Il Codice di diritto canonico del 1983 (Codex Iuris Canonici)

Il Codice di diritto canonico del 1983 è la legge universale della Chiesa latina attualmente in vigore, promulgata da san Giovanni Paolo II per tradurre in linguaggio giuridico l'ecclesiologia del Vaticano II.

Ignispedia

Il Codice di diritto canonico del 1983, in latino Codex Iuris Canonici, è la legge universale della Chiesa latina attualmente in vigore. Annunciato da san Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 insieme al concilio Vaticano II, elaborato per una ventina d'anni da una commissione pontificia istituita nel 1963, è promulgato da san Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 — ventiquattro anni giorno per giorno dopo l'annuncio — con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges. Entra in vigore il 27 novembre 1983, prima domenica di Avvento, abrogando il Codice pio-benedettino del 1917.[1][2]

I suoi 1 752 canoni, ripartiti in sette libri, riprendono la tecnica di codificazione inaugurata nel 1917 — articoli brevi, numerati, astratti — ma ne riorganizzano profondamente l'architettura per tradurre in linguaggio giuridico l'ecclesiologia di comunione del concilio Vaticano II: il De Populo Dei («Il Popolo di Dio») diventa il Libro II, al posto del De personis («Delle persone») che metteva al centro i soli chierici.[3][4]

Il Codice non è un atto isolato. Sette anni dopo la sua promulgazione, Giovanni Paolo II ne fece il pezzo centrale di un insieme più vasto: nella costituzione apostolica Sacri Canones del 18 ottobre 1990, che promulga il Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO), presentò insieme il Codice latino del 1983, la costituzione Pastor Bonus (1988) sulla Curia romana — «aggiunta ai due Codici» — e il nuovo Codice orientale, come i pezzi complementari di uno stesso ordinamento canonico della Chiesa universale.[5] Da allora, il pezzo curiale è cambiato: Pastor Bonus è stata integralmente abrogata e sostituita dalla costituzione apostolica Praedicate Evangelium di papa Francesco, promulgata il 19 marzo 2022 ed entrata in vigore il 5 giugno 2022.[6]

Lungi dall'essere un monumento immobile, il Codice è regolarmente ritoccato. La riforma più visibile è la rifusione integrale del suo Libro VI — il diritto penale — con la costituzione apostolica Pascite Gregem Dei di papa Francesco, datata 23 maggio 2021 (pubblicata il 1º giugno) ed entrata in vigore l'8 dicembre successivo. Lungi da una decisione improvvisata nel 2021, questa rifusione era un cantiere aperto sotto Benedetto XVI — che già nel 2007 diede mandato al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi di avviarne lo studio, proseguito per oltre dieci anni (commissione formale nel settembre 2009, primo schema sottomesso alle conferenze episcopali nel 2011) prima di approdare sotto Francesco.[7] Il Codice del 1983 è dunque, più che un testo immobile, un diritto vivente: la carta giuridica di una Chiesa che si riforma senza rinnegarsi.[8]

Perché un nuovo codice dopo soli sessantasei anni?

L'annuncio a sorpresa di Giovanni XXIII (25 gennaio 1959)

San Giovanni XXIII (Angelo Roncalli, 1881-1963) annunciò simultaneamente, il 25 gennaio 1959, la convocazione del Vaticano II e la revisione del Codice di diritto canonico. Wikimedia Commons.

Appena tre mesi dopo la sua elezione, Giovanni XXIII riunì il 25 gennaio 1959 i diciassette cardinali presenti a Roma, nella sala capitolare dell'abbazia di San Paolo fuori le Mura, in chiusura dell'ottava di preghiera per l'unità dei cristiani.[9] Davanti a un'assemblea ristretta, annunciò, alla lettera dell'allocuzione, una duplice celebrazione che colse tutti di sorpresa: un sinodo della diocesi di Roma e un concilio ecumenico — sarà il Vaticano II —, la cui celebrazione, precisa subito, «condurrà felicemente all'auspicato e atteso aggiornamento del Codice di diritto canonico». L'«aggiornamento» del Codice è dunque presentato da Giovanni XXIII come il frutto atteso delle due assemblee, e non come un terzo annuncio autonomo.[10][11]

L'allocuzione pronunciata quel giorno precisa chiaramente la portata di questi progetti:

«Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale. […] Esse condurranno felicemente all'auspicato e atteso aggiornamento del Codice di Diritto Canonico […]» — Giovanni XXIII, allocuzione Questa festiva ricorrenza, sala capitolare dell'abbazia di San Paolo fuori le Mura, 25 gennaio 1959 (traduzione Ignispedia dall'italiano)[12]

L'ordine dei progetti è significativo. Per Giovanni XXIII, il Codice non doveva precedere il concilio — doveva seguirlo. La revisione del diritto canonico non sarebbe stata un atto tecnico isolato, ma la traduzione giuridica di un nuovo sguardo della Chiesa su sé stessa, che il concilio avrebbe formulato.[13][14]

Una lunga attesa: dal concilio al Codice

La basilica di San Paolo fuori le Mura, a Roma. È qui che Giovanni XXIII annunciò, il 25 gennaio 1959, la convocazione del Vaticano II e la revisione del Codice del 1917. Wikimedia Commons.

Il concilio durò quattro sessioni autunnali, dall'11 ottobre 1962 alla chiusura dell'8 dicembre 1965, e produsse sedici documenti, tra cui quattro costituzioni maggiori: Sacrosanctum Concilium (liturgia), Lumen Gentium (Chiesa), Dei Verbum (Rivelazione), Gaudium et Spes (la Chiesa nel mondo contemporaneo).[15] Quando il Codice del 1917 cominciò a essere effettivamente riscritto, è su queste costituzioni — soprattutto Lumen Gentium — che i canonisti dovettero ormai appoggiarsi.

Ma perché attendere ventiquattro anni tra l'annuncio e la promulgazione? La risposta sta in tre parole: continuità, rifusione, consultazione. Continuità, perché si trattava meno di inventare un diritto che di rifondere l'esistente — la maggior parte dei canoni del 1917 sono passati, ritoccati, nel Codice del 1983. Rifusione, perché i nuovi principi ecclesiologici (popolo di Dio, collegialità, comunione) non potevano essere applicati alla vecchia architettura senza ripensarla. Consultazione, perché la commissione sottomise i suoi schemi a tutti gli episcopati del mondo, più volte, esattamente come Gasparri aveva fatto nel 1912-1914.[16][17]

Un'altra ragione, più profonda, giustificava l'attesa: non bisognava promulgare il Codice finché non avesse veramente digerito l'ecclesiologia conciliare, per non fissare prematuramente il lavoro teologico in corso. Il motu proprio Causas matrimoniales (1971) di Paolo VI mostrò d'altronde che riforme urgenti — per esempio in materia di procedura di nullità matrimoniale — potevano essere anticipate con leggi particolari, senza attendere il Codice stesso.[18]

La commissione pontificia e il lavoro di rifusione (1963-1981)

La Pontificia Commissio (28 marzo 1963)

Il cardinale Pericle Felici (1911-1982), segretario generale del Vaticano II, pro-presidente della commissione di revisione del Codice nel 1967 poi presidente fino alla morte nel marzo 1982. Wikimedia Commons, Araldica Vaticana.

