La validità dei sacramenti

Un sacramento è «valido» quando ha realmente avuto luogo: un battesimo invalido lascia un’anima non battezzata, una consacrazione invalida lascia del pane. Quali condizioni rendono valido un sacramento, perché la santità del ministro non ne fa parte (ex opere operato), come distinguere valido, lecito e fruttuoso, e con quale cura la Chiesa protegge la validità.

Ignispedia

Quando un sacerdote indegno, in stato di peccato grave, battezza un bambino secondo il rito della Chiesa, questo battesimo è un vero battesimo? La Chiesa risponde da sedici secoli: sì, pienamente. Quando un sacerdote fervente battezza dicendo «Noi ti battezziamo» invece di «Io ti battezzo», questo battesimo è valido? Roma ha risposto nel 2020: no, bisogna ribattezzare[1]. Queste due risposte, a prima vista sconcertanti, dipendono da un'unica nozione: la validità. Un sacramento valido è un sacramento che ha realmente avuto luogo ; un sacramento invalido è una cerimonia che non ha prodotto nulla, qualunque sia la pietà dei suoi attori.

La validità non è dunque una questione di estetica liturgica né di fervore: è una questione di essere. Un sacramento è o non è, come una porta è aperta o chiusa. Il concilio di Firenze l'ha enunciato nel 1439 con una chiarezza mai superata: ogni sacramento richiede «delle cose che ne sono come la materia, delle parole che ne sono come la forma, e la persona del ministro» — e «se manca uno di questi elementi costitutivi, il sacramento non è compiuto»[2]. È la carta della validità: un elenco di condizioni necessarie senza le quali il segno resta un gesto vuoto.

Questo articolo espone ciò che la Chiesa intende per validità: perché un sacramento ha luogo o non ha luogo senza gradi intermedi, quali sono le condizioni esatte di questo compimento, perché la santità del ministro non ne fa parte (il grande principio dell'ex opere operato), come distinguere un sacramento valido, lecito e fruttuoso, quali difetti rendono nullo un sacramento, e con quale cura la Chiesa protegge la validità — fino a conferire un sacramento «sotto condizione» quando sussiste un dubbio. Per il dettaglio della materia e della forma, vedi La materia e la forma dei sacramenti ; per la differenza tra valido e permesso, vedi La liceità dei sacramenti ; per la nozione generale di sacramento, vedi Che cos'è un sacramento?.

Che cos'è la «validità» di un sacramento?

La parola validità viene dal latino validus: ciò che ha forza, ciò che regge. Un atto valido è un atto che produce il suo effetto ; un atto nullo o invalido è un atto che, nonostante le apparenze, non ha operato nulla. Applicata ai sacramenti, la nozione designa il fatto che un sacramento esiste realmente come sacramento — che conferisce davvero ciò che significa.

Un sacramento «ha luogo» o «non ha luogo»: una realtà binaria

La prima cosa da capire è che la validità non conosce gradi. Non si dice che un battesimo è «valido all'80%» o «pressappoco valido». Lo è o non lo è. Un sacramento è un atto, e un atto o si produce o non si produce. È ciò che dice la clausola di Firenze: «se manca uno di questi elementi costitutivi, il sacramento non è compiuto»[3] — non «è meno bello», ma «non è compiuto», cioè non ha avuto affatto luogo.

Questa struttura binaria ha conseguenze vertiginose. Se un battesimo è invalido, l'anima che si credeva rigenerata rimane nel peccato originale, non incorporata a Cristo. Se la consacrazione eucaristica è invalida — per esempio perché il «sacerdote» non era mai stato validamente ordinato —, ciò che si adora sull'altare non è il Corpo di Cristo: è pane. Se un'assoluzione è invalida, i peccati non sono rimessi. La validità tocca il reale più alto: ciò che è in gioco non è la riuscita di un rito, ma la presenza o l'assenza della grazia, talvolta la salvezza di un'anima. Per questo la Chiesa ha sempre trattato questa questione con un rigore estremo, là dove lascia grande libertà alla creatività liturgica su tutto il resto.

Valido, lecito, fruttuoso: tre questioni distinte

Gran parte delle confusioni sui sacramenti deriva dal mescolare tre questioni molto diverse. La teologia classica le distingue con cura, e bisogna tenerle separate per capire tutto il resto.

La domandaCosa chiedeCosa la decideSe la risposta è «no»
Valido?Il sacramento ha avuto luogo?Materia, forma, ministro abilitato, intenzione, soggetto idoneoNon si è prodotto nulla: il sacramento è nullo, da rifare
Lecito?Il sacramento è stato conferito secondo le regole?Il rispetto del diritto e delle rubriche della ChiesaIl sacramento è vero ma il ministro ha peccato conferendolo così
Fruttuoso?Il sacramento porta la sua grazia in quest'anima?Le disposizioni di chi lo riceve (fede, pentimento, stato di grazia)Il sacramento esiste e il carattere permane, ma la grazia è impedita finché dura l'ostacolo

Questi tre piani sono indipendenti. Un sacramento può essere valido e illecito: un sacerdote sospeso che confessa un penitente fuori dal pericolo di morte assolve validamente (il penitente è davvero perdonato), ma commette una colpa grave facendolo — su questo caso preciso, vedi La liceità dei sacramenti. Un sacramento può essere valido ma infruttuoso: chi fa la comunione in stato di peccato mortale riceve davvero il Corpo di Cristo (il sacramento è valido), ma senza riceverne la grazia, e anzi «mangia e beve la propria condanna» secondo l'avvertimento di san Paolo (1 Cor 11, 29). Al contrario, ciò che è invalido non può essere né lecito né fruttuoso, poiché semplicemente non c'è sacramento. Il presente articolo riguarda la prima colonna: la validità, cioè l'esistenza stessa del sacramento.

Perché la Chiesa parla di validità: il realismo sacramentale

Valido, lecito, fruttuoso: tre piani distinti. Schema esplicativo. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimento: CCC 1128.

