12 13Vatican News (inglese), Australia's Archbishop Randazzo named Prefect of Dicastery for Legislative Texts, 25 marzo 2026, vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-australian-bishop-as-prefect-of-dicastery-legislative-texts.html. Nomina da parte di papa Leone XIV di Mons. Anthony Randazzo (59 anni), finora vescovo di Broken Bay (Australia) e presidente della Federazione delle Conferenze episcopali cattoliche dell'Oceania, inviato a Roma nel 1998 per studiare il diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana; successione a Mons. Filippo Iannone, nominato al Dicastero per i Vescovi il 26 settembre 2025, posto vacante da allora.
5 45 47Vatican News (francese), Mgr Iannone, canoniste, figure de la Curie, va présider le dicastère pour les Évêques, 29 settembre 2025, vaticannews.va/fr/vatican/news/2025-09/dicastere-pour-les-eveques-leon-xiv-nomination-filippo-iannone.html. Nomina di Mons. Filippo Iannone, finora prefetto del Dicastero per i Testi legislativi dal 7 aprile 2018, a prefetto del Dicastero per i Vescovi il 26 settembre 2025.
6 46Codice di diritto canonico del 1983, canone 17, sulle regole di interpretazione delle leggi ecclesiastiche: significato proprio delle parole nel testo e nel contesto, ricorso ai luoghi paralleli, al fine, alle circostanze della legge e allo spirito del legislatore in caso di dubbio persistente. Testo consultato su droitcanonique.fr/codes/cic-1983-1/c-17-cic-1983-17, luglio 2026.
16 25Diocesi di Broken Bay (Australia), Media Statement — Background: Dicastery for Legislative Texts – Roman Curia, 25 marzo 2026, sezione «Historical Notes»: fondazione con il motu proprio Cum iuris canonici di Benedetto XV (15 settembre 1917) dopo la promulgazione del Codice pio-benedettino (27 maggio 1917); Pontificia Commissione per la revisione del Codice istituita da Giovanni XXIII (28 marzo 1963); Commissione per l'interpretazione dei decreti del Vaticano II istituita da Paolo VI (11 luglio 1967, competenza estesa il 14 aprile 1969); nuova Commissione per l'interpretazione autentica istituita da Giovanni Paolo II con il motu proprio Recognito Iuris Canonici Codice (2 gennaio 1984), con correlativa soppressione delle due commissioni precedenti; trasformazione in Pontificio Consiglio per i Testi legislativi con Pastor Bonus (28 giugno 1988); estensione della competenza al Codice dei canoni delle Chiese orientali dopo la soppressione della Commissione di revisione del diritto orientale istituita da Paolo VI il 10 giugno 1972 (lettera della Segreteria di Stato n. 278.287/G.N. del 27 febbraio 1991, in applicazione dell'art. 155 di Pastor Bonus); trasformazione in Dicastero per i Testi legislativi con Praedicate Evangelium (promulgata il 19 marzo 2022, in vigore il 5 giugno 2022, art. 175-182). PDF su bbcatholic.org.au.
22 23 26 27 30 31 34 35Acta Apostolicae Sedis, vol. IX (1917), p. 558, AAS-09-I-1917-ocr.pdf: Diarium Romanae Curiae, Segreteria di Stato, Nomine (fascicolo del 1º dicembre 1917) — istituzione della Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice «in esecuzione» del motu proprio Cum iuris canonici del 15 settembre 1917, e nomina del cardinale Pietro Gasparri a presidente; l'atto, così come pubblicato, non reca data al giorno. Il Dizionario Biografico Treccani (Pietro Gasparri) dà «ottobre 1917» senza giorno; i repertori divergono sul giorno esatto (S. Miranda, The Cardinals of the Holy Roman Church: 16 ottobre; biografia anglofona: 18 ottobre, che cita questa stessa pagina dell'AAS che non dà alcun giorno).
