Il matrimonio è, nella Chiesa cattolica, uno dei sette sacramenti: l'alleanza con cui un uomo e una donna si donano e si accolgono reciprocamente per tutta la vita, e che Cristo ha elevato alla dignità di segno efficace della sua grazia[1]. Non è dunque soltanto un contratto sociale, né un semplice sentimento: è una realtà voluta dal Creatore fin dal principio (Gn 1-2), confermata da Gesù e da lui trasfigurata in immagine viva della sua unione con la Chiesa[2].
Il Codice di diritto canonico ne dà la definizione di riferimento: «L'alleanza matrimoniale, con cui l'uomo e la donna costituiscono fra loro un'intima comunione di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione e all'educazione della prole, tra i battezzati è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento»[3]. Questa frase condensa tutto: un'alleanza (e non un semplice contratto), tra un uomo e una donna, ordinata a due fini inseparabili (il bene degli sposi e la trasmissione della vita) e — tra battezzati — un sacramento.
L'originalità del sacramento del matrimonio sta in tre tratti che lo distinguono dagli altri sei. Anzitutto, la sua materia preesiste alla grazia: il matrimonio è anzitutto un'istituzione naturale, iscritta nella natura umana, che Cristo non ha creato ma ha assunto ed elevato. Poi, non sono il sacerdote o il diacono a conferire il sacramento, ma gli sposi stessi, l'uno all'altro, con il loro consenso[4]. Infine, il matrimonio cristiano è uno dei due sacramenti «al servizio della comunione e della missione» (con l'ordine sacro): non santifica anzitutto chi lo riceve per se stesso, ma lo orienta al servizio degli altri — il coniuge, i figli, la Chiesa[5].
Questo articolo presenta il matrimonio come sacramento: il suo fondamento biblico, la sua istituzione, il suo segno (consenso, materia, forma, ministri), i suoi effetti, i suoi beni, le sue proprietà di unità e indissolubilità, le sue condizioni di validità e la sua celebrazione liturgica. Per il dettaglio dell'indissolubilità e la risposta alle obiezioni, vedi Che cosa dice la Chiesa sul matrimonio sacramentale?; per la nullità, Che cosa dice la Chiesa sulla nullità del matrimonio?; per la situazione dei divorziati risposati, Un divorziato risposato può fare la Comunione?.
Che cos'è il sacramento del matrimonio?
Il Catechismo apre la sua esposizione con una definizione che serve da bussola per tutto il resto:
«L'alleanza matrimoniale, con cui l'uomo e la donna costituiscono fra loro un'intima comunione di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione e all'educazione della prole, tra i battezzati è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1601[6]
Una realtà naturale elevata alla dignità di sacramento
Il matrimonio non è un'invenzione della Chiesa né una convenzione puramente culturale. Appartiene a ciò che la teologia chiama diritto naturale: l'unione stabile e feconda dell'uomo e della donna si ritrova, in forme diverse, in tutte le civiltà, perché è iscritta nella natura stessa della persona creata «maschio e femmina» (Gn 1, 27)[7]. Il concilio Vaticano II la descrive come un'«intima comunità di vita e di amore coniugale», fondata dal Creatore e retta dalle sue leggi, che si costituisce con il consenso personale irrevocabile degli sposi[8].
Cristo dunque non ha creato il matrimonio: lo ha trovato ferito dal peccato e lo ha restaurato nella sua purezza originaria, poi elevato alla dignità di sacramento della Nuova Alleanza. Per questo il matrimonio dei battezzati è insieme pienamente umano — un legame di amore, di impegno e di fecondità — e pienamente soprannaturale: un canale della grazia di Cristo[9].
Matrimonio naturale e matrimonio sacramentale
La distinzione è capitale e spesso ignorata. Tra due persone non battezzate, o tra un battezzato e un non battezzato, esiste un vero matrimonio naturale, valido e obbligante davanti a Dio. Ma il matrimonio-sacramento in senso stretto esiste solo tra due battezzati: per loro, la Chiesa insegna che vi è identità tra il contratto e il sacramento, cioè che un matrimonio validamente contratto tra due battezzati è, per ciò stesso, un sacramento — non esiste un matrimonio puramente «civile» che venga poi sacramentalizzato da una benedizione[10]. Leone XIII lo ha affermato contro i fautori del matrimonio puramente civile:
«Non può esistere tra cristiani un vero matrimonio che non sia per ciò stesso un sacramento.» — Leone XIII, enciclica Arcanum Divinae Sapientiae, 10 febbraio 1880[11]
Il suo posto tra i sette sacramenti
Il matrimonio è annoverato, nella teologia classica, tra i sacramenti al servizio della comunione: non mira anzitutto alla salvezza personale di chi lo riceve, ma all'edificazione del Popolo di Dio attraverso il dono di sé al coniuge e ai figli[12]. Come il battesimo e la cresima, suppone la fede e lo stato di grazia per essere ricevuto fruttuosamente; ma, a differenza dell'Eucaristia o della confessione che si ricevono più volte, il suo vincolo è perpetuo: non può essere contratto di nuovo finché il coniuge è in vita (la vedovanza, invece, rende possibile un nuovo matrimonio). La sua validità, come quella di ogni sacramento, dipende da una materia, da una forma, da un ministro e dall'intenzione richiesta — quattro elementi trattati dagli articoli vicini La validità dei sacramenti, La materia e la forma, Il ministro e L'intenzione del ministro.