Questa attenzione alla validità non avrebbe alcun senso se i sacramenti fossero solo simboli edificanti. Se il battesimo fosse solo un gesto di accoglienza nella comunità, poco importerebbe dire «io» o «noi»: la pia intenzione basterebbe. Ma la Chiesa cattolica ritiene che i sacramenti fanno realmente ciò che significano. Il concilio di Trento l'ha definito contro i riformatori: i sacramenti «contengono la grazia che significano» e la «conferiscono» a coloro che non vi pongono ostacolo[4]. Firenze lo diceva già: a differenza dei riti dell'antica Legge, che erano «solo figura» della grazia, «i nostri contengono la grazia e la conferiscono a coloro che li ricevono come si deve»[5]. Il Catechismo lo ripete:

«Celebrati degnamente nella fede, i sacramenti conferiscono la grazia che significano. Sono efficaci perché in essi è Cristo stesso ad operare: è Lui che battezza, è Lui che agisce nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1131 e § 1127[6]

Poiché la grazia passa realmente attraverso il segno, il segno deve essere reale. È tutta la posta in gioco: la validità protegge la verità dell'azione di Cristo. Un sacramento valido non è un rito correttamente eseguito da uomini ; è un atto di Cristo stesso, che si serve di un gesto, di una parola e di un ministro come suoi strumenti. Se uno di questi strumenti manca nel punto essenziale, Cristo non ha voluto legarvi la sua azione — e non c'è sacramento.

Le condizioni di validità: la carta di Firenze

Perché un sacramento abbia luogo, diverse condizioni devono essere riunite nello stesso momento. Il concilio di Firenze ne ha nominate tre; la teologia comunemente ne esplicita cinque. Basta che ne manchi una sola perché il sacramento sia nullo.

  1. IV-V secolo
    Sant'Agostino contro i donatisti

    Di fronte ai donatisti che ribattezzavano i fedeli battezzati da ministri «traditori», Agostino stabilisce che il battesimo appartiene a Cristo, non al ministro: la sua validità non dipende dalla santità di colui che lo conferisce.

  2. 1439
    Concilio di Firenze

    Il decreto per gli Armeni fissa la formula: ogni sacramento è compiuto mediante «la materia, la forma e il ministro» con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; «se uno manca, il sacramento non è compiuto».

  3. 1547
    Concilio di Trento, sessione VII

    I canoni sui sacramenti in generale definiscono l'ex opere operato (can. 8), il carattere indelebile (can. 9), l'intenzione richiesta (can. 11) e la validità del sacramento conferito da un ministro in peccato mortale (can. 12).

  4. 1896
    Leone XIII, Apostolicae curae

    Esaminando le ordinazioni anglicane, il papa le dichiara «assolutamente nulle e del tutto vane» per difetto di forma e di intenzione: un caso classico di invalidità per difetto del segno essenziale.

  5. 1917 / 1983
    I Codici di diritto canonico

    Il diritto codifica la materia: autorità riservata per ciò che attiene alla validità (can. 841), amministrazione sotto condizione in caso di dubbio (can. 845, 869), supplenza di potere da parte della Chiesa (can. 144).

  6. 2020
    Nota dottrinale della CDF

    Il battesimo conferito con «Noi ti battezziamo» è dichiarato invalido: la forma appartiene a Cristo; il ministro non può modificarla di propria iniziativa.

«Se uno di questi elementi manca, il sacramento non è compiuto»

Il testo fondativo resta quello di Firenze, nel 1439. Per istruire gli Armeni, il concilio riassume la dottrina sacramentale della Chiesa ed enuncia la regola generale:

«Tutti questi sacramenti sono compiuti mediante tre elementi: realtà che ne sono come la materia, parole che ne sono come la forma, e la persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Se uno di questi elementi manca, il sacramento non è compiuto.» — Concilio di Firenze, decreto per gli Armeni (1439)[7]

Tre elementi, dunque, ma che ne ricoprono diversi: la materia (la realtà sensibile), la forma (le parole), e «la persona del ministro» — la quale suppone al tempo stesso che egli sia abilitato a conferire quel sacramento e che agisca «con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa». A ciò la teologia aggiunge una condizione dalla parte di colui che riceve: ci vuole un soggetto idoneo. La tabella seguente riepiloga queste condizioni e rimanda, per ciascuna, all'articolo in cui è trattata in dettaglio.

Condizione di validitàCiò che esigeArticolo dedicato
La materiaLa vera realtà sensibile richiesta (l'acqua per il battesimo, il pane di frumento e il vino per l'eucaristia…)la-matiere-et-la-forme-des-sacrements
La formaLe parole essenziali, non alterate nel loro senso («Io ti battezzo nel nome del Padre…»)la-matiere-et-la-forme-des-sacrements
Il ministro abilitatoUna persona che ha il potere di conferire quel sacramento (qualunque uomo per il battesimo; un sacerdote validamente ordinato per l'eucaristia o l'assoluzione)le-ministre-ordinaire-et-extraordinaire · lordre
L'intenzioneLa volontà «di fare ciò che fa la Chiesa», almeno in modo generalelintention-du-ministre
Il soggetto idoneoUn destinatario capace di ricevere quel sacramento (un essere umano vivo non ancora battezzato, per il battesimo; un battesimo previo, per gli altri sacramenti — potendo il matrimonio essere valido senza essere sacramentale)quest-ce-quun-sacrement

La materia e la forma richieste

Le prime due condizioni — la realtà e la parola — compongono il segno sacramentale stesso. Il loro studio dettagliato, sacramento per sacramento, è oggetto di un articolo apposito: vedi La materia e la forma dei sacramenti. Per la validità, basta ritenere il principio: la materia deve essere la vera materia richiesta (acqua, e non latte; pane di frumento, e non pane di riso), e la forma deve conservare il suo senso essenziale. Un'alterazione minore (una parola d'ordine, un errore di pronuncia) non tocca la validità; un'alterazione che cambia il significato — come sostituire «noi» a «io» nel battesimo — la distrugge, perché la forma non significa più la stessa cosa, e il sacramento è ciò che il suo segno significa.

Il ministro abilitato: la questione del potere

Le condizioni devono essere riunite. Schema esplicativo. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimenti: Firenze, DS 1312; Trento, canone 11.

È qui che la validità va oltre la materia e la forma. Firenze richiede «la persona del ministro» — occorre ancora che questa persona abbia il potere di porre *quell'*atto sacramentale. Ora, questo potere varia radicalmente secondo i sacramenti:

  • Il battesimo può essere validamente conferito da chiunque — un sacerdote, un laico, e persino un non battezzato o un non credente — purché impieghi la vera materia, la vera forma e l'intenzione richiesta. È il sacramento più ampiamente «aperto», perché è la porta della salvezza.
  • L'eucaristia e l'assoluzione dai peccati esigono un sacerdote validamente ordinato: solo il sacerdozio, ricevuto mediante il sacramento dell'ordine, conferisce il potere di consacrare il Corpo e il Sangue di Cristo e di assolvere nel nome di Cristo. Un laico, per quanto pio, non può consacrare né assolvere: vi manca il potere, dunque la validità.
  • La cresima ha per ministro il vescovo (e, per delega o per diritto, il sacerdote in certi casi); l'ordine può essere conferito solo da un vescovo validamente consacrato.

