L'intenzione del ministro

Perché un sacramento sia valido, chi lo amministra deve avere l'intenzione di « fare ciò che fa la Chiesa ». Né la sua santità né la sua fede personale sono richieste per la validità, ma questa intenzione sì: cosa significa, perché conta e cosa accade quando viene meno.

Ignispedia

Tutti sanno che il battesimo richiede l'acqua e le parole « Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo ». Ma se un attore, su un palcoscenico, versa dell'acqua sulla testa di un altro attore pronunciando esattamente le stesse parole, nessuno viene battezzato. Perché? La materia c'è, la forma pure. Manca una terza cosa, invisibile: l'intenzione del ministro.

Per la dottrina cattolica, un sacramento valido poggia su tre pilastri: la materia (la cosa sensibile: l'acqua, il pane, l'olio), la forma (le parole essenziali) e il ministro che agisce con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa[1]. Questo terzo pilastro è necessario quanto gli altri due. Il Concilio di Trento l'ha definito come verità di fede: chi pretendesse che l'intenzione di « fare almeno ciò che fa la Chiesa » non sia richiesta cade sotto anatema[2].

Il punto sconcertante è che questa intenzione è al tempo stesso indispensabile e molto modesta. Non chiede al ministro di essere santo, né tantomeno credente: un sacerdote in stato di peccato grave, un diacono che dubita possono amministrare un vero sacramento — e, nel battesimo, anche un non credente in caso di necessità può battezzare validamente —, perché « è Cristo stesso che battezza »[3] — è tutto il senso dell'espressione ex opere operato[4]. Ma questa stessa intenzione, per quanto modesta, non può mancare: senza di essa, anche il gesto più esatto resta vuoto.

Questo articolo risponde a una domanda precisa: che cos'è l'intenzione del ministro, perché è richiesta, fino a dove arriva e cosa accade quando viene meno? Per la nozione di validità in generale, si veda La validità dei sacramenti; per la materia e la forma, La materia e la forma dei sacramenti; per la persona del ministro stesso, Il ministro ordinario e straordinario.

Perché serve un'intenzione? Il solo gesto è equivoco

I tre pilastri della validità secondo il Concilio di Firenze (1439). Infografica originale di Ignispedia creata con IA.

Si potrebbe pensare che i sacramenti funzionino meccanicamente: le cose giuste, le parole giuste, e l'effetto si produce, come una formula chimica. È falso, e la ragione è semplice: i gesti e le parole dei sacramenti sono, in se stessi, ambigui.

Lavare, mangiare, ungere: atti che possono voler dire tutto

Versare acqua su qualcuno può essere un battesimo — ma anche un rinfrescamento, un gioco di bambini, una dimostrazione, un gesto teatrale. Mangiare pane può nutrire il corpo o celebrare l'Eucaristia. Un'unzione con olio può curare la pelle o conferire l'unzione degli infermi. L'atto esteriore, da solo, non determina ciò che significa. È proprio ciò che nota san Tommaso d'Aquino:

« Quando una cosa è indifferente a più usi, deve essere determinata a uno di essi per produrre un effetto determinato. Ora, gli atti compiuti nei sacramenti possono essere fatti con intenzioni diverse: così lavare con acqua, come avviene nel battesimo, può essere ordinato alla pulizia del corpo, alla salute, al gioco e a molte altre cose simili. È necessario dunque che quest'atto sia determinato a un solo significato, cioè all'effetto sacramentale, mediante l'intenzione di chi lava. » — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64, a. 8[5]

L'intenzione non è dunque un supplemento devoto: è ciò che fa di un lavacro un battesimo. Orienta l'atto ambiguo verso il suo fine sacro. Senza di essa, si hanno tutti gli ingredienti di un sacramento, ma non il sacramento — come si avrebbero tutte le parole di una promessa senza aver promesso.

Il sacramento è un atto umano, non un automatismo

Questa esigenza discende dalla natura stessa del sacramento. Un sacramento è un segno posto da un uomo nel nome di Cristo e della Chiesa; ora, un segno suppone qualcuno che voglia significare qualcosa. Una parola pronunciata per sbaglio, nel sonno o recitando un testo, non impegna nessuno; allo stesso modo, parole sacramentali pronunciate senza alcuna volontà di porle come tali non compiono nulla. Per questo i teologi annoverano l'intenzione tra le condizioni che toccano la realizzazione stessa del sacramento, e non la semplice liceità — un sacramento celebrato senza l'intenzione richiesta non è soltanto illecito: è nullo.

