Al capezzale di un neonato in pericolo di morte, un'infermiera non credente gli versa dell'acqua sulla fronte dicendo «Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo». A poche strade di distanza, in una chiesa, un sacerdote pronuncia sul pane le parole di Cristo e, secondo la fede cattolica, lo cambia nel suo Corpo. Due gesti sacramentali — eppure il primo può essere compiuto da chiunque, mentre il secondo appartiene al solo sacerdote. Perché questa differenza? Perché ogni sacramento richiede un ministro, ma la Chiesa non ha affidato tutti i sacramenti alle stesse mani.
Il ministro di un sacramento è la persona che lo compie o lo conferisce. La teologia distingue due figure: il ministro ordinario, al quale il diritto attribuisce abitualmente l'amministrazione di un sacramento, e il ministro straordinario, che può amministrarlo in circostanze particolari — per supplenza, delega o necessità. Questa distinzione non è una sottigliezza amministrativa: disegna una vera gerarchia del sacro, in cui ciascun sacramento è rimesso a un grado preciso della Chiesa secondo ciò che esso impegna.
Questo articolo risponde a una domanda semplice da formulare, ma ricca di conseguenze: chi può conferire ciascun sacramento, e a quali condizioni? Vedremo anzitutto che cos'è un ministro e perché è richiesto; poi la distinzione ordinario / straordinario — con un tranello di vocabolario da evitare, quello del «ministro straordinario della santa comunione»; quindi il ministro dei sette sacramenti uno per uno, dal battesimo al matrimonio; infine il modo in cui la Chiesa supplisce in caso di necessità, e il senso spirituale di questa economia. Per le nozioni vicine — ciò che rende un sacramento valido o lecito, e il ruolo dell'intenzione — si rimanda agli articoli fratelli La validità dei sacramenti, La liceità dei sacramenti e L'intenzione del ministro.
Che cos'è il «ministro» di un sacramento?
Prima di distinguere i ministri tra loro, bisogna capire perché un sacramento richiede un ministro. La parola stessa illumina: minister, in latino, significa servo. Il ministro non è l'autore del sacramento; ne è lo strumento e il servo. È un'idea decisiva, perché comanda tutto il resto: se il sacramento appartenesse al ministro, il suo valore dipenderebbe dalla sua santità; poiché appartiene a Cristo, non ne dipende.
Il ministro, terzo elemento costitutivo del sacramento
Il concilio di Firenze, nel 1439, ha enumerato gli elementi senza i quali un sacramento non ha luogo. Ne conta tre — e il ministro ne è il terzo:
«Tutti questi sacramenti si compiono per mezzo di tre elementi costitutivi: delle cose che ne sono come la materia, delle parole che ne sono come la forma, e della persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Se manca uno di questi elementi costitutivi, il sacramento non si compie.» — Concilio di Firenze, decreto per gli Armeni, 1439[1]
La materia (l'acqua, l'olio, il pane e il vino…) e la forma (le parole essenziali) sono trattate nell'articolo La materia e la forma dei sacramenti; l'intenzione «di fare ciò che fa la Chiesa» in L'intenzione del ministro. Il presente articolo verte sul terzo termine: la persona del ministro. Firenze lo dice nettamente — senza un ministro abilitato, «il sacramento non si compie». Resta da sapere chi è abilitato, e a che cosa.
«Non è l'uomo che agisce, è Cristo»
La grande legge che governa la figura del ministro è che costui non agisce mai in nome proprio. Per i sacramenti che toccano il sacerdozio — e in primo luogo l'Eucaristia —, il ministro agisce in persona Christi, «nella persona di Cristo»: il sacerdote presta a Cristo la sua voce e le sue mani, e Cristo resta l'attore primo. Il Catechismo lo formula a proposito della Messa:
«Al suo vertice, Cristo stesso, che è l'attore principale dell'Eucaristia. Egli è il gran sacerdote della Nuova Alleanza. È rappresentando Lui che il vescovo o il sacerdote (agendo "in persona Christi capitis") presiede l'assemblea.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1348[2]
Per altri atti, il ministro agisce piuttosto in persona Ecclesiae, «in nome della Chiesa»: così il sacerdote o il diacono che, nel matrimonio, «riceve il consenso degli sposi in nome della Chiesa»[3]. In entrambi i casi, il principio è lo stesso: il ministro è un rappresentante, non una fonte. È ciò che fonda l'antica risposta di sant'Agostino ai donatisti — «che battezzi Pietro, è Lui che battezza; che battezzi Giuda, è ancora Lui che battezza» — sviluppata in La liceità dei sacramenti. Il sacramento non trae la sua forza dalla virtù dell'uomo, ma dalla potenza di Cristo che agisce attraverso di lui.
Perché il sacramento non è un'autoproduzione
Si potrebbe obiettare: se è Cristo che agisce, perché ci vuole un uomo del tutto? Perché non ricevere direttamente il sacramento da Dio, senza intermediario? La risposta sta nella logica dell'Incarnazione. Dio ha voluto salvare gli uomini per mezzo di uomini, attraverso segni sensibili affidati a una Chiesa visibile e gerarchica. Il sacramento non è un atto interiore che ci si dà da sé: è un dono ricevuto, che passa per un inviato. Nessuno battezza sé stesso; nessuno assolve sé stesso; nessuno ordina sé stesso. Il ministro incarna questa esteriorità della salvezza: la grazia mi viene da un Altro, attraverso il canale di una Chiesa che mi precede.