Il 28 marzo 1963, Giovanni XXIII istituì ufficialmente la Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo — la «Commissione pontificia per la revisione del Codice di diritto canonico». Presieduta dapprima dal cardinale Pietro Ciriaci (1885-1966) poi, dopo la morte di questi, dal cardinale Pericle Felici (1911-1982) — già segretario generale del concilio —, comprendeva un nucleo solido di canonisti e fu allargata nel corso degli anni a vescovi, religiosi, laici e osservatori delle Chiese orientali.[19][20]

Quando Felici morì nel marzo 1982, a un anno dalla promulgazione, fu sostituito alla guida della commissione dal cardinale venezuelano Rosalio José Castillo Lara (1922-2007), salesiano, che ne era stato il segretario e che condusse il progetto al suo compimento.[21]

I Principia (1967): dieci principi direttivi

Prima di scrivere un solo canone, la commissione chiese anzitutto a tutta la Chiesa: «Su quali principi volete che lavoriamo?» Nel 1967 pubblicò dunque, sotto il titolo Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, dieci principi direttivi che furono sottomessi al sinodo dei vescovi dell'ottobre 1967, il quale li approvò a schiacciante maggioranza.[22][23]

Questi dieci principi delimitano tutta la revisione. Eccoli al completo, nell'ordine del documento (Communicationes 1 (1969), pp. 77-85):

PrincipioIdea centrale
1. Carattere giuridico del CodiceIl Codice resta un testo giuridico in senso proprio, non un manuale teologico; ma deve tradurre l'ecclesiologia conciliare.
2. Coordinamento del foro interno e del foro esternoNon tagliare il fedele in due mondi: coordinare il foro della coscienza e il foro esterno, specie in materia di pene e di penitenza.
3. «Carattere pastorale»Il diritto deve servire il bene delle anime; certe norme puramente disciplinari antiche possono essere soppresse.
4. Dispense dei vescovi diocesaniPermettere ai vescovi diocesani, per ragioni pastorali, di dispensare dalle leggi universali nei casi particolari (cfr. canoni 87-91 del Codice).
5. SussidiarietàTutto ciò che può essere deciso a livello locale (conferenza episcopale, diocesi) non deve esserlo a Roma.
6. Distinguere foro interno e foro esternoIl foro della coscienza non è giudicabile dal diritto canonico allo stesso titolo del foro esterno.
7. Tutela dei diritti soggettiviIl Codice riconosce e garantisce i diritti fondamentali dei fedeli, chierici come laici.
8. Procedura amministrativaCreazione di una vera procedura amministrativa per tutelare i fedeli contro l'arbitrio.
9. Ordinata distribuzione territorialeRafforzamento del governo diocesano e delle conferenze episcopali.
10. Diritto penaleMantenimento di un diritto penale canonico, ma riformato, con presunzione d'innocenza e pene proporzionate.

Questi principi — soprattutto il 5, il 7 e l'8 — distinguono fondamentalmente il Codice del 1983 dal suo antenato del 1917, che restava maggiormente centrato sull'autorità gerarchica e meno sui diritti dei fedeli. La Chiesa dei fedeli è diventata il soggetto del diritto, e non più soltanto il suo oggetto.[24]

Undici coetus e migliaia di canonisti

La commissione lavorò in undici gruppi di lavoro specializzati (coetus studiorum) che coprivano ciascuno un ambito: norma generale, popolo di Dio, magistero, sacramenti, beni temporali, sanzioni, processi, ecc. Ciascun gruppo riuniva una decina di consultori scelti in tutto il mondo — vescovi, professori di diritto canonico, giudici della Rota romana, segretari di dicasteri.[25]

L'opera fu considerevole. A Roma, la segreteria — dove mons. Willy Onclin (1905-1989), professore a Lovanio, serviva come segretario aggiunto — centralizzò gli schemata (progetti di canoni) e li rielaborò a più riprese alla luce delle osservazioni ricevute.[26]

Una consultazione universale (1972-1982)

Come nel 1912, la commissione sottomise i suoi schemi all'episcopato universale, alle facoltà ecclesiastiche di diritto canonico, ai superiori maggiori degli istituti religiosi e ai dicasteri della Curia. La consultazione si svolse per ondate, nell'arco di un decennio:

  1. 1972-1973
    Primi schemi parziali

    Schema de procedura administrativa (1972, 16 p.) poi Schema de sanctionibus (1973, 31 p.), sottomessi alle osservazioni esterne.

  2. 1975-1977
    Schemi sacramentali e libri del Codice

    Schema de sacramentis (1975, 96 p.), poi nel 1977 gli schemi delle norme generali, del Popolo di Dio, della funzione d'insegnamento, dei luoghi e tempi sacri, dei beni temporali e dei processi, sottomessi per osservazioni.

  3. 1980
    Schema Codicis

    Primo progetto integrato di tutto il Codice (Schema Codicis, Libreria Editrice Vaticana, 1980, 382 p.), stabilito in base alle osservazioni ricevute.

  4. 20-29 ottobre 1981
    Sessione plenaria

    Esame dello schema del 1980 in sessione plenaria della commissione (Congregatio Plenaria), i cui atti usciranno nel 1991 (637 p.).

  5. 22 aprile 1982
    Presentazione a Giovanni Paolo II

    Il pro-presidente Castillo Lara consegna ufficialmente a Giovanni Paolo II lo Schema novissimum (Typis Polyglottis Vaticanis, 1982, 308 p.), testo definitivo del progetto di Codice.

  6. 25 gennaio 1983
    Promulgazione

    Giovanni Paolo II promulga il Codice con Sacrae Disciplinae Leges — 24 anni giorno per giorno dopo l'annuncio di Giovanni XXIII.

Le animadversiones — osservazioni inviate dai vescovi, dalle conferenze episcopali, dalle facoltà e dai religiosi di tutto il mondo — si contano a migliaia: la Relatio del 1981 che ne fa la sintesi conta da sola 358 pagine, ripresa in Communicationes 14-16 (1982-1984). Ciascuna fu classificata, analizzata e, per molte, integrata. Questo lavoro di discernimento è senza dubbio la più ampia consultazione giuridica mai condotta nella storia della Chiesa.[27][28]

La promulgazione del 25 gennaio 1983

Sacrae Disciplinae Leges

San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła, 1920-2005) promulgò il Codice del 1983 con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, il 25 gennaio 1983. Wikimedia Commons.