Il matrimonio nella Scrittura: dal giardino alle nozze dell'Agnello
La dottrina cattolica sul matrimonio non poggia su un versetto isolato, ma su una trama biblica continua, che va dalla creazione al Regno. La Scrittura presenta l'unione dell'uomo e della donna come il primo dono di Dio e come l'immagine privilegiata della sua alleanza con il suo popolo.
Al principio: l'istituzione nella creazione
I primi due capitoli della Genesi fondano tutta la teologia del matrimonio. Dio crea l'uomo «a sua immagine […] maschio e femmina li creò» (Gn 1, 27) e affida loro la fecondità: «Siate fecondi e moltiplicatevi» (Gn 1, 28)[13]. Il secondo racconto insiste sulla complementarità e sull'unità:
«Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.» — Genesi 2, 24[14]
Questa «sola carne» è la chiave di tutto ciò che segue: dice l'unità indissolubile della coppia, anteriore al peccato, voluta dal Creatore stesso. Il Catechismo vi vede il fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del matrimonio[15].
Cristo ristabilisce il disegno originario
Interrogato sul ripudio che Mosè aveva tollerato, Gesù rimanda proprio a questo disegno delle origini. Il Catechismo riassume:
«Nel suo insegnamento, Gesù ha spiegato senza equivoci il significato originario dell'unione dell'uomo e della donna, quale il Creatore l'ha voluta al principio.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1614[16]
A coloro che invocano Mosè, Cristo oppone la prima intenzione divina e ne trae la conseguenza:
«Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi.» — Gesù, secondo Matteo 19, 6[17]
La tolleranza mosaica del ripudio era una concessione «per la durezza dei vostri cuori»; «ma al principio non era così» (Mt 19, 8). Gesù restaura dunque l'indissolubilità originaria, che sarà sviluppata nell'articolo Che cosa dice la Chiesa sul matrimonio sacramentale?.
Le nozze di Cana: il primo segno
Non è un caso se il primo miracolo pubblico di Gesù, «l'inizio dei segni», avviene durante un banchetto di nozze (Gv 2, 1-11)[18]. La tradizione della Chiesa vi ha sempre visto una conferma della bontà del matrimonio e l'annuncio della sua trasformazione: a Cana, l'acqua mutata in vino prefigura la grazia nuova di cui Cristo colmerà l'unione degli sposi[19]. San Giovanni pone questo segno sulla soglia di tutto il Vangelo, come per dire che l'opera di Cristo si apre con delle nozze e si compirà nelle «nozze dell'Agnello» (Ap 19, 9).
Il grande mistero: Cristo e la Chiesa
È san Paolo a rivelare il senso più profondo del matrimonio cristiano. Riprendendo Gn 2, 24, vi legge l'immagine dell'unione di Cristo e della Chiesa:
«"Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due formeranno una carne sola." Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.» — San Paolo, Lettera agli Efesini 5, 31-32[20]
Il matrimonio diventa così un segno sacro: l'amore fedele, totale e fecondo degli sposi rende visibile l'amore con cui Cristo si è donato per la sua Chiesa. Il Catechismo ne trae la dignità propria del sacramento: «Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa»[21]. Per questo l'infedeltà, il divorzio o il rifiuto della fecondità non sono soltanto mancanze umane: sfigurano un segno dell'Alleanza.
L'insegnamento di san Paolo sulla fedeltà
Ai Corinzi, Paolo trasmette, non come un'opinione ma come un precetto del Signore, il divieto di rompere il vincolo:
«Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito […] e il marito non ripudi la moglie.» — San Paolo, Prima lettera ai Corinzi 7, 10-11[22]
Paolo riconosce anche il valore del matrimonio come cammino di santità, distinto ma non inferiore in dignità al celibato consacrato: ciascuno riceve «il proprio dono» (1 Cor 7, 7). Matrimonio e celibato non si oppongono dunque — sono due vocazioni complementari, come spiega in dettaglio Come discernere la propria vocazione?.
L'istituzione del sacramento: dalla creazione alla Nuova Alleanza
Se il matrimonio esiste fin dalla creazione, la sua dignità sacramentale è stata riconosciuta e definita progressivamente dalla Chiesa, man mano che la riflessione teologica maturava e che obiezioni — gnostiche, catare, poi protestanti — la costringevano a precisare la sua fede.
L'insegnamento dei Padri e la teologia medievale
Fin dai primi secoli, i Padri difendono la bontà del matrimonio contro le correnti che disprezzavano il corpo e la procreazione (gnostici, manichei, encratiti). Sant'Agostino (354-430) forgia la dottrina decisiva dei tre beni del matrimonio — la discendenza, la fedeltà e il carattere sacro del vincolo — che strutturerà tutta la teologia occidentale[23]. Nel XII e XIII secolo, Pietro Lombardo poi san Tommaso d'Aquino integrano saldamente il matrimonio nella lista dei sette sacramenti, analizzandone segno, materia e forma[24]. Contro i Catari, che condannavano il matrimonio come opera malvagia, il concilio di Verona (1184) e il IV concilio Lateranense (1215) ne riaffermano la santità.
Firenze e Trento: le definizioni dogmatiche
Il concilio di Firenze, nel Decreto per gli Armeni (1439), enumera ufficialmente il matrimonio tra i sette sacramenti e riprende la dottrina agostiniana dei tre beni, precisando che la causa efficiente del matrimonio è ordinariamente il mutuo consenso espresso con parole al presente[25].