Si tocca qui la radice della successione apostolica: la validità dell'eucaristia dipende dalla validità dell'ordinazione del sacerdote, la quale dipende dalla validità della consacrazione del vescovo che lo ha ordinato, e così via fino agli Apostoli. Una rottura in questa catena — per difetto di forma o di intenzione in un'ordinazione — rende invalidi tutti gli atti sacerdotali che ne dipenderebbero. È esattamente il ragionamento di Leone XIII sugli ordini anglicani (vedi sotto). Per il dettaglio, vedi Il ministro ordinario e straordinario e Il sacramento dell'ordine.

L'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa

Terzo elemento nominato da Firenze: il ministro deve agire «con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa». Il concilio di Trento l'ha definito con un anatema:

«Se qualcuno dice che nei ministri, quando compiono e conferiscono i sacramenti, non è richiesta l'intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa: sia anatema.» — Concilio di Trento, sessione VII, canone 11[8]

Questa intenzione non esige che il ministro abbia una fede personale perfetta, né che creda a ciò che fa: basta che voglia compiere il rito religioso che compie la Chiesa. Un sacerdote non credente che battezza «per far piacere alla famiglia», ma volendo compiere il rito cristiano del battesimo, battezza validamente. Chi invece ponesse il gesto «per scherzo», in un'opera teatrale, o escludendo positivamente ciò che la Chiesa intende fare, non conferisce nulla. San Tommaso formula la regola: il ministro deve «avere l'intenzione di fare ciò che fanno Cristo e la Chiesa»[9]. Questo aspetto delicato — intenzione esterna e interna, virtuale e attuale — ha il suo articolo proprio: vedi L'intenzione del ministro.

Il soggetto idoneo: la capacità di ricevere

L'ultima condizione riguarda non il ministro ma il destinatario. Ogni sacramento suppone un soggetto capace di riceverlo. Non si battezza un morto, né un essere che non è un uomo; non si cresima, non si dà l'eucaristia, non si assolve e non si ordina validamente se non una persona battezzata — perché il battesimo è la porta che rende idonei agli altri sacramenti. Il matrimonio fa eccezione: un matrimonio può essere valido senza essere sacramentale — solo i battezzati ricevono il sacramento del matrimonio, perché l'alleanza matrimoniale «tra i battezzati è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento»[10]. Voler cresimare un non battezzato sarebbe vano quanto voler costruire un piano senza pianterreno. Allo stesso modo, certi sacramenti richiedono condizioni proprie: l'ordine suppone un soggetto maschio battezzato (la Chiesa si ritiene «in nessun modo autorizzata» a conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne); il matrimonio suppone due persone libere da ogni impedimento dirimente. Quando il soggetto non è idoneo, il sacramento è invalido quanto se mancasse la materia.

Ex opere operato: la validità non dipende dalla santità del ministro

Ecco il punto più consolante — e il più controintuitivo — di tutta la dottrina della validità. Si noterà che, nell'elenco delle condizioni, la santità del ministro non compare. Un sacramento conferito da un sacerdote peccatore, eretico nella sua vita privata, o in stato di peccato mortale, è altrettanto valido quanto quello di un santo. La grazia che trasmette non viene da lui: viene da Cristo.

La tentazione donatista, confutata da sant'Agostino

La risposta al donatismo. Schema comparativo. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimenti: Tommaso d'Aquino, III, q. 64, a. 5; Trento, canone 12.

La tentazione inversa è antica e ricorrente: pensare che un ministro indegno non possa dare un vero sacramento. Nel IV secolo, in Nordafrica, i donatisti sostenevano che i battesimi e le ordinazioni conferiti da vescovi « traditori » (che avevano consegnato le Scritture durante la persecuzione) fossero nulli, e ribattezzavano. Sant'Agostino combatté questo errore per tutta la vita. Il suo principio è rimasto la carta della dottrina cattolica: il battesimo appartiene a Cristo, non al ministro; è Cristo che battezza per mano dell'uomo, anche se indegna. San Tommaso lo riassume con la parola di Agostino:

« Che ti importa di un ministro cattivo, là dove il Signore è buono? » — Sant'Agostino, citato da san Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64, a. 5[11]

L'argomento è luminoso: se la validità dipendesse dalla santità nascosta del ministro, nessun fedele potrebbe mai essere sicuro di nulla. Nessuno conosce lo stato d'animo del sacerdote che lo battezza, lo confessa o lo comunica. Se la mia salvezza dipendesse dalla sua purezza nascosta, vivrei in un'angoscia perpetua. Staccando la validità dalla santità del ministro, Cristo ha dato alle anime una certezza: ciò che ricevo, lo ricevo da Lui.

Il ministro peccatore conferisce validamente (Trento, canone 12)

Il concilio di Trento ha elevato questo principio al rango di dogma definito, colpendo con l'anatema l'errore donatista:

« Se qualcuno dice che un ministro che si trova in stato di peccato mortale, purché osservi tutto ciò che è essenziale al compimento o alla collazione del sacramento, non realizza o non conferisce il sacramento: sia anatema. » — Concilio di Trento, sessione VII, canone 12[12]

La condizione è chiara: « purché osservi tutto ciò che è essenziale ». Il peccato del ministro non toglie nulla alla validità, purché la materia, la forma e l'intenzione siano rispettate. Ciò che è richiesto è che egli compia l'atto di Cristo, non che sia santo. La stessa logica vale per la consacrazione eucaristica: san Tommaso insegna, citando sant'Agostino, che « il sacerdote consacra questo sacramento non per virtù propria, ma come ministro di Cristo », cosicché « i sacerdoti, anche se non sono giusti ma peccatori, possono consacrare l'Eucaristia »[13]. Il pane diventa il Corpo di Cristo « non per il merito di chi consacra, ma per la parola del Creatore e la virtù dello Spirito Santo »[14].

San Tommaso: il ministro, strumento di Cristo

Ex opere operato: l'azione di Cristo. Schema esplicativo. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimenti: CCC 1128; Tommaso d'Aquino, III, q. 64.

Perché è così? Perché, nella teologia di san Tommaso, il ministro non è la causa principale del sacramento, ma la sua causa strumentale. Dio solo opera la grazia; il ministro è lo strumento di cui si serve, come la penna nella mano dello scrittore.