Il 25 gennaio 1983 — data scelta con cura per il suo simbolismo: era insieme la festa della conversione di san Paolo e il ventiquattresimo anniversario giorno per giorno dell'annuncio di Giovanni XXIII — Giovanni Paolo II promulgò il nuovo Codice con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges.[29]

Il testo è breve ma di immensa portata. Ricorda la genesi del Codice, la decisione di Giovanni XXIII, il ruolo del concilio, il lavoro della commissione. Poi colloca giuridicamente la portata dell'atto:

«Per questo, in virtù della suprema autorità di cui sono investito, con questa Costituzione destinata a valere per il futuro, promulgo il presente Codice, così come è stato ordinato e revisionato. Ordino che abbia forza di legge per tutta la Chiesa latina a partire dalla prima domenica di Avvento di quest'anno 1983.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983 (traduzione italiana)[30]

La scelta della prima domenica di Avvento come data di entrata in vigore fa eco a quella della domenica di Pentecoste di Benedetto XV nel 1918: un inizio liturgico per un inizio giuridico. L'Avvento è l'attesa di Cristo, il tempo della conversione; dice che il diritto canonico non ha altro fine che preparare l'anima alla venuta del Signore.[31]

Il Codice come prolungamento del concilio

L'apporto concettuale centrale di Sacrae Disciplinae Leges è presentare il Codice come prolungamento giuridico del Vaticano II. La formula più citata è questa:

«Questo nuovo Codice potrebbe essere inteso come un grande sforzo per tradurre in linguaggio canonico questa stessa dottrina, cioè l'ecclesiologia conciliare. E se non si può trasporre perfettamente nel linguaggio canonico l'immagine della Chiesa descritta dalla dottrina del Concilio, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi come al suo modello primordiale, della quale deve esprimere, per quanto possibile, per sua stessa natura, le linee.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983 (traduzione italiana)[32]

L'idea è nuova, e ha una conseguenza pratica: il Codice del 1983 non può comprendersi da solo. Ha bisogno di essere letto con i testi del Vaticano II; e certi canoni (per esempio il canone 204 § 1, che definisce chi è christifidelis — un fedele di Cristo) sono parafrasi quasi testuali di passi conciliari (Lumen Gentium, n. 31).[33][34]

Cinque finalità del diritto canonico

La stessa costituzione enuncia le cinque finalità che il nuovo Codice deve servire nella vita della Chiesa, in una pagina rimasta celebre:

«Il Codice appare dunque come un complemento necessario dell'insegnamento del Concilio […]. Lo scopo del Codice non è in alcun modo sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità nella vita della Chiesa o dei fedeli. Al contrario, esso ha piuttosto lo scopo di creare nella società ecclesiale un ordine tale che, dando il primo posto all'amore, alla grazia, ai carismi, ne faciliti al tempo stesso lo sviluppo organico nella vita tanto della società ecclesiale quanto di ciascuno dei fedeli.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983 (traduzione italiana)[35]

L'ordine delle priorità è esatto: prima la grazia, poi il diritto. È la grande differenza rispetto alla tentazione di un giuridismo che prendesse il diritto per un fine in sé. Il Codice ha senso solo come servitore della comunione ecclesiale.

Architettura: i sette libri

Dal piano romano (1917) al piano trinitario (1983)

Il Codice del 1917 — 2 414 canoni in cinque libri —, erede del giurista romano Gaio (personae / res / actiones), strutturava i suoi tre libri centrali attorno ai tre assi classici della giurisprudenza romana: persone (Libro II, De personis), cose (Libro III, De rebus), azioni (Libro IV, De processibus), inquadrati dalle norme generali (Libro I) e dal diritto penale (Libro V, De delictis et poenis). Il Codice del 1983 abbandona questo piano latino per uno schema più teologico, articolato attorno alle tre funzioni di Cristo (tria munera Christi): santificare (munus sanctificandi), insegnare (munus docendi), governare (munus regendi) — funzioni affidate a tutta la Chiesa, ed esercitate in modo particolare dalla gerarchia. È l'ecclesiologia di Lumen Gentium a ispirare questo piano.[36][37]

I sette libri in un colpo d'occhio

Ecco come si ripartiscono i 1 752 canoni del Codice del 1983:

LibroTitolo latinoOggettoCanoni
IDe normis generalibusNorme generali: leggi ecclesiastiche, consuetudini, decreti, atti amministrativi, prescrizione, computo del tempo.1-203
IIDe Populo DeiIl Popolo di Dio: i fedeli (laici, chierici, religiosi), la costituzione gerarchica della Chiesa (papa, vescovi, conferenze episcopali, parrocchie), gli istituti di vita consacrata.204-746
IIIDe Ecclesiae munere docendiLa funzione d'insegnamento: ministero della Parola, predicazione, catechesi, educazione cattolica, media, missioni.747-833
IVDe Ecclesiae munere sanctificandiLa funzione di santificazione: i sacramenti (battesimo, confermazione, eucaristia, penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio), i sacramentali, la liturgia delle ore, le esequie, il culto dei santi.834-1253
VDe bonis Ecclesiae temporalibusI beni temporali della Chiesa: acquisto, amministrazione, contratti, fondazioni pie.1254-1310
VIDe sanctionibus in EcclesiaLe sanzioni nella Chiesa: diritto penale canonico (delitti, pene, censure, procedure penali).1311-1399
VIIDe processibusI processi: tribunali, procedure contenziose, cause di nullità matrimoniale, cause dei santi, procedure amministrative.1400-1752

Diversi spostamenti sono significativi. Il Libro II (De Populo Dei) mette i fedeli — e non più soltanto i chierici — al cuore del Codice, cominciando dai diritti e doveri comuni a tutti i battezzati (canoni 208-223). Il Libro III stacca la funzione d'insegnamento, un tempo dispersa nel De rebus del 1917, per farne un intero libro — segno che la Parola e la catechesi non sono una «cosa» tra le altre. Il Libro IV riunisce tutto il diritto sacramentale e liturgico. Il Libro VII, infine, centralizza tutte le procedure giudiziarie.[38]

1 752 canoni: meno, e diversamente

Il Codice del 1983 conta 1 752 canoni, contro i 2 414 del Codice del 1917. La diminuzione apparente — circa il 28% — non significa un impoverimento. Molti canoni antichi, che descrivevano minuziosamente situazioni ormai trattate in leggi particolari (statuti delle conferenze episcopali, Pastor Bonus per la Curia, Universi Dominici Gregis per il conclave), sono stati tolti. Al contrario, materie assenti dal Codice del 1917 (diritti fondamentali dei fedeli, strutture di comunione, conferenze episcopali) vi trovano posto.[39][40]

Una rivoluzione ecclesiologica senza rottura

Il canone 204: chi è soggetto del diritto canonico?