Di fronte ai riformatori protestanti — che negavano la sacramentalità del matrimonio e ammettevano il divorzio —, il concilio di Trento decide solennemente nella sua sessione XXIV (11 novembre 1563). Il suo primo canone definisce come dogma che il matrimonio è «veramente e propriamente uno dei sette sacramenti della Legge evangelica, istituito da Cristo Signore», colpendo con l'anatema chiunque lo neghi[26]. Il suo settimo canone definisce l'indissolubilità: il vincolo non è rotto né dall'adulterio, né da nessun'altra causa, e la Chiesa non si inganna insegnandolo[27]. Lo stesso concilio, con il decreto Tametsi, impone per la prima volta una forma canonica obbligatoria (scambio dei consensi davanti al parroco e a due testimoni) per porre fine ai matrimoni clandestini[28].
- circa 397-401Sant'Agostino — i tre beni
Nel De bono coniugali e nel De Genesi ad litteram, Agostino difende la bontà del matrimonio contro i manichei e formula la dottrina dei tre beni: proles, fides, sacramentum.
- circa 1150-1273La teologia scolastica
Pietro Lombardo (Sentenze, circa 1150) poi san Tommaso d'Aquino fissano il matrimonio nella lista dei sette sacramenti e ne analizzano materia, forma ed effetti.
- 1184 e 1215Contro i Catari
Il concilio di Verona poi il IV concilio Lateranense riaffermano la santità del matrimonio di fronte al dualismo cataro che lo condannava.
- 1439Concilio di Firenze
Il Decreto per gli Armeni annovera ufficialmente il matrimonio tra i sette sacramenti e riprende i tre beni agostiniani.
- 11 novembre 1563Concilio di Trento, sessione XXIV
Definizione dogmatica della sacramentalità (can. 1) e dell'indissolubilità (can. 7); il decreto Tametsi impone la forma canonica.
- 10 febbraio 1880Leone XIII — Arcanum
Contro il matrimonio civile, Leone XIII riafferma che tra cristiani contratto e sacramento sono inseparabili.
- 31 dicembre 1930Pio XI — Casti Connubii
Sintesi moderna della dottrina; condanna della contraccezione e riaffermazione dei tre beni.
- 7 dicembre 1965Vaticano II — Gaudium et Spes 47-52
Il matrimonio presentato come «intima comunità di vita e di amore coniugale»; approfondimento personalista senza rottura dottrinale.
- 22 novembre 1981Giovanni Paolo II — Familiaris Consortio
Grande esortazione sulla famiglia; articolazione di fedeltà dottrinale e sollecitudine pastorale.
- 25 gennaio 1983Codice di diritto canonico
I canoni 1055-1165 organizzano tutto il diritto del matrimonio a partire dalla definizione del can. 1055.
Il segno sacramentale: consenso, materia, forma e ministri
Ogni sacramento è un segno sensibile istituito da Cristo per significare e produrre la grazia. Per il matrimonio, questo segno presenta una struttura particolare che lo distingue dagli altri sei e che ne fa un caso esemplare per la teologia della materia e della forma.
Il consenso, cuore del sacramento
Ciò che «fa» il matrimonio non è né la consumazione, né la benedizione, né la festa: è il consenso degli sposi, cioè l'atto della volontà con cui «l'uomo e la donna si donano e si accolgono reciprocamente»[29]. Il Codice è formale:
«Il matrimonio è creato dal consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci; questo consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana.» — Codice di diritto canonico (1983), canone 1057 § 1[30]
Ne deriva una conseguenza immensa: un matrimonio è valido o nullo a seconda della qualità del consenso dato il giorno delle nozze. Per questo le procedure di nullità esaminano sempre non il fallimento successivo della coppia, ma l'esistenza di un vero consenso all'origine.
Chi sono i ministri del sacramento?
È qui che il matrimonio è unico. Nella tradizione latina, i ministri non sono il sacerdote o il diacono, ma gli sposi stessi:
«Secondo la tradizione latina, sono gli sposi che, come ministri della grazia di Cristo, si conferiscono reciprocamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1623[31]
Il sacerdote o il diacono dunque non «amministra» il sacramento in senso proprio: riceve il consenso degli sposi a nome della Chiesa e impartisce la benedizione. È il testimone qualificato la cui presenza garantisce la validità della forma canonica. Questa particolarità illumina gli articoli vicini Il ministro ordinario e straordinario e L'intenzione del ministro: nel matrimonio, l'intenzione di «fare ciò che fa la Chiesa» è richiesta agli sposi stessi. La tradizione orientale presenta le cose altrimenti: vede nel sacerdote, con la preghiera di incoronazione (stephanosis), il ministro che benedice e sigilla l'unione — senza per questo negare il ruolo del consenso.
Materia e forma del matrimonio
Come applicare al matrimonio la griglia classica «materia e forma»? La teologia ha a lungo dibattuto, e la risposta più comunemente accolta è elegante: il consenso è insieme materia e forma del sacramento. Più precisamente, la materia è il dono reciproco che gli sposi fanno di se stessi (la reciproca consegna dei diritti sulla propria persona in vista della comunione coniugale), e la forma è l'accettazione reciproca di questo dono, espressa con le parole o i segni del consenso[32]. Le parole «Ti accolgo come sposa / come sposo» portano così insieme la materia (ciò che è donato) e la forma (l'accettazione che la specifica). Per i battezzati, questo segno umano è, per istituzione di Cristo, il veicolo della grazia sacramentale.
La forma canonica: davanti a chi ci si sposa?