Si comprende allora la formula del Concilio di Firenze, che riassume tutta la dottrina in una frase, nel Decreto per gli Armeni (1439):

« Tutti questi sacramenti si realizzano mediante tre elementi: mediante le cose come materia, mediante le parole come forma, e mediante la persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Se uno di questi elementi viene meno, il sacramento non si realizza. » — Concilio di Firenze, Exsultate Deo (Decreto per gli Armeni), 22 novembre 1439[6]

Tre elementi, e se uno solo manca, nulla è compiuto. La materia e la forma sono trattate in l'articolo loro dedicato; resta il terzo elemento, l'intenzione del ministro, oggetto del presente dossier.

« Fare ciò che fa la Chiesa »: la formula di riferimento

Il minimo richiesto dalla formula « fare ciò che fa la Chiesa ». Infografica originale di Ignispedia creata con IA.

Il cuore della dottrina sta in quattro parole latine: intentio faciendi quod facit Ecclesia — l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. È la formula classica, ripresa da tutti i concili e i catechismi.

Il dogma definito a Trento

Di fronte ai Riformatori, che riducevano volentieri i sacramenti a segni della fede del credente e minimizzavano il ruolo del ministro, il Concilio di Trento ha definito, nel 1547, che l'intenzione del ministro è richiesta per la validità:

« Se qualcuno dice che nei ministri, quando realizzano e conferiscono i sacramenti, non è richiesta l'intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa: sia anatema. » — Concilio di Trento, sessione VII, Decreto sui sacramenti, canone 11, 3 marzo 1547[7]

La parola « almeno » (saltem) è preziosa: dice che la Chiesa non esige un massimo, ma un minimo. Il ministro non deve comprendere la teologia sacramentale, né condividere la fede della Chiesa su ciò che fa; gli basta voler compiere l'atto religioso che la Chiesa compie, qualunque sia il dettaglio delle sue convinzioni personali[8].

Il Catechismo: « voler fare ciò che fa la Chiesa »

Il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende la stessa regola, e lo fa a proposito del battesimo — proprio perché, in caso di necessità, chiunque può battezzare, anche un non cristiano. Questa estrema apertura rende la condizione dell'intenzione tanto più visibile:

« In caso di necessità, chiunque, anche non battezzato, purché abbia l'intenzione richiesta, può battezzare, applicando la formula battesimale trinitaria. L'intenzione richiesta è di voler fare ciò che fa la Chiesa quando battezza. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1256[9]

Un medico ateo che, davanti a un neonato in pericolo di morte, versa l'acqua e pronuncia la formula « per fare ciò che fanno i cristiani » — per rispetto alla volontà dei genitori, per esempio — battezza validamente, anche se non crede egli stesso all'effetto. Vuole fare ciò che fa la Chiesa: questo basta[10]. È l'illustrazione più chiara della formula. Per l'elenco dei ministri autorizzati secondo i sacramenti, si veda Il ministro ordinario e straordinario.

Ciò che l'intenzione NON richiede: né fede, né santità del ministro

Occorre qui sgombrare una confusione frequente. Esigere un'intenzione non significa esigere una fede né una virtù. Su questo punto la Chiesa si è pronunciata contro i donatisti fin dall'antichità, poi contro gli hussiti e i Riformatori: la validità del sacramento non dipende dalla dignità del ministro. San Tommaso lo stabilisce con chiarezza:

« Il ministro agisce nei sacramenti tenendo il posto di Cristo, e opera per la potenza di Cristo. Ora, come la virtù di Cristo non è diminuita dalla malizia del ministro, così non è richiesto che il ministro abbia la fede: un infedele può conferire un vero sacramento, purché il resto sia presente. » — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64, a. 9[11]

Trento ha definito allo stesso modo che il ministro in stato di peccato mortale conferisce un vero sacramento, purché osservi l'essenziale[12], e che la grazia è data ex opere operato, cioè per la forza dell'atto compiuto nel nome di Cristo, e non per i meriti di chi lo compie[13]. Il Catechismo lo riassume: il sacramento « non è realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio »[14]. Tutto questo sviluppo appartiene propriamente all'articolo La validità dei sacramenti: qui lo si menziona solo per ben situare l'intenzione. La regola si riassume così:

  • L'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa: richiesta per la validità.
  • La fede del ministro, la sua santità, il suo stato di grazia: non richieste per la validità (ma richieste perché agisca degnamente e lecitamente).