Il canone 204 § 1 apre il Libro II. Definisce con precisione chi è christifidelis — fedele di Cristo —, e lo fa in termini presi da Lumen Gentium:

«I fedeli di Cristo sono coloro che, in quanto incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e per ciò stesso, resi partecipi a proprio modo della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, ciascuno secondo la propria condizione, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.» — Codex Iuris Canonici (1983), canone 204 § 1[41]

Questo canone è una rivoluzione silenziosa. Il soggetto primo del diritto canonico non è più il chierico, è il fedele, battezzato, del quale i laici formano l'immensa maggioranza. È su questa base che il Codice enuncia poi una lista di diritti e doveri comuni a tutti i fedeli (canoni 208-223) che non avevano alcun equivalente nel 1917, e dove si trovano per esempio il dovere di annunciare il messaggio della salvezza, il diritto a ricevere i sacramenti o la libertà di fondare associazioni.[42][43]

Il posto dei laici: canoni 224-231

L'aula conciliare della basilica di San Pietro durante il Vaticano II (1962-1965). È l'ecclesiologia del concilio a ispirare il Codice del 1983. Fotografia di Lothar Wolleh, Wikimedia Commons.

I canoni da 224 a 231 (Libro II, parte I, titolo II) trattano specificamente dei laici, e rovesciano l'antico tropismo clericale del Codice del 1917, che parlava quasi esclusivamente dei chierici. Il canone 225 § 2 riconosce espressamente la missione dei laici nell'ordine temporale:

«Ciascuno secondo la propria condizione, sono tenuti anche al dovere particolare di permeare di spirito evangelico e perfezionare l'ordine temporale, e di rendere in tal modo testimonianza a Cristo, specialmente nella gestione di tale ordine e nell'adempimento dei compiti secolari.» — Codex Iuris Canonici (1983), canone 225 § 2[44]

Il canone 230 § 2, soprattutto, apre ai laici funzioni liturgiche (lettore, accolito) a lungo riservate ai chierici o ai chierici in formazione, in coerenza con la riforma liturgica del Vaticano II. Per lungo tempo, il canone 230 § 1 ha riservato i ministeri istituiti di lettore e di accolito ai soli uomini; questa restrizione è stata tolta da papa Francesco con il motu proprio Spiritus Domini del 10 gennaio 2021, che li apre ormai anche alle donne.[45]

La sinodalità e la collegialità: canoni 336-348

Il Libro II consacra tutta una parte alla struttura gerarchica della Chiesa, che non appariva come tale nel 1917: il papa (canoni 330-335), il Collegio dei vescovi (canoni 336-341) — concetto direttamente derivato da Lumen Gentium n. 22 —, il Sinodo dei vescovi (canoni 342-348) istituito da Paolo VI nel 1965, le conferenze episcopali (canoni 447-459).[46][47]

Il canone 336 enuncia lo statuto giuridico del Collegio dei vescovi:

«Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in virtù della consacrazione sacramentale e per la comunione gerarchica tra il capo e i membri del Collegio, e nel quale si perpetua il corpo apostolico, è anch'esso, in unione con il suo capo e mai senza di lui, soggetto della potestà suprema e piena su tutta la Chiesa.» — Codex Iuris Canonici (1983), canone 336[48]

L'espressione «in unione con il suo capo e mai senza di lui» è cruciale. Dice la collegialità in senso cattolico: i vescovi non formano una democrazia che eserciterebbe sulla Chiesa un potere indipendente dal papa, ma un vero collegio la cui testa è il successore di Pietro. Il canone 336 è una delle grandi formulazioni giuridiche dell'ecclesiologia di comunione. È l'eco esatta, in linguaggio canonico, di Lumen Gentium n. 22.[49]

Il canone 1055: una nuova definizione del matrimonio

Il matrimonio cristiano occupa un posto importante nel Libro IV (canoni 1055-1165), con una definizione d'apertura che riassume tutta la dottrina cattolica:

«L'alleanza matrimoniale, con cui un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunità di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi nonché alla generazione e all'educazione della prole, è stata elevata tra battezzati dal Cristo Signore alla dignità di sacramento.» — Codex Iuris Canonici (1983), canone 1055 § 1[50]

Questo canone condensa in una frase la dottrina cattolica del matrimonio: alleanza (e non solo contratto), tra un uomo e una donna (dunque necessariamente eterosessuale), orientata verso i due fini inseparabili (bene dei coniugi e procreazione), e — tra battezzati — sacramento di Cristo. È su questa base che il Codice organizza tutto il diritto matrimoniale: impedimenti (canoni 1083-1094), consenso (1095-1107), forma canonica (1108-1123), nullità (processi del Libro VII).[51]

Salus animarum suprema lex: il canone 1752

L'ultimissimo canone del Codice, il canone 1752, conclude il Libro VII riaffermando il fine ultimo del diritto canonico:

«Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, osservando l'equità canonica e senza perdere di vista la salvezza delle anime che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema.» — Codex Iuris Canonici (1983), canone 1752[52]

L'espressione latina salus animarum suprema lex — «la salvezza delle anime è la legge suprema» — non designa una norma in più tra le altre: è la chiave d'interpretazione di tutto il Codice. Tutti gli altri canoni, fino al più tecnico, sono ordinati a questo fine. È anche un presidio contro ogni lettura giuridista del diritto canonico: il diritto non è il fine, l'anima lo è.[53]

Il canone 1404: Prima Sedes a nemine iudicatur

Uno dei rarissimi canoni del Codice del 1917 ripresi testualmente in quello del 1983 è l'antico canone 1556, divenuto canone 1404:

«La Prima Sede non è giudicata da nessuno.» — Codex Iuris Canonici (1983), canone 1404[54]

Questo principio — Prima Sedes a nemine iudicatur — pone che non esiste alcuna giurisdizione superiore al romano pontefice. La ripresa parola per parola manifesta la continuità dogmatica tra i due codici: il primato del papa, definito dal Vaticano I (Pastor aeternus, 1870) e confermato dal Vaticano II (Lumen Gentium, n. 22), resta un punto fisso.[55][56]

Il diritto penale: tre grandi riforme

Il Libro VI iniziale (1983)