24Papa Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, che promulga il Codice di diritto canonico, 25 gennaio 1983. Testo integrale in inglese su vatican.va. Testo originale inglese: « In a certain sense, this new Code could be understood as a great effort to translate this same doctrine, that is, the conciliar ecclesiology, into canonical language »; e « Its purpose is rather to create such an order in the ecclesial society that, while assigning the primacy to faith, grace and the charisms, it at the same time renders easier their organic development, in the life both of the ecclesial society and of the individual persons who belong to it. »
28 29 61Wikipedia (inglese), Code of Canons of the Eastern Churches, en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Canons_of_the_Eastern_Churches, consultato nel luglio 2026; costituzione apostolica Sacri Canones di Giovanni Paolo II, 18 ottobre 1990, testo latino su vatican.va. Promulgazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali il 18 ottobre 1990, entrata in vigore il 1º ottobre 1991, 1 546 canoni ripartiti in 30 titoli; il titolo Sacri Canones rinvia ai canoni confermati dal secondo concilio di Nicea (787).
32 33Papa Francesco, costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, che riforma il Libro VI del Codice di diritto canonico, promulgata il 23 maggio 2021 (solennità di Pentecoste), in vigore dall'8 dicembre 2021. Testo integrale in inglese su vatican.va. Sull'avvio della revisione da parte di Benedetto XVI nel 2007, il processo di consultazione delle conferenze episcopali, dei dicasteri, dei superiori religiosi e delle facoltà di diritto canonico, l'esame in sessione plenaria e la consegna del testo finale al papa nel febbraio 2020.
36 37 38 40 41AELF (Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones), traduzione liturgica ufficiale della Prima lettera di san Pietro, capitolo 5, versetto 2, aelf.org/bible/1P/5, consultata nel luglio 2026. Testo francese: « soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par contrainte mais de plein gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par dévouement ». Testo originale inglese citato in apertura di Pascite Gregem Dei: « Tend the flock of God that is your charge, not by constraint but willingly, as God would have you » (1 Pt 5, 2).
39Dicastero per i Testi legislativi, pagina di struttura ufficiale («Struttura»), Santa Sede, vatican.va/content/romancuria/en/dicasteri/dicastero-testi-legislativi/struttura.html, consultata nel luglio 2026. Elenco nominativo del prefetto (Mons. Anthony Randazzo), del segretario (Mons. Marco Mellino, dal 30 giugno 2026, successore di Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru) e dei sotto-segretari (Mons. Markus Graulich, S.D.B.; Mons. Tuomo T. Vimpari).
42Sala Stampa della Santa Sede, Rinunce e nomine, bollettino ufficiale del 30 giugno 2026, press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2026/06/30/0564/01065.html. Nomina di Mons. Marco Mellino, finora segretario aggiunto, a segretario del Dicastero per i Testi legislativi.
43 48Diocesi di Alba, Il Papa nomina monsignor Mellino segretario del Dicastero per i testi legislativi, 30 giugno 2026, diocesialba.it/blog/2026/06/30/il-papa-nomina-monsignor-mellino-segretario-del-dicastero-per-i-testi-legislativi. Elementi biografici: Marco Mellino, nato nel 1966 a Canale (Piemonte), sacerdote dal 1991, consacrato vescovo nel 2018, già segretario del Consiglio dei cardinali (C9) e membro del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi.
49Wikipedia (inglese), Dicastery for Legislative Texts, en.wikipedia.org/wiki/Dicastery_for_Legislative_Texts, consultato nel luglio 2026. Elenco completo dei presidenti/prefetti e segretari successivi con date, tra cui Julián Herranz Casado (segretario dal 19 gennaio 1984 al 19 dicembre 1994, poi presidente dal 19 dicembre 1994 al 15 febbraio 2007) e Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (segretario dal 15 febbraio 2007 al 2026).
50 58Acta Apostolicae Sedis, vol. XXVI (1934), p. 648, AAS-26-1934-ocr.pdf: Necrologio, 18 novembre 1934 — il cardinale Pietro Gasparri vi è detto «Preside della Commissione pontificia per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico»: presiedeva dunque ancora la Commissione alla morte, e non fino al 1930.
51Acta Apostolicae Sedis, vol. XXVII (1935), pp. 29-30, AAS-27-1935-ocr.pdf: Diarium, Segreteria di Stato, Nomine — «13» dicembre 1934, il cardinale Luigi Sincero, segretario della Congregazione pro Ecclesia Orientali, è nominato «Presidente della Commissione Pontificia per la interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico» (i repertori in rete, GCatholic e Wikipedia, danno il 12 dicembre).