« Produrre un effetto può avvenire in due modi: a modo di agente principale, o a modo di strumento. Nel primo modo, Dio solo opera l'effetto interiore del sacramento. Nel secondo, l'uomo può operare, in quanto agisce come ministro. » — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64, a. 1[15]

Ora « lo strumento non agisce secondo la sua forma propria, ma secondo la virtù di colui che lo muove »[16]. La santità o la malizia del ministro è la sua « forma propria »; non entra nell'azione sacramentale, che procede « dalla virtù dell'agente principale, che è Dio »[17]. La punta affilata di un cattivo scalpello scolpisce tanto bene quanto una buona, se la mano dello scultore è abile. È il principio riassunto dalla formula più densa di Tommaso: « il sacramento non si compie per la giustizia dell'uomo che lo dà o che lo riceve, ma per la virtù di Dio »[18]. Ecco perché il Catechismo può concludere, citando questa stessa linea:

« Il sacramento non è realizzato per la giustizia dell'uomo che lo dà o lo riceve, ma per la potenza di Dio. Non appena un sacramento è celebrato conformemente all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del ministro. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1128[19]

Ciò che cambia: la sicurezza del fedele

L'ex opere operato — « per il fatto stesso che l'azione è compiuta »[20] — non è una meccanica magica, come a volte la si caricatura. Il concilio di Trento l'ha definito precisamente contro l'idea che « la sola fede nella promessa divina » basterebbe a ottenere la grazia senza il sacramento:

« Se qualcuno dice che la grazia non è conferita dai sacramenti della Legge nuova stessi, per il fatto stesso dell'azione compiuta, ma che la sola fede nella promessa divina basta per ottenere la grazia: sia anatema. » — Concilio di Trento, sessione VII, canone 8[21]

Il sacramento agisce dunque per sé stesso, in virtù dell'opera di Cristo, e non in virtù dei meriti di chi lo dà. Ciò non dispensa dalla fede: senza di essa, il sacramento resta valido ma infruttuoso. Ma ciò garantisce che l'azione di Dio non dipende dalla fragilità degli uomini. La validità poggia sulla roccia di Cristo, non sulla sabbia delle virtù umane. È una delle più grandi misericordie dell'economia sacramentale.

Valido, ma non fruttuoso: il sacramento ricevuto senza disposizione

Lo si è detto, un sacramento può essere valido senza essere fruttuoso. Questo punto merita uno sviluppo, perché rivela la differenza tra ricevere un sacramento e riceverne la grazia.

Il sacramento esiste, ma la grazia è impedita

Se l'ex opere operato garantisce che il sacramento validamente conferito contiene la grazia, non costringe l'anima a riceverla. Il Catechismo precisa subito:

« Tuttavia, i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di chi li riceve. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1128[22]

Chi riceve un sacramento senza le disposizioni richieste — per esempio, chi si comunica o si cresima in stato di peccato mortale non confessato — riceve un sacramento valido (il Corpo di Cristo è ben ricevuto, il carattere della cresima è ben impresso), ma pone un ostacolo (obex) alla grazia. Il sacramento esiste; il suo frutto è sospeso. È ciò che la tradizione chiama un sacramento « informe », cioè validamente ricevuto ma privato del suo effetto di grazia per l'indegnità del soggetto.

La « reviviscenza » del sacramento

La teologia classica insegna che, per i sacramenti che imprimono un carattere e non possono essere reiterati (battesimo, cresima, ordine), la grazia impedita « rivive » non appena l'ostacolo è tolto. Chi fosse stato battezzato adulto senza sufficiente contrizione dei suoi peccati attuali riceve validamente il carattere battesimale; ma la piena grazia battesimale gli è data più tardi, quando, con un pentimento sincero, rimuove l'ostacolo che aveva posto. Il sacramento non è rifatto — rivivisce. Questa dottrina conferma che la validità (l'esistenza del segno e del carattere) e la fecondità (la grazia ricevuta) sono due realtà distinte: la prima è acquisita una volta per tutte, la seconda dipende dal ritorno dell'anima a migliori disposizioni[23]. Per la differenza tra valido e lecito, che è ancora un altro piano, vedi La liceità dei sacramenti.

Quando un sacramento è invalido? La tassonomia dei difetti

Poiché la validità richiede la riunione di tutte le condizioni, il suo contrario — l'invalidità — sopraggiunge non appena una sola manca sostanzialmente. La tradizione canonica parla di « difetti » (defectus). I cinque grandi difetti corrispondono alle cinque condizioni.

DifettoIn che cosa consisteEsempio storico o pratico
Difetto di materiaLa cosa impiegata non è la vera materia richiestaBattezzare con latte o vino; « consacrare » con pane di riso
Difetto di formaLe parole essenziali sono omesse o alterate nel loro senso« Noi ti battezziamo » invece di « Io ti battezzo » (CDF, 2020)
Difetto di intenzioneIl ministro non ha voluto fare ciò che fa la ChiesaGesto posto « per ridere », in un'opera teatrale, o escludendo l'effetto sacramentale
Difetto di potere del ministroIl ministro non ha l'ordine o l'abilitazione richiesti per questo sacramentoUn laico che « consacra » o « assolve »; ordinazioni giudicate invalide (Apostolicae curae, 1896)
Difetto di capacità del soggettoIl destinatario non è atto a ricevere questo sacramentoCresimare un non battezzato; un matrimonio contratto nonostante un impedimento dirimente; « battezzare » un morto

Difetto di materia

Il sacramento è invalido se si impiega una materia che non è quella richiesta. Il concilio di Trento ha definito che « l'acqua vera e naturale » è « cosa necessaria » al battesimo, senza che si possa ridurre Gv 3, 5 a una metafora. Allo stesso modo, l'eucaristia esige il pane di frumento e il vino di vite: non si può consacrare validamente con altre sostanze. Il difetto di materia è raro, perché la materia è facile da verificare; ma esiste (per esempio in caso di dubbio sulla natura esatta del pane impiegato).

Difetto di forma: il caso della formula battesimale (2020)

I difetti essenziali di validità. Tabella illustrata. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimenti: Firenze, DS 1312; Trento, canone 11; CDF, 2020.