Il Libro VI del Codice del 1983 (canoni 1311-1399) aveva conservato l'architettura penale del Codice del 1917 alleggerendola. Ma questa moderazione pose rapidamente un problema: molti canoni divenivano così vaghi, o così discrezionali, da scoraggiare l'uso del diritto penale canonico. In certi casi — specie quello degli abusi sessuali sui minori —, dei vescovi preferirono trattare i casi per via amministrativa interna piuttosto che perseguire i colpevoli come la procedura penale esigeva.[57][58]

Sacramentorum sanctitatis tutela (2001/2010)

Per far fronte all'urgenza degli abusi, Giovanni Paolo II promulgò già il 30 aprile 2001 il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, che riservava alla Congregazione per la Dottrina della Fede una lista dei delitti più gravi (delicta graviora): abusi sui minori, profanazione dell'eucaristia, violazione del segreto confessionale, ecc. Il testo fu profondamente ritoccato da Benedetto XVI il 21 maggio 2010, dopo lo scoppio di diversi scandali internazionali.[59]

Benedetto XVI (Joseph Ratzinger, 1927-2022). Nel 2010 riformò in profondità Sacramentorum sanctitatis tutela per trattare meglio i delicta graviora. Wikimedia Commons.

Tra le novità della versione 2010: estensione della prescrizione a vent'anni (e possibilità di deroga per la CDF), inclusione delle immagini pedopornografiche (delicta graviora che miravano, nella versione 2010, ai minori di età inferiore ai 14 anni — soglia elevata a meno di 18 anni con un rescritto di papa Francesco nel dicembre 2019), e possibilità di un processo amministrativo accelerato. Benedetto XVI prese così misure che avrebbero preparato la grande riforma penale del 2021.[60]

Vos estis lux mundi (2019, rivisto nel 2023)

Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio, 1936-2025). Promulgatore di Vos estis lux mundi (2019) e di Pascite Gregem Dei (2021), ha profondamente rifuso il diritto penale canonico. Wikimedia Commons.

Il 9 maggio 2019, papa Francesco promulgò il motu proprio Vos estis lux mundi, che impone a tutti i sacerdoti e religiosi l'obbligo di segnalare al proprio ordinario i casi noti di abusi sessuali e le negligenze dei loro superiori. Il testo estende la definizione dei delitti agli abusi su persone vulnerabili (adulti in situazione di fragilità) e organizza le indagini sui vescovi stessi, sottomessi al metropolita o a un vescovo delegato dalla Santa Sede.[61]

Una revisione del marzo 2023 ha esteso la portata del testo ai fedeli laici che occupano funzioni di responsabilità nella Chiesa (moderatori di associazioni internazionali, per esempio), riconoscendo che abusi di potere spirituale possono prodursi al di fuori del quadro strettamente clericale.[62]

Pascite Gregem Dei (23 maggio 2021)

La grande rifusione del diritto penale canonico viene dalla costituzione apostolica Pascite Gregem Dei — «Pascete il gregge di Dio», allusione a 1 Pietro 5, 2 — costituzione datata 23 maggio 2021, giorno di Pentecoste, e pubblicata il 1º giugno 2021. Essa abrogava l'insieme del Libro VI del Codice e lo sostituiva con un nuovo Libro VI entrato in vigore l'8 dicembre 2021. È, dal 1983, la modifica più importante apportata al Codice.[63]

Nella costituzione apostolica di promulgazione, Francesco esprime così il senso della riforma:

«In passato, la mancanza di percezione del rapporto intimo esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso — quando le circostanze e la giustizia lo esigono — alla disciplina sanzionatoria ha causato molti danni. Questo modo di pensare — l'esperienza lo insegna — rischia di condurre a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, ai quali non bastano come rimedio le sole esortazioni o suggerimenti. […] Per questo l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. […] Infatti la carità esige che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra […]» — Papa Francesco, costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, datata 23 maggio 2021 (traduzione italiana dall'originale italiano)[64]

L'idea è forte: non punire un colpevole per falsa carità è tradire la vera carità. La nuova versione del Libro VI chiarisce molti delitti, allunga prescrizioni, amplia il catalogo delle sanzioni, aggiunge delitti inediti (tentativo di ordinazione delle donne, abusi sessuali su persone vulnerabili, gravi abusi economici), e precisa le procedure per rendere la procedura penale meno discrezionale e più protettiva sia delle vittime sia degli accusati.[65][66]

Il Codice e il CCEO (1990): due codici per una sola Chiesa

San Giovanni Paolo II a Cracovia nel giugno 1983, l'anno stesso della promulgazione del Codice. Il papa polacco completerà l'opera con il Codice dei canoni delle Chiese orientali nel 1990. Wikimedia Commons.

Il canone 1 del Codice del 1983 riprende, modernizzato, quello del 1917: limita espressamente la portata del Codice alla Chiesa latina. Le Chiese cattoliche di rito orientale — caldei, maroniti, melchiti, ucraini, copti, siro-malabaresi, siro-malankaresi, etiopi, ecc. — rientrano in un diritto proprio.[67]

Per colmare la lacuna lasciata dal Codice latino, Giovanni Paolo II promulgò il 18 ottobre 1990 il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), entrato in vigore il 1º ottobre 1991. Il CCEO comporta 1 546 canoni strutturati diversamente dal Codice latino, perché deve rendere conto della grande diversità delle tradizioni orientali: quelle delle ventitré Chiese orientali cattoliche di diritto proprio — ventidue al tempo della promulgazione, raggiunte nel 2015 dalla Chiesa eritrea eretta da Francesco — che formano insieme, con la Chiesa latina, le ventiquattro Chiese particolari della comunione cattolica.[68][69][70]

Il papa presentava allora i due codici, con la costituzione apostolica Pastor Bonus sulla Curia romana (1988) — da allora sostituita da Praedicate Evangelium (2022) —, come un solo corpo di diritto pontificio:

«Il Codice dei canoni delle Chiese orientali, che oggi vede la luce, deve essere considerato come il nuovo complemento del magistero proposto dal concilio Vaticano II, mediante il quale l'ordinamento canonico della Chiesa universale risulta infine compiuto, dopo il Codice di diritto canonico della Chiesa latina promulgato nel 1983 e la costituzione apostolica sulla Curia romana del 1988, aggiunta ai due Codici.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacri Canones, 18 ottobre 1990 (traduzione Ignispedia dal latino)[71]

La distinzione non è dunque una divisione: è il respiro normale di una Chiesa cattolica che assume la sua legittima diversità nell'unità della fede. La celebre formula di Orientalium Ecclesiarum (Vaticano II, 1964) — «la santa Madre Chiesa […] tiene in altissima considerazione le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle Chiese orientali» — trova nel CCEO la sua concretizzazione giuridica.[72]

Che cosa pensare del Codice del 1983?