L'intenzione è dunque l'unico atto interiore del ministro che condiziona il sacramento. Tutto il resto — il suo fervore, la sua fede, la sua moralità — riguarda la dignità della celebrazione, non la sua realtà.

I gradi dell'intenzione: attuale, virtuale, abituale, interpretativa

Resta una questione pratica: di quale tipo di intenzione si parla? Un sacerdote che celebra venti battesimi non pensa, in ogni secondo, « voglio fare ciò che fa la Chiesa »; la sua mente può essere distratta, stanca, occupata dall'omelia che seguirà. Il suo sacramento è forse invalido? Per rispondere, la teologia distingue quattro gradi di intenzione.

Grado di intenzioneDefinizioneBasta per la validità?
AttualeIl ministro vuole, qui e ora, con attenzione presente, compiere il sacramentoSì — è l'ideale
VirtualeUn'intenzione posta prima dell'atto, non revocata, che continua a orientare il gesto anche se l'attenzione si è allentataSì — è sufficiente
AbitualeUn'intenzione un tempo posta, mai ritirata, ma che non influenza più per nulla l'atto presenteNo — insufficiente da sola
InterpretativaUn'intenzione che si sarebbe avuta se ci si avesse pensato, ma mai realmente formataNo — insufficiente
I quattro gradi classici dell'intenzione e il loro effetto sulla validità. Infografica originale di Ignispedia creata con IA.

(Lettura: non si esige un'attenzione cosciente in ogni istante; ciò che si esige è che una volontà reale di compiere il sacramento sia all'opera — attualmente o virtualmente — al momento dell'atto.)[15]

Perché l'intenzione virtuale basta

Il caso più frequente nella vita reale è l'intenzione virtuale. Un sacerdote che sale all'altare ha formato l'intenzione di celebrare la messa; se si distrae durante la consacrazione, quell'intenzione iniziale, mai revocata, continua a sorreggere il suo atto. San Tommaso notava già che non si può esigere un'attenzione continua, pena il rendere precario ogni sacramento:

« Se la mente del ministro si volge altrove mentre compie il sacramento — purché abbia avuto dapprima l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa — il sacramento è valido, perché non è richiesto che egli vi pensi attualmente durante tutto lo svolgimento dell'atto. » — secondo San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64, a. 8, ad 3[16]

È una sicurezza pastorale considerevole: i fedeli non devono temere che la distrazione passeggera di un sacerdote invalidi il loro sacramento[17]. Solo una volontà positivamente contraria, o l'assenza totale di intenzione, pone un problema.

Perché l'intenzione meramente abituale non basta

Al contrario, un'intenzione soltanto abituale — un uomo battezzato un tempo ordinato sacerdote, che avrebbe « in generale » l'intenzione di compiere i sacramenti, ma la cui volontà non gioca alcun ruolo nell'atto presente (per esempio se compisse i gesti in pieno delirio, o in modo totalmente meccanico senza che la sua volontà sia impegnata) — non basta. Occorre che l'intenzione informi realmente l'atto nel momento in cui è posto. È la differenza tra un'intenzione che dorme nella memoria e un'intenzione che agisce.

Intenzione interna o semplice intenzione esterna? Una controversia classica

Dalla tesi esterna di Catharinus alla condanna del 1690. Infografica originale di Ignispedia creata con IA.

Una questione sottile ha diviso i teologi: basta che il ministro compia seriamente il rito esteriore, o bisogna inoltre che voglia interiormente fare ciò che fa la Chiesa? La risposta non è indifferente, perché decide casi concreti gravissimi.

La tesi dell'intenzione « esterna » (Catharinus)

Nel XVI secolo, il domenicano Ambrosius Catharinus (Lancelot Politi, ca. 1484-1553), seguito da alcuni altri, sostenne che per la validità bastasse che il ministro ponesse seriamente il rito esteriore proprio del sacramento, con la volontà di compiere un atto religioso — anche se dissentiva interiormente dall'intenzione della Chiesa. L'argomento: porre pubblicamente e seriamente il rito è già, oggettivamente, « fare ciò che fa la Chiesa »; non si potrebbe far dipendere la sicurezza dei fedeli da un foro interno non verificabile[18].

Questa posizione aveva un merito: proteggeva i fedeli dall'angoscia di un ministro segretamente malevolo. Ma aveva un grave difetto: riduceva il ministro a un semplice esecutore materiale e privava l'atto di ogni radicamento in una volontà reale.