Dal decreto Tametsi di Trento (1563), confermato dal Codice del 1983, i cattolici sono tenuti a una forma canonica: per essere valido, il loro matrimonio deve normalmente essere celebrato «davanti all'Ordinario del luogo o al parroco, o a un sacerdote o a un diacono delegato da uno di essi, nonché davanti a due testimoni»[33]. Questa esigenza non è una formalità burocratica: protegge il carattere pubblico ed ecclesiale del matrimonio, evita le unioni clandestine e garantisce che il consenso sia stato realmente scambiato. Un cattolico che si sposa senza questa forma, e senza dispensa, contrae un matrimonio invalido — punto essenziale per comprendere certe dichiarazioni di nullità per «difetto di forma».
Gli effetti del sacramento: il vincolo e la grazia
Come ogni sacramento, il matrimonio produce ciò che significa. I suoi effetti sono di due ordini: un vincolo oggettivo e una grazia interiore.
Il vincolo matrimoniale
Dal consenso valido nasce subito una realtà che non dipende più dalla volontà degli sposi:
«Dal matrimonio valido deriva tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre, nel matrimonio cristiano, gli sposi sono fortificati e come consacrati da uno speciale sacramento.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1638[34]
Questo vincolo è suggellato da Dio stesso: «Il consenso con cui gli sposi si donano e si accolgono reciprocamente è suggellato da Dio stesso», sicché «il matrimonio contratto e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto»[35]. Il diritto ne trae la norma più densa di tutta la legislazione della Chiesa:
«Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana né per nessuna causa, eccetto la morte.» — Codice di diritto canonico (1983), canone 1141[36]
È questo vincolo — e non lo stato affettivo della coppia — a permanere anche quando la vita comune diventa impossibile. La Chiesa può allora ammettere una separazione dei corpi, ma il vincolo sussiste[37].
La grazia propria del sacramento
Il matrimonio non è solo uno status giuridico: dà una grazia specifica, commisurata alla vita degli sposi.
«Questa grazia propria del sacramento del Matrimonio è destinata a perfezionare l'amore dei coniugi, a fortificare la loro unità indissolubile. Per questa grazia, "si aiutano reciprocamente a santificarsi nella vita coniugale".» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1641[38]
La fonte di questa grazia è Cristo stesso: «Cristo è la fonte di questa grazia», lui che «rimane con loro» e dà loro «di seguirlo, di prendere la loro croce»[39]. Concretamente, questa grazia sostiene la fedeltà nella durata, feconda la pazienza e il perdono reciproci, e fa del focolare una «Chiesa domestica»[40]. Il sacramento del matrimonio non è dunque ricevuto solo il giorno delle nozze: è una grazia permanente, a cui gli sposi attingono ogni giorno.
I beni e i fini del matrimonio
Per descrivere ciò a cui il matrimonio è ordinato, la Chiesa ha ereditato da sant'Agostino una triplice analisi — i beni — e formula in termini moderni i fini dell'unione.
I tre beni secondo sant'Agostino
Agostino riassume la bontà del matrimonio in tre parole, riprese da tutto l'insegnamento successivo e solennemente citate da Pio XI:
«Ecco tutti i beni per cui il matrimonio è buono: i figli, la fedeltà coniugale, il sacramento.» — Sant'Agostino, citato da Pio XI, enciclica Casti Connubii, 31 dicembre 1930[41]
La tabella seguente ne precisa il senso. Va letta così: ogni «bene» designa insieme un valore che il matrimonio protegge e un dovere che esso impegna.
| Bene agostiniano | Termine latino | Ciò che designa |
|---|---|---|
| I figli | proles | L'apertura alla procreazione e all'educazione dei figli; la fecondità della coppia |
| La fedeltà coniugale | fides | La fedeltà esclusiva e la castità reciproca degli sposi |
| Il sacramento | sacramentum | L'indissolubilità del vincolo, segno stabile dell'unione di Cristo e della Chiesa |
Lettura della tabella: questi tre beni non sono condizioni esterne, ma le dimensioni interne di ogni vero matrimonio. Escluderli positivamente con un atto di volontà al momento del consenso rende nullo il matrimonio — per esempio rifiutando fin dall'inizio ogni fedeltà, ogni fecondità, o riservandosi il diritto di divorziare.
I due fini inseparabili
Il linguaggio contemporaneo, ripreso dal Codice e dal Vaticano II, parla di due fini ordinati l'uno all'altro: il bene dei coniugi (bonum coniugum) e la generazione e l'educazione dei figli[42]. A lungo presentati in modo gerarchico (fine «primario» e fine «secondario»), sono oggi affermati come inseparabili: l'amore degli sposi è ordinato alla vita, e la trasmissione della vita fiorisce nell'amore. È questa unità che protegge l'insegnamento della Chiesa sulla regolazione delle nascite, sviluppato in Che cosa dice la Chiesa sulla contraccezione?: non si possono separare volontariamente i due significati dell'atto coniugale, unitivo e procreativo, senza ferire il matrimonio stesso.
Le proprietà essenziali: unità e indissolubilità
Il canone 1056 enuncia: «Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità; nel matrimonio cristiano, esse acquistano una particolare solidità in ragione del sacramento»[43]. Queste due proprietà non sono ideali facoltativi: appartengono all'essenza del matrimonio, e la loro esclusione volontaria lo rende nullo.
L'unità: un solo uomo, una sola donna
L'unità esclude la poligamia. Poiché il matrimonio rende i due sposi «una sola carne» (Gn 2, 24) e significa l'unione di Cristo con l'unica Chiesa, non può unire che un solo uomo e una sola donna[44]. L'Antico Testamento tollerava la poligamia dei patriarchi; ma, come il ripudio, era una concessione alla durezza dei cuori, e «al principio non era così». Cristo ristabilisce la monogamia originaria come norma assoluta.