Come per il Codice del 1917, obiezioni serie sono state sollevate contro il Codice del 1983. Ignorarle sarebbe infedele; guardarle in faccia permette di misurarne la vera portata.

Obiezione — «Il Codice non traduce davvero l'ecclesiologia del Vaticano II»

L'obiezione più articolata è venuta da teologi e canonisti che giudicano timida la traduzione giuridica di Lumen Gentium: la Chiesa come popolo di Dio si trova collocata nel Libro II, ma la struttura gerarchica riprende largamente quella del 1917; il canone 129 § 2, che pare limitare la partecipazione dei laici all'esercizio del potere di governo (potestas regiminis, ancora chiamato potere di giurisdizione) a una cooperazione, sembra in arretrato rispetto a certi orientamenti conciliari. Altre critiche vengono da cattolici che vorrebbero al contrario una centralizzazione più marcata.[73][74]

Risposta. Nessun Codice può esaurire un'ecclesiologia. Ma quello del 1983 fa, in diritto, un salto considerevole: apre un libro sul popolo di Dio (e non più sui chierici), garantisce per la prima volta diritti fondamentali ai fedeli, istituisce giuridicamente il Sinodo dei vescovi e le conferenze episcopali, e riconosce la diversità dei carismi. La distanza tra l'ecclesiologia conciliare e la sua espressione canonica non è un fallimento: è il segno di un diritto che si sa servitore di una vita che lo supera. E la revisione continua (motu propri di Francesco 2017-2024, rifusione del Libro VI nel 2021) mostra che questa traduzione prosegue.

Obiezione — «Il diritto penale è stato indebolito, da qui la crisi degli abusi»

Una critica frequente, soprattutto dopo il 2010, rimprovera al Codice del 1983 di aver troppo ammorbidito il diritto penale del 1917, il che avrebbe impedito ai vescovi di perseguire energicamente gli abusi sessuali.

Risposta. L'obiezione ha una parte di vero, e la Santa Sede stessa l'ha riconosciuto: è proprio per questo che Francesco ha rifuso il Libro VI nel 2021 con Pascite Gregem Dei, e che i motu propri Sacramentorum sanctitatis tutela (2001/2010) e Vos estis lux mundi (2019/2023) hanno ristabilito un quadro penale robusto. Ma il difetto principale della prima versione del Libro VI non era tanto giuridico quanto culturale: troppi pastori hanno giudicato, a torto, che agire con misericordia dettasse di non sanzionare, o che bisognasse evitare lo scandalo pubblico. La riforma del 2021 corregge entrambi i versanti: la lettera del diritto, e l'atteggiamento pastorale. Lungi dall'essere un fallimento della codificazione, questa correzione conferma che il Codice del 1983 è un diritto vivente, capace di riformarsi senza rinnegare i suoi fondamenti.

Obiezione — «Il canone 1055 sul matrimonio è troppo restrittivo»

Alcuni contestano la definizione del matrimonio del canone 1055 — alleanza eterosessuale indissolubile ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione — chiedendo l'apertura della Chiesa ad altre unioni, o un ammorbidimento dell'indissolubilità.

Risposta. Il canone 1055 non fa che riformulare in linguaggio canonico la dottrina cattolica del matrimonio, fondata su Matteo 19, 6 («Dunque l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto») e confermata da tutti i concili da Trento in poi. Essa non dipende dunque dall'autorità del Codice, ma dalla rivelazione. Sacrae Disciplinae Leges è esplicita: il Codice non ha per missione modificare la dottrina, ma organizzarne l'espressione giuridica. Voler riformare il canone 1055 senza toccare il dogma del matrimonio sarebbe un controsenso su ciò che è un codice.[75][76]

Che cosa resta da fare oggi con il Codice?

Il Codice del 1983 non è né un apparato opprimente, né un quadro obsoleto. È, in pratica, il libro che deve aprire un vescovo che prende possesso di una diocesi, un parroco che celebra un matrimonio, un religioso che pronuncia i voti, un giudice ecclesiastico che istruisce una causa, o un fedele che si ritiene leso da una decisione amministrativa e vuole ricorrere. È anche il libro che deve citare un teologo che vuole articolare dottrina e disciplina.

Per il lettore cattolico non specialista, il Codice resta accessibile se se ne accettano tre chiavi di lettura.

Anzitutto, leggere con il Vaticano II. Il Codice è pienamente intelligibile solo alla luce delle costituzioni conciliari, soprattutto Lumen Gentium e Sacrosanctum Concilium. Leggere il canone 204 senza Lumen Gentium n. 31 è leggere un segno senza conoscere la cosa significata.

Poi, leggere come una grammatica, non come un regolamento. Il Codice dà il vocabolario, la sintassi e le coniugazioni del diritto ecclesiale; non esaurisce la vita ecclesiale, come una grammatica non esaurisce la letteratura. Il canone 1752 — salus animarum suprema lex — invita esplicitamente il lettore a rapportare sempre la lettera del diritto al bene reale delle anime.

Infine, leggere con fiducia. Il Codice è l'opera di quasi vent'anni di lavoro collegiale che ha coinvolto migliaia di vescovi, canonisti, religiosi e laici, sotto l'autorità diretta di san Giovanni Paolo II. Non è un trucco amministrativo, ma un atto solenne di governo della Chiesa.

Il Codice di diritto canonico del 1983, erede del Codice pio-benedettino e servitore dell'ecclesiologia conciliare, resta per quarant'anni ancora — e forse ben di più — la carta giuridica della comunione cattolica latina, nell'attesa serena di una nuova revisione che nessun papa ha ancora annunciato.

Per approfondire

  • Il Codice di diritto canonico del 1917 — il Codice pio-benedettino del quale il Codice del 1983 è l'erede diretto.
  • Il concilio Vaticano II (1962-1965) — il concilio la cui ecclesiologia irriga tutto il Codice del 1983.
  • Il concilio Vaticano I (1869-1870) — il concilio in cui fu definito il primato del papa, ripreso al canone 1404.
  • Il concilio di Trento (1545-1563) — la grande riforma disciplinare che segna ancora il diritto canonico moderno.
  • Il Dicastero per la Dottrina della Fede — autorità romana di riferimento per i delicta graviora.
  • Il Nihil Obstat e l'Imprimatur — istituzioni canoniche di controllo delle pubblicazioni.

Note e riferimenti

  1. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983, che promulga il Codice di diritto canonico; testi latino, italiano e inglese su vatican.va. Passo originale latino: «Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonisticam convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet.» Le citazioni italiane di questa costituzione nel presente articolo ne sono la traduzione Ignispedia, fedele al latino di vatican.va.

