Lo Stato della Città del Vaticano (Stato della Città del Vaticano) è creato l'11 febbraio 1929 dall'articolo 3 del Trattato Lateranense firmato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia. Entra formalmente in esistenza il 7 giugno 1929, giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, e costituisce da allora il più piccolo Stato sovrano del mondo riconosciuto dal diritto internazionale: 44 ettari, 3,2 km di confine condivisi unicamente con l'Italia, circa 800 residenti.[1][2]
L'oggetto di questo articolo non è il racconto diplomatico dei Patti Lateranensi — che chiudono la « Questione romana » aperta nel 1870 — ma l'esame tecnico dello Stato stesso: il suo territorio, le sue leggi fondamentali, i suoi organi di governo, la sua cittadinanza, la sua moneta, i suoi simboli, la sua diplomazia. Questi tratti fanno della Città del Vaticano un oggetto giuridico unico al mondo: uno Stato ridotto alla sua più semplice espressione, la cui unica ragion d'essere è garantire la libertà visibile del Successore di Pietro nell'esercizio della sua missione spirituale universale.
La distinzione tra Santa Sede (soggetto di diritto internazionale perpetuo, fondato sul primato petrino) e Stato della Città del Vaticano (territorio sovrano creato nel 1929) è centrale. La prima firma concordati e invia nunzi; il secondo rilascia passaporti, conia euro ed emette targhe di immatricolazione. Entrambi hanno il papa come capo. Ma rispondono a due logiche giuridiche distinte che la prassi diplomatica cattolica tiene accuratamente separate.[3]
Lo Stato è oggi retto dalla Legge fondamentale promulgata dal papa Leone XIV il 31 luglio 2026, con effetto immediato — quarta costituzione del Vaticano dopo quelle di Pio XI (1929), di Giovanni Paolo II (2000) e di Francesco (13 maggio 2023, divenuta storica). Essa codifica l'apertura della presidenza e della composizione della Commissione pontificia ai non cardinali, già attuata nel 2025, e precisa il ruolo del consigliere generale e del segretario generale.[4][5]
Perché uno Stato, e perché minuscolo?
La dottrina cattolica della sovranità pontificia
Per capire perché la Chiesa ha voluto, nel 1929, ottenere uno Stato e non semplicemente una enclave amministrativa o uno status speciale, bisogna risalire alla dottrina cattolica della sovranità pontificia.
Dall'alto Medioevo, il Successore di Pietro è tenuto per un soggetto di diritto internazionale a pieno titolo, non in ragione di un qualche potere temporale detenuto in proprio, ma in ragione del suo primato spirituale universale sulla Chiesa cattolica. Questa dottrina, le cui radici medievali risalgono in particolare a Innocenzo III (1198-1216) e alla sua dottrina della plenitudo potestatis — formulata tra l'altro nella decretale Per venerabilem del maggio 1202[6] —, senza che si tratti ancora del concetto moderno di soggetto di diritto internazionale, fonda la prassi multisecolare secondo cui il papa scambia ambasciatori con i sovrani del mondo intero — prassi mantenuta dalla maggior parte delle potenze europee anche dopo la scomparsa degli Stati Pontifici nel 1870, con la duplice eccezione dell'Italia, senza relazioni con la Santa Sede dal 1870 al 1929, e della Francia, il cui governo mette fine alle relazioni ufficiali il 30 luglio 1904, prima del loro ristabilimento votato nel 1921.[7][8]
Ma questa personalità giuridica astratta, fondata sulla missione, poneva dal 1870 un problema pratico: dove risiedeva il papa? Sotto quale giurisdizione si trovava l'amministrazione centrale della Chiesa? Quale passaporto portavano il cardinale prefetto di un dicastero o il nunzio inviato a Berlino? Finché il papa si trovava fisicamente su territorio italiano, qualsiasi governo di Roma poteva, in teoria, limitare la sua corrispondenza, perquisire la sua residenza, o espellere funzionari ecclesiastici. Il canonista gesuita italiano Felice M. Cappello formulava così la dottrina nella sua Summa iuris publici ecclesiastici (Roma, 1928): la suprema libertà spirituale del papa esige, secondo lui, un'indipendenza temporale minima ma reale — indipendenza che le Garanzie del 1871 non avevano mai procurato.[9]
Il calcolo di Pio XI: minimo per restare credibile
Quando i negoziati si aprono segretamente nel 1926, Pio XI fissa un'esigenza centrale: non vuole rifare gli Stati Pontifici. Il papa dei 44 ettari ragiona in esplicita opposizione al papa dei 44 000 km² di prima del 1859 — la massima estensione degli Stati Pontifici prima delle annessioni del Risorgimento. Tre ragioni per questa scelta.
In primo luogo, rifiutare politicamente l'idea di uno Stato pontificio allargato evita ogni rimprovero di revanscismo nei confronti del giovane Regno d'Italia. Pio XI non chiede il ritorno di Bologna, delle Marche o dell'Umbria. Chiede la stretta cinta attorno alla basilica di San Pietro.
In secondo luogo, un territorio minimo riduce a zero la tentazione di trasformare la Chiesa in attore politico territoriale. Una Vatican-City di un chilometro quadrato non può farsi un esercito, non può amministrare una popolazione fiscale, non può fare politica estera territoriale. Può fare una sola cosa: ospitare il successore di Pietro e l'amministrazione centrale della Chiesa.
In terzo luogo, il carattere minuscolo rende giuridicamente incontestabile la natura esclusivamente funzionale dello Stato. Nessuno può pretendere che la Città del Vaticano sia uno Stato ordinario con interessi geopolitici propri; tutti vedono che esiste per garantire la libertà spirituale della Chiesa, e nient'altro.
Pio XI vi dà la dottrina: un territorio volontariamente ridotto al minimo, semplice punto d'appoggio che garantisce la libertà spirituale del Successore di Pietro. — Parafrasi dell'allocuzione Vogliamo anzitutto ai professori e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 13 febbraio 1929[10]
Il papa dà qui la chiave dottrinale dello Stato vaticano: il territorio non è un fine, è un punto d'appoggio solido per la missione. Tutto l'edificio giuridico del 1929 discende da questa immagine archimedea.
Santa Sede o Stato della Città del Vaticano?
Il diritto internazionale distingue rigorosamente due soggetti:
| Criterio | Santa Sede | Stato della Città del Vaticano |
|---|---|---|
| Natura | Soggetto spirituale (Successore di Pietro + Curia) | Stato sovrano in senso classico |
| Fondamento | Primato petrino, anteriore al 1929 | Trattato Lateranense (11 febbraio 1929) |
| Territorio | Nessuno in proprio | 44 ettari in Roma |
| Rappresentanza diplomatica | Nunzi apostolici (relazioni con 184 Stati nel gennaio 2024) | Targhe CV, passaporti SCV |
| Adesione ai trattati | Concordati, convenzioni sui religiosi | Convenzioni tecniche (UPU, ITU, Schengen tecnico) |
| Presenza all'ONU | Osservatore permanente dal 6 aprile 1964 | Membro dell'OSCE, osservatore FAO |
La regola pratica applicata dalla diplomazia pontificia è costante dal 1929: i trattati politici, diplomatici e dottrinali spettano alla Santa Sede; i trattati tecnici, postali, monetari, delle telecomunicazioni spettano allo Stato della Città del Vaticano.[11][12] Nel 1964, il segretario generale dell'ONU U Thant (in carica dal 1961 al 1971) accetta che sia la Santa Sede, e non lo Stato della Città, a ricevere lo status di osservatore permanente a New York — scelta che sottolinea il carattere universale e spirituale della voce vaticana all'ONU.[13]
L'11 febbraio 1929: che cosa viene creato esattamente?
Tre documenti, un solo giorno, un solo Stato
I Patti Lateranensi si compongono di tre testi firmati lo stesso giorno: un Trattato politico, un Concordato ecclesiastico, una Convenzione finanziaria. Ma solo il Trattato crea lo Stato della Città del Vaticano. Il Concordato regola i rapporti Chiesa-Stato nella penisola italiana; la Convenzione finanziaria salda materialmente la spoliazione del 1870. Lo Stato, invece, nasce esclusivamente dal Trattato — 27 articoli.[14]
Il cuore di questo Trattato sta in cinque articoli tecnici che ogni esame serio del Vaticano come Stato deve citare:
Articolo 2 — « L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le champ international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde. » (traduzione francese)[15]
Questo testo è essenziale: riconosce la sovranità della Santa Sede, non la crea. La sovranità della Santa Sede è inerente alla sua natura e anteriore al trattato. L'Italia non dà nulla: constata.
Articolo 3 — « L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété et la puissance exclusive et absolue, ainsi que la juridiction souveraine, sur le Vatican, tel qu'il est actuellement constitué, avec toutes ses dépendances et bâtiments. » (traduzione francese)[16]
È l'articolo fondativo. La piena proprietà (piena proprietà) e la giurisdizione sovrana (giurisdizione sovrana) segnano una vera sovranità statale, non una semplice extraterritorialità. L'Italia non conserva diritti residuali sul suolo vaticano.
Articolo 4 — « La souveraineté et la juridiction exclusive sur la Cité du Vatican, que l'Italie reconnaît au Saint-Siège, comportent qu'aucune ingérence du Gouvernement italien ne peut s'y exercer, et qu'il n'y a là d'autre autorité que celle du Saint-Siège. » (traduzione francese)[17]
L'espressione « nessuna ingerenza » (alcuna ingerenza) vieta positivamente all'Italia ogni atto di giurisdizione, anche amministrativo, sul suolo vaticano.[18]
Articolo 24 — « Au regard de la souveraineté qui Lui appartient également dans le champ international, le Saint-Siège déclare qu'Il veut rester et restera étranger aux compétitions temporelles entre les autres États et aux réunions internationales convoquées à cet effet, sauf si les parties en lice s'accordent à faire appel à Sa mission de paix. […] La Cité du Vatican sera toujours et en tout cas considérée comme territoire neutre et inviolable. » (traduzione francese)[19]
L'articolo 24 fissa nel marmo la neutralità perpetua della Città del Vaticano. Nessun esercito straniero può entrare in territorio vaticano, anche in caso di conflitto maggiore che coinvolga l'Italia. Questa clausola è messa alla prova durante la Seconda Guerra mondiale: tra il settembre 1943 e il giugno 1944, più di 4 000 persone perseguitate trovano asilo negli istituti religiosi di Roma e nei beni extraterritoriali della Santa Sede.[20] Giuridicamente, ogni ingresso con la forza sul suolo vaticano sarebbe stato una violazione del Trattato: la neutralità dell'articolo 24, combinata con il divieto di ingerenza dell'articolo 4, faceva del territorio vaticano un luogo giuridicamente protetto, al riparo in linea di principio da ogni ingresso con la forza.[21]
Articolo 26 — « Le Saint-Siège […] déclare définitivement et irrévocablement composée, et donc éliminée, la "question romaine", et reconnaît le Royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de Savoie, avec Rome comme capitale de l'État italien. De son côté, l'Italie reconnaît l'État de la Cité du Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife. » (traduzione francese)[22]
Riconoscimento reciproco finale, con formula simmetrica: il Vaticano riconosce il Regno d'Italia; l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano.
Il territorio definito dall'allegato I
L'allegato I del Trattato comprende una mappa catastale dettagliata firmata da entrambe le parti. Essa delimita il territorio vaticano a partire da quattro punti di riferimento:
- a nord e a ovest: le mura leonine del IX secolo, prolungate nel XV secolo dai bastioni di Niccolò V e nel XVII secolo dalle fortificazioni di Urbano VIII;
- a sud: il limite esterno di piazza San Pietro, formato dal colonnato del Bernini (1656-1667);
- a est: una fascia di travertino posata sui selciati di Piazza Pio XII e di Via della Conciliazione, che segna visivamente il confine internazionale tra l'Italia e il Vaticano.
Il territorio così delimitato copre 0,44 km² (44 ettari), di cui gran parte nei Giardini Vaticani (giardini all'italiana, giardini all'inglese, bosco).[23][24] Il confine internazionale misura 3,2 km, integralmente con l'Italia.[25] Il punto più alto, sul colle Vaticano, culmina a 78 metri; il punto più basso, piazza San Pietro, a 19 metri.[26] La cupola della basilica di San Pietro — 117,57 metri di altezza interna, 133,30 metri dal livello della strada alla sommità della croce — domina l'insieme senza costituire un rilievo naturale.[27]
Tre osservazioni tecniche.
In primo luogo, il territorio vaticano non è un punto isolato: è in realtà una enclave in Roma, senza connessione territoriale con un altro Stato. Per andare dal Vaticano a qualsiasi punto fuori dall'Italia, si attraversa necessariamente la penisola italiana. Questa dipendenza fisica è stata compensata giuridicamente dai beni extraterritoriali (basiliche maggiori, palazzi pontifici, Castel Gandolfo), che godono di immunità equivalenti alle ambasciate.
In secondo luogo, il perimetro segue mura antiche già esistenti. L'Italia non ha dovuto cedere terreni; ha semplicemente riconosciuto giuridicamente una cinta esistente dal IX secolo. Il confine vaticano è dunque, dal punto di vista archeologico, uno dei più antichi d'Europa.
In terzo luogo, piazza San Pietro è in territorio vaticano, ma la sicurezza pubblica sulla piazza (gestione delle folle, accesso dei pellegrini, intervento in caso di attentato) è affidata per convenzione allo Stato italiano (carabinieri italiani). Questa singolarità si spiega con il carattere aperto della piazza: tecnicamente, qualsiasi pellegrino del mondo può trovarvisi in ogni momento, e la polizia vaticana (appena 130 gendarmi) non basterebbe a gestire 30 000 fedeli un mercoledì d'udienza.
Gli organi del nuovo Stato: una monarchia assoluta sui generis
Il Sommo Pontefice, titolare della pienezza dei poteri
Tutte le Leggi fondamentali vaticane (1929, 2000, 2023, 2026) fanno del Sommo Pontefice il titolare della pienezza dei poteri sullo Stato, secondo un'affermazione ereditata dal diritto canonico classico. La formulazione del 2023, divenuta storica:
« Le Souverain Pontife, Chef de l'État de la Cité du Vatican, a la plénitude du pouvoir de gouverner, qui comprend les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. » — Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 13 maggio 2023, articolo 1 § 1[28]
Questa concentrazione della totalità dei tre poteri nelle mani di un solo uomo fa della Città del Vaticano l'unica monarchia assoluta ancora esistente in Europa nel XXI secolo. Ma è una monarchia di un genere particolare:
- è elettiva: il papa è eletto dal conclave dei cardinali elettori, non per eredità;
- è non ereditaria e a vita: nessun figlio succede al papa;
- è religiosa: la legittimità del capo di Stato deriva interamente dalla sua elezione come vescovo di Roma e Successore di Pietro;
- è senza corte aristocratica: Paolo VI, con il motu proprio Pontificalis Domus del 28 marzo 1968, ha abolito le cariche della corte pontificia — tra cui quelle dei Principi assistenti al Soglio — e ridotto la Guardia nobile a un servizio d'onore.[29]
Il papa esercita i suoi poteri per delega a organi specializzati, ma può in qualsiasi momento riprendere egli stesso l'esercizio diretto dell'uno o dell'altro di questi poteri. È una monarchia assoluta per delega, e non una monarchia costituzionale classica.
La Commissione pontificia (legislativo)
Il potere legislativo ordinario è esercitato dalla Commissione pontificia per lo Stato della Città del Vaticano (Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano), istituita da Pio XII nel 1939. È composta da cardinali e da altri membri, tra cui il presidente, nominati dal papa per cinque anni.[30]
Fino al 2023, questa Commissione era composta solo da cardinali. La grande novità introdotta dalla Legge fondamentale di Francesco (2023), poi confermata da quella di Leone XIV (2026), risiede precisamente qui:
« La Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican est composée de cardinaux et d'autres membres, dont le président, nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans. » (traduzione francese) — Legge fondamentale 2023, articolo 8 § 1[31]
L'espressione « altri membri » (altri membri), sostituita all'antica formula « cardinali membri », apre esplicitamente la composizione ai laici, uomini e donne. Questa modifica si inscrive nella politica di Francesco di declericalizzazione delle funzioni amministrative della Curia e dello Stato vaticano, già avviata dalla costituzione apostolica Praedicate Evangelium (19 marzo 2022) per la Curia romana.[32]
La Commissione esamina e approva le leggi ordinarie, il bilancio annuale, le convenzioni internazionali tecniche, ed esercita un controllo sull'amministrazione. I suoi atti diventano esecutivi dopo la promulgazione papale nel giornale ufficiale Acta Apostolicae Sedis — Supplementum (Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano).
Il Governatorato (esecutivo)
Il potere esecutivo è esercitato dal Governatorato (Governatorato), diretto da un Presidente. La storia di questa funzione conosce tre grandi fasi.
1929-1952: il Governatore unico. La Legge fondamentale del 1929 prevedeva la figura del Governatore della Città del Vaticano (Governatore della Città del Vaticano), nominato dal papa per dirigere l'amministrazione. Pio XI affida questa carica, fin dalla fondazione dello Stato nel 1929, a Camillo Serafini (1864-1952), marchese e numismatico. Serafini esercita questa carica fino alla morte, nel 1952 — per ventitré anni.[33]
1952-2000: la vacanza e il trasferimento. Alla morte di Serafini, Pio XII non nomina alcun successore. Le funzioni esecutive sono trasferite di fatto alla Commissione pontificia, che diventa al tempo stesso legislatore e amministratore. Questa situazione di vacanza dura quarantotto anni — situazione istituzionale poco commentata ma giuridicamente reale.
2000-2023: il Presidente della Commissione diventa capo dell'esecutivo. La Legge fondamentale di Giovanni Paolo II (26 novembre 2000) abolisce ufficialmente la figura del Governatore e trasferisce i poteri esecutivi al Presidente della Commissione pontificia, che cumula d'ora in poi le due funzioni. La distinzione legislativo/esecutivo diventa in pratica molto tenue.[34]
Dal 2023: la separazione ristabilita sotto Francesco. La Legge fondamentale del 2023 torna a una separazione organica delle funzioni, distinguendo nettamente la Commissione (legislativo) dal Governatorato (esecutivo), e ponendo questi due organi sotto l'autorità diretta del papa — non più mediati dalla Segreteria di Stato come avveniva in precedenza. Il 15 febbraio 2025, Francesco nomina suor Raffaella Petrini, religiosa francescana dell'Eucaristia, Presidente della Commissione pontificia e Presidente del Governatorato, con entrata in funzione il 1º marzo 2025 — prima donna a occupare queste funzioni nella storia del Vaticano.[35]
Il potere giudiziario
Il potere giudiziario è esercitato in quattro istanze, tutte site in Vaticano:
- il Giudice unico (Giudice unico) per le contravvenzioni e le infrazioni minori;
- il Tribunale (Tribunale) per i delitti ordinari, presieduto da un magistrato laico nominato dal papa;
- la Corte d'appello (Corte d'Appello);
- la Corte suprema (Corte di Cassazione), istanza suprema.
Il diritto applicabile è, per rinvio generale, il diritto canonico come prima fonte, completato dal diritto italiano nelle materie non coperte (penale, civile, commerciale). È un caso unico al mondo: uno Stato che adotta esplicitamente un diritto straniero (italiano) come diritto suppletivo, pur mantenendo come fonte prima il suo diritto religioso proprio (canonico). Il preambolo della Legge fondamentale del 2023 ha codificato questo equilibrio: l'ordinamento giuridico vaticano « riconosce il diritto canonico come prima fonte normativa e criterio interpretativo insostituibile » (traduzione francese).[36]
Cittadini, guardie, gendarmi
Una cittadinanza jure officii
La cittadinanza vaticana è uno degli oggetti giuridici più singolari del diritto internazionale. Non si acquista per nascita sul territorio (jure soli) né per filiazione (jure sanguinis), ma per la funzione (jure officii) — e si perde automaticamente quando la funzione cessa.[37]
La prima legge sulla cittadinanza è la Legge n. III del 7 giugno 1929, promulgata da Pio XI il giorno stesso dell'entrata in vigore del Trattato. Essa prevedeva:
- cittadinanza automatica per i cardinali residenti a Roma, i dignitari della Corte pontificia, le persone residenti in permanenza sul territorio per ragioni di servizio;
- cittadinanza derivata per i coniugi e figli di cittadini residenti (jure familiae);
- perdita automatica in caso di cessazione della residenza o della funzione.[38]
Questa legge è rimasta in vigore senza modifiche maggiori per 82 anni. È stata sostituita dalla Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso alla Città del Vaticano del 22 febbraio 2011, sotto Benedetto XVI. La nuova legge mantiene il principio jure officii ma ne precisa le modalità: tre categorie di cittadini (i cardinali, i nunzi o altri diplomatici della Santa Sede, le altre persone residenti in permanenza per ragione di servizio). Essa codifica anche lo status residuale degli ex cittadini che, alla perdita della loro funzione, ridiventano automaticamente cittadini italiani in virtù di una clausola prevista dal Trattato Lateranense del 1929.[39]
Una conseguenza pratica di questa costruzione: non esistono cittadini vaticani di nascita. Al momento in cui scriviamo, il numero esatto di cittadini vaticani si aggira intorno ai 600-800 secondo le fonti e le epoche.[40] La maggioranza sono sacerdoti e religiose, ma ci sono anche Guardie Svizzere (cittadini vaticani per la durata del loro servizio), alcuni diplomatici e impiegati del Governatorato.
La Guardia Svizzera Pontificia: 1506-1929-oggi
La Guardia Svizzera Pontificia (Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis) non nasce nel 1929 ma il 22 gennaio 1506, quando Giulio II accoglie un primo contingente di 150 alabardieri svizzeri comandati da Kaspar von Silenen di Uri. È il corpo militare più antico del mondo ancora in attività ininterrotta (salvo breve parentesi 1798-1814 sotto Napoleone).[41]
Ciò che i Patti Lateranensi cambiano nel 1929 non è l'esistenza della Guardia, ma il suo status giuridico. Per cinquantanove anni (1870-1929), la Guardia Svizzera era una milizia papale operante su territorio italiano; non poteva essere armata di armi pesanti e il suo status internazionale era ambiguo. A partire dal 1929, essa diventa:
- la forza armata dello Stato della Città del Vaticano;
- un corpo riconosciuto dalla Confederazione elvetica come una polizia, non come un esercito straniero (dichiarazione del Consiglio federale svizzero del 1929);
- responsabile della protezione personale del papa e della sicurezza della cinta vaticana.
L'organico è oggi di circa 135 uomini, portato a questo livello in vista del Giubileo 2025.[42] Le condizioni di reclutamento sono rimaste canoniche dal 1506: essere cattolico praticante, cittadino svizzero, uomo, di età compresa tra 19 e 30 anni, misurare almeno 174 cm, celibe all'inizio del servizio. La cerimonia del giuramento annuale ha luogo il 6 maggio, anniversario del sacco di Roma (1527) in cui 147 Guardie Svizzere morirono proteggendo Clemente VII.