L'indissolubilità: ciò che Dio ha unito
L'indissolubilità significa che il vincolo matrimoniale dura fino alla morte: nessun potere umano può romperlo. Deriva direttamente dalla parola di Cristo («l'uomo non lo separi», Mt 19, 6) ed è stata definita come dogma dal canone 7 di Trento[45]. L'argomentazione completa, le obiezioni e la pastorale delle situazioni dolorose sono sviluppate nell'articolo dedicato Che cosa dice la Chiesa sul matrimonio sacramentale? e, per i divorziati risposati, in Un divorziato risposato può fare la Comunione?.
Il matrimonio «rato e consumato»: un'indissolubilità assoluta
Il diritto distingue gradi di indissolubilità a seconda che il matrimonio sia soltanto rato (ratum: validamente contratto tra battezzati ma non consumato) o rato e consumato (ratum et consummatum). Un matrimonio soltanto rato può, in rari casi, essere sciolto dal Papa (dispensa super rato) o dalla professione religiosa solenne. Ma un matrimonio sacramentale valido e consumato è assolutamente indissolubile: «nessuna potestà umana né nessuna causa, eccetto la morte» può disfarlo (can. 1141)[46]. È il vertice dell'indissolubilità, perché realizza pienamente l'immagine dell'unione irrevocabile di Cristo e della Chiesa.
Condizioni di validità: consenso, capacità e forma
Perché un matrimonio sia valido, devono riunirsi tre condizioni: un consenso vero, la capacità dei contraenti (assenza di impedimenti), e il rispetto della forma canonica. Il difetto di una delle tre rende nullo il matrimonio — cioè inesistente fin dall'origine, ciò che è oggetto di una dichiarazione di nullità.
Un consenso libero e illuminato
Il consenso dev'essere libero (senza costrizione né timore grave), illuminato (senza errore sulla persona o su una qualità essenziale), e completo (senza esclusione di una proprietà o di un bene essenziale del matrimonio). Sono nulli, per esempio: il matrimonio estorto con la paura, quello in cui uno degli sposi esclude fin dall'inizio la fedeltà o la fecondità («simulazione»), o quello contratto da una persona incapace di assumere gli obblighi essenziali per una grave causa psichica[47]. Il consenso è un atto personale e attuale: non ci si può sposare né per procura senza mandato speciale, né «per vedere».
Gli impedimenti dirimenti
Il Codice enumera dodici impedimenti dirimenti che rendono una persona incapace di contrarre validamente, finché non sia concessa una dispensa. La tabella qui sotto li presenta: va letta come la lista delle situazioni in cui, anche con un consenso perfetto, il matrimonio sarebbe nullo.
| Impedimento | Canone | In chiaro |
|---|---|---|
| Età insufficiente | 1083 | Prima dei 16 anni (uomo) o 14 anni (donna) compiuti |
| Impotenza anteriore e perpetua | 1084 | Incapacità di compiere l'atto coniugale |
| Vincolo anteriore | 1085 | Essere già legati da un matrimonio valido |
| Disparità di culto | 1086 | Tra un cattolico e un non battezzato (dispensabile) |
| Ordine sacro | 1087 | Aver ricevuto il diaconato o il sacerdozio |
| Voto pubblico perpetuo di castità | 1088 | Religiosi professi |
| Ratto | 1089 | Donna rapita in vista del matrimonio |
| Delitto | 1090 | Omicidio del coniuge in vista di sposare l'altro |
| Consanguineità | 1091 | Parentela stretta in linea retta o collaterale |
| Affinità | 1092 | Alleanza in linea retta |
| Pubblica onestà | 1093 | Derivante da un concubinato o da un matrimonio invalido |
| Parentela legale (adozione) | 1094 | Legami creati dall'adozione |
Parecchi di questi impedimenti (disparità di culto, consanguineità collaterale lontana, età…) sono dispensabili dall'autorità competente; altri, come il vincolo anteriore, non lo sono mai finché sussiste il primo vincolo.
Quando il matrimonio è nullo?
Una dichiarazione di nullità non è un «divorzio cattolico». Constata che, per un difetto di consenso, un impedimento o un vizio di forma, non c'è mai stato un matrimonio sacramentale valido, malgrado le apparenze. Tutta la procedura, i suoi motivi e le riforme di papa Francesco nel 2015 sono esposti in Che cosa dice la Chiesa sulla nullità del matrimonio?.
Il matrimonio con un non battezzato e le unioni miste
Non tutti i matrimoni mettono in presenza due battezzati. La Chiesa ha elaborato un diritto sfumato per le unioni che coinvolgono un non cristiano o un cristiano non cattolico.
Matrimoni misti e disparità di culto
Si chiama matrimonio misto l'unione di un cattolico con un battezzato non cattolico (ortodosso, protestante), e disparità di culto l'unione di un cattolico con un non battezzato. Il primo richiede un permesso, la seconda una dispensa dall'impedimento (can. 1086): in entrambi i casi, il coniuge cattolico deve promettere di custodire la sua fede e di fare il possibile perché i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica[48]. Il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato, validamente dispensato, è un vero matrimonio naturale, ma non un sacramento, per mancanza del battesimo di entrambe le parti.