    1 3 14 17 29 30 31 32 33 35 75
  2. «Canon law — The Codex Iuris Canonici, 1983», Encyclopædia Britannica (articolo Canon law), che dettaglia la genesi del Codice del 1983: annuncio di Giovanni XXIII nel 1959, commissione di revisione del 1963, consultazione dei vescovi e delle facoltà, promulgazione di Giovanni Paolo II nel 1983, struttura in sette libri e 1752 canoni.

    2 13 19 23 25 39
  3. Codex Iuris Canonici (1983). Testo latino: edizione tipica, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1983. Traduzione italiana: traduzione ufficiale della Santa Sede; testi latino, italiano e inglese disponibili su vatican.va. Tutte le citazioni di canoni del presente articolo (204 § 1, 225 § 2, 336, 1055 § 1, 1404, 1752) sono state riverificate al carattere su vatican.va nell'ottobre 2026.

    4 34 36 38 40 42 46
  4. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacri Canones, 18 ottobre 1990, che promulga il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), entrato in vigore il 1º ottobre 1991; AAS 82 (1990), pp. 1033-1044 (il passo che associa i tre testi, pp. 1038-1039); testo latino su vatican.va. Il testo vi presenta insieme il Codice latino del 1983, la costituzione sulla Curia del 1988 («quae utrique Codici adiungitur») e il nuovo Codice orientale; la citazione italiana dell'articolo ne è la traduzione Ignispedia.

    5 68 71
  5. Papa Francesco, costituzione apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, promulgata il 19 marzo 2022 (solennità di san Giuseppe) ed entrata in vigore il 5 giugno 2022 (solennità di Pentecoste), che abroga e sostituisce integralmente Pastor Bonus (1988); testo ufficiale su vatican.va.

    6
  6. Lunga genesi della riforma del Libro VI: Francesco, Pascite Gregem Dei (testo ufficiale italiano su vatican.va): «Benedetto XVI, mio venerato Predecessore, nel 2007, diede mandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale contenuta nel Codice del 1983»; mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, intervista a Omnes, 1º giugno 2021: commissione formale nel settembre 2009, gruppo di studio nel 2011, primo schema inviato lo stesso anno alle conferenze episcopali, ai dicasteri, alle facoltà e agli esperti. Passi originali italiani: «L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio»; «Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra».

    7
  7. Papa Francesco, costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, datata 23 maggio 2021 e pubblicata il 1º giugno 2021 (nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico, entrato in vigore l'8 dicembre 2021); testo originale italiano su vatican.va — la citazione dell'articolo ne è la traduzione Ignispedia, controllata parola per parola su questo testo italiano (le […] segnalano tagli).

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  8. Diciassette cardinali presenti nella sala capitolare: EWTN Vatican («He addressed seventeen Cardinals in the Basilica of St. Paul-Outside-the-Walls»); Catholic Letters, 25 gennaio 2024 («the stunned silence of the 17 cardinals present in the chapter room of the Saint-Paul hors-les-murs abbey»).

    9
  9. Giovanni XXIII, allocuzione Questa festiva ricorrenza pronunciata nella sala capitolare dell'abbazia di San Paolo fuori le Mura il 25 gennaio 1959, che annuncia simultaneamente un sinodo della diocesi di Roma, un concilio ecumenico (Vaticano II) e la revisione del Codice di diritto canonico. Testo italiano originale negli Acta Apostolicae Sedis, vol. 51 (1959), pp. 65-69: «Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale. […] Esse condurranno felicemente all'auspicato e atteso aggiornamento del Codice di Diritto Canonico […]» La citazione italiana dell'articolo ne è la traduzione Ignispedia, controllata parola per parola su questo testo italiano (il […] segnala un taglio nello sviluppo intermedio).

    10 12
  10. Acta Apostolicae Sedis (AAS), vol. 51 (1959), pp. 65-69 — testo ufficiale dell'allocuzione di Giovanni XXIII che annuncia la revisione del Codice e il concilio Vaticano II.

    11
  11. Per la storia generale del Vaticano II, vedi Giuseppe Alberigo (a cura di), Storia del Concilio Vaticano II, 5 voll., Bologna, Il Mulino / Peeters, 1995-2001 — riferimento accademico standard, tradotto in francese alle edizioni Cerf.

    15
  12. Tra il 1912 e il 1914, un primo schema del futuro Codice del 1917 fu inviato ai vescovi di tutto il mondo per osservazioni: Jesuit Sources Digital, «The 1917 Codex Iuris Canonici: Archival Sources for Canon Law Teaching at the Gregorian University» («Between 1912 and 1914, a first draft was sent to bishops around the world for comment»); ugualmente «1917 Code of Canon Law» («The 1912 text was sent out to all Latin bishops and superiors general for their comment»).

    16
  13. Paolo VI, motu proprio Causas matrimoniales, 28 marzo 1971 — riforma provvisoria della procedura delle cause di nullità matrimoniale in attesa del nuovo Codice; testo in AAS 63 (1971), pp. 441-446.

    18
  14. Commissione istituita il 28 marzo 1963 sotto la presidenza del cardinale Pietro Ciriaci (1885-1966, deceduto il 30 dicembre 1966): Communicationes, vol. 1 (1969), p. 5. Pericle Felici (1º agosto 1911 – 22 marzo 1982), segretario generale del concilio Vaticano II (1962-1965), nominato pro-presidente della commissione il 21 febbraio 1967 poi presidente il 30 giugno 1967; morto in carica nel marzo 1982, vedi L'Osservatore Romano, 23 marzo 1982.

    20
  15. Rosalio José Castillo Lara (4 settembre 1922 – 16 ottobre 2007), salesiano venezuelano, segretario della commissione di revisione dal 20 febbraio 1975, poi pro-presidente dopo la morte di Felici: è a questo titolo che consegnò a Giovanni Paolo II lo Schema novissimum il 22 aprile 1982 (discorso del pro-presidente, Communicationes, vol. 15 (1983), pp. 27-29); creato cardinale nel 1985. Vedi note della Santa Sede e del Dicastero per i Testi legislativi.

    21
  16. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, principi direttivi della revisione del Codice, approvati a schiacciante maggioranza dal sinodo dei vescovi dell'ottobre 1967; testo in Communicationes, vol. 1 (1969), pp. 77-85 (con Relatio, pp. 86-91, risposte alle osservazioni, pp. 92-98, e voto, pp. 99-100). Presentazione dettagliata dei dieci principi: Jiří Kašný, «The Principles to Guide Revision of the Code of Canon Law», Studia Theologica VI (2004).

