La scuola e i diritti dei genitori

Nella dottrina sociale della Chiesa, i genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli: un diritto-dovere essenziale, originario e inalienabile, da cui deriva il diritto fondamentale di scegliere la scuola. Lo Stato non può né monopolizzare l'istruzione né sostituirsi ai genitori, ma deve garantire una libertà effettiva, anche attraverso una giusta ripartizione dei sussidi.

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Nella dottrina cattolica, i genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli: non è né lo Stato, né la scuola, né la Chiesa stessa a detenere il diritto primo a educare, ma il padre e la madre.[1][2] Questo diritto non è una concessione che la società accorderebbe loro per benevolenza: è «originale e primordiale», radicato nel dono stesso della vita, e porta con sé un dovere altrettanto grave.[3] La scuola, lo Stato, le istituzioni vengono soltanto dopo, per aiutare, prolungare e sostenere questa missione — mai per confiscarla.

Da questo principio discende un diritto concreto e fondamentale: quello di scegliere la scuola corrispondente alle convinzioni della famiglia.[4][5] E da questo diritto discende un dovere per la pubblica autorità: non imporre una scuola unica, ma garantire una libertà reale, anche ripartendo equamente gli aiuti affinché questa libertà non sia riservata alle famiglie agiate.[6][7]

Questo articolo tratta la questione scolastica come applicazione della dottrina sociale della Chiesa: il fondamento del diritto educativo dei genitori, l'ordine delle tre società educatrici, il diritto di scegliere la scuola e le sue garanzie, i doveri che equilibrano questo diritto, le grandi obiezioni contemporanee (monopolio scolastico, neutralità, educazione affettiva, istruzione in famiglia) e il posto esatto dello Stato. Le nozioni vicine — la sussidiarietà, la famiglia come cellula di base della società, la libertà religiosa, la libertà di coscienza e la dignità della persona — sono rinviate ai rispettivi articoli.

Il principio: i genitori, primi educatori

La formula di riferimento

La formulazione più densa è quella del concilio Vaticano II, nella dichiarazione Gravissimum educationis (1965) sull'educazione cristiana. Essa collega il diritto educativo alla sua origine — la trasmissione della vita:

«I genitori, poiché hanno dato la vita ai figli, hanno il gravissimo obbligo di allevarli e, a questo titolo, devono essere riconosciuti come loro primi e principali educatori.» — Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, 3[8]

Il Catechismo della Chiesa cattolica riprende e sintetizza questa dottrina. Ricollega anzitutto l'educazione alla fecondità stessa del matrimonio:

«La fecondità dell'amore coniugale non si riduce alla sola procreazione dei figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale e alla loro formazione spirituale.» — Catechismo, § 2221[9]

Poi pone il principio della responsabilità primaria:

«I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei loro figli. Testimoniano questa responsabilità anzitutto con la creazione di un focolare, in cui la tenerezza, il perdono, il rispetto, la fedeltà e il servizio disinteressato sono di regola.» — Catechismo, § 2223[10]

Dare la vita non è dunque solo un atto biologico: è l'inizio di una missione che impegna per tutta la durata dell'infanzia e dell'adolescenza. Il focolare è la prima scuola — quella in cui si impara, prima di ogni materia, ad amare, a perdonare e a servire.[11][12]

Un diritto-dovere: essenziale, originario, inalienabile

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La dottrina cattolica non separa mai il diritto a educare dal dovere di educare: è un unico e medesimo diritto-dovere. San Giovanni Paolo II, nella Familiaris consortio (1981), ne dà la formulazione più precisa e più citata:

«Il diritto e il dovere di educazione sono per i genitori qualcosa di essenziale, per il loro legame con la trasmissione della vita; qualcosa di originale e di primordiale rispetto al dovere di educazione degli altri, in ragione dell'unicità del rapporto d'amore che esiste tra genitori e figli; qualcosa di insostituibile e di inalienabile, che non può quindi essere totalmente delegato ad altri né usurpato da altri.» — Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 36[13]

Ogni parola pesa. Essenziale: appartiene alla natura stessa della paternità e della maternità, non a una funzione sociale. Originale e primordiale: viene prima di ogni altro diritto educativo, perché nessun educatore ha con il bambino il legame d'amore unico dei genitori. Insostituibile e inalienabile: i genitori possono affidare una parte del compito ai maestri, ma non possono né dimettersi totalmente da esso, né lasciarselo strappare.[14][15]

Il diritto educativo non è dunque una proprietà che i genitori eserciterebbero per sé stessi: è un incarico ricevuto, ordinato al bene del bambino, che non possono né vendere né abbandonare. È ciò che distingue radicalmente la dottrina cattolica da un semplice «diritto di proprietà» dei genitori sul figlio: il diritto esiste a causa del dovere, e per il bene dell'educando.[16]