Il privilegio paolino e il privilegio petrino
Per proteggere la fede del coniuge convertito, la Chiesa conosce due scioglimenti eccezionali di un matrimonio non sacramentale. Il privilegio paolino (fondato su 1 Cor 7, 12-15) permette di sciogliere il matrimonio di due non battezzati quando uno si converte e riceve il battesimo, se l'altro rifiuta la convivenza pacifica[49]. Il privilegio petrino (o «privilegio della fede») designa lo scioglimento, concesso dal Papa, di un matrimonio tra un battezzato e un non battezzato, in favore della fede. Queste disposizioni non contraddicono l'indissolubilità: non toccano mai un matrimonio sacramentale consumato, che resta assolutamente indissolubile.
La celebrazione liturgica del matrimonio
Il matrimonio dei cristiani, poiché è un atto di culto e un segno pubblico, si celebra nella liturgia della Chiesa.
Il rito latino
Nella Chiesa latina, il matrimonio è ordinariamente celebrato nel corso della Messa, in ragione del legame tra ogni sacramento e il mistero pasquale di Cristo[50]. Il cuore del rito è lo scambio dei consensi, ricevuto dal sacerdote o dal diacono a nome della Chiesa, seguito dalla benedizione nuziale e dalla consegna delle fedi, segno di fedeltà. La celebrazione eucaristica che lo circonda manifesta che gli sposi suggellano il loro dono nel dono che Cristo fa di se stesso.
La tradizione orientale e l'incoronazione
Le Chiese orientali cattoliche celebrano il matrimonio con il rito dell'incoronazione (stephanosis): gli sposi ricevono sul capo delle corone, segno della grazia dello Spirito Santo e della dignità regale della loro unione, «come martiri» chiamati a un amore che si dona[51]. Questa diversità di riti esprime un'unica fede: è sempre Cristo che, per mezzo dello Spirito, suggella l'alleanza degli sposi.
Vivere il sacramento: sfide e grandezza
Il matrimonio cristiano è oggi contestato dall'esterno e fragilizzato dall'interno. La Chiesa non risponde con lo scoraggiamento, ma ricordando la grandezza del sacramento e la grazia che lo accompagna.
Matrimonio e apertura alla vita
Poiché la fecondità (proles) è un bene essenziale, la Chiesa insegna che gli sposi non possono separare volontariamente i due significati dell'atto coniugale, l'unione e la procreazione. Questo fonda il suo insegnamento sulla regolazione naturale delle nascite e il suo rifiuto della contraccezione artificiale (vedi Che cosa dice la Chiesa sulla contraccezione?) come della fecondazione in vitro, che dissocia la procreazione dall'unione degli sposi. Non è un disprezzo del desiderio di un figlio, ma una difesa della logica del dono che struttura il matrimonio.
Il divorzio e le nuove unioni
Il divorzio civile non rompe il vincolo sacramentale: agli occhi della Chiesa, lo sposo validamente sposato resta legato. Questo spiega la situazione, spesso dolorosa, dei divorziati risposati, a cui la Chiesa offre un cammino di accompagnamento dettagliato in Un divorziato risposato può fare la Comunione?. Lungi dall'essere una condanna, questa disciplina è il rovescio di una buona notizia: il vincolo che Dio ha stretto è più solido delle debolezze umane.
Il «matrimonio» tra persone dello stesso sesso
Poiché il matrimonio è per natura l'unione di un uomo e di una donna (can. 1055) ordinata alla fecondità, la Chiesa non può riconoscere come matrimonio un'unione tra due persone dello stesso sesso: non si tratta di un giudizio sulle persone, ma della natura oggettiva dell'istituzione quale il Creatore l'ha voluta. Questa questione, che tocca anche il rispetto dovuto a ogni persona, è trattata più ampiamente in La Chiesa è omofoba?.
Una vocazione alla santità
Il sacramento del matrimonio è, come ricorda il Vaticano II, un vero cammino di santità: gli sposi «si aiutano reciprocamente a santificarsi» (CCC 1641) e diventano, con il loro amore fedele e fecondo, un segno vivo del Vangelo. Il focolare è chiamato a essere una «Chiesa domestica», primo luogo dove la fede si trasmette e dove la carità si impara[52]. La grazia del sacramento, ricevuta una volta ma sempre operante, è la forza che rende possibile ciò che supera le sole risorse umane: amare «come Cristo ha amato la Chiesa» (Ef 5, 25).
Ciò che bisogna ricordare
- Il matrimonio è uno dei sette sacramenti: una realtà naturale, voluta dal Creatore, che Cristo ha restaurata ed elevata alla dignità di segno efficace della grazia[53].
- Tra due battezzati, contratto e sacramento sono inseparabili: ogni vero matrimonio cristiano è, per ciò stesso, un sacramento[54].
- Ciò che fa il matrimonio è il consenso degli sposi; ne sono, nella tradizione latina, i ministri, il sacerdote o il diacono essendo testimone qualificato della Chiesa[55].
- Il sacramento produce un vincolo perpetuo ed esclusivo suggellato da Dio, e una grazia propria che perfeziona l'amore degli sposi e li santifica[56][57].
- I suoi beni (i figli, la fedeltà, il carattere sacro) e le sue proprietà (unità e indissolubilità) appartengono alla sua essenza; escluderli volontariamente rende nullo il matrimonio.
- Un matrimonio sacramentale, valido e consumato è assolutamente indissolubile: nessuna potestà umana può romperlo[58].
Per approfondire
- Che cosa dice la Chiesa sul matrimonio sacramentale? — perché il matrimonio cristiano è indissolubile.
- Che cosa dice la Chiesa sulla nullità del matrimonio? — la dichiarazione di nullità, i suoi motivi e la sua procedura.
- Un divorziato risposato può fare la Comunione? — la disciplina eucaristica e i cammini offerti.
- Come discernere la propria vocazione? — matrimonio, sacerdozio, vita consacrata.
- Che cosa dice la Chiesa sulla contraccezione? — l'apertura alla vita e la regolazione delle nascite.
- Il battesimo · L'Eucaristia · L'ordine sacro — gli altri sacramenti.
- Il Codice di diritto canonico del 1983 — il diritto del matrimonio (canoni 1055-1165).
Note e riferimenti
Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1601: «L'alleanza matrimoniale, con cui l'uomo e la donna costituiscono fra loro un'intima comunione di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione e all'educazione della prole, tra i battezzati è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento.» Testo su vatican.va.
1 6 53San Paolo, Lettera agli Efesini 5, 25-32: «Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei […]. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.» Traduzione CEI 2008. Fondamento scritturistico del matrimonio come segno dell'unione di Cristo e della Chiesa.
2 20Codice di diritto canonico (1983), canone 1055 § 1: definizione canonica del matrimonio come alleanza tra un uomo e una donna ordinata al bene dei coniugi nonché alla generazione e all'educazione della prole, elevata tra battezzati alla dignità di sacramento; § 2: tra battezzati, non può esservi un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso un sacramento.
3 42Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1623: «Secondo la tradizione latina, sono gli sposi che, come ministri della grazia di Cristo, si conferiscono reciprocamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso.» Testo su vatican.va.
4 31 55Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1533-1535: l'ordine sacro e il matrimonio sono «due sacramenti al servizio della comunione», ordinati alla salvezza altrui e all'edificazione del Popolo di Dio.
5 12Genesi 1, 27-28: «Dio creò l'uomo a sua immagine […] maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra.» Traduzione CEI 2008.
7 13Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, § 48: il matrimonio vi è descritto come un'«intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata dalle sue leggi», che si costituisce con il consenso personale irrevocabile degli sposi. Testo su vatican.va.
8Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1659-1660: il matrimonio, istituzione del Creatore, è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento tra battezzati; significa l'unione di Cristo e della Chiesa.
9Leone XIII, enciclica Arcanum Divinae Sapientiae, 10 febbraio 1880, sul matrimonio cristiano: tra cristiani, non può esistere un vero matrimonio che non sia per ciò stesso un sacramento; condanna del «matrimonio civile» concepito come indipendente dal sacramento. Cf. Casti Connubii (1930), che la riprende.
10 11 54Genesi 2, 24: «Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.» Traduzione CEI 2008. Versetto ripreso da Cristo (Mt 19, 5) e da san Paolo (Ef 5, 31).
14Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1602-1605: la Scrittura si apre (Gn 1-2) e si chiude (Ap 19; 21) sul tema nuziale; «i due saranno una sola carne» fonda l'unità e l'indissolubilità.
15Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1614: «Nel suo insegnamento, Gesù ha spiegato senza equivoci il significato originario dell'unione dell'uomo e della donna, quale il Creatore l'ha voluta al principio […].» Testo su vatican.va.
16Vangelo secondo san Matteo 19, 4-8: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina […]? Così non sono più due, ma una carne sola. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. […] Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli per la durezza dei vostri cuori; ma da principio non fu così.» Traduzione CEI 2008. Cf. Mc 10, 2-12.
17Vangelo secondo san Giovanni 2, 1-11: le nozze di Cana, «l'inizio dei segni» di Gesù. La tradizione (cf. CCC 1613) vi vede la conferma della bontà del matrimonio e l'annuncio della sua elevazione sacramentale.
18Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1613: «Sulla soglia della sua vita pubblica, Gesù compie il suo primo segno — su richiesta di sua Madre — durante un banchetto di nozze. La Chiesa attribuisce una grande importanza alla presenza di Gesù alle nozze di Cana. Vi vede la conferma che il matrimonio è una cosa buona, e l'annuncio che ormai il matrimonio sarà un segno efficace della presenza di Cristo.»
19Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1617: «Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. […] Il matrimonio dei battezzati diventa così il simbolo reale della nuova ed eterna Alleanza sigillata nel sangue di Cristo.» Testo su vatican.va.
21San Paolo, Prima lettera ai Corinzi 7, 10-11: «Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito — e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito — e il marito non ripudi la moglie.» Traduzione CEI 2008. Cf. 1 Cor 7, 7 sul matrimonio e il celibato come doni distinti.
22Sant'Agostino, De bono coniugali (circa 401) e De Genesi ad litteram, IX: esposizione classica dei tre beni del matrimonio (proles, fides, sacramentum), scritta contro i manichei e le correnti che disprezzavano la procreazione. Ripresa da san Tommaso e da tutto l'insegnamento magisteriale successivo.
23San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, Supplemento (compilato dal commento alle Sentenze), questioni 42-49, sul matrimonio come sacramento: analisi del consenso come causa efficiente, e della materia e della forma del sacramento (il dono e l'accettazione reciproci espressi con parole al presente).
24 32Concilio di Firenze, Decreto per gli Armeni (Bolla Exsultate Deo, 22 novembre 1439), Denzinger-Schönmetzer 1327: enumerazione dei sette sacramenti, tra cui il matrimonio; ripresa dei tre beni agostiniani; la causa efficiente del matrimonio è ordinariamente il mutuo consenso espresso con parole al presente.
25Concilio di Trento, sessione XXIV (11 novembre 1563), Canoni sul sacramento del matrimonio, canone 1 (Denzinger-Schönmetzer 1801): definizione dogmatica che il matrimonio è veramente e propriamente uno dei sette sacramenti della Legge evangelica, istituito da Cristo; anatema contro chiunque lo neghi.
26Concilio di Trento, sessione XXIV (11 novembre 1563), canone 7 (Denzinger-Schönmetzer 1807): definizione dogmatica dell'indissolubilità; il vincolo non è rotto né dall'adulterio né da nessun'altra causa, e la Chiesa non si inganna insegnandolo, conformemente a Mt 5, 32; Mt 19, 9; Mc 10, 11-12; Lc 16, 18; 1 Cor 7, 11.
27 45Concilio di Trento, sessione XXIV (11 novembre 1563), decreto di riforma Tametsi (cap. 1, De reformatione matrimonii): per porre fine ai matrimoni clandestini, il concilio impone per la prima volta una forma canonica obbligatoria — scambio dei consensi davanti al parroco proprio e a due o tre testimoni. Disciplina ripresa e precisata dal Codice del 1983 (can. 1108).
28Codice di diritto canonico (1983), canone 1057 § 1: «Il matrimonio è creato dal consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci; questo consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana.» § 2: il consenso è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna si donano e si accolgono reciprocamente.
29 30Codice di diritto canonico (1983), canone 1108 § 1: sono validi soltanto i matrimoni contratti davanti all'Ordinario del luogo o al parroco, o a un sacerdote o a un diacono delegato da uno di essi, nonché davanti a due testimoni. È la «forma canonica» obbligatoria, ereditata dal Tametsi.
33Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1638: «Dal matrimonio valido deriva tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre, nel matrimonio cristiano, gli sposi sono fortificati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato.» Testo su vatican.va.
34 56Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1639: «Il consenso con cui gli sposi si donano e si accolgono reciprocamente è suggellato da Dio stesso. […] Dalla loro alleanza "nasce, anche davanti alla società, un'istituzione stabile, per ordine divino".»
35Codice di diritto canonico (1983), canone 1141: «Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana né per nessuna causa, eccetto la morte.» Norma dell'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato.
36 46 58Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1649: la Chiesa ammette, per gravi cause, la separazione fisica degli sposi (separazione di corpo), ma il vincolo del matrimonio resta indissolubile (cf. Codice di diritto canonico, cann. 1151-1155).
37Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1641: «Questa grazia propria del sacramento del Matrimonio è destinata a perfezionare l'amore dei coniugi, a fortificare la loro unità indissolubile. Per questa grazia, si aiutano reciprocamente a santificarsi nella vita coniugale e nell'accoglienza e nell'educazione dei figli.» Testo su vatican.va.
38 57Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1642: «Cristo è la fonte di questa grazia. […] Rimane con loro, dà loro la forza di seguirlo prendendo la loro croce, di rialzarsi dopo le cadute, di perdonarsi reciprocamente, di portare gli uni i pesi degli altri.»
39Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1666: «La casa cristiana è il luogo dove i figli ricevono il primo annuncio della fede. Per questo la casa familiare è giustamente chiamata "Chiesa domestica", comunità di grazia e di preghiera, scuola delle virtù umane e della carità cristiana.»
40 52Pio XI, enciclica Casti Connubii, 31 dicembre 1930, che cita sant'Agostino (De Genesi ad litteram, IX, 7; De bono coniugali): «Tutti questi beni — i figli, la fedeltà coniugale, il sacramento — fanno sì che il matrimonio sia buono.» L'enciclica sviluppa poi ciascuno dei tre beni e condanna esplicitamente la contraccezione. Testo su vatican.va.
41Codice di diritto canonico (1983), canone 1056: «Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità che, nel matrimonio cristiano, in ragione del sacramento, acquistano una particolare solidità.»
43Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1644-1645: l'amore degli sposi esige da sé l'unità e l'indissolubilità; la poligamia è contraria all'eguale dignità personale dell'uomo e della donna e all'unità del matrimonio che significa l'unione unica di Cristo e della Chiesa.
44Codice di diritto canonico (1983), canone 1095: sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione, coloro che soffrono di un grave difetto di discrezione circa i diritti e i doveri essenziali, e coloro che non possono assumerne gli obblighi per cause di natura psichica. Cf. can. 1101 sulla simulazione (esclusione di un elemento essenziale).
47Codice di diritto canonico (1983), canoni 1124-1125: il matrimonio misto richiede il permesso dell'autorità competente; il coniuge cattolico deve dichiarare di essere pronto ad allontanare i pericoli di defezione dalla fede e promettere di fare il possibile perché i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.
48Codice di diritto canonico (1983), canoni 1143-1147: il «privilegio paolino» (fondato su 1 Cor 7, 12-15) permette lo scioglimento del matrimonio di due non battezzati in favore della fede di chi riceve il battesimo, se l'altra parte rifiuta di coabitare pacificamente. Il «privilegio petrino» o privilegio della fede è uno scioglimento concesso dal Papa.
49Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1621-1622: nel rito latino, il matrimonio tra due fedeli cattolici si celebra normalmente nel corso della santa Messa, in ragione del legame di tutti i sacramenti con il Mistero pasquale di Cristo.
50Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1623 (nota sulle tradizioni orientali): nelle liturgie orientali, il ministro del sacramento è il sacerdote (o il vescovo) che, dopo aver ricevuto il mutuo consenso degli sposi, li incorona successivamente in segno dell'alleanza matrimoniale.
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