52Acta Apostolicae Sedis, vol. XXVIII (1936), p. 120, AAS-28-1936-ocr.pdf: Necrologio, 7 febbraio 1936 — morte del cardinale Luigi Sincero, Vescovo suburbicario di Palestrina.
53Acta Apostolicae Sedis, vol. XXIII (1931), p. 28, AAS-23-1931-ocr.pdf: Diarium, Segreteria di Stato, Nomine — 3 dicembre 1930, i cardinali Raffaele Carlo Rossi e Giulio Serafini sono nominati membri (e non presidenti) della Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice.
54Acta Apostolicae Sedis, vol. XXVIII (1936), p. 210, AAS-28-1936-ocr.pdf: Responsa ad proposita dubia della Commissione, datati 15 maggio 1936 e firmati «I. Card. SERAFINI, Praeses» — Serafini presiede dunque al più tardi a questa data (il giorno della sua nomina non è documentato all'AAS).
55Acta Apostolicae Sedis, vol. XXX (1938), p. 73, AAS-30-1938-ocr.pdf: responsa del 30 dicembre 1937 firmati «I. Card. SERAFINI, Praeses»; Necrologio, 16 luglio 1938 — morte del cardinale Giulio Serafini.
56Catholic-Hierarchy.org, Legislative Texts (Dicastery), catholic-hierarchy.org/diocese/dxilt.html, consultato nel luglio 2026. La sequenza delle prime presidenze data da questo solo repertorio — Gasparri fino al 7 febbraio 1930, Serafini dal 30 giugno 1930, senza Sincero — è contraddetta dagli Atti ufficiali: Gasparri è ancora «Preside» della Commissione alla morte, il 18 novembre 1934 (AAS, vol. XXVI, 1934, p. 648); Serafini è nominato solo membro il 3 dicembre 1930 (AAS, vol. XXIII, 1931, p. 28) e presiede solo dal 1936 (firma come «Praeses» il 15 maggio 1936, AAS, vol. XXVIII, 1936, p. 210); tra i due, Luigi Sincero presiede dal 13 dicembre 1934 al 7 febbraio 1936 (AAS, vol. XXVII, 1935, pp. 29-30; AAS, vol. XXVIII, 1936, necrologio) — sequenza confermata da due repertori indipendenti, GCatholic e Wikipedia (con rinvii all'AAS). Il 7 febbraio 1930 corrisponde in realtà alle dimissioni di Gasparri dalla Segreteria di Stato (S. Miranda, The Cardinals of the Holy Roman Church), e il 30 giugno 1930 alla creazione cardinalizia di Serafini. Per il seguito: Massimo Massimi (14 marzo 1939 – 6 marzo 1954), Pietro Ciriaci (31 maggio 1955 – 30 dicembre 1966), Pericle Felici (21 febbraio 1967 – 22 marzo 1982), Rosalio José Castillo Lara (22 maggio 1982 – 6 dicembre 1989), Vincenzo Fagiolo (15 dicembre 1990 – 19 dicembre 1994), Julián Herranz Casado (19 dicembre 1994 – 15 febbraio 2007), Francesco Coccopalmerio (15 febbraio 2007 – 7 aprile 2018), Filippo Iannone (7 aprile 2018 – 26 settembre 2025, data del suo trasferimento al Dicastero per i Vescovi), Anthony Randazzo (dal 25 marzo 2026).
57Dicastero per i Testi legislativi, pagina ufficiale della rivista Communicationes, delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/pubblicazioni0/communicationes.html, consultata nel luglio 2026. Rivista semestrale creata nel 1969 per documentare i lavori di revisione del Codice del 1917; pubblica oggi gli atti normativi della Santa Sede, i lavori del Dicastero e gli atti delle commissioni di revisione dei Codici latino e orientale; direzione editoriale Mons. Juan Ignacio Arrieta.
59 60Codice di diritto canonico del 1983, canone 1752, ultimo canone del Codice, sulle cause di trasferimento dei parroci: « Osservando l'equità canonica e avendo davanti agli occhi la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema. » Testo consultato su droitcanonique.fr/codes/cic-1983-1/c-1752-cic-1983-1752, luglio 2026. La formula salus animarum suprema lex è tradizionalmente citata, dalla promulgazione del Codice, come la chiave di lettura dell'insieme della legislazione canonica.
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