Il fondamento: la famiglia è anteriore allo Stato

Perché questo diritto sarebbe primo? Perché la famiglia stessa è anteriore allo Stato. È l'intuizione fondatrice di tutta la dottrina sociale, posta da Leone XIII nella Rerum novarum (1891):

«Ecco dunque costituita la famiglia, cioè la società domestica, società certo piccolissima, ma reale e anteriore a ogni società civile, alla quale, di conseguenza, dovranno necessariamente essere attribuiti certi diritti e certi doveri assolutamente indipendenti dallo Stato.» — Leone XIII, Rerum novarum, 13[17]

Se la famiglia precede lo Stato, i suoi diritti propri non le vengono dallo Stato e non possono quindi esserle tolti da esso. «L'autorità paterna non potrebbe essere abolita né assorbita dallo Stato», scrive Leone XIII, «perché ha la sua fonte là dove la vita umana prende la sua.»[18]

Pio XI radicalizza l'argomento nella Divini illius Magistri (1929) con una logica implacabile: il bambino entra nella società civile solo attraverso la famiglia, mai direttamente.

«L'uomo deve, prima di essere cittadino, esistere; e questa esistenza non la riceve dallo Stato, ma dai suoi genitori.» — Pio XI, Divini illius Magistri[19]

«La famiglia riceve dunque immediatamente dal Creatore la missione e di conseguenza il diritto di dare l'educazione al bambino, diritto inalienabile perché inseparabilmente unito allo stretto dovere correlativo, diritto anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato.» — Pio XI, Divini illius Magistri[20]

Questo fondamento antropologico comanda tutto il resto: poiché il bambino riceve l'esistenza dai suoi genitori e non dallo Stato, l'educazione — che non è che il prolungamento della generazione verso la maturità umana — spetta anzitutto a coloro che hanno dato la vita.[21][22] San Tommaso d'Aquino l'aveva formulato in una parola: il padre è «principio della generazione, dell'educazione, della disciplina, e di tutto ciò che riguarda il perfezionamento della vita umana».[23] Su questa base poggia il legame diretto con il principio di sussidiarietà: ciò che la famiglia può fare, la società superiore non deve sottrarglielo.

Le tre società educatrici

L'educazione, per Pio XI, non spetta a un'unica istanza ma a tre società necessarie, volute da Dio, distinte eppure armoniosamente ordinate: la famiglia, la Chiesa e lo Stato (società civile).[24] L'errore moderno, in tutte le sue forme, consiste nell'assolutizzarne una a scapito delle altre — il più delle volte lo Stato. La dottrina cattolica le articola secondo un ordine preciso.

SocietàTitolo del suo dirittoRuolo proprioLimite
FamigliaNaturale, primo, inalienabile (trasmissione della vita)Educare il bambino alla vita umana e alla fedeOrdinato al bene del bambino, aperto agli aiuti esterni
ChiesaSoprannaturale, « a titolo singolare » (missione ricevuta da Cristo)Formare alla pienezza della vita cristianaRispetta il diritto naturale dei genitori e la città
StatoSussidiario (al servizio del bene comune)Proteggere, sostenere, garantire, supplireNon può né monopolizzare né sostituirsi ai genitori

La famiglia: il diritto primo e naturale

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La famiglia detiene il diritto primo, perché naturale. Non dipende da alcun riconoscimento positivo: è iscritto nell'ordine della creazione.[25][26] L'educazione dovuta dai genitori è integrale: mira a tutte le dimensioni della persona. Il Codice di diritto canonico ne indica il fine:

« La vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società. » — Codice di diritto canonico (1983), can. 795[27]

Il bambino deve poter sviluppare « armoniosamente le sue doti fisiche, morali e intellettuali », acquisire « un senso più perfetto della responsabilità e un retto uso della libertà », e diventare capace di « partecipare attivamente alla vita sociale ».[28] Un'educazione che formasse solo l'intelligenza tecnica, lasciando incolti la coscienza morale e la vita spirituale, non sarebbe, in senso cattolico, una educazione vera.

La Chiesa: un titolo singolare

La Chiesa rivendica, anch'essa, un diritto a educare — ma di un ordine diverso da quello dei genitori e dello Stato. Il suo titolo è soprannaturale: le viene dalla missione ricevuta da Cristo di insegnare a tutte le nazioni.

