Cosa dice la Chiesa sull'annullamento del matrimonio?

L'«annullamento» cattolico non è un divorzio: è una dichiarazione di nullità che constata che un matrimonio valido non è mai esistito, per mancanza di consenso, di forma o di capacità. Motivi riconosciuti, svolgimento del processo dopo la riforma di papa Francesco, effetti sui coniugi e sui figli.

Ignispedia

Poche parole cattoliche sono fraintese quanto quella di «annullamento». Nel linguaggio comune si parla di «divorzio alla cattolica» o di un «matrimonio annullato dal Vaticano», come se la Chiesa, con una procedura e talvolta un po' di denaro, cancellasse un matrimonio diventato scomodo. Questa immagine è falsa da cima a fondo. La Chiesa insegna che un matrimonio validamente contratto e consumato tra due battezzati non può essere sciolto da alcuna potestà umana[1]: su questo punto non arretra mai. Ciò che chiama «nullità» è esattamente il contrario di un divorzio.

La parola giusta non è d'altronde «annullamento», ma dichiarazione di nullità. La sfumatura non è pignoleria da giuristi: racchiude tutto il senso del percorso. Annullare sarebbe disfare qualcosa che esiste. Dichiarare nullo significa constatare, dopo un'indagine, che un vincolo valido non ha mai cominciato a esistere — perché mancava fin dall'inizio un elemento indispensabile: un vero consenso, la forma richiesta, o la libertà di sposarsi. La Chiesa non rompe un matrimonio: riconosce che, in diritto, non c'era matrimonio da rompere.

Questo articolo spiega che cosa la Chiesa verifica realmente, perché un matrimonio può essere nullo fin dal primo giorno, quali sono i grandi motivi riconosciuti dal diritto canonico, come si svolge un processo di nullità dopo la riforma di papa Francesco, e che cosa una dichiarazione di nullità cambia — o non cambia — per i coniugi e i loro figli. La questione vicina del divorzio propriamente detto è trattata a parte: vedi Un cattolico può divorziare?.

L'annullamento non è un «divorzio cattolico»

Dichiarare, non sciogliere: la differenza decisiva

Tutto si gioca in un solo verbo. Il divorzio civile scioglie un vincolo: presuppone che un matrimonio sia esistito davvero, poi vi pone fine per il futuro. La dichiarazione di nullità non scioglie proprio nulla; guarda verso il passato e afferma che, il giorno della cerimonia, nonostante le apparenze, lo scambio dei consensi non ha prodotto un vincolo valido. Le due nozioni non sono due gradi di una stessa cosa: sono opposte.

Lo Sposalizio della Vergine (1504) di Raffaello, Pinacoteca di Brera. Raffaello, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Questa differenza ha una conseguenza immediata. Un divorzio può essere chiesto per qualsiasi matrimonio, poiché non ne giudica la validità. Una dichiarazione di nullità, invece, può essere ottenuta solo se si prova un difetto originario preciso. Non si diventa «ammissibili» alla nullità perché la coppia soffre, perché l'amore si è spento o perché la vita comune è diventata impossibile: questi drammi, per quanto reali, riguardano il prosieguo del matrimonio, non la sua nascita. La nullità si pronuncia solo su ciò che mancava già all'inizio.

Il matrimonio gode del «favore del diritto»

Il punto di partenza di ogni processo di nullità non è il sospetto, ma la presunzione inversa: quella della validità. Il Codice di Diritto Canonico pone un principio che governa tutta la materia:

«Il matrimonio gode del favore del diritto; perciò nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio, finché non si provi il contrario.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1060[2]

Giovanni Paolo II, promulgatore del Codice di diritto canonico del 1983. Beyond Forgetting, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

In altre parole, l'onere della prova grava interamente su chi contesta la validità. Finché la nullità non è dimostrata con una vera certezza morale, il matrimonio resta valido e obbliga. Questo principio — ereditato dall'adagio classico in dubio standum est pro valore matrimonii — vieta appunto che la nullità diventi una formalità di compiacenza: il dubbio non giova a chi vuole liberarsi, giova al vincolo.

Tre parole da non confondere mai

Il grande pubblico mescola tre realtà canonicamente distinte. Distinguerle è la condizione per capire la posizione della Chiesa.

NozioneChe cosa faSu che cosa verteChi decide
Divorzio civileRompe gli effetti civili di un matrimonioUn matrimonio che è esistitoLo Stato
Scioglimento canonicoScioglie un vincolo reale, nei rari casi previsti dal dirittoUn matrimonio reale ma non «rato e consumato» (non consumato, privilegio paolino o petrino)Sede apostolica (Papa) dopo istruttoria; privilegio paolino: effetto di diritto
Dichiarazione di nullitàConstata che nessun vincolo valido è mai esistitoUn matrimonio viziato da un vizio originarioIl tribunale ecclesiastico

I casi di scioglimento di un vincolo reale — matrimonio non consumato, privilegio paolino, privilegio petrino — seguono una logica diversa e sono dettagliati nell'articolo Un cattolico può divorziare?. Il presente articolo tratta unicamente della terza colonna: la nullità, ossia l'assenza di vincolo fin dall'origine.

Perché un matrimonio può essere «nullo» fin dall'inizio?

Un matrimonio non «si fa» da solo

Per la Chiesa non sono né il sacerdote, né il sindaco, né tantomeno il parroco a «sposare» gli sposi: sono gli sposi stessi a donarsi l'uno all'altra con il loro consenso. Il Catechismo è esplicito:

«Il consenso consiste in un atto umano con il quale gli sposi si donano e si ricevono reciprocamente. [...] Questo consenso che unisce gli sposi tra loro trova il suo compimento nel fatto che i due diventano una sola carne.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1627[3]

Questo consenso non è un semplice «sì» pronunciato ad alta voce. Dev'essere un atto della volontà, libero, lucido, che verta realmente su ciò che il matrimonio è. Il Catechismo lo sottolinea:

«Il consenso dev'essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave timore esterno. Nessuna potestà umana può supplire a questo consenso. Se manca questa libertà, il matrimonio è invalido.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1628[4]

È qui che si gioca tutta la questione della nullità. Se, nel momento in cui gli sposi scambiano il loro consenso, questo consenso è viziato — perché estorto, simulato, dato da qualcuno incapace, o privo della forma richiesta — allora le parole sono state dette, la festa c'è stata, ma il matrimonio non è stato contratto.

Ciò che la Chiesa verifica: consenso, capacità, forma

Matrimonio cattolico a Milwaukee (2010): gli sposi si scambiano il consenso davanti all altare. NancyHeise, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Un processo di nullità consiste dunque nel verificare, a posteriori, se le tre condizioni di un matrimonio valido erano riunite il giorno della celebrazione:

  1. La capacità: gli sposi erano liberi da ogni impedimento dirimente (non già sposati, non legati da un voto, non impediti dalla parentela, ecc.)?
  2. Il consenso: questo consenso era vero, intero, libero e illuminato?
  3. La forma: il matrimonio è stato celebrato secondo la forma canonica richiesta (davanti al ministro competente e a due testimoni)?

Un difetto su uno solo di questi tre piani basta a rendere nullo il matrimonio. Per questo il diritto classifica i motivi di nullità in tre grandi famiglie.

Le tre grandi famiglie di motivi di nullità

1. Gli impedimenti dirimenti: non si era liberi di sposarsi

Un impedimento dirimente è una circostanza che rende una persona inabile a contrarre matrimonio. Il Codice ne stende l'elenco (cann. 1083-1094). I principali:

  • Il vincolo anteriore: chi è già legato da un matrimonio valido non può contrarne un altro, anche dopo un divorzio civile (can. 1085). È l'impedimento più radicale, conseguenza diretta dell'indissolubilità.
  • La disparità di culto: il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato, senza dispensa, è invalido (can. 1086).
  • L'impotenza anteriore e perpetua, distinta dalla semplice sterilità (can. 1084).
  • La consanguineità e l'affinità in linea diretta o in grado proibito (cann. 1091-1092).
  • L'età, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità, il ratto (cann. 1083, 1087, 1088, 1089).

Questi impedimenti sono oggettivi: si constatano, indipendentemente dalle intenzioni degli sposi. Alcuni ammettono una dispensa concessa dall'autorità della Chiesa; altri, come il vincolo di un matrimonio anteriore valido, sono inderogabili.

2. Il vizio di forma: il matrimonio non è stato celebrato come dovuto

I cattolici sono tenuti, per la validità, a osservare la forma canonica: scambiare il loro consenso davanti all'Ordinario o al parroco (o a un sacerdote/diacono delegato) e a due testimoni (can. 1108). Un cattolico che si sposasse solo civilmente, o in un'altra confessione senza dispensa dalla forma, contrae un matrimonio nullo per difetto di forma. Questo motivo è in genere semplice da accertare: basta verificare i registri. È anche quello che meno si presta a discussione, perché non giudica i cuori ma un fatto esterno verificabile.

3. Il vizio di consenso: il motivo più frequente

Sessione del Concilio di Trento, il cui decreto Tametsi (1563) fissò la forma canonica del matrimonio. Matthias Burglechner, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

È di gran lunga la famiglia più vasta e più delicata, perché tocca l'atto interiore degli sposi. Il diritto distingue diversi modi in cui un consenso può essere viziato.

Il grave difetto di discrezione e l'incapacità psichica

Il canone 1095 riguarda coloro che, al momento del matrimonio, non erano psichicamente in grado di contrarlo o di assumerlo:

«Sono incapaci a contrarre matrimonio coloro: 1° che mancano dell'uso sufficiente di ragione; 2° che soffrono di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e ricevere reciprocamente; 3° che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1095[5]

Attenzione a non caricare questo canone dicendo che «chiunque era troppo immaturo». Non si tratta di una semplice leggerezza o di una mancanza di maturità affettiva ordinaria, ma di un grave difetto, o di un'incapacità di origine psichica ad assumere gli obblighi essenziali (fedeltà, permanenza, apertura ai figli, comunità di vita). La giurisprudenza della Rota Romana inquadra rigorosamente questo capo per evitare che serva da via d'uscita universale.

L'errore e il dolo

Il consenso può essere falsato da un errore determinante: errore sull'identità della persona (can. 1097), o su una qualità direttamente e principalmente voluta. Può anche essere estorto con un dolo, ossia un inganno deliberato su una qualità che, per sua natura, può turbare gravemente la vita coniugale (can. 1098) — per esempio la dissimulazione di una sterilità nota, di una grave malattia o di una paternità anteriore nascosta.

La simulazione: dire «sì» escludendo un bene del matrimonio

La simulazione è uno dei capi più importanti. Si verifica quando una persona pronuncia le parole del consenso escludendo interiormente, con un atto positivo della sua volontà, il matrimonio stesso o una delle sue proprietà essenziali:

«Se una delle parti o entrambe, con un atto positivo di volontà, escludono il matrimonio stesso, o un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1101 § 2[6]

Concretamente: chi si sposa rifiutando fin dall'inizio ogni fedeltà, o escludendo assolutamente ogni figlio, o riservandosi segretamente il diritto di andarsene in caso di fallimento — costui simula. Esteriormente dice «sì»; interiormente dice «no» a ciò che il matrimonio è. Il consenso è allora un guscio vuoto, e l'unione è nulla. Bisogna però provarlo: la legge presume che il consenso interiore sia conforme alle parole pronunciate (can. 1101 § 1).

La violenza e il grave timore

Infine, un consenso strappato con la violenza o con un grave timore proveniente dall'esterno — il matrimonio forzato, la «riparazione» imposta di una gravidanza, la pressione familiare estrema — non è libero, e il matrimonio è invalido (can. 1103). È l'applicazione diretta del principio ricordato dal Catechismo: senza libertà, niente consenso, quindi niente matrimonio[7].

La tabella seguente riepiloga i principali capi di nullità.

FamigliaMotivoCanoneIdea in una frase
ImpedimentoVincolo anteriore1085Già sposato validamente
ImpedimentoDisparità di culto1086Cattolico + non battezzato, senza dispensa
ImpedimentoImpotenza1084Incapacità anteriore e perpetua
FormaDifetto di forma canonica1108Non davanti al ministro e ai due testimoni richiesti
ConsensoIncapacità psichica1095Non in grado di volere o di assumere
ConsensoErrore / dolo1097-1098Ingannato sulla persona o su una qualità decisiva
ConsensoSimulazione1101 § 2«Sì» esteriore, «no» interiore
ConsensoViolenza, grave timore1103Consenso strappato, non libero
ConsensoCondizione1102Matrimonio subordinato a una condizione futura

Come si svolge un processo di nullità?

Il tribunale ecclesiastico e i suoi attori

La nullità non è mai constatata dagli sposi stessi, né da un semplice sacerdote: spetta a un tribunale ecclesiastico, l'officialità diocesana. Il processo mette in scena diversi attori con ruoli complementari:

  • Il giudice (o il collegio di giudici), che istruisce e decide.
  • Il difensore del vincolo (defensor vinculi), figura capitale: la sua missione è difendere la validità del matrimonio, esporre tutto ciò che depone per il vincolo. La sua presenza, resa obbligatoria da Benedetto XIV nel 1741, garantisce che la causa non sia giudicata a senso unico[8].
  • Il promotore di giustizia, l'avvocato delle parti, gli esperti (in particolare psichiatri o psicologi per le cause fondate sul canone 1095), e i testimoni.
Benedetto XIV, che rese obbligatorio il difensore del vincolo nel 1741, di Pierre Subleyras (1746). Pierre Subleyras, CC0, via Wikimedia Commons.

L'oggetto del processo non è «dar ragione» a uno sposo contro l'altro, ma stabilire una verità: questo matrimonio era valido, sì o no?

L'onere della prova: il dubbio giova al vincolo

Dato il favore del diritto (can. 1060), il tribunale può dichiarare la nullità solo se giunge alla certezza morale che il matrimonio fosse realmente invalido. Un semplice dubbio, una probabilità, un fascio di indizi insufficiente: tutto questo lascia in piedi il matrimonio. È il presidio decisivo contro l'idea di una nullità «automatica». La procedura, esigente per natura, non è una vessazione: è la condizione perché la dichiarazione dica il vero.

La riforma del 2015: il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

A lungo il processo di nullità fu ritenuto lungo, costoso e scoraggiante. L'8 settembre 2015 papa Francesco ha promulgato il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (datato 15 agosto 2015, entrato in vigore l'8 dicembre 2015), che riforma in profondità la procedura[9]. La sua intenzione è chiaramente pastorale, riassunta dal principio che domina tutto il testo:

Papa Francesco nel 2021, autore di Mitis Iudex Dominus Iesus (2015). Presidenza della Repubblica, attribuzione, via Wikimedia Commons.

«È dunque la cura della salvezza delle anime, che - oggi come ieri - resta il fine supremo delle istituzioni, delle leggi e del diritto, a condurre il Vescovo di Roma a offrire ai Vescovi questo documento di riforma [...]» — Papa Francesco, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), preambolo[10]

Questa riforma non tocca la sostanza — i motivi di nullità restano gli stessi — ma la procedura. Si regge su alcuni principi forti.

La fine della doppia sentenza conforme

In precedenza, una dichiarazione di nullità in primo grado doveva obbligatoriamente essere confermata da un secondo tribunale (regola ereditata da Benedetto XIV, Dei miseratione, 1741). Ormai basta una sola sentenza esecutiva in favore della nullità: se non c'è appello, la prima sentenza chiude la causa[11]. È la semplificazione più visibile.

Il processo più breve davanti al vescovo (processus brevior)

La riforma istituisce un processo più breve, riservato ai casi in cui la nullità è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti e in cui la domanda è portata da entrambi i coniugi — sia che la propongano insieme, sia che uno la proponga con il consenso espresso dell'altro. In questo caso è il vescovo stesso a giudicare, conformemente al suo compito di pastore. Il processo ordinario resta la via normale; il processo breve è l'eccezione riservata alle situazioni manifeste[12].

Un processo più vicino, più rapido e gratuito

Il Mitis Iudex avvicina la giustizia ai fedeli: il vescovo diocesano ridiventa pienamente giudice nella sua Chiesa, le conferenze episcopali devono vegliare sulla gratuità delle procedure per quanto possibile, e l'appello resta garantito, fino alla Rota Romana se necessario. La tabella seguente riassume ciò che cambia.

ElementoPrima del 2015Dopo Mitis Iudex
Sentenze richiesteDue sentenze conformi obbligatorieBasta una sola sentenza esecutiva
Processo breveNon esistevaProcessus brevior davanti al vescovo per casi evidenti
Ruolo del vescovoSpesso delegato al tribunaleGiudice di pieno diritto nella sua diocesi
CostoSpese talvolta dissuasiveGratuità ricercata
AppelloAutomatico e obbligatorioPossibile, non sistematico, fino alla Rota

Va sottolineato contro un malinteso frequente: questa riforma non ha reso la nullità più facile da ottenere nella sostanza. Ha reso il processo più rapido, più accessibile e meno costoso. I criteri di validità non si sono mossi di un iota.

Quali sono gli effetti di una dichiarazione di nullità?

Gli sposi sono liberi di sposarsi

La Sacra Famiglia di Raffaello: i figli restano pienamente legittimi dopo la dichiarazione di nullità. Raffaello, CC0, via Wikimedia Commons.

Una volta dichiarata la nullità con certezza morale, la conseguenza è netta: poiché nessun vincolo valido esisteva, le parti non sono sposate e sono dunque libere di contrarre matrimonio. Il Catechismo lo formula così:

«La Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del competente tribunale ecclesiastico, dichiarare la nullità del matrimonio, ossia che il matrimonio non è mai esistito. In tal caso i contraenti sono liberi di sposarsi, fermi restando gli obblighi naturali di un'unione precedente.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1629[13]

Quest'ultima incisa è essenziale: la libertà ritrovata non cancella gli obblighi naturali nati dall'unione — prima di tutto verso i figli e, se del caso, verso un partner abbandonato. La nullità regola una questione di diritto sul vincolo; non cancella le responsabilità umane che restano.

I figli restano pienamente legittimi

È il timore più diffuso, e il più infondato: una dichiarazione di nullità non rende mai i figli illegittimi. Il diritto lo garantisce espressamente:

«Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.» — Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1137[14]

Il matrimonio putativo: la buona fede protegge

La parola chiave è qui putativo. Un matrimonio invalido è detto putativo quando è stato celebrato in buona fede da almeno uno degli sposi, finché entrambi non acquistino la certezza della sua nullità (can. 1061 § 3). Ora, nell'immensa maggioranza dei casi, gli sposi si credevano realmente sposati: la loro unione era dunque putativa, e i loro figli sono legittimi. La dichiarazione di nullità, che arriva spesso anni dopo, non cambia nulla di questo statuto acquisito. Il diritto canonico ha previsto appunto la nozione di matrimonio putativo perché la verità sul vincolo non comporti mai ingiustizia verso i figli.

Il divieto eventuale (vetitum)

In alcuni casi — per esempio quando la nullità dipende da un'incapacità psichica durevole non ancora superata — il tribunale può corredare la sua sentenza di un divieto (vetitum) di contrarre un nuovo matrimonio finché la causa non sia stata trattata. Non è una punizione, ma una misura di protezione: sarebbe assurdo dichiarare nullo un primo matrimonio per incapacità, per poi lasciare subito la stessa persona a contrarne un secondo votato allo stesso fallimento.

«Un annullamento per i ricchi»? Rispondere alle obiezioni

L'obiezione del «tribunale compiacente»

L'obiezione più comune afferma che la nullità sarebbe un «divorzio cattolico» riservato a chi sa a chi bussare — o a chi può pagare. La risposta sta in tre punti. Primo, la nullità non si decreta: si prova, contro la presunzione di validità, fino alla certezza morale. Secondo, la presenza obbligatoria del difensore del vincolo, la cui funzione stessa è perorare per la validità, impedisce strutturalmente che il processo sia deciso in anticipo. Terzo, dal Mitis Iudex le conferenze episcopali sono tenute a ricercare la gratuità: l'argomento finanziario è direttamente combattuto dalla riforma.

La cifra degli annullamenti americani

Si è spesso contrapposto il numero elevato di dichiarazioni di nullità pronunciate negli Stati Uniti nei decenni passati alla loro rarità altrove. Questo contrasto reale ha alimentato il sospetto di un'«industria dell'annullamento». Ma uno squilibrio statistico non stabilisce, da solo, l'invalidità dottrinale del capo invocato: può riflettere una maggiore accessibilità dei tribunali, un ricorso più sistematico, o talvolta un'applicazione troppo larga del canone 1095 che la giurisprudenza romana si è appunto adoperata a ricondurre in carreggiata. La critica legittima verte allora su eventuali abusi di procedura, non sull'istituzione stessa della nullità, che è retta e necessaria.

La nullità non è un giudizio morale sulle persone

Una dichiarazione di nullità non dice che gli sposi hanno «agito male», né che la loro storia fu una menzogna, né che il loro amore non è esistito. Dice una cosa precisa e tecnica: agli occhi del diritto della Chiesa, il vincolo sacramentale indissolubile non si è formato, per mancanza di un elemento richiesto. Si può aver vissuto anni insieme, aver amato sinceramente, aver avuto figli — eppure non aver contratto, in senso proprio, il matrimonio. La nullità non giudica i cuori: constata un fatto giuridico e spirituale sul vincolo.

Un percorso di verità, non una scappatoia

Ciò che la Chiesa cerca veramente

In fondo, tutto il dispositivo della nullità poggia su un rifiuto: quello di mentire sul vincolo. La Chiesa potrebbe, come lo Stato, pronunciare divorzi in nome della compassione. Non lo fa, perché crede che un matrimonio valido sia segno della fedeltà indefettibile di Dio, e che nessuna sofferenza autorizzi a far finta di disfarlo. Ma rifiuta altrettanto l'inverso: mantenere sulle spalle di una persona il peso di un vincolo che, in verità, non si è mai formato. La nullità è il luogo esatto in cui queste due esigenze si incontrano — la fedeltà all'indissolubilità e il rispetto della verità.

Accompagnare i feriti senza mentire sul vincolo

Per questo la dichiarazione di nullità, ben compresa, non è una scappatoia giuridica ma un servizio della verità reso a persone spesso ferite. Richiede tempo, prove, pazienza; non promette alcun risultato in anticipo. Per molti, il percorso stesso — rileggere onestamente la storia della propria unione davanti alla Chiesa — diventa un cammino di guarigione e di pace interiore. La Chiesa non cerca né di trattenere né di liberare a ogni costo: cerca di dire, su ogni storia, ciò che è vero.

«La verità vi farà liberi.» — Vangelo secondo Giovanni, 8, 32

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1141: «Il matrimonio concluso e consumato non può essere sciolto da alcuna potestà umana né per alcuna causa, eccetto la morte.» (in latino: Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest.)

    1
  2. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1060: «Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur.» — «Il matrimonio gode del favore del diritto; perciò nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio, finché non si provi il contrario.»

    2
  3. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1627, Mame/Plon, Parigi, 1992 (citando Gaudium et spes, 48 § 1; cfr. Gen 2, 24; Mc 10, 8; Ef 5, 31).

    3
  4. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1628 (cfr. CIC, can. 1103).

    4
  5. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1095, 1°-3° (in latino: Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii...; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent).

    5
  6. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1101 § 2 (cfr. § 1: «Il consenso interno si presume conforme alle parole o ai segni usati nella celebrazione del matrimonio»).

    6
  7. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1628: senza libertà, «il matrimonio è invalido».

    7
  8. L'obbligo del difensore del vincolo (defensor vinculi) nelle cause matrimoniali è stato fissato da Benedetto XIV, costituzione Dei miseratione (3 novembre 1741); è ripreso nel Codice di Diritto Canonico (1983), can. 1432, e dettagliato nell'istruzione Dignitas connubii (2005) del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

    8
  9. Papa Francesco, lettera apostolica in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, datata 15 agosto 2015, pubblicata l'8 settembre 2015, entrata in vigore l'8 dicembre 2015 (testo integrale su vatican.va). Un testo parallelo, Mitis et misericors Iesus, riforma il processo per le Chiese orientali.

    9
  10. Papa Francesco, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), preambolo: la «cura della salvezza delle anime» (salus animarum) è presentata come «il fine supremo delle istituzioni, delle leggi e del diritto».

    10
  11. Papa Francesco, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), criterio fondamentale I: abolizione dell'esigenza di una doppia sentenza conforme; basta ormai una sola sentenza esecutiva in favore della nullità se non è impugnata con appello (cfr. can. 1679 riformato).

    11
  12. Papa Francesco, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), criteri fondamentali III e IV: il processo più breve (processus brevior) davanti al vescovo, riservato ai casi in cui la nullità sia «sostenuta da argomenti particolarmente evidenti» e richiesta da entrambi i coniugi (cfr. cann. 1683-1687 riformati).

    12
  13. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1629 (cfr. CIC, can. 1071, § 1, 3°; § 1, 4°).

    13
  14. Codice di Diritto Canonico (1983), canone 1137 (in latino: Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo); cfr. can. 1061 § 3 sulla definizione di matrimonio putativo.

    14