La dottrina comune: è richiesta un'intenzione interna

Contro Catharinus, la quasi totalità dei teologi — e la prassi della Chiesa — ha mantenuto che è necessaria un'intenzione interna: il ministro deve volere, nel suo foro interiore, compiere l'atto sacro della Chiesa, e non soltanto mimarne seriamente l'apparenza. La Catholic Encyclopedia osserva che la tesi dell'intenzione puramente esterna « non trova più oggi difensori », la dottrina comune esigendo « una vera intenzione interna di agire come ministro di Cristo »[19]. In altre parole, l'intenzione richiesta è modesta quanto al suo contenuto (fare ciò che fa la Chiesa, nulla di più), ma deve essere reale quanto alla sua esistenza.

La condanna di Alessandro VIII (1690)

La questione fu decisa dalla Santa Sede. Il 7 dicembre 1690, sotto il papa Alessandro VIII, il Sant'Uffizio condannò una serie di proposizioni, tra cui quella che difendeva la sufficienza dell'intenzione puramente esterna:

« È valido il battesimo conferito da un ministro che osserva tutto il rito esteriore e la forma del battesimo, ma che, dentro di sé, nel suo cuore, decide in se stesso: “Non ho intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.” » — proposizione condannata con decreto del Sant'Uffizio sotto Alessandro VIII, 7 dicembre 1690[20]

Condannando questa proposizione, la Chiesa ha insegnato, a contrario, che un tale battesimo sarebbe invalido: un ministro che pone tutti i gesti corretti ma rifiuta interiormente di fare ciò che fa la Chiesa non conferisce nulla. L'intenzione interna non è dunque facoltativa. È il lucchetto dottrinale che chiude la controversia.

Quando l'intenzione viene meno: i casi limite

Distrazione, assenza o rifiuto positivo: il criterio decisivo. Infografica originale di Ignispedia creata con IA.

La teologia sacramentale, preoccupata della sicurezza delle anime, ha a lungo esaminato i casi in cui l'intenzione manca o sembra mancare. La tabella seguente ricapitola le situazioni classiche.

SituazioneIntenzione presente?Sacramento valido?
Ministro distratto, stanco, ma che ha voluto celebrareSì (virtuale)Sì
Ministro non credente che vuole « fare ciò che fanno i cristiani »SìSì
Ministro in stato di peccato grave che osserva il ritoSìSì
Attore che recita la formula sul palcoscenicoNoNo
Battesimo dato « per gioco » o per derisioneNo (volontà pervertita)No
Ministro che decide interiormente di non fare ciò che fa la ChiesaNo (rifiuto interno)No
Rito radicalmente trasformato per significare altroDeviataNo

Il battesimo « per gioco » o per derisione

San Tommaso esamina il caso di chi pronuncerebbe la formula del battesimo per scherno o per gioco. La sua risposta è netta: un'intenzione pervertita, cioè una volontà che si oppone a ciò che il sacramento è, lo rende invalido.

« Se qualcuno avesse l'intenzione di non conferire un sacramento, ma di agire per derisione o per gioco, un tale uomo non compirebbe il sacramento, perché non sembra avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. » — secondo San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 64, a. 8 e a. 10[21]

Da distinguere, precisa Tommaso, dal ministro la cui moralità è cattiva senza che la sua intenzione sacramentale lo sia: un sacerdote che consacra validamente pur nutrendo cattivi disegni sull'uso ulteriore delle ostie pone nondimeno un vero sacramento, perché la sua intenzione resta, sul punto decisivo, di fare ciò che fa la Chiesa[22]. La perversità che invalida è quella che mira all'atto sacramentale stesso, non quella che lo accompagna senza toccarlo.

Il ministro che simula o rifiuta positivamente

Il caso più netto di invalidità è la simulazione: il ministro compie tutti i gesti proponendosi interiormente di non fare nulla. È esattamente la proposizione condannata da Alessandro VIII. Si ritrova qui il confine: la mancanza di attenzione non invalida (intenzione virtuale), ma il rifiuto positivo invalida. Tra la distrazione e il rifiuto c'è tutta la distanza che separa la dimenticanza passeggera dalla volontà contraria.

L'intenzione condizionale

Il ministro può anche porre un'intenzione condizionale: « Io ti battezzo se non sei già battezzato », « se sei vivo ». Quando sussiste un dubbio serio su un battesimo precedente, la Chiesa autorizza — e disciplina — il battesimo sotto condizione, per non reiterare indebitamente un sacramento che imprime un carattere indelebile[23]. La condizione vertente su un fatto presente o passato (essere già battezzato, essere vivo) non impedisce la validità; al contrario, una condizione sospesa a un evento futuro incerto vizia l'atto. Sul carattere che vieta la ripetizione di certi sacramenti, si veda Il carattere sacramentale.

Il non credente, l'automa, l'attore: tre figure da non confondere

È illuminante confrontare tre personaggi che pronunciano le stesse parole:

  • Il non credente che, in caso di urgenza, vuole « fare ciò che fanno i cristiani »: battezza validamente, perché ha l'intenzione richiesta, nonostante la sua assenza di fede.
  • L'attore che recita la formula sul palcoscenico: non battezza, perché non vuole in alcun modo porre l'atto religioso, ma solo rappresentarlo.
  • L'automa o il pappagallo che « dicesse » la formula: non fa nulla, per mancanza di ogni volontà.

La lezione è costante: non è né la fede, né l'emozione, né tantomeno la comprensione a fare il sacramento, ma la volontà di porre l'atto della Chiesa.

Le grandi decisioni della Chiesa sull'intenzione

Dal Medioevo ai giorni nostri, il magistero ha precisato a poco a poco questa dottrina. La linea del tempo seguente ne segna le tappe.

  1. ca. 1270
    San Tommaso fonda la dottrina

    Nella Somma teologica (III, q. 64), Tommaso d'Aquino stabilisce che l'intenzione « determina » l'atto ambiguo verso il suo fine sacramentale, che la fede del ministro non è richiesta, ma che un'intenzione pervertita invalida.

  2. 22 novembre 1439
    Il Concilio di Firenze formula la regola dei tre elementi

    Il Decreto per gli Armeni enuncia che ogni sacramento si realizza mediante la materia, la forma e il ministro « con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa »; se uno manca, il sacramento non si compie.

  3. 3 marzo 1547
    Il Concilio di Trento definisce il dogma

    Il canone 11 della sessione VII definisce come verità di fede che l'intenzione « di fare almeno ciò che fa la Chiesa » è richiesta nel ministro.

  4. 7 dicembre 1690
    Alessandro VIII condanna l'intenzione puramente esterna

    Il Sant'Uffizio condanna la proposizione secondo cui un battesimo resterebbe valido se il ministro, pur ponendo il rito, decidesse interiormente di non fare ciò che fa la Chiesa.

  5. 13 settembre 1896
    Leone XIII e le ordinazioni anglicane

    Apostolicae Curae dichiara nulle le ordinazioni anglicane per difetto di forma e di intenzione, e precisa come la Chiesa giudichi l'intenzione a partire dal rito manifestato.

  6. 24 giugno 2020
    La Nota dottrinale sulla formula del battesimo

    La Congregazione per la dottrina della fede dichiara invalido il battesimo conferito con la formula « Noi ti battezziamo », perché tradisce l'azione di Cristo di cui il ministro è solo segno.

L'intenzione e la forma: il caso delle ordinazioni anglicane (1896)

Leone XIII nel 1898. Fotocalco di M. Cane pubblicato su Munsey's Magazine; Wikimedia Commons, pubblico dominio.

L'applicazione più celebre della dottrina dell'intenzione è la bolla Apostolicae Curae di Leone XIII (13 settembre 1896), che dichiarò « assolutamente nulle e del tutto vane » le ordinazioni conferite secondo il rito anglicano[24]. L'argomento del papa unisce un difetto di forma e un difetto di intenzione: sopprimendo, nel XVI secolo, le formule che esprimevano il potere di offrire il sacrificio eucaristico, l'Ordinal anglicano aveva, al tempo stesso, manifestato l'intenzione di istituire un altro rito, estraneo a ciò che la Chiesa intende fare nell'ordinazione.

Come giudica la Chiesa un'intenzione invisibile?

L'obiezione è immediata: se l'intenzione è un atto interiore, come può la Chiesa giudicarla e perfino dichiararla assente in un intero rito? Leone XIII risponde con un principio di grande portata:

« La Chiesa non giudica la mente e l'intenzione in quanto è qualcosa di interiore per natura; ma in quanto si manifesta esteriormente, è tenuta a giudicarla. Colui che, al fine di compiere e conferire il sacramento, ha impiegato seriamente e correttamente la materia e la forma richieste, è per ciò stesso presunto aver avuto l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. » — Leone XIII, Apostolicae Curae, 13 settembre 1896[25]

Due conseguenze. Anzitutto, la presunzione gioca a favore della validità: un ministro che compie seriamente il rito è presunto avere l'intenzione richiesta — non occorre scrutarne il cuore. Poi, questa presunzione può essere ribaltata dal rito stesso: se si cambia il rito « con l'intenzione manifesta di introdurre un altro rito non approvato dalla Chiesa, e di rigettare ciò che fa la Chiesa », allora « non solo l'intenzione necessaria viene meno al sacramento, ma l'intenzione è contraria e distruttiva del sacramento »[26]. È questo ragionamento che Leone XIII applica all'Ordinal anglicano: il rito, con la sua stessa trasformazione, tradiva un'intenzione positivamente altra.

Un'intenzione « avversa » piuttosto che « assente »

Notare la finezza: Leone XIII non dice tanto che gli ordinanti anglicani non avessero alcuna intenzione, ma che il loro rito esprimeva un'intenzione avversa — quella di fare altro rispetto a ciò che fa la Chiesa cattolica ordinando. È la stessa logica della simulazione condannata da Alessandro VIII, ma iscritta questa volta nella struttura oggettiva di un rito, e non nel solo foro interno di un individuo. La questione resta discussa tra teologi cattolici e anglicani, ma la decisione pontificia, riaffermata da allora, rimane la posizione della Chiesa.

« È Cristo che battezza »: la formula contraffatta e la Nota del 2020

Il ministro agisce come segno-presenza di Cristo, non come portavoce del gruppo. Infografica originale di Ignispedia creata con IA.

Nel 2020 la dottrina dell'intenzione ha conosciuto un'applicazione clamorosa e molto concreta. Diversi sacerdoti e diaconi avevano preso l'abitudine di battezzare dicendo « Noi ti battezziamo nel nome del Padre… » invece di « Io ti battezzo… », per sottolineare la dimensione comunitaria dell'atto. La Congregazione per la dottrina della fede ha risposto, il 24 giugno 2020, che tali battesimi sono invalidi, e che le persone interessate devono essere « battezzate in modo assoluto »[27].

Perché una sola parola cambia tutto

La ragione non è un formalismo pignolo, ma tocca il cuore dell'intenzione sacramentale. Il ministro non battezza nel proprio nome né a nome dell'assemblea: agisce in persona Christi, come segno dell'azione di Cristo. Sostituire « noi » a « io » significa fare della comunità il soggetto del battesimo, mentre l'unico vero battezzatore è Cristo. La Nota dottrinale è esplicita:

« Quando il ministro dice “Io ti battezzo…”, non parla come un funzionario che interpreta un ruolo che gli è stato affidato, ma agisce ministerialmente come un segno-presenza di Cristo, che agisce nel suo Corpo, donando la sua grazia […]. » — Congregazione per la dottrina della fede, Nota dottrinale, 24 giugno 2020[28]

Il fondamento è posto dal Concilio Vaticano II: « quando qualcuno battezza, è Cristo stesso che battezza »[29]. Modificare arbitrariamente la formula equivale dunque a sostituire l'intenzione della comunità a quella di Cristo — uno spostamento che, dice la Nota, « […] un vulnus inflitto al tempo stesso alla comunione ecclesiale e al riconoscimento dell'azione di Cristo, ciò che, nei casi più gravi, rende invalido il sacramento stesso »[30].

Intenzione e formula sono legate

Il caso del 2020 mostra che l'intenzione non aleggia sopra il rito: si incarna nelle parole. La Nota lo sottolinea: « L'intenzione non può tuttavia restare solo a un livello interiore, con il rischio di una deriva soggettiva, ma si esprime nell'atto esteriore che viene posto, con l'uso della materia e della forma del sacramento »[31]. Cambiare la forma significa dunque spesso alterare l'intenzione che la forma esprime. Si ritrova qui la frontiera della materia e forma: questi tre pilastri — materia, forma, intenzione — non sono tre condizioni separate, ma tre aspetti di un unico atto, quello mediante il quale la Chiesa, e Cristo in essa, agisce. Per il sacramento interessato, si veda Il battesimo.

L'intenzione di chi riceve il sacramento

Fin qui si è parlato dell'intenzione del ministro. Ma anche chi riceve un sacramento deve fornire un'intenzione? La risposta dipende dall'età e dalla natura del sacramento.

I bambini piccoli: nessuna intenzione richiesta

Per i sacramenti che non suppongono l'uso di ragione — in primo luogo il battesimo dei neonati — il soggetto non ha evidentemente alcuna intenzione da formare. È la Chiesa che supplisce con la sua fede, e il bambino riceve realmente la grazia. È una delle ragioni per cui il battesimo dei più piccoli è sempre stato praticato: il sacramento agisce ex opere operato, indipendentemente da un percorso soggettivo del bambino[32]. Su questo sacramento, si veda Il battesimo.

Gli adulti: un'intenzione almeno abituale

Per un adulto capace di ragione, invece, è richiesta un'intenzione di ricevere: non si può essere battezzati, cresimati o sposati contro la propria volontà, né senza volerlo. Ma il grado richiesto varia. Per sacramenti come la penitenza o il matrimonio — che sono, per natura, atti personali (il penitente accusa i propri peccati, gli sposi scambiano il consenso) — occorre un'intenzione almeno virtuale e impegnata. Per altri, un'intenzione anche abituale può bastare alla validità della ricezione, mentre la disposizione attuale condiziona allora i frutti piuttosto che la validità[33]. Questa intenzione del soggetto è, del resto, distinta dalla questione di sapere se riceve il sacramento con frutto — un soggetto mal disposto può ricevere un sacramento valido ma infruttuoso, come si vede in La validità dei sacramenti.

Bisogna preoccuparsi della validità dei propri sacramenti?

Una lettura rapida di tutto ciò potrebbe generare angoscia: « e se il sacerdote che mi ha battezzato non aveva la buona intenzione? E se la mia era insufficiente? » La Chiesa risponde con fermezza: no, non bisogna preoccuparsi. Diverse ragioni convergono.

Anzitutto, la presunzione di validità posta da Apostolicae Curae: ogni ministro che compie seriamente il rito è presunto avere l'intenzione richiesta[34]. Il dubbio sistematico non ha fondamento; occorre un motivo serio e positivo per sospettare un'invalidità. Poi, l'intenzione minima richiesta è facilissima da raggiungere: voler fare ciò che fanno i cristiani basta, ed è il caso dell'immensa maggioranza dei ministri, anche tiepidi o distratti. Infine, la Chiesa dispone di rimedi ordinati — il battesimo sotto condizione[35] quando permane un dubbio serio su un battesimo, e per il matrimonio la sanatio in radice quando permane il consenso degli sposi — senza che mai si debba reiterare un sacramento per scrupolo.

La dottrina dell'intenzione non è dunque una trappola, ma una garanzia: dice che i sacramenti sono atti umani e liberi, posti nel nome di Cristo, e non automatismi magici; e al tempo stesso, con la presunzione di rettitudine e la modestia dell'intenzione richiesta, assicura ai fedeli la sicurezza di cui la loro vita spirituale ha bisogno: Cristo, nella sua Chiesa, non lascia mancare la sua grazia a chi la cerca in buona fede.

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Concilio di Firenze, Exsultate Deo (Decreto per gli Armeni), 22 novembre 1439 — Denzinger-Hünermann n. 1312 (ant. DZ 695): « Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia. Quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum. » — « Tutti questi sacramenti si realizzano mediante tre elementi: le cose come materia, le parole come forma e la persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; se uno manca, il sacramento non si realizza. »

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  2. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Decreto sui sacramenti in generale, canone 11 — Denzinger-Hünermann n. 1611 (ant. DZ 854): « Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia : anathema sit. »

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  3. Concilio Vaticano II, costituzione Sacrosanctum Concilium sulla liturgia, 4 dicembre 1963, n. 7: « quando qualcuno battezza, è Cristo stesso che battezza » (nota 21: sant'Agostino, Trattato sul Vangelo di Giovanni VI, I, 7; PL 35, 1428).

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  4. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Decreto sui sacramenti in generale, canone 8 — Denzinger-Hünermann n. 1608 (ant. DZ 851): la grazia è conferita ex opere operato dai sacramenti della Nuova Legge, e non per la sola fede nella promessa divina.

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  5. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ pars, questione 64, articolo 8 (« L'intenzione del ministro è richiesta nei sacramenti? »): un atto indifferente a più usi (lavare con acqua può mirare alla pulizia, alla salute, al gioco…) deve essere « determinato » all'effetto sacramentale mediante l'intenzione di chi agisce; l'ad 3 precisa che l'attenzione attuale non è richiesta durante tutto il rito se un'intenzione è stata prima formata (intenzione virtuale).

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  6. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1256 (Mame/Plon, edizione tipica latina del 1997): i ministri ordinari del battesimo; in caso di necessità, ogni persona « avente l'intenzione richiesta » può battezzare, « l'intenzione richiesta » essendo « di voler fare ciò che fa la Chiesa battezzando » (cfr. CIC, can. 861).

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  7. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ pars, questione 64, articolo 9 (« La fede è richiesta nel ministro? »): il ministro agisce « tenendo il posto di Cristo » e per la sua potenza; come la malizia del ministro non diminuisce la virtù di Cristo, così la sua fede non è maggiormente richiesta — un infedele può conferire un vero sacramento.

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  8. Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Decreto sui sacramenti in generale, canone 12 — Denzinger-Hünermann n. 1612 (ant. DZ 855): il ministro in stato di peccato mortale realizza e conferisce nondimeno un vero sacramento, purché osservi tutto ciò che è essenziale.

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  9. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1127-1128: i sacramenti agiscono ex opere operato, « per il fatto stesso che l'azione sacramentale è compiuta »; « il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio » (citando san Tommaso d'Aquino, Somma teologica, III, q. 68, a. 8).

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  10. Catholic Encyclopedia, art. « Intention », New York, Robert Appleton Company, 1910 (vol. VIII): distinzione tra intenzione attuale, virtuale, abituale e interpretativa; l'intenzione attuale o virtuale basta alla validità, l'intenzione puramente abituale o interpretativa non basta; esposizione della controversia sull'intenzione esterna (Ambrosius Catharinus, Salmeron) e conclusione che questa tesi « non trova più oggi difensori », la dottrina comune esigendo « una vera intenzione interna di agire come ministro di Cristo »; condizioni di intenzione richieste nel soggetto adulto.

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  11. Decreto del Sant'Uffizio, sotto il papa Alessandro VIII, 7 dicembre 1690 — proposizione 28 condannata, Denzinger-Hünermann n. 2328 (ant. DZ 1318): « Valet baptismus collatus a ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: Non intendo, quod facit Ecclesia. » La condanna insegna a contrario che un tale battesimo è invalido: l'intenzione interna di fare ciò che fa la Chiesa è necessaria.

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  12. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIIᵃ pars, questione 64, articoli 8-10: un'intenzione pervertita (agire « per derisione o per gioco », senza voler fare ciò che fa la Chiesa) invalida il sacramento, mentre una cattiva intenzione estranea all'atto sacramentale (un disegno colpevole sull'uso ulteriore) non lo invalida.

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  13. Codice di diritto canonico (1983), can. 869: regole del battesimo conferito sotto condizione in caso di dubbio fondato sulla realtà o validità di un battesimo precedente — al fine di non reiterare un sacramento che imprime un carattere indelebile.

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  14. Leone XIII, bolla Apostolicae Curae sull'invalidità delle ordinazioni anglicane, 13 settembre 1896 — Denzinger-Hünermann n. 3315-3319, in particolare 3318: « La Chiesa non giudica la mente e l'intenzione in quanto è qualcosa di interiore per natura; ma in quanto si manifesta esteriormente, è tenuta a giudicarla »; colui che ha impiegato seriamente e correttamente la materia e la forma è « per ciò stesso presunto aver avuto l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa »; ma se il rito è cambiato « con l'intenzione manifesta di introdurre un altro rito non approvato dalla Chiesa e di rigettare ciò che fa la Chiesa », l'intenzione è « contraria e distruttiva del sacramento ».

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  15. Congregazione per la dottrina della fede, Responsum ad propositum dubium sulla validità del battesimo conferito con la formula « Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo », 24 giugno 2020: un tale battesimo è « invalido »; le persone così battezzate devono essere « battezzate in modo assoluto ».

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  16. Congregazione per la dottrina della fede, Nota dottrinale che accompagna il Responsum, 24 giugno 2020: « Modificare di propria iniziativa la forma di celebrazione di un sacramento non costituisce un semplice abuso liturgico, la trasgressione di una norma positiva, ma un vulnus inflitto al tempo stesso alla comunione ecclesiale e al riconoscimento dell'azione di Cristo, ciò che, nei casi più gravi, rende invalido il sacramento stesso »; « Quando il ministro dice “Io ti battezzo…”, non parla come un funzionario che interpreta un ruolo che gli è stato affidato, ma agisce ministerialmente come un segno-presenza di Cristo, che agisce nel suo Corpo, donando la sua grazia […] »; « L'intenzione non può tuttavia restare solo a un livello interiore, con il rischio di una deriva soggettiva, ma si esprime nell'atto esteriore che viene posto, con l'uso della materia e della forma del sacramento ».

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