L'esempio più clamoroso di difetto di forma è recente. Alcuni sacerdoti, per sottolineare l'accoglienza di tutta la comunità, avevano preso l'abitudine di battezzare dicendo « Noi ti battezziamo nel nome del Padre… ». Nel 2020, la Congregazione per la dottrina della fede ha deciso: un tale battesimo è invalido, e le persone così « battezzate » devono esserlo di nuovo, in modo assoluto[24]. La ragione tocca il cuore del realismo sacramentale: quando il ministro dice « Io ti battezzo », questo « io » non è anzitutto il suo, è Cristo che battezza tramite lui; sostituire « noi » sposta il soggetto dell'atto verso l'assemblea, e la forma non significa più lo stesso mistero[25]. La forma appartiene a Cristo e alla Chiesa — « nessuno, nemmeno il sacerdote, può di propria iniziativa aggiungere, togliere o cambiare alcunché in materia liturgica »[26]. Questo caso è sviluppato in La materia e la forma dei sacramenti.

Difetto di forma e difetto di intenzione: Apostolicae curae (1896)

Il sacramento dell'ordine offre l'esempio storico più celebre. Nel 1896, esaminando la validità delle ordinazioni conferite secondo il rituale anglicano riformato del XVI secolo, Leone XIII le dichiarò « assolutamente nulle e del tutto vane »[27], nella lettera apostolica Apostolicae curae. Il motivo era duplice — un difetto di forma e un difetto di intenzione: i riformatori avevano sottratto al rito di ordinazione ogni menzione del potere di « consacrare e offrire » il vero Corpo e il vero Sangue di Cristo; la forma non significava dunque più il sacerdozio sacrificale che la Chiesa intende conferire, e il rito manifestava l'intenzione di fondare altro rispetto a un sacerdote cattolico. Privata di questa significazione, la forma non poteva produrre ciò che non diceva più. Questo caso mostra che la validità dell'eucaristia dipende, a monte, dalla validità dell'ordinazione — tutta la catena sacramentale è solidale.

Difetto di intenzione

Se il ministro esclude positivamente di « fare ciò che fa la Chiesa », il sacramento è nullo, anche se la materia e la forma sono perfette. È il caso del gesto simulato (teatro, derisione) o del ministro che, per esempio, battezzasse rifiutando interiormente ogni effetto religioso. Trento l'ha definito (canone 11, citato sopra)[28]. Ma l'intenzione richiesta è minima: basta voler compiere il rito cristiano, senza una fede perfetta. La frontiera esatta — quando un difetto di intenzione distrugge la validità — è studiata in L'intenzione del ministro.

Difetto di potere e difetto di capacità

Infine, il sacramento è invalido se il ministro non ha il potere richiesto (un laico non può consacrare né assolvere, per mancanza del sacerdozio; un sacerdote non munito del potere di giurisdizione non può, fuori dei casi previsti, assolvere validamente), o se il soggetto non ha la capacità richiesta (un non battezzato non può ricevere validamente la cresima, l'eucaristia, l'assoluzione, l'ordine o il matrimonio sacramentale). Questi due difetti si ricongiungono alle ultime due condizioni della carta di Firenze. Sul potere, vedi Il ministro ordinario e straordinario.

La cura della Chiesa per garantire la validità

Poiché la validità tocca la salvezza, la Chiesa la circonda di una cura gelosa. Ha riservato alla più alta autorità il diritto di definire ciò che la riguarda, ha previsto una procedura per i casi dubbi, ha escluso la ripetizione dei sacramenti che imprimono un carattere, e ha persino previsto di « supplire » il potere mancante in certe situazioni.

Un'autorità riservata: solo la Sede apostolica definisce ciò che tocca la validità

Nessun pastore, nessun teologo, nessuna conferenza episcopale può, di propria iniziativa, modificare ciò che tocca la validità di un sacramento. Il Codice di diritto canonico lo pone come principio:

« Essendo i sacramenti gli stessi per tutta la Chiesa e facendo parte del deposito divino, spetta alla sola autorità suprema della Chiesa approvare o determinare ciò che è richiesto per la loro validità. » — Codice di diritto canonico (1983), canone 841[29]

È la garanzia dell'unità e della certezza: ovunque nel mondo, un battesimo cattolico è un battesimo cattolico, perché le sue condizioni essenziali non sono lasciate all'invenzione locale. La stessa regola spiega perché la CDF, nel 2020, ha potuto decidere universalmente il caso del « Noi ti battezziamo »: la validità del battesimo rientra nel deposito comune, non nel gusto di un celebrante.

Il dubbio e l'amministrazione « sotto condizione »

Il discernimento di un dubbio sul battesimo. Albero decisionale. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimenti: CIC, canoni 845 e 869; CDF, 2020.

Che fare quando si ignora se un sacramento sia stato validamente conferito? Per esempio: un bambino trovato è stato battezzato? Un convertito proveniente da una comunità dove si battezza in modo dubbio lo è stato validamente? Poiché un sacramento a carattere non può essere reiterato (vedi sotto), non si può « ribattezzare per sicurezza ». La Chiesa ha dunque previsto l'amministrazione sotto condizione: dopo un'indagine seria, se sussiste ancora un dubbio prudente, si conferisce il sacramento apponendovi la condizione « se non sei battezzato ».

« Se, dopo un'indagine diligente, sussiste ancora un dubbio prudente sulla recezione reale o valida dei sacramenti [del battesimo, della cresima e dell'ordine], essi saranno amministrati sotto condizione. » — Codice di diritto canonico (1983), canone 845 § 2[30]

Per il battesimo, il canone 869 precisa la procedura: se vi è dubbio che una persona sia stata battezzata o che lo sia stata validamente, e il dubbio sussiste dopo un'indagine seria, il battesimo è conferito sotto condizione[31]. La formula diventa allora: « Se non sei battezzato, io ti battezzo nel nome del Padre… » Il canone aggiunge una saggezza ecumenica: le persone battezzate in una comunità non cattolica « non devono essere battezzate sotto condizione », a meno di un « motivo serio di dubitare » della validità, riguardo alla materia, alla forma e all'intenzione[32]. La Chiesa riconosce così la validità della maggior parte dei battesimi protestanti: non si ribattezza un convertito il cui battesimo fu valido.