    22 24
  17. Mons. Willy Onclin (1905-1989) — professore alla facoltà di diritto canonico di Lovanio, mai cardinale — nominato segretario aggiunto della commissione di revisione il 17 novembre 1965, uno degli artefici principali del Codice del 1983. Vedi Communicationes, vol. 1 (1969), pp. 15-28 (lista dei consultori) e pp. 38-42 (sessione solenne del 20 novembre 1965); cattedra annuale «Msgr. W. Onclin» della facoltà di Lovanio; omaggio in Studia Canonica, vol. 24 (1990), pp. 5-12.

    26 28
  18. Communicationes, bollettino ufficiale della Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo (1969-1983), edito dalla Santa Sede, che documenta tutta la genesi del Codice. Riferimenti esatti: istituzione della commissione, vol. 1 (1969), p. 5; schema delle sanzioni sottomesso nel 1973, vol. 5 (1973), pp. 195-196; schema dei processi, vol. 8 (1976), p. 183; sintesi delle osservazioni (Relatio, 1981, 358 p.), vol. 14-16 (1982-1984). Schemi stampati: Schema Codicis, Libreria Editrice Vaticana, 1980, 382 p.; Schema novissimum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1982, 308 p.; atti della sessione plenaria del 20-29 ottobre 1981, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, 637 p.

    27
  19. Walter Kasper, L'Église catholique. Son être, sa réalisation, sa mission, Cerf, Parigi, 2014 (trad. fr. di Katholische Kirche, Herder, 2011) — analisi dell'ecclesiologia post-conciliare e della sua traduzione canonica.

    37 73
  20. Codex Iuris Canonici (1983), canone 204 § 1: definizione dei christifideles (fedeli di Cristo) in termini presi da Lumen Gentium n. 31. È il canone d'apertura del Libro II e la pietra angolare di tutto il Codice.

    41
  21. Codex Iuris Canonici (1983), canoni 208-223: diritti e doveri comuni a tutti i fedeli, innovazione maggiore rispetto al Codice del 1917; il canone 208 enuncia l'uguaglianza fondamentale di tutti i battezzati in dignità e azione; i canoni 209-223 dettagliano i diritti soggettivi.

    43
  22. Codex Iuris Canonici (1983), canone 225 § 2: obbligo particolare dei laici di permeare di spirito evangelico l'ordine temporale, nella linea del decreto conciliare Apostolicam Actuositatem.

    44
  23. Papa Francesco, motu proprio Spiritus Domini, 10 gennaio 2021, che modifica il canone 230 § 1 del Codice di diritto canonico sopprimendo la limitazione ai soli uomini per i ministeri istituiti di lettore e di accolito; testo ufficiale su vatican.va.

    45
  24. Vaticano II, costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 22, 21 novembre 1964 — fondamento dottrinale del Collegio dei vescovi; ripresa letterale nel canone 336 del Codice.

    47 49
  25. Codex Iuris Canonici (1983), canone 336: statuto del Collegio dei vescovi come soggetto della piena e suprema autorità su tutta la Chiesa, «in unione con il suo capo e mai senza di lui».

    48
  26. Codex Iuris Canonici (1983), canone 1055 § 1: definizione canonica del matrimonio come alleanza tra un uomo e una donna ordinata al bene dei coniugi nonché alla generazione e all'educazione della prole, elevata da Cristo alla dignità di sacramento tra battezzati.

    50 51 76
  27. Codex Iuris Canonici (1983), canone 1752: ultimo canone del Codice, che chiude il Libro VII ricordando che la salvezza delle anime (salus animarum) deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema — chiave d'interpretazione di tutto il Codice.

    52 53
  28. Codex Iuris Canonici (1983), canone 1404: «Prima Sedes a nemine iudicatur» — ripresa testuale dell'antico canone 1556 del Codice del 1917, espressione giuridica del primato del romano pontefice.

    54 56
  29. Vaticano I, costituzione dogmatica Pastor aeternus, 18 luglio 1870 — definizione dogmatica del primato di giurisdizione e dell'infallibilità del romano pontefice.

    55
  30. Papa Francesco, motu proprio Vos estis lux mundi, 9 maggio 2019, che istituisce l'obbligo per i chierici e religiosi di segnalare i casi di abusi sessuali e organizza le indagini sui vescovi (entrata in vigore il 1º giugno 2019, ad experimentum per tre anni); testo su vatican.va.

    58 61
  31. Giovanni Paolo II, motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001, che riserva alla Congregazione per la Dottrina della Fede i delicta graviora (sacramenti e morale); testo rivisto da Benedetto XVI il 21 maggio 2010 (Normae de gravioribus delictis) con estensione della prescrizione a vent'anni e inclusione delle immagini pedopornografiche (minori di età inferiore ai 14 anni). Rescritto di papa Francesco del 17 dicembre 2019 (rescriptum ex audientia, Bollettino del 17.12.2019) che eleva questa soglia a meno di diciotto anni.

    59 60
  32. Papa Francesco, motu proprio Vos estis lux mundi, versione rivista del 25 marzo 2023 — estende la portata del testo ai laici in responsabilità ecclesiale e a moderatori di associazioni internazionali di fedeli.

    62
  33. Dicastero per i Testi Legislativi, comunicato stampa e note esplicative sul nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico, giugno 2021; per una presentazione accademica, vedi John Beal (a cura di), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York, edizione rivista 2022.

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  34. Codex Iuris Canonici (1983), canone 1: il Codice obbliga solo la Chiesa latina; i fedeli delle Chiese cattoliche orientali rientrano in un diritto proprio.

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  35. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), 1990, testo ufficiale latino e traduzioni, Libreria Editrice Vaticana; 1546 canoni applicabili alle ventitré Chiese orientali cattoliche di diritto proprio (ventidue nel 1990, ventitré dall'erezione della Chiesa eritrea nel 2015).

    69
  36. Papa Francesco, erezione della Chiesa metropolitana sui iuris d'Eritrea (metropolia di Asmara e tre eparchie suffraganee), separata dalla Chiesa etiopica, il 19 gennaio 2015; vedi Bollettino Rinunce e nomine del 19.01.2015 e l'Annuario Pontificio. La Chiesa cattolica conta da allora ventiquattro Chiese particolari sui iuris: la Chiesa latina e ventitré Chiese orientali.

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  37. Vaticano II, decreto Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, sulle Chiese cattoliche orientali — testo fondatore del riconoscimento ufficiale della diversità delle tradizioni liturgiche e disciplinari nell'unica Chiesa cattolica.

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  38. Winfried Aymans e Klaus Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, 3 voll., Paderborn, Schöningh, 1991-2007 — manuale tedesco di riferimento sul diritto canonico post-1983, scritto da commentatori che parteciparono alla revisione.

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