È anche per questo che il concilio di Trento ha colpito con l'anatema l'idea che ciascuno sarebbe per sé stesso il proprio ministro:
«Se qualcuno dice che tutti i cristiani hanno potere sulla parola e sull'amministrazione dei sacramenti: sia anatema.» — Concilio di Trento, sessione VII, canone 10 sui sacramenti in generale[4]
Il potere di amministrare i sacramenti non è dunque un diritto indistinto del battezzato: è ripartito da Cristo a ministri determinati. Resta da vedere come.
Ministro ordinario, ministro straordinario: una distinzione da capire
Una volta ammesso che ci vuole un ministro, la Chiesa precisa chi egli dev'essere per ciascun sacramento. Ed è qui che interviene la distinzione che dà il titolo a questo articolo: tra il ministro ordinario e il ministro straordinario.
Il ministro ordinario: colui al quale il diritto affida abitualmente il sacramento
Il ministro ordinario di un sacramento è colui al quale il diritto della Chiesa ne attribuisce l'amministrazione di per sé, nel corso normale delle cose. Lo esercita non per eccezione, ma per stato. Così il Codice di diritto canonico enuncia, sacramento per sacramento, chi è il ministro ordinario: per il battesimo, «il Vescovo, il sacerdote e il diacono»[5]; per l'unzione degli infermi, il solo sacerdote[6]; per l'ordinazione, «il Vescovo consacrato»[7]. L'espressione «ministro ordinario» non designa un ministro banale o di secondo rango: designa, al contrario, il titolare proprio del sacramento, colui al quale esso spetta d'ufficio.
Il ministro straordinario: la supplenza prevista dalla Chiesa
Il ministro straordinario è colui che può conferire il sacramento al di fuori del corso ordinario, nei casi che la Chiesa ha previsto: assenza o impedimento del ministro ordinario, necessità, pericolo di morte, delega particolare. Non si tratta mai di un potere strappato o improvvisato: la Chiesa stessa prevede e regola queste supplenze. Il ministro straordinario agisce dunque con un'abilitazione reale, ma subordinata e condizionale.
Il battesimo ne offre l'esempio più netto. Il suo ministro ordinario è il chierico; ma in caso di necessità, il diritto si apre larghissimamente:
«Se il ministro ordinario è assente o impedito, un catechista o un'altra persona deputata a questo incarico dall'Ordinario del luogo conferisce lecitamente il battesimo, e anzi, in caso di necessità, qualsiasi persona che agisca con l'intenzione richiesta.» — Codice di diritto canonico, canone 861 § 2[8]
Il catechista deputato è qui un ministro straordinario per ufficio, previsto per durare nelle missioni e nelle parrocchie senza sacerdote; e «qualsiasi persona» diventa ministro straordinario di necessità sulla soglia della morte. Torneremo più sotto su questa logica della necessità.
Un tranello di vocabolario: «ministro straordinario della comunione»
Bisogna qui dissipare una confusione frequente. Quando un fedele laico distribuisce la comunione a Messa o la porta ai malati, lo si chiama «ministro straordinario della santa comunione». Molti ne concludono che un laico potrebbe, per straordinario, celebrare l'Eucaristia. È un controsenso.
Il «ministro straordinario della comunione» non è un ministro del sacramento dell'Eucaristia: ne è soltanto il distributore. Non consacra nulla — dà ai fedeli un pane già consacrato dal sacerdote. Il Codice distingue d'altronde con cura i due registri:
«§ 1. I ministri ordinari della santa comunione sono il Vescovo, il sacerdote e il diacono. § 2. I ministri straordinari della santa comunione sono l'accolito e ogni altro fedele deputato secondo le disposizioni del can. 230 § 3.» — Codice di diritto canonico, canone 910[9]
Questo canone parla della distribuzione della comunione, non della sua confezione. Per la consacrazione, il diritto è tutt'altro e senza straordinario possibile: «Solo il sacerdote validamente ordinato è il ministro che, nella persona di Cristo, può realizzare il sacramento dell'Eucaristia.»[10] In altre parole: esistono ministri straordinari della comunione (che distribuiscono), ma non esiste un ministro straordinario della consacrazione. La parola «straordinario» qualifica il servizio della distribuzione, mai il potere di consacrare. Trattenere questa frontiera evita la maggior parte degli errori popolari sull'argomento.
Una gradazione secondo ciò che il sacramento impegna
Perché la Chiesa apre così largamente il battesimo, e riserva così gelosamente l'Eucaristia, l'assoluzione, l'unzione e l'ordine? Perché i sacramenti non toccano tutti lo stesso punto. Appare una gradazione, che si legge come una scala: più un sacramento mette in gioco il potere sacerdotale proprio — agire in persona Christi capitis, consacrare, assolvere, ordinare —, più il suo ministro dev'essere ordinato; inversamente, più un sacramento tocca l'ingresso stesso nella salvezza — il battesimo, senza il quale non ci si può salvare secondo la via ordinaria —, più la Chiesa lo apre, fino a «qualsiasi persona».
La tabella seguente ordina i sette sacramenti secondo l'estensione del loro ministro, dal più aperto al più riservato. Va letta come la mappa di tutto l'articolo.
| Sacramento | Chi può conferirlo | Ampiezza del ministro |
|---|---|---|
| Battesimo | In necessità, qualsiasi persona (anche non battezzata); ordinariamente vescovo, sacerdote, diacono | La più larga |
| Matrimonio | Gli sposi stessi (tradizione latina), davanti a un testimone qualificato della Chiesa | Caso singolare: i fedeli stessi |
| Eucaristia (comunione) | Distribuzione: vescovo, sacerdote, diacono; straordinariamente l'accolito o un laico deputato | Larga per la distribuzione |
| Confermazione | Vescovo; sacerdote munito della facoltà (di diritto o per concessione) | Riservata, ma delegabile |
| Penitenza | Il solo sacerdote, munito della facoltà (che tocca la validità) | Riservata al sacerdote |
| Unzione degli infermi | Ogni sacerdote, e il solo sacerdote | Riservata al sacerdote |
| Eucaristia (consacrazione) | Il sacerdote validamente ordinato, in persona Christi | Riservata al sacerdote |
| Ordine | Il solo vescovo consacrato (mandato pontificio richiesto per consacrare un vescovo) | La più riservata |
Questa scala non è arbitraria: traduce la natura di ciascun sacramento. La percorreremo ora sacramento per sacramento.
Il ministro di ciascun sacramento
È il cuore dell'articolo: per ciascuno dei sette sacramenti, chi ne è il ministro ordinario, chi può esserlo per straordinario, e perché. Si segue l'ordine della gradazione, dal più aperto al più riservato.
Il battesimo: dal diacono al passante di buona volontà
Il battesimo è il sacramento dal ministro più largo, perché è la porta della salvezza. Il suo ministro ordinario è triplice: «il Vescovo, il sacerdote e il diacono»[11]. Ma la sua necessità per la salvezza ha condotto la Chiesa a non farne mai dipendere l'accesso dalla presenza di un chierico. In caso di necessità, «qualsiasi persona» può battezzare, purché compia il rito e abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa:
«In caso di necessità, qualsiasi persona, anche non battezzata, avente l'intenzione richiesta, può battezzare, applicando la formula battesimale trinitaria.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1256[12]
Il concilio di Firenze lo aveva già detto in termini impressionanti: in necessità, possono battezzare validamente «non solo un sacerdote o un diacono, ma anche un laico o una donna, di più un pagano o un eretico»[13]. La ragione di questa larghezza eccezionale? «La volontà salvifica universale di Dio e la necessità del Battesimo per la salvezza»[14]. Dio non ha voluto che la salvezza di un morente dipendesse dal caso di una presenza sacerdotale. Il dettaglio di questo sacramento è trattato in Il battesimo.
La confermazione: il vescovo anzitutto, il sacerdote per facoltà
La confermazione segue un'altra logica. Il suo ministro originario è il vescovo, perché essa suggella il legame apostolico del battezzato con la Chiesa:
«Il ministro originario della Confermazione è il vescovo. Nel rito latino, il ministro ordinario della Confermazione è il vescovo.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1312-1313[15]
Ma — punto capitale — il sacerdote può confermare validamente se ne ha ricevuto la facoltà, di diritto o per concessione del vescovo. Il Codice lo precisa: il vescovo è ministro ordinario, «il sacerdote, munito di questa facoltà in virtù del diritto universale o di una concessione particolare dell'autorità competente, conferisce validamente anche lui questo sacramento»[16]. Così, in Oriente, è ordinariamente il sacerdote a confermare subito dopo il battesimo, con il sacro crisma consacrato dal vescovo[17]. Nel rito latino, il sacerdote ha di diritto la facoltà di confermare in due casi notevoli: quando battezza, in virtù del suo ufficio o di un mandato, un fanciullo uscito dall'infanzia (o un adulto) o ammette alla piena comunione un battezzato di un'altra confessione, e quando un fedele è in pericolo di morte[18].
«Se un cristiano è in pericolo di morte, qualsiasi sacerdote può dargli la Confermazione. La Chiesa vuole infatti che nessuno dei suoi figli, anche piccolissimo, esca da questo mondo senza essere stato perfezionato dallo Spirito Santo.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1314[19]
La confermazione illustra dunque un regime intermedio: riservata per eccellenza al vescovo, ma delegabile al sacerdote, al quale una facoltà conferisce il potere di darla. Vedi La confermazione.
L'Eucaristia: il solo sacerdote consacra, il diacono e il laico distribuiscono
L'Eucaristia esige di distinguere due atti che tutto oppone: consacrare e distribuire. La consacrazione — cambiare il pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo — appartiene al solo sacerdote, senza eccezione né supplenza:
«Solo i sacerdoti validamente ordinati possono presiedere l'Eucaristia e consacrare il pane e il vino perché diventino il Corpo e il Sangue del Signore.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1411[20]
La ragione è che il sacerdote agisce qui in persona Christi capitis: ci vuole, per ridire le parole di Cristo alla Cena con la loro efficacia, il sacramento dell'Ordine. Nessun laico, e neppure un diacono, può consacrare — è il limite che la parola «straordinario» non oltrepassa mai (vedi sopra).
La distribuzione della comunione, invece, si apre più largamente. I suoi ministri ordinari sono il vescovo, il sacerdote e il diacono; i suoi ministri straordinari, «l'accolito e ogni altro fedele deputato»[21], in virtù del canone 230, che permette ai laici, «laddove la necessità della Chiesa lo richieda per mancanza di ministri», di «distribuire la santa comunione»[22]. Il diacono, dal canto suo, non è mai ministro della consacrazione, ma è ministro ordinario della comunione e del viatico. Il dettaglio è trattato in L'Eucaristia.
La penitenza: il sacerdote, e la facoltà che tocca la validità
Il sacramento della penitenza ha per solo ministro il sacerdote: «Solo il sacerdote è il ministro del sacramento della penitenza»[23]. Ma una particolarità lo avvicina alla confermazione e lo allontana dal battesimo: per assolvere validamente, il sacerdote deve non solo avere la potestà d'ordine, ma anche la facoltà di esercitarla su quel penitente.
«Perché l'assoluzione dai peccati sia valida, è richiesto che il ministro, oltre alla potestà d'ordine, abbia la facoltà di esercitarla nei confronti dei fedeli ai quali dà l'assoluzione.» — Codice di diritto canonico, canone 966 § 1[24]
È uno dei rari casi in cui un'autorizzazione della Chiesa — la facoltà, che prolunga l'antica giurisdizione — condiziona la validità stessa, e non la sola liceità. Un sacerdote senza facoltà non assolve soltanto illecitamente: non assolve (fuori dai casi di supplenza). Questo punto delicato è studiato per sé stesso in La validità dei sacramenti e La confessione. La grande eccezione — il pericolo di morte — sarà ripresa più sotto.
L'unzione degli infermi: «ogni sacerdote, e il solo sacerdote»
L'unzione degli infermi ha un ministro di una nettezza assoluta, ripreso parola per parola dal concilio di Trento dal Codice attuale:
«Ogni sacerdote, e il solo sacerdote, amministra validamente l'unzione degli infermi.» — Codice di diritto canonico, canone 1003 § 1[25]
Il Catechismo lo conferma: «Solo i sacerdoti (vescovi e presbiteri) sono i ministri dell'Unzione degli infermi»[26]. Né il diacono, né il laico possono conferirla — una nota della Congregazione per la dottrina della fede lo ha ricordato fermamente nel 2005. La formula del canone 1003 è notevole per la sua doppia delimitazione: «ogni sacerdote» (larghezza: qualsiasi sacerdote, senza riserva di facoltà per la validità) «e il solo sacerdote» (limite: mai al di sotto del sacerdozio presbiterale). Vedi L'unzione degli infermi.
L'ordine: il solo vescovo, e il mandato del papa
Il sacramento dell'Ordine — che fa i diaconi, i sacerdoti e i vescovi — ha per unico ministro il vescovo consacrato:
«Il ministro dell'ordinazione sacra è il Vescovo consacrato.» — Codice di diritto canonico, canone 1012[27]
Il Catechismo precisa che «i vescovi validamente ordinati […] conferiscono validamente i tre gradi del sacramento dell'Ordine»[28]. È il sacramento dal ministro più riservato, perché è per suo mezzo che si perpetua la successione apostolica: solo un vescovo, egli stesso nella catena ininterrotta che risale agli Apostoli, può fare altri ministri. La validità di un'ordinazione dipende dunque dalla validità della consacrazione del vescovo che ordina — donde l'importanza, per tutta la catena sacramentale, dell'integrità delle ordinazioni.
Per la validità, basta che il consacrante sia un vescovo validamente ordinato. Ma per la liceità, la Chiesa esige in più il mandato pontificio: «Non è lecito ad alcun Vescovo consacrare qualcuno Vescovo se prima non sia stata accertata l'esistenza del mandato pontificio»[29]. È precisamente il punto che separa valido e lecito nella vicenda delle consacrazioni di Écône del 1988, trattata in La liceità dei sacramenti. Il sacramento dell'Ordine in sé stesso è studiato in Il sacramento dell'ordine.
Il matrimonio: gli sposi ministri, il sacerdote testimone qualificato
Il matrimonio è il caso singolare di tutta la serie. Nella tradizione latina, i suoi ministri non sono né il vescovo, né il sacerdote, né il diacono: sono gli sposi stessi.
«Secondo la tradizione latina, sono gli sposi che, come ministri della grazia di Cristo, si conferiscono reciprocamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1623[30]
Il sacerdote o il diacono non è dunque, in Occidente, il ministro del sacramento: ne è il testimone qualificato, colui che «accoglie il consenso degli sposi in nome della Chiesa e dà la benedizione della Chiesa»[31]. La sua presenza rientra nella forma canonica richiesta per la validità: «Sono validi soltanto i matrimoni contratti davanti all'Ordinario del luogo o davanti al parroco, o davanti a un sacerdote o a un diacono delegato […], che assiste al matrimonio, e inoltre davanti a due testimoni»[32]. L'assistente «chiede la manifestazione del consenso dei contraenti, e la riceve in nome della Chiesa»[33] — ma sono bene gli sposi a fare il sacramento.
Questa disciplina conosce due notevoli ammorbidimenti. Laddove «non vi siano né sacerdote né diacono», il vescovo diocesano può, con il parere favorevole della conferenza episcopale e l'autorizzazione della Santa Sede, delegare dei laici per assistere ai matrimoni[34]. E nella forma straordinaria, quando nessun assistente qualificato è raggiungibile senza grave incomodo, i fidanzati possono sposarsi validamente «davanti ai soli testimoni» — in pericolo di morte, o se la situazione deve durare un mese[35]. La tradizione orientale, dal canto suo, tiene il sacerdote per ministro del sacramento, la sua benedizione essendo «necessaria anche alla validità»[36]. Vedi Il matrimonio.
Tabella riepilogativa dei ministri dei sette sacramenti
La tabella seguente sintetizza, per ciascun sacramento, il suo ministro ordinario, il ministro straordinario o il caso particolare previsto, e il riferimento canonico principale. Fissa in un colpo d'occhio tutto ciò che precede.
| Sacramento | Ministro ordinario | Ministro straordinario / caso | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Battesimo | Vescovo, sacerdote, diacono | In necessità: qualsiasi persona con l'intenzione richiesta | can. 861; CCC 1256 |
| Confermazione | Vescovo (rito latino) | Sacerdote munito della facoltà (battesimo di un fanciullo uscito dall'infanzia — o di un adulto —, pericolo di morte) | cann. 882-883; CCC 1312-1314 |
| Eucaristia | Consacrazione: solo il sacerdote. Comunione: vescovo, sacerdote, diacono | Distribuzione: accolito o laico deputato (can. 230 §3) | cann. 900, 910; CCC 1411 |
| Penitenza | Sacerdote munito della facoltà (tocca la validità) | Pericolo di morte: ogni sacerdote (can. 976) | cann. 965-966, 976 |
| Unzione degli infermi | Ogni sacerdote, e il solo sacerdote | — (né diacono né laico) | can. 1003; CCC 1516 |
| Ordine | Vescovo consacrato (mandato pontificio per consacrare un vescovo) | — | cann. 1012-1013; CCC 1576 |
| Matrimonio | Gli sposi (tradizione latina); il sacerdote/diacono assiste | Laico delegato (can. 1112); soli testimoni (can. 1116) | can. 1108; CCC 1623 |
Una lettura verticale dell'ultima colonna fa apparire la logica d'insieme: il battesimo e il matrimonio debordano dal cerchio del clero (fino a «qualsiasi persona» o fino agli sposi), mentre l'Eucaristia consacrata, la penitenza, l'unzione e l'ordine restano racchiusi nel sacerdozio — l'ordine, in cima a tutto, nel solo episcopato.
Quando la Chiesa supplisce: necessità e pericolo di morte
Un filo rosso attraversa tutto ciò che precede: non appena la salvezza di un'anima è in gioco, la Chiesa allarga o supplisce. Questa flessibilità non è un allentamento della disciplina; ne è lo spirito più profondo, riassunto dall'ultimo canone del Codice: «la salvezza delle anime, che dev'essere sempre nella Chiesa la legge suprema»[37].
Il pericolo di morte, grande ammorbidimento
Il pericolo di morte agisce come una chiave che apre le serrature ordinarie. Lo si è visto per ciascun sacramento: ogni fedele può allora battezzare[38]; ogni sacerdote può confermare[39]; ogni sacerdote, anche senza facoltà, può assolvere:
«In caso di pericolo di morte, ogni sacerdote, anche privo della facoltà di ascoltare le confessioni, assolve validamente e lecitamente da tutte le censure e da tutti i peccati ogni penitente.» — Codice di diritto canonico, canone 976[40]
Questo canone è l'esempio più puro del principio: un sacerdote che, in tempo normale, non assolverebbe validamente per mancanza di facoltà, sulla soglia della morte assolve «validamente e lecitamente». Non è il sacerdote che si arroga un potere: è la Chiesa che, davanti all'eternità di un'anima, gli dà la facoltà che gli mancava.
Ecclesia supplet: la Chiesa colma la facoltà mancante
La teologia canonica chiama questo meccanismo Ecclesia supplet — «la Chiesa supplisce». Quando una facoltà richiesta per la validità fa difetto, la Chiesa stessa la fornisce in certi casi — pericolo di morte, errore comune, dubbio positivo e probabile. Il sacramento, che senza ciò sarebbe invalido, diventa valido perché la Chiesa supplisce ciò che mancava al ministro. Vuol dire che il potere di conferire i sacramenti non è mai una proprietà privata del ministro: gli viene dalla Chiesa, e la Chiesa può completarlo quando il bene delle anime lo esige. Il ministro straordinario di necessità non è, in fondo, che il braccio con cui la Chiesa stessa si china sull'urgenza.
I sacramentali e le benedizioni: un ministro ancora più largo
Al di là dei sette sacramenti, la Chiesa conosce i sacramentali — benedizioni, consacrazioni di oggetti, esorcismi. Il loro ministro è ordinariamente un chierico, ma alcuni sono affidati ai laici:
«I sacramentali appartengono al sacerdozio battesimale […]. Alcune benedizioni […] possono essere impartite da laici.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1669[41]
Così dei genitori che benedicono i loro figli. Ma bisogna mantenere la distinzione: un sacramentale non è un sacramento, e la larghezza del suo ministro non pregiudica in nulla quella dei sacramenti propriamente detti. Questo argomento è trattato in I sacramentali e Le benedizioni.
Ciò che la figura del ministro ci insegna
Dietro la precisione canonica, la figura del ministro porta una lezione spirituale che vale per ogni cristiano — chierico o laico.
Il ministro, servo e non proprietario
La prima lezione è che il ministro non è mai il padrone del sacramento, ma il suo servo. La parola lo diceva fin dall'inizio: minister, servo. Il sacerdote non possiede l'Eucaristia; la riceve dalla Chiesa per darla. Il vescovo non dispone dell'episcopato; lo trasmette secondo il mandato ricevuto. Persino gli sposi, ministri del loro matrimonio, non creano il sacramento: lo amministrano secondo l'istituzione di Cristo. Tutta la disciplina dei ministri ricorda questa verità: nessuno si appropria di ciò che viene dall'alto.
La grandezza del sacerdozio e la dignità del battezzato
La gradazione dei ministri dice, in controluce, due grandezze. Da un lato, la dignità del sacerdozio ordinato: che ci voglia un vescovo per ordinare, un sacerdote per consacrare e assolvere, manifesta che questi atti toccano il potere stesso di Cristo-Capo, che nessuna buona volontà umana saprebbe sostituire. Dall'altro, la dignità del battezzato: che «qualsiasi persona» possa battezzare in caso di necessità, che gli sposi siano ministri del loro matrimonio, manifesta che il sacerdozio battesimale di tutti i fedeli non è una formula vuota. La Chiesa non oppone questi due sacerdozi: li articola. Il ministro straordinario e il ministro ordinario non si fanno concorrenza; servono, ciascuno al suo posto, lo stesso dono.
Cristo, unico gran sacerdote
L'ultima lezione è la più alta. Qualunque sia il ministro — vescovo, sacerdote, diacono, laico, sposo —, l'attore primo è sempre Cristo. È Lui che battezza quando l'infermiera versa l'acqua; è Lui che perdona quando il sacerdote assolve; è Lui che unisce quando gli sposi scambiano il loro consenso. Il ministro si cancella per lasciar passare il dono: è come il raggio di luce che attraversa senza sporcarsi. La diversità dei ministri non frammenta la salvezza; ne rivela l'unica fonte. Hic est qui baptizat — «è Lui che battezza». Tutta l'economia dei ministri non fa, in definitiva, che indicare con il dito l'unico ed eterno gran sacerdote, del quale ciascuno, alla sua misura, non è che il servo.
- 1439Concilio di Firenze
Il decreto per gli Armeni annovera «la persona del ministro» tra i tre elementi costitutivi del sacramento, accanto alla materia e alla forma (DS 1312).
- 1547Concilio di Trento, sessione VII
I canoni sui sacramenti colpiscono con l'anatema l'idea che «tutti i cristiani» avrebbero potere sull'amministrazione dei sacramenti (can. 10).
- 1917Primo Codice di diritto canonico
Il Codice del 1917 fissa in forma giuridica i ministri ordinari e straordinari di ciascun sacramento.
- 1964Vaticano II — Lumen gentium
La costituzione sulla Chiesa articola sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale, fondamento della doppia ampiezza dei ministri.
- 1973Immensae caritatis
L'istruzione di Paolo VI istituisce formalmente il ministro straordinario della santa comunione — che distribuisce, non consacra.
- 1983Codice di diritto canonico di Giovanni Paolo II
Il Codice attuale precisa, sacramento per sacramento, il ministro richiesto «per la validità» e «per la liceità» (cann. 861-1116).
- 2016De concordia inter Codices
Il motu proprio di Francesco adegua la delega dei laici per assistere ai matrimoni laddove mancano sacerdoti e diaconi (can. 1112).
Per approfondire
Articoli Ignispedia collegati
- La validità dei sacramenti — quando un sacramento «tiene»: il potere del ministro vi è una delle condizioni
- La liceità dei sacramenti — valido vs lecito: il caso delle consacrazioni di Écône (1988)
- L'intenzione del ministro — il quarto elemento costitutivo: «fare ciò che fa la Chiesa»
- La materia e la forma dei sacramenti — la «cosa» e le «parole» del sacramento
- Il carattere sacramentale — il marchio che ricevono vescovi, sacerdoti e battezzati
- Che cos'è un sacramento? — la definizione generale
- I sette sacramenti: Il battesimo · La confermazione · L'Eucaristia · La confessione · L'unzione degli infermi · L'ordine · Il matrimonio
Fonti primarie citate
- Codice di diritto canonico (1983), cann. 230, 861, 882-883, 900, 910, 965-966, 976, 1003, 1012-1013, 1108, 1112, 1116, 1752.
- Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1256, 1312-1314, 1348, 1411, 1516, 1576, 1623, 1630, 1669.
- Concilio di Firenze, decreto per gli Armeni, 22 novembre 1439 (DS 1312, 1315).
- Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale (DS 1610).
Note e riferimenti
Concilio di Firenze (ecumenico), bolla di unione con gli Armeni Exsultate Deo, decreto per gli Armeni, 22 novembre 1439 — DS 1312: «Tutti questi sacramenti si compiono per mezzo di tre elementi costitutivi: delle cose che ne sono come la materia, delle parole che ne sono come la forma, e della persona del ministro che conferisce il sacramento con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Se manca uno di questi elementi costitutivi, il sacramento non si compie.» L'elemento costitutivo «intenzione» è studiato in lintention-du-ministre.
1Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1348: «Al suo vertice Cristo stesso che è l'attore principale dell'Eucaristia. Egli è il gran sacerdote della Nuova Alleanza… È rappresentando Lui che il vescovo o il sacerdote (agendo "in persona Christi capitis") presiede l'assemblea… tutto il popolo il cui Amen manifesta la partecipazione.»
2Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1630: «Il sacerdote (o il diacono) che assiste alla celebrazione del matrimonio accoglie il consenso degli sposi in nome della Chiesa e dà la benedizione della Chiesa.» L'assistente agisce in persona Ecclesiae: non è il ministro del sacramento (tradizione latina), ma il testimone qualificato della Chiesa.
3 31Concilio di Trento, sessione VII (3 marzo 1547), Canoni sui sacramenti in generale, canone 10 — DS 1610: «Se qualcuno dice che tutti i cristiani hanno potere sulla parola e sull'amministrazione dei sacramenti: sia anatema.» Il potere di amministrare i sacramenti è dunque ripartito a ministri determinati, non detenuto indistintamente da ogni battezzato.
4Codice di diritto canonico (1983), canone 861: «§ 1. Il ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il sacerdote e il diacono… § 2. Se il ministro ordinario è assente o impedito, un catechista o un'altra persona deputata a questo incarico dall'Ordinario del luogo conferisce lecitamente il battesimo, e anzi, in caso di necessità, qualsiasi persona che agisca con l'intenzione richiesta.» Donde la doppia figura: ministro ordinario (il chierico), ministro straordinario (catechista deputato o, in necessità, qualsiasi persona).
5 8 11 38Codice di diritto canonico (1983), canone 1003 § 1: «Ogni sacerdote, e il solo sacerdote, amministra validamente l'unzione degli infermi.» (§ 2: è «dovere e diritto di tutti i sacerdoti che hanno cura d'anime» amministrarla; ogni altro sacerdote può farlo per una causa ragionevole, con il consenso almeno presunto.) Riprende la dottrina del concilio di Trento: né il diacono né il laico sono ministri di questo sacramento.
6 25Codice di diritto canonico (1983), canone 1012: «Il ministro dell'ordinazione sacra è il Vescovo consacrato.» Solo un vescovo validamente ordinato può conferire i tre gradi dell'Ordine (diaconato, presbiterato, episcopato).
7 27Codice di diritto canonico (1983), canone 910: «§ 1. I ministri ordinari della santa comunione sono il Vescovo, il sacerdote e il diacono. § 2. I ministri straordinari della santa comunione sono l'accolito e ogni altro fedele deputato secondo le disposizioni del can. 230 § 3.» Questo canone riguarda la distribuzione della comunione, mai la sua confezione (riservata al sacerdote, can. 900).
9 21Codice di diritto canonico (1983), canone 900 § 1: «Solo il sacerdote validamente ordinato è il ministro che, nella persona di Cristo, può realizzare il sacramento dell'Eucaristia.» (latino: «…sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus».) Il potere di consacrare non ammette alcun ministro straordinario.
10Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1256: ministri ordinari (vescovo, sacerdote, diacono); «in caso di necessità, qualsiasi persona, anche non battezzata, avente l'intenzione richiesta, può battezzare», applicando la formula trinitaria; fondamento nella «volontà salvifica universale di Dio e nella necessità del Battesimo per la salvezza» (rinvio a DS 1315).
12 14Concilio di Firenze, Exsultate Deo, 22 novembre 1439 — DS 1315: in caso di necessità, «non solo un sacerdote o un diacono, ma anche un laico o una donna, di più un pagano o un eretico» può battezzare validamente, a condizione di rispettare la forma e di avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.
13Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1313: «Nel rito latino, il ministro ordinario della Confermazione è il vescovo (cfr. CIC, can. 882). Anche se il vescovo può, in caso di necessità, concedere la facoltà a dei sacerdoti di amministrare la Confermazione (CIC, can. 884, § 2), conviene che la conferisca egli stesso.»
15Codice di diritto canonico (1983), canone 882: «Il Vescovo è il ministro ordinario della confermazione; il sacerdote, munito di questa facoltà in virtù del diritto universale o di una concessione particolare dell'autorità competente, conferisce validamente anche lui questo sacramento.» Per la confermazione, come per la penitenza, la facoltà ricevuta dalla Chiesa condiziona la validità (e non la sola liceità).
16Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1312: «Il ministro originario della Confermazione è il vescovo. In Oriente, è ordinariamente il sacerdote che battezza a dare anche immediatamente la Confermazione in una sola e medesima celebrazione. Lo fa tuttavia con il sacro crisma consacrato dal patriarca o dal vescovo, il che esprime l'unità apostolica della Chiesa…»
17Codice di diritto canonico (1983), canone 883: hanno di pieno diritto la facoltà di amministrare la confermazione: «1° […] coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano; 2° quanto alla persona interessata, il sacerdote che, in virtù del suo ufficio o per mandato del Vescovo diocesano, battezza qualcuno uscito dall'infanzia o ammette alla piena comunione della Chiesa; 3° per le persone in pericolo di morte, il parroco e anzi ogni sacerdote.»
18 39Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1314: «Se un cristiano è in pericolo di morte, qualsiasi sacerdote può dargli la Confermazione (cfr. CIC, can. 883, § 3). La Chiesa vuole infatti che nessuno dei suoi figli, anche piccolissimo, esca da questo mondo senza essere stato perfezionato dallo Spirito Santo con il dono della pienezza di Cristo.»
19Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1411: «Solo i sacerdoti validamente ordinati possono presiedere l'Eucaristia e consacrare il pane e il vino perché diventino il Corpo e il Sangue del Signore.»
20Codice di diritto canonico (1983), canone 230 § 3: «Laddove la necessità della Chiesa lo richieda per mancanza di ministri, i laici possono anche, anche se non sono né lettori né accoliti, supplire ad alcune delle loro funzioni, ossia esercitare il ministero della parola, presiedere le preghiere liturgiche, conferire il battesimo e distribuire la santa comunione, secondo le disposizioni del diritto.»
22Codice di diritto canonico (1983), canone 966 § 1: «Perché l'assoluzione dai peccati sia valida, è richiesto che il ministro, oltre alla potestà d'ordine, abbia la facoltà di esercitarla nei confronti dei fedeli ai quali dà l'assoluzione.» (Can. 965: «Solo il sacerdote è il ministro del sacramento della penitenza.») Caso in cui un'autorizzazione della Chiesa — la facoltà — condiziona la validità, non la sola liceità.
23 24Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1516: «Solo i sacerdoti (vescovi e presbiteri) sono i ministri dell'Unzione degli infermi. È dovere dei pastori istruire i fedeli sui benefici di questo sacramento.»
26Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1576, citando Lumen gentium 20-21: «I vescovi validamente ordinati, cioè nella linea della successione apostolica, conferiscono validamente i tre gradi del sacramento dell'Ordine» (cfr. CIC, can. 1012). Fondamento della successione apostolica.
28Codice di diritto canonico (1983), canone 1013: «Non è lecito ad alcun Vescovo consacrare qualcuno Vescovo se prima non sia stata accertata l'esistenza del mandato pontificio.» La consacrazione di un vescovo senza mandato pontificio è valida ma gravemente illecita (cfr. Écône 1988, vedi la-liceite-des-sacrements).
29Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1623: «Secondo la tradizione latina, sono gli sposi che, come ministri della grazia di Cristo, si conferiscono reciprocamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese orientali, i sacerdoti — vescovi o sacerdoti — sono i testimoni del consenso reciproco scambiato dagli sposi, ma la loro benedizione è anche necessaria alla validità del sacramento.»
30 36Codice di diritto canonico (1983), canone 1108: «§ 1. Sono validi soltanto i matrimoni contratti davanti all'Ordinario del luogo o davanti al parroco, o davanti a un sacerdote o a un diacono delegato da uno di essi, che assiste al matrimonio, e inoltre davanti a due testimoni… § 2. Per assistente al matrimonio si intende soltanto la persona che, essendo presente, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti, e la riceve in nome della Chiesa.» È la forma canonica, condizione di validità.
32 33Codice di diritto canonico (1983), canone 1112 § 1: «Laddove non vi siano né sacerdote né diacono, il Vescovo diocesano, sul parere favorevole della conferenza dei Vescovi e con l'autorizzazione della Santa Sede, può delegare dei laici per assistere ai matrimoni.» (Testo adeguato dal motu proprio De concordia inter Codices, 31 maggio 2016.)
34Codice di diritto canonico (1983), canone 1116: «§ 1. Se non è possibile avere o andare a trovare senza grave incomodo un assistente competente secondo il diritto, le persone che vogliono contrarre un vero matrimonio possono contrarlo validamente e lecitamente davanti ai soli testimoni: 1° in caso di pericolo di morte; 2° fuori del pericolo di morte, purché con prudenza sia previsto che questa situazione durerà un mese.» La forma straordinaria del matrimonio.
35Codice di diritto canonico (1983), canone 1752 (ultimo canone del Codice): «…avendo davanti agli occhi la salvezza delle anime che dev'essere sempre nella Chiesa la legge suprema» (salus animarum suprema lex). Questo principio spiega che la Chiesa allarghi o supplisca il ministro non appena la necessità della salvezza lo esiga (cfr. cann. 861 § 2, 883, 976).
37Codice di diritto canonico (1983), canone 976: «In caso di pericolo di morte, ogni sacerdote, anche privo della facoltà di ascoltare le confessioni, assolve validamente e lecitamente da tutte le censure e da tutti i peccati ogni penitente, anche in presenza di un sacerdote approvato.» Manifestazione del principio Ecclesia supplet: la Chiesa supplisce la facoltà mancante quando la salvezza lo esige.
40Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1669: i sacramentali «appartengono al sacerdozio battesimale»; «più una benedizione riguarda la vita ecclesiale e sacramentale, più la sua amministrazione è riservata al ministero ordinato»; ma «alcune benedizioni… possono essere impartite da laici» (cfr. CIC, can. 1168). Un sacramentale non è un sacramento: la larghezza del suo ministro non pregiudica quella dei sacramenti.
41