Il carattere indelebile: perché non si ribattezza

Questa prudenza tiene a una verità di fede: tre sacramenti — il battesimo, la cresima e l'ordine — imprimono nell'anima un marchio spirituale indelebile, un « carattere », che li rende non reiterabili. Il concilio di Trento l'ha definito:

« Se qualcuno dice che, nei tre sacramenti, cioè il battesimo, la cresima e l'ordine, non è impresso nell'anima un carattere, cioè un certo segno spirituale e indelebile, in ragione del quale non possono essere reiterati: sia anatema. » — Concilio di Trento, sessione VII, canone 9[33]

Il diritto ne trae la conseguenza: questi sacramenti « non possono essere reiterati » perché imprimono un carattere[34]. Ecco perché ribattezzare un battezzato non è solo inutile: è impossibile (non c'è nulla da rifare) e illecito (si simula un sacramento). L'amministrazione sotto condizione è precisamente il mezzo per onorare insieme questo principio e il dubbio: non si reitera, ma si assicura la validità nel caso in cui il primo sacramento non abbia avuto luogo. Su questo marchio, vedi Il carattere sacramentale.

« Ecclesia supplet »: la Chiesa supplisce il potere mancante

La portata della supplenza. Schema comparativo. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimento: CIC, canone 144.

Resta un caso delicato: che cosa accade se il ministro credeva di avere il potere richiesto e non l'aveva — per esempio un sacerdote che assolve credendo a torto di avere la facoltà di farlo? Per evitare che i fedeli in buona fede siano privati del sacramento, la Chiesa, in certe condizioni strette, supplisce essa stessa il potere mancante:

« In caso di errore comune di fatto o di diritto, come in caso di dubbio positivo e probabile di diritto o di fatto, la Chiesa supplisce il potere esecutivo di governo tanto nel foro esterno quanto nel foro interno. » — Codice di diritto canonico (1983), canone 144 § 1[35]

Concretamente, se tutta una comunità crede (errore comune) che un sacerdote abbia il potere di assolvere, o se esiste un dubbio serio e fondato sull'estensione della sua facoltà, la Chiesa « supplisce » la giurisdizione necessaria perché l'assoluzione sia valida. Il canone estende questa supplenza alle facoltà di cresimare, di assolvere e di assistere al matrimonio[36]. Ecclesia supplet è una delle più belle espressioni della sollecitudine materna della Chiesa: preferisce assicurare la validità del sacramento, a beneficio dell'anima, piuttosto che farla dipendere da un difetto giuridico nascosto. Questa supplenza, tuttavia, non opera mai per ciò che riguarda il potere d'ordine stesso: non farà mai di un laico un sacerdote capace di consacrare. Essa supplisce solo il potere di governo (la giurisdizione), non il potere sacramentale ricevuto con l'ordinazione.

Casi particolari di validità

I principi generali si chiariscono in alcuni casi concreti, nei quali la questione della validità assume una fisionomia propria.

Il battesimo: il sacramento più ampiamente valido

Il battesimo è l'unico sacramento che qualsiasi essere umano può conferire validamente, anche un non battezzato, anche un non credente, purché utilizzi l'acqua, la vera forma e l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Questa ampiezza deriva dalla sua necessità: esso è «necessario alla salvezza»[37], e Cristo ha voluto che la sua porta non fosse mai chiusa per mancanza di ministro. In caso di urgenza — un neonato in pericolo di morte —, un'ostetrica, un medico, un genitore, chiunque può e deve battezzare validamente. L'unica cosa che conta è il rispetto del nucleo: «Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo», con acqua versata. Qui la validità non dipende né dalla funzione, né dalla fede, né dallo stato di grazia del ministro: dipende da Cristo.

L'eucaristia: la validità dipende dal sacerdote e dalle parole di Cristo

All'opposto del battesimo, l'eucaristia è il sacramento la cui validità è la più esigente quanto al ministro: occorre un sacerdote validamente ordinato, e lui solo. Nessun fervore laicale può supplire l'ordinazione. Invece, una volta presente tale potestà, la validità della consacrazione dipende dalle parole di Cristo pronunciate «nella persona di Cristo» sul vero pane e sul vero vino. Per questo la Chiesa cattolica riconosce la validità dell'eucaristia delle Chiese ortodosse (le cui ordinazioni sono valide), ma non quella delle comunità nate dalla Riforma che hanno perso il sacerdozio sacramentale. La validità eucaristica è dunque sospesa alla validità dell'ordine: vedi L'Eucaristia e Il sacramento dell'ordine.

Il matrimonio: il consenso fa il sacramento

Il matrimonio è il caso più singolare: i suoi ministri sono gli sposi stessi, e ciò che lo costituisce è il loro consenso. Il diritto lo enuncia con una forza tutta romana:

«È il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci che fa il matrimonio; questo consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1057 § 1[38]

La validità del matrimonio dipende dunque da tre cose: un consenso vero e libero, persone capaci (battezzate, senza impedimento dirimente), e la forma canonica (lo scambio del consenso davanti al ministro qualificato e a due testimoni). Un difetto su uno di questi punti rende il matrimonio nullo — ed è l'oggetto dei processi di «dichiarazione di nullità», che non sciolgono un matrimonio ma constatano che non era mai stato validamente contratto.

Convalidare un matrimonio nullo: convalidazione e sanatio in radice

Le due vie della convalidazione. Schema comparativo. Illustrazione originale di Ignispedia creata con IA. Riferimenti: CIC, cann. 1057 e 1156–1161.

Quando un matrimonio è stato contratto invalidamente (impedimento, difetto di consenso, difetto di forma), la Chiesa prevede due vie per renderlo valido. La convalidazione semplice esige che cessi la causa di nullità e che gli sposi rinnovino il loro consenso:

«Per convalidare un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, è richiesto che cessi l'impedimento o che ne sia stata accordata la dispensa, e che almeno la parte che conosce l'impedimento rinnovi il suo consenso.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1156 § 1[39]

Ma quando una rinnovazione del consenso è impossibile o inopportuna, la Chiesa può ricorrere alla sanatio in radice — la «sanazione alla radice» —, che convalida il matrimonio senza rinnovazione del consenso, risalendo retroattivamente alla sua origine:

«La sanazione radicale di un matrimonio nullo è la sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dall'autorità competente, e che comporta la dispensa dall'impedimento, se ve n'è uno, e dalla forma canonica, se non è stata osservata, nonché la ratifica degli effetti canonici per il passato.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1161 § 1[40]

Queste due istituzioni mostrano quanto la Chiesa prenda sul serio la validità: piuttosto che lasciare una famiglia in un'unione nulla, essa dispiega tutta un'arte giuridica per rendere vero ciò che non lo era. Vedi Il matrimonio.