« A titolo singolare, il dovere e il diritto di educare spettano alla Chiesa, alla quale Dio ha affidato la missione di aiutare gli uomini a poter raggiungere la pienezza della vita cristiana. » — Codice di diritto canonico (1983), can. 794, § 1[29]

Questo diritto non entra in concorrenza con quello dei genitori: lo serve. I genitori cattolici battezzano i loro figli e si impegnano a crescerli nella fede; la Chiesa li aiuta con la catechesi, i sacramenti, le scuole cattoliche. Il diritto della Chiesa e il diritto dei genitori convergono verso lo stesso fine: condurre il bambino a Dio.[30][31] Per questo il canone 798 chiede ai genitori cattolici di affidare, per quanto possibile, i figli a scuole che assicurino un'educazione cattolica, o, in mancanza, di provvedervi essi stessi fuori dalla scuola.[32]

Lo Stato: un ruolo sussidiario, non un monopolio

Resta lo Stato. Il suo diritto esiste — non è nullo — ma è di una natura del tutto diversa: è sussidiario, cioè al servizio del diritto primo delle famiglie e del bene comune. Pio XI lo formula senza ambiguità:

« È diritto, o per meglio dire dovere dello Stato proteggere con le sue leggi il diritto anteriore, definito sopra, che la famiglia ha sull'educazione cristiana del bambino, e di conseguenza anche rispettare il diritto soprannaturale della Chiesa su questa stessa educazione. » — Pio XI, Divini illius Magistri[33]

Lo Stato protegge, sostiene e, in caso di carenza, supplisce — ma non si sostituisce mai ai genitori per principio. La dichiarazione Gravissimum educationis precisa questa funzione di supplenza secondo la logica esatta della sussidiarietà:

« Secondo il principio di sussidiarietà, in caso di inadempienza dei genitori o in mancanza di iniziative di altri gruppi, spetta alla società civile, tenuto conto tuttavia dei desideri dei genitori, assicurare l'educazione. » — Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, 6[34]

« In caso di inadempienza », « tenuto conto dei desideri dei genitori »: lo Stato non educa al posto delle famiglie come se ne avesse il titolo primo, ma interviene in aiuto là dove esse mancano o chiedono il suo sostegno. È esattamente il senso del subsidium: l'autorità superiore è una riserva di soccorso, mai una forza di occupazione.[35][36]

Il diritto di scegliere la scuola

Da questo principio — i genitori primi educatori — discende una conseguenza pratica decisiva: i genitori hanno il diritto di scegliere la scuola dei loro figli. È senza dubbio l'applicazione più concreta e più discussa di tutta la dottrina.

Una libertà vera

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Il Catechismo enuncia questo diritto come fondamentale:

« Primi responsabili dell'educazione dei loro figli, i genitori hanno il diritto di scegliere per loro una scuola che corrisponda alle proprie convinzioni. Questo diritto è fondamentale. » — Catechismo, § 2229[37]

Il Codice di diritto canonico parla di una « vera libertà » — non di una libertà nominale, ma reale:

« I genitori devono godere di una vera libertà nella scelta delle scuole; per questo i fedeli devono vigilare affinché la società civile riconosca questa libertà ai genitori e, osservando la giustizia distributiva, la garantisca anche con sussidi. » — Codice di diritto canonico (1983), can. 797[38]

Gravissimum educationis aveva posto la regola già nel 1965: « Il diritto e il dovere, primi e inalienabili, di educare i figli spettano ai genitori. Essi devono dunque godere di una vera libertà nella scelta della scuola. »[39]

Una libertà reale, non solo formale: la giustizia distributiva

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Affermare il diritto non basta: bisogna ancora che sia esercitabile. Una libertà di scegliere la scuola che restasse teorica — riservata di fatto alle sole famiglie abbastanza ricche da pagare due volte (l'imposta e le rette scolastiche) — sarebbe una libertà tradita. Per questo la dottrina insiste sulla giustizia distributiva: l'equa ripartizione dell'aiuto pubblico.

« I pubblici poteri, il cui compito è proteggere e difendere le libertà dei cittadini, devono vigilare sulla giustizia distributiva ripartendo l'aiuto dei fondi pubblici in modo tale che i genitori possano godere di un'autentica libertà nella scelta della scuola dei loro figli secondo coscienza. » — Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, 6[40]

La Carta dei diritti della famiglia (Santa Sede, 1983) ne trae la conseguenza più netta, mirando esplicitamente agli oneri ingiusti:

« I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente le scuole o gli altri mezzi necessari per educare i figli secondo le loro convinzioni. I pubblici poteri devono fare in modo che le sovvenzioni pubbliche siano ripartite in maniera tale che i genitori siano davvero liberi di esercitare questo diritto, senza dover sopportare ingiustamente oneri supplementari. » — Carta dei diritti della famiglia, art. 5 b[41]

L'idea non è che lo Stato debba finanziare qualsiasi cosa, ma che non debba penalizzare finanziariamente la famiglia che sceglie una scuola conforme alla sua coscienza. Il criterio è la giustizia, non il favore: il denaro pubblico serve l'educazione dei bambini, qualunque sia l'istituto riconosciuto che la impartisce.[42][43]

Il riconoscimento fuori dalla Chiesa: il diritto internazionale

Fatto notevole, questo diritto cattolico è stato riconosciuto, nella sua formulazione, dal diritto internazionale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), al suo articolo 26, lo proclama:

« I genitori hanno, per priorità, il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli. » — Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), art. 26, § 3[44]

La parola « per priorità » (in inglese: « a prior right ») dice l'essenziale: davanti all'educazione del bambino, i genitori passano prima dello Stato. La dottrina cattolica e il diritto delle genti si incontrano qui su un punto centrale, anche se la Chiesa ne dà il fondamento più profondo — la natura della famiglia e la dignità della persona — là dove i testi internazionali si limitano spesso a porlo come un fatto giuridico.[45][46]

Un diritto equilibrato da doveri

Il diritto educativo dei genitori non è né assoluto, né arbitrario, né un potere di pura convenienza. È ordinato al bene del bambino ed è accompagnato da doveri precisi. È ciò che lo distingue da un capriccio o da un diritto di proprietà.

Il diritto non è un capriccio: è per il bene del bambino

Il diritto dei genitori esiste perché il bambino ha bisogno di essere educato, e affinché lo sia bene. Non copre quindi il diritto di educare male, di trascurare, o di privare il bambino di ciò che gli è dovuto. Il Catechismo ricorda che l'educazione dei figli è un'esigenza della legge naturale; i genitori ne rispondono.[47][48] Laddove i genitori vengono gravemente meno — abbandono, maltrattamento, privazione dell'istruzione —, il bene del bambino e il bene comune giustificano l'intervento della società civile, proprio in virtù della sua funzione sussidiaria di supplenza.[49]

Collaborare con la scuola, senza delegare tutto

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Affidare il bambino ai maestri non estingue il diritto-dovere dei genitori: lo prolunga. I genitori delegano una parte del compito, ma ne restano i primi responsabili e devono collaborare strettamente con la scuola.[50][51] Giovanni Paolo II lo ha sottolineato: la famiglia non è sola, ma resta la prima:

« La famiglia è la prima comunità educante, ma non l'unica né la sola: la dimensione comunitaria, civile ed ecclesiale dell'uomo esige e conduce a un'opera più ampia e articolata. » — Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 40[52]

La scuola, dice il Codice, è « l'aiuto principale » dei genitori nel loro compito di educatori; lungi dal soppiantarli, presuppone la loro cooperazione attiva.[53] Esiste la trappola simmetrica: genitori che si scaricano interamente sull'istituzione, aspettandosi che realizzi al loro posto l'educazione morale e spirituale, tradirebbero il loro diritto tanto quanto lo Stato che lo confiscasse.[54][55]

Il dovere di un'educazione alla fede

Per genitori cristiani, il diritto di scegliere l'educazione si accompagna al dovere di trasmettere la fede. Il Catechismo colloca questa trasmissione al cuore stesso della missione parentale: la casa è il luogo in cui il bambino fa la prima esperienza di Dio, della preghiera e della carità.[56] Il Concilio chiede ai pastori e ai fedeli di ottenere, per quanto possibile, che le leggi civili assicurino l'educazione religiosa e morale dei giovani secondo la coscienza dei genitori:

« I fedeli si adopereranno per ottenere che, nella società civile, le leggi che regolano la formazione dei giovani assicurino, nelle scuole stesse, la loro educazione religiosa e morale secondo la coscienza dei genitori. » — Codice di diritto canonico (1983), can. 799[57]

Questioni contemporanee

La dottrina non è astratta: illumina dibattiti scottanti sulla scuola di oggi. Quattro questioni tornano costantemente.

Il monopolio scolastico: un'ingiustizia condannata

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La Chiesa ha esplicitamente condannato il monopolio scolastico di Stato, cioè l'obbligo imposto alle famiglie di mandare i figli solo nelle scuole pubbliche, contro la loro coscienza. Pio XI è categorico:

« È dunque ingiusto e illecito ogni monopolio dell'educazione e dell'insegnamento che obblighi fisicamente o moralmente le famiglie a mandare i figli nelle scuole dello Stato contro gli obblighi della coscienza cristiana. » — Pio XI, Divini illius Magistri[58]

La Carta dei diritti della famiglia vi ritorna puntando la forma più sottile di monopolio — la scuola unica da cui ogni formazione religiosa sarebbe bandita:

« I diritti dei genitori sono violati quando lo Stato impone un sistema obbligatorio di educazione dal quale ogni formazione religiosa è esclusa. » — Carta dei diritti della famiglia, art. 5 d[59]

Il pluralismo scolastico non è quindi, per la Chiesa, una debolezza da tollerare: è un'esigenza di giustizia. Una società che riconoscesse un solo modello di scuola violerebbe il diritto primario dei genitori.[60][61]

La falsa neutralità: una scuola non è mai «neutra»

Un argomento frequente oppone al diritto dei genitori la pretesa neutralità della scuola pubblica: essa non imporrebbe alcuna visione del mondo, limitandosi a trasmettere saperi oggettivi. La dottrina cattolica risponde che questa neutralità è ampiamente illusoria. Ogni educazione presuppone una concezione dell'uomo, una gerarchia di valori, una risposta implicita alle questioni del bene, della libertà, del fine della vita.[62][63] Dignitatis humanae, la dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, denuncia proprio l'imposizione di « un'unica forma di educazione dalla quale ogni formazione religiosa è esclusa »:

« Si fa violenza [...] quando [...] viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale ogni formazione religiosa è esclusa. » — Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, 5[64]

Una scuola che pretende di non insegnare «alcuna religione» insegna in realtà che la religione è solo una questione privata, facoltativa, senza portata sulla verità — il che è già una posizione filosofica, non una neutralità. La vera questione non è « ci vuole una visione dell'uomo? » (ogni scuola ne ha una), ma « quale visione, e chi ha il diritto di sceglierla per il bambino? ». E la risposta della Chiesa è costante: questa scelta spetta anzitutto ai genitori.[65][66]

L'educazione affettiva e sessuale

Il terreno oggi più conteso è quello dell'educazione affettiva e sessuale. La dottrina vi applica la sua logica generale: questo ambito tocca l'intimo e la coscienza morale, quindi rientra eminentemente nel diritto primario dei genitori. Giovanni Paolo II lo afferma nella Familiaris consortio:

« L'educazione sessuale, diritto e dovere fondamentale dei genitori, deve sempre realizzarsi sotto la loro attenta guida, sia a casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro. In questo senso, la Chiesa riafferma la legge di sussidiarietà, che la scuola è tenuta a osservare quando coopera all'educazione sessuale, ponendosi nello stesso spirito che anima i genitori. » — Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 37[67]

La scuola può cooperare, ma ponendosi « nello stesso spirito » dei genitori, mai contro di loro né a loro insaputa.[68] La Carta dei diritti della famiglia riconosce d'altronde ai genitori il diritto di impedire che i figli ricevano, a scuola, insegnamenti contrari alle loro convinzioni morali e religiose, « in particolare in materia di educazione sessuale ».[69] Dignitatis humanae fonda la stessa conclusione sulla libertà religiosa: spetta ai genitori « decidere, secondo la propria convinzione religiosa, della formazione religiosa da dare ai figli ».[70]

L'istruzione in famiglia

L'istruzione in famiglia («scuola a casa») è l'attuazione più diretta del diritto educativo parentale: i genitori vi esercitano essi stessi, senza intermediari, il loro diritto-dovere primario. La dottrina non la erige a obbligo — la scuola resta l'aiuto « principale » e ordinario[71] — ma la riconosce come esercizio legittimo della libertà di scelta garantita da Gravissimum educationis e dal canone 797, a condizione che assicuri realmente la formazione integrale voluta dal canone 795 (dimensioni intellettuale, morale, sociale).[72][73][74] La logica sussidiaria vale qui pienamente: ciò che la famiglia può compiere da sé, nessuno ha il diritto di vietarglielo in linea di principio, finché il bene del bambino è assicurato.

Punti di riferimento storici

Il diritto educativo dei genitori non è una novità: attraversa tutta la dottrina sociale, da Leone XIII fino a oggi, con una notevole continuità.

  1. 1891
    Rerum novarum — Leone XIII
    la famiglia prima dello Stato

    La famiglia è una «società domestica» reale e «anteriore a qualsiasi società civile»; i suoi diritti non possono essere assorbiti dallo Stato.[75]

  2. 1929
    Divini illius Magistri — Pio XI
    il testo fondativo

    Enciclica interamente dedicata all'educazione cristiana: diritto «inalienabile» e «anteriore» dei genitori, ordine delle tre società, condanna del monopolio scolastico.[76][77]

  3. 1948
    Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
    il riconoscimento internazionale

    L'articolo 26, § 3 riconosce ai genitori «in via prioritaria» il diritto di scegliere il tipo di educazione da dare ai figli.[78]

  4. 1965
    Gravissimum educationis & Dignitatis humanae — Concilio Vaticano II
    la conferma conciliare

    I genitori «primi e principali educatori»; libertà autentica nella scelta della scuola; giusta distribuzione dei sussidi; rifiuto della scuola unica senza formazione religiosa.[79][80][81]

  5. 1981
    Familiaris consortio — Giovanni Paolo II
    la formulazione classica

    Il diritto-dovere educativo è «essenziale, originale, insostituibile e inalienabile»; la scuola coopera senza sostituirsi; legge di sussidiarietà nell'educazione sessuale.[82][83][84]

  6. 1983
    Carta dei diritti della famiglia & Codice di diritto canonico
    la codificazione

    La Carta (art. 5) e i canoni 793-799 fissano il diritto di scegliere la scuola, la «vera libertà» e il dovere dello Stato di garantirla, anche mediante sussidi.[85][86]

  7. 1992-1997
    Catechismo della Chiesa cattolica
    la sintesi

    I §§ 2221-2231 riassumono: genitori «primi responsabili», diritto «fondamentale» di scegliere la scuola, dovere dei pubblici poteri di garantirlo.[87][88]

Sintesi: un diritto primo, uno Stato al servizio

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La dottrina cattolica sulla scuola si riassume in una linea di forza: i genitori educano per primi; tutto il resto viene in aiuto. Il bambino non appartiene né allo Stato, né alla scuola, né a un progetto di società: è stato affidato a un padre e a una madre, il cui diritto di educare è il rovescio di un dovere ricevuto da Dio.[89][90]

Questo principio traccia un confine netto tra due derive simmetriche. Da un lato, lo statalismo scolastico che vorrebbe fare della scuola lo strumento di un'unica visione dell'uomo, imposta a tutti contro la coscienza delle famiglie — ciò che la Chiesa chiama monopolio e che dichiara «ingiusto e illecito».[91] Dall'altro, il disimpegno di genitori che si scaricherebbero di ogni responsabilità educativa sull'istituzione, dimenticando che il loro diritto è anzitutto un dovere.[92] Tra i due, la dottrina sociale disegna il giusto posto: una famiglia prima e responsabile, una scuola che l'aiuta, uno Stato che garantisce la libertà e supplisce alle carenze senza mai confiscare il diritto primo.[93][94]

È, in fondo, un'applicazione diretta della sussidiarietà: «non togliere alle famiglie ciò che possono fare da sole, ma sostenerle quando le loro forze non bastano più». Ed è, ancora più profondamente, un'esigenza della dignità della persona umana: rispettare in ogni bambino un essere chiamato alla verità, e in ogni famiglia la comunità d'amore meglio collocata per condurvelo.[95][96]

Per andare oltre

Note e riferimenti

  1. Concilio Vaticano II, dichiarazione Gravissimum educationis sull'educazione cristiana, 28 ottobre 1965, n. 3: «I genitori, poiché hanno dato la vita ai figli, hanno il gravissimo obbligo di allevarli e, per questo, devono essere riconosciuti come loro primi e principali educatori. Questo ruolo è di tale importanza che, dove viene meno, difficilmente può essere supplito». Testo ufficiale su Vatican.va.

    1 8 31 79 95
  2. Catechismo della Chiesa cattolica, § 2223: «I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli. Testimoniano questa responsabilità anzitutto con la creazione di un focolare, in cui la tenerezza, il perdono, il rispetto, la fedeltà e il servizio disinteressato sono regola. Il focolare è un luogo adatto all'educazione delle virtù». Testo ufficiale su Vatican.va.

    2 10 11 87 96
  3. Giovanni Paolo II, esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n. 36: «Il diritto e il dovere di educazione sono per i genitori qualcosa di essenziale, per il loro legame con la trasmissione della vita; qualcosa di originale e di primordiale rispetto al dovere di educazione degli altri, in ragione dell'unicità del rapporto d'amore che esiste tra genitori e figli; qualcosa di insostituibile e di inalienabile, che non può quindi essere totalmente delegato ad altri né usurpato da altri». Testo ufficiale su Vatican.va.

    3 13 14 16 54 82 89
  4. Catechismo della Chiesa cattolica, § 2229: «Primi responsabili dell'educazione dei figli, i genitori hanno il diritto di scegliere per loro una scuola che corrisponda alle proprie convinzioni. Questo diritto è fondamentale. I genitori hanno, per quanto possibile, il dovere di scegliere le scuole che li assisteranno al meglio nel loro compito di educatori cristiani. I pubblici poteri hanno il dovere di garantire questo diritto dei genitori e di assicurare le condizioni reali del suo esercizio». Testo ufficiale su Vatican.va.

    4 37 66 88
  5. Codice di diritto canonico (1983), can. 797: «Bisogna che i genitori godano di una vera libertà nella scelta delle scuole; perciò i fedeli devono vigilare affinché la società civile riconosca questa libertà ai genitori e, osservando la giustizia distributiva, la garantisca anche mediante sussidi». Testo ufficiale su Vatican.va. Il canone riprende la dottrina di Gravissimum educationis 6.

    5 7 38 73 86 94
  6. Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, n. 6: «Il diritto e dovere, primo e inalienabile, di educare i figli spetta ai genitori. Essi devono dunque godere di una vera libertà nella scelta della scuola». Il testo aggiunge che i pubblici poteri «devono vigilare sulla giustizia distributiva nel ripartire l'aiuto dei fondi pubblici in modo che i genitori possano godere di un'autentica libertà nella scelta della scuola dei loro figli secondo coscienza», e che, secondo il principio di sussidiarietà, «in caso di inadempienza dei genitori o in mancanza di iniziative di altri gruppi, spetta alla società civile, tenuto conto tuttavia dei desideri dei genitori, assicurare l'educazione». Testo ufficiale su Vatican.va.

    6 34 35 39 40 42 49 72 80 93
  7. Catechismo della Chiesa cattolica, § 2221: «La fecondità dell'amore coniugale non si riduce alla sola procreazione dei figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale e alla loro formazione spirituale». Il Catechismo cita Gravissimum educationis 3 e Familiaris consortio 36. Testo ufficiale su Vatican.va.

    9 47
  8. Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, n. 52: la famiglia è «scuola di più ricco umanesimo»; i figli vi trovano il primo luogo di apprendimento delle virtù umane e sociali. Testo ufficiale su Vatican.va.

    12
  9. Codice di diritto canonico (1983), can. 793, § 1: «I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare i figli; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere i mezzi e le istituzioni mediante i quali, secondo le condizioni locali, potranno meglio provvedere all'educazione cattolica dei figli». § 2: «I genitori hanno anche il diritto di beneficiare dell'aiuto che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno per provvedere all'educazione cattolica dei figli». Testo ufficiale su Vatican.va.

    15 26 48
  10. Leone XIII, enciclica Rerum novarum, 15 maggio 1891, n. 13: «Ecco dunque costituita la famiglia, cioè la società domestica, società piccolissima senza dubbio, ma reale e anteriore a qualsiasi società civile, alla quale, di conseguenza, bisognerà necessariamente attribuire certi diritti e certi doveri assolutamente indipendenti dallo Stato». Leone XIII vi afferma che l'autorità paterna non può essere né abolita né assorbita dallo Stato, poiché ha la sua fonte là dove la vita umana prende la sua. Testo ufficiale su Vatican.va. Vedi La famiglia, cellula di base della società.

    17 18 75
  11. Pio XI, enciclica Divini illius Magistri sull'educazione cristiana della gioventù, 31 dicembre 1929: «L'uomo deve, prima di essere cittadino, esistere; e questa esistenza non la riceve dallo Stato, ma dai suoi genitori». Il bambino entra nella società civile attraverso la mediazione della comunità domestica, non da solo immediatamente. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  12. Pio XI, Divini illius Magistri (1929): «La famiglia riceve dunque immediatamente dal Creatore la missione e conseguentemente il diritto di dare l'educazione al bambino, diritto inalienabile perché inseparabilmente unito al rigoroso dovere correlativo, diritto anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e per questo inviolabile da parte di qualsiasi potenza terrena». Testo ufficiale su Vatican.va.

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  13. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 102, a. 1, e Suppl. q. 41: il padre è principio della generazione, dell'educazione e della disciplina, e di tutto ciò che riguarda il perfezionamento della vita umana. L'educazione è un prolungamento naturale della generazione, che non si compie alla nascita ma conduce il bambino fino alla maturità umana. Citato e ripreso da Divini illius Magistri (1929).

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  14. Pio XI, Divini illius Magistri (1929): l'educazione spetta a tre società necessarie, distinte e armoniosamente unite, volute da Dio — la famiglia, la società civile (lo Stato) e la Chiesa —, ciascuna avente sull'educazione un titolo proporzionato alla sua natura. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  15. Codice di diritto canonico (1983), can. 795: «La vera educazione deve avere per scopo la formazione integrale della persona umana, che ha in vista il fine ultimo di essa e insieme il bene comune della società; perciò i bambini e i giovani saranno formati in modo da poter sviluppare armoniosamente i loro doni fisici, morali e intellettuali, da acquisire un senso più perfetto della responsabilità e un giusto uso della libertà, e da diventare capaci di partecipare attivamente alla vita sociale». Testo ufficiale su Vatican.va.

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  16. Codice di diritto canonico (1983), can. 794, § 1: «A titolo singolare, il dovere e il diritto di educare spettano alla Chiesa, alla quale Dio ha affidato la missione di aiutare gli uomini a poter pervenire alla pienezza della vita cristiana». § 2: i pastori d'anime hanno il dovere di disporre tutto affinché tutti i fedeli beneficino di un'educazione cattolica. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  17. Codice di diritto canonico (1983), can. 798: i genitori affideranno i figli alle scuole che assicurano un'educazione cattolica; se non possono farlo, sono tenuti a vigilare affinché i figli ricevano fuori dalla scuola la formazione cattolica loro dovuta. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  18. Pio XI, Divini illius Magistri (1929): «È diritto, o per meglio dire dovere dello Stato di proteggere con le sue leggi il diritto anteriore, definito sopra, che la famiglia ha sull'educazione cristiana del bambino, e di conseguenza anche di rispettare il diritto soprannaturale della Chiesa su questa stessa educazione». Lo Stato deve promuovere, aiutare e completare l'azione delle famiglie e della Chiesa, senza sostituirsi ad esse. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  19. Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, 22 ottobre 1983, art. 5: «Avendo dato la vita ai figli, i genitori hanno il diritto originario, primo e inalienabile di educarli; perciò devono essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli». Art. 5 b: «I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente le scuole o gli altri mezzi necessari per educare i figli secondo le loro convinzioni. I pubblici poteri devono fare in modo che le sovvenzioni pubbliche siano ripartite in modo tale che i genitori siano veramente liberi di esercitare questo diritto, senza dover sopportare ingiustamente oneri supplementari. I genitori non devono sopportare, direttamente o indirettamente, oneri supplementari che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà». Documento pubblicato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, su Vatican.va.

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  20. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 10 dicembre 1948), art. 26, § 3: «I genitori hanno, per priorità, il diritto di scegliere il tipo di educazione da dare ai figli». La formulazione inglese — «a prior right» — sottolinea l'anteriorità del diritto dei genitori rispetto a quello dello Stato. Fonte: testo ufficiale delle Nazioni Unite (un.org).

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  21. Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, n. 40: «La famiglia è la prima comunità educativa, ma non l'unica né la sola: la dimensione comunitaria, civile ed ecclesiale dell'uomo esige e conduce a un'opera più ampia e articolata, frutto della collaborazione ordinata delle diverse istanze educative. Tutte queste istanze sono necessarie, anche se ciascuna può e deve agire secondo la propria competenza e apportando il proprio caratteristico contributo». Il Papa vi tratta anche del rapporto tra la famiglia e la scuola, e del dovere dello Stato di proteggere e promuovere il diritto-dovere educativo dei genitori. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  22. Codice di diritto canonico (1983), can. 796, § 1: tra i mezzi di educazione, i fedeli tengano in grande stima le scuole, che sono l'aiuto principale dei genitori nella loro funzione di educatori. § 2: i genitori devono cooperare strettamente con i maestri di scuola ai quali affidano i figli. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  23. Catechismo della Chiesa cattolica, § 2226: l'educazione alla fede da parte dei genitori comincia fin dalla più tenera età; essa avviene già quando i membri di una famiglia si aiutano a crescere nella fede con la testimonianza di una vita cristiana. La catechesi familiare precede, accompagna e arricchisce le altre forme di insegnamento della fede. Testo ufficiale su Vatican.va.

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  24. Codice di diritto canonico (1983), can. 799: «I fedeli si adopereranno per ottenere che, nella società civile, le leggi che regolano la formazione dei giovani assicurino, nelle scuole stesse, la loro educazione religiosa e morale secondo la coscienza dei genitori». Testo ufficiale su Vatican.va.

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  25. Pio XI, Divini illius Magistri (1929): «È dunque ingiusto e illecito ogni monopolio dell'educazione e dell'insegnamento che obblighi fisicamente o moralmente le famiglie a mandare i figli nelle scuole dello Stato contro gli obblighi della coscienza cristiana, o anche contro le loro legittime preferenze». Testo ufficiale su Vatican.va.

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  26. Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia (1983), art. 5 d: «I diritti dei genitori sono violati quando lo Stato impone un sistema obbligatorio di educazione dal quale ogni formazione religiosa è esclusa». Testo su Vatican.va.

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  27. Concilio Vaticano II, dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà religiosa, 7 dicembre 1965, n. 5: «Poiché spetta ai genitori decidere, secondo la propria convinzione religiosa, della formazione religiosa da dare ai figli, il potere civile deve dunque riconoscere ai genitori la libertà di scegliere, in tutta vera libertà, le scuole o altri mezzi di educazione [...]. Una violenza è fatta ai diritti dei genitori quando i figli sono costretti a seguire, a scuola, corsi che non rispondono alla convinzione religiosa dei genitori, o quando è imposta un'unica forma di educazione da cui ogni formazione religiosa è esclusa». Il testo aggiunge che questa libertà non deve servire da pretesto per imporre alle famiglie oneri ingiusti. Testo ufficiale su Vatican.va. Vedi La libertà religiosa.

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  28. Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, n. 37: «L'educazione sessuale, diritto e dovere fondamentale dei genitori, deve sempre realizzarsi sotto la loro attenta guida, sia a casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro. In questo senso, la Chiesa riafferma la legge di sussidiarietà, che la scuola è tenuta a osservare quando coopera all'educazione sessuale, ponendosi nello stesso spirito che anima i genitori». Testo ufficiale su Vatican.va.

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  29. Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia (1983), art. 5 c: i genitori hanno il diritto di ottenere che i figli non siano obbligati a seguire corsi che non sono in accordo con le loro convinzioni morali e religiose; in particolare, l'educazione sessuale, che è un diritto fondamentale dei genitori, deve essere data sotto la loro attenta guida, a casa o in centri educativi scelti e controllati da loro. Testo su Vatican.va.

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