Le ordinazioni: la catena della successione apostolica

Lo si è visto con Apostolicae curae: la validità dell'ordine comanda quella dell'eucaristia e dell'assoluzione. Un'ordinazione è valida se è conferita da un vescovo validamente consacrato, con la materia (l'imposizione delle mani), la forma (la preghiera consacratoria che determina il senso del gesto) e l'intenzione richieste. Tutta la vita sacramentale della Chiesa poggia, in questo senso, sulla continuità ininterrotta di questa catena a partire dagli Apostoli — una continuità che la Chiesa cattolica condivide con le Chiese ortodosse e le Chiese orientali, ma che le comunità della Riforma, avendo abolito il sacerdozio sacrificale, non possiedono più. Vedi Il sacramento dell'ordine.

La validità: una questione di salvezza, non di giuridismo

Si potrebbe credere che tutto questo vocabolario — validità, difetti, condizioni, supplenza — appartenga a un giuridismo pignolo, estraneo alla fede viva. È il contrario. Dietro il rigore canonico, c'è un'unica preoccupazione: che le anime ricevano veramente la grazia di Cristo, e non un simulacro.

Perché la Chiesa è così esigente

Se la Chiesa veglia con tanta cura sulle formule, sulle materie e sulle potestà, non è per amore delle regole: è per amore delle anime. Un battesimo invalido lascia un bambino non rigenerato; un'assoluzione invalida lascia un penitente nei suoi peccati; una consacrazione invalida lascia i fedeli ad adorare del pane. L'esigenza di validità è la forma concreta della carità pastorale: assicura che il dono promesso arrivi realmente al suo destinatario. La stessa precisione con cui la Chiesa dice «Io ti battezzo» e non «Noi ti battezziamo» non è rigidità: è la cura gelosa di una madre che veglia affinché, sotto il segno, sia sempre Cristo stesso ad agire, e non l'invenzione degli uomini.

La pace delle anime: la certezza che Cristo agisce

Il frutto più bello della dottrina della validità è una pace. Poiché la validità non dipende dalla santità del ministro, il fedele può accostarsi ai sacramenti senza angoscia: sa che il sacerdote, fosse pure peccatore, non gli dà la sua grazia, ma quella di Cristo. Poiché la Chiesa riserva alla più alta autorità ciò che tocca la validità, egli sa che il sacramento ricevuto è ovunque lo stesso. Poiché essa conferisce sotto condizione in caso di dubbio e supplisce la potestà mancante, egli sa che essa ha fatto tutto perché nulla gli manchi. La validità, lungi dal rinchiuderlo nello scrupolo, lo libera: sotto il gesto umile e le parole brevi, è Cristo che battezza, è Lui che agisce nei suoi sacramenti[41]. Qui sta il riposo dell'anima cattolica — non nella perfezione degli uomini, ma nella fedeltà di Dio.

Per approfondire

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Fonti primarie citate

  • Concilio di Firenze, decreto per gli Armeni Exsultate Deo, 22 novembre 1439 (DS 1310-1312).
  • Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale (can. 1, 8, 9, 11, 12, 13 = DS 1601-1613).
  • Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1084, 1127-1131.
  • San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64 (la causa dei sacramenti), q. 68, a. 8 e q. 82, a. 5.
  • Leone XIII, lettera apostolica Apostolicae curae, 13 settembre 1896.
  • Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum e nota dottrinale sulla formula del battesimo, 24 giugno 2020.
  • Codice di Diritto Canonico (1983), canoni 144, 841, 845, 869, 1055, 1057, 1156-1161.

Note e riferimenti

  1. Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum ad propositum dubium e Nota dottrinale sulla validità del battesimo conferito con la formula « Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo », 24 giugno 2020 (approvato da papa Francesco l'8 giugno 2020). Domanda 1 (validità di un tale battesimo) → « Negativo » ; domanda 2 (bisogna ribattezzare in forma absoluta ?) → « Affermativo ». La nota spiega che, in « Io ti battezzo », il ministro « attua ministerialmente il segno-presenza di Cristo, che agisce nel suo Corpo per dare la sua grazia », e ricorda, citando il concilio Vaticano II (Sacrosanctum Concilium, n. 22 § 3), che « nessun altro, anche se sacerdote, può, di propria iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica. »

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  2. Concilio di Firenze (ecumenico), bolla di unione con gli Armeni Exsultate Deo, decreto per gli Armeni, 22 novembre 1439 — DS 1312 (Denzinger-Hünermann, Enchiridion Symbolorum) : «Tutti questi sacramenti sono compiuti mediante tre costitutivi: cose che ne sono come la materia, parole che ne sono come la forma, e la persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Se manca uno di questi costitutivi, il sacramento non è compiuto.»

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  3. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1127 : «Celebrati degnamente nella fede, i sacramenti conferiscono la grazia che significano. Sono efficaci perché in essi è Cristo stesso ad essere all'opera: è Lui che battezza, è Lui che agisce nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa.» — La definizione citata «segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, per mezzo dei quali ci viene dispensata la vita divina» si trova al § 1131.

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  4. Concilio di Firenze, decreto per gli Armeni (1439) — DS 1310 : «i sacramenti della nuova Legge sono in numero di sette» ; a differenza di quelli dell'antica Legge, che erano «soltanto la figura» della grazia, «i nostri contengono la grazia e la conferiscono a coloro che li ricevono come si conviene.»

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  5. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale, canone 11 — DS 1611 : «Se qualcuno dirà che nei ministri, mentre realizzano e conferiscono i sacramenti, non è richiesta l'intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa: sia anatema.»

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  6. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ, q. 64, a. 8, ad 1 : l'intenzione del ministro è richiesta, «per la quale egli si sottomette all'agente principale, cioè che abbia l'intenzione di fare ciò che fanno Cristo e la Chiesa» (« intendat facere quod facit Christus et Ecclesia »).

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  7. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1055. § 1 : «Il patto matrimoniale, con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.» § 2 : «Perciò tra i battezzati non vi può essere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento.» — da cui, al contrario: un matrimonio valido tra non battezzati non è un sacramento: il battesimo è condizione di sacramentalità, non di ogni validità del matrimonio.

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  8. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ, q. 64, a. 5 : sed contra, citando sant'Agostino (In Iohannis Evangelium tractatus) : « Quid tibi facit malus minister, ubi bonus est dominus ? » — «Che ti fa un cattivo ministro, là dove il Signore è buono?» ; corpus : «lo strumento non agisce secondo la sua forma propria, ma secondo la virtù di colui che lo muove […] per questo i ministri della Chiesa possono conferire i sacramenti, anche se sono cattivi» (« ministri Ecclesiae possunt sacramenta conferre etiam si sint mali »).

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  9. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale, canone 12 — DS 1612. Latino : « Si quis dixerit, ministrum in peccato mortali exsistentem, modo omnia essentialia, quae ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere aut conferre sacramentum : anathema sit. » — «Se qualcuno dirà che un ministro che si trova in stato di peccato mortale, purché osservi tutto ciò che è essenziale al compimento o alla collazione del sacramento, non realizza o non conferisce il sacramento: sia anatema.»

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  10. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ, q. 82, a. 5 : «il sacerdote consacra questo sacramento non per la sua propria virtù, ma come ministro di Cristo […] è dunque manifesto che i sacerdoti, anche se non sono giusti ma peccatori, possono consacrare l'Eucaristia» (« sacerdotes etiam si non sint iusti, sed peccatores, possunt Eucharistiam consecrare ») ; sed contra (S. Agostino) : la consacrazione si compie «non per il merito di colui che consacra, ma per la parola del Creatore e la virtù dello Spirito Santo» (« non in merito consecrantis, sed in verbo perficitur creatoris, et in virtute Spiritus Sancti »).

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  11. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ, q. 64, a. 1 : « operari aliquem effectum contingit dupliciter : uno modo, per modum principalis agentis ; alio modo, per modum instrumenti. Primo modo solus Deus operatur interiorem effectum sacramenti » — «Produrre un effetto può avvenire in due modi: a modo di agente principale, o a modo di strumento. Nel primo modo, solo Dio opera l'effetto interiore del sacramento; nel secondo, l'uomo può operare in quanto agisce come ministro», l'effetto interiore procedendo «dalla virtù dell'agente principale, che è Dio».

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  12. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ, q. 68, a. 8 : « Non enim sacramentum perficitur per iustitiam hominis dantis vel suscipientis Baptismum, sed per virtutem Dei. » — «Il sacramento infatti non si compie per la giustizia dell'uomo che dà o che riceve il Battesimo, ma per la virtù di Dio.» Passo citato dal Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1128.

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  13. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1128 : i sacramenti agiscono « ex opere operato » («per il fatto stesso che l'azione è compiuta»), «in virtù dell'opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per tutte» ; «il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo dà o lo riceve, ma dalla potenza di Dio» (S. Tommaso d'A., s. th. 3, 68, 8) ; «la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del ministro. Tuttavia, i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve.»

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  14. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale, canone 8 — DS 1608. Latino : « Si quis dixerit, per ipsa novae Legis sacramenta ex opere operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam consequendam sufficere : anathema sit. » — «Se qualcuno dirà che la grazia non è conferita dai sacramenti della nuova Legge stessi, per il fatto stesso dell'azione compiuta (ex opere operato), ma che la sola fede nella promessa divina basta per ottenere la grazia: sia anatema.»

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  15. Leone XIII, lettera apostolica Apostolicae curae et caritatis, 13 settembre 1896 : le ordinazioni conferite secondo il rito anglicano riformato sono dichiarate « assolutamente nulle e del tutto vane » (« irritas prorsus fuisse et esse omninoque nullas »), per difetto di forma — la soppressione di ogni menzione del potere di consacrare e di offrire il sacrificio eucaristico — e difetto di intenzione.

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  16. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 841. Latino : « Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita » — «Essendo i sacramenti gli stessi per tutta la Chiesa e facendo parte del deposito divino, spetta alla sola suprema autorità della Chiesa approvare o determinare ciò che è richiesto per la loro validità» ; spetta a questa autorità o a qualsiasi altra autorità competente (cfr. can. 838) stabilire ciò che riguarda la liceità della loro celebrazione.

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  17. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 845. § 1 : «I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, poiché imprimono un carattere, non possono essere reiterati.» § 2 : «Se, dopo un'indagine diligente, sussiste ancora un dubbio prudente sulla ricezione reale o valida dei sacramenti di cui al § 1, essi saranno amministrati sotto condizione.»

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  18. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 869. § 1 : «Se vi è dubbio che una persona sia stata battezzata o che il battesimo le sia stato amministrato validamente, e il dubbio sussista dopo un'indagine seria, il battesimo le sarà amministrato sotto condizione.» § 2 : «Le persone battezzate in una comunità ecclesiale non cattolica non devono essere battezzate sotto condizione, a meno che non vi sia un motivo serio per dubitare della validità del battesimo, avuto riguardo sia alla materia e alla formula utilizzate […] sia all'intenzione del battezzato adulto e del ministro.»

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  19. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale, canone 9 — DS 1609. Latino : « Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt : anathema sit. » — «Se qualcuno dirà che, nei tre sacramenti, cioè il battesimo, la confermazione e l'ordine, non è impresso nell'anima un carattere, cioè un certo segno spirituale e indelebile, per il quale non possono essere reiterati: sia anatema.»

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  20. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 144. § 1 : «In caso di errore comune di fatto o di diritto, come in caso di dubbio positivo e probabile di diritto o di fatto, la Chiesa supplisce la potestà esecutiva di governo tanto nel foro esterno quanto nel foro interno.» § 2 : questa regola si applica alle facoltà di cui ai cann. 882, 883, 966 e 1111 § 1 (confermazione, assoluzione, assistenza al matrimonio). È l'adagio « Ecclesia supplet ».

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  21. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1129 : «La Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della Nuova Alleanza sono necessari alla salvezza» (cfr. Conc. di Trento, DS 1604) ; la grazia sacramentale è «la grazia dello Spirito Santo data da Cristo e propria di ciascun sacramento.»

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  22. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1057. § 1 : «È il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci che fa il matrimonio; questo consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana.» § 2 : «Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con il quale un uomo e una donna si danno e si ricevono reciprocamente con un'alleanza irrevocabile per costituire il matrimonio.» Cfr. can. 1055 § 1 (il matrimonio dei battezzati «elevato da Cristo alla dignità di sacramento»).

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  23. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1156 § 1 : «Per convalidare un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, è richiesto che cessi l'impedimento o che ne sia stata accordata la dispensa, e che almeno la parte che conosce l'impedimento rinnovi il suo consenso.» Cfr. can. 1157 : «La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto della volontà per quel matrimonio che la parte […] sa o ritiene essere stato nullo fin dall'inizio.»

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  24. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1161 § 1 : «La sanazione radicale di un matrimonio nullo è la sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dall'autorità competente, e che comporta la dispensa dall'impedimento, se ve n'è uno, e dalla forma canonica, se non è stata osservata, nonché la ratifica degli effetti canonici per il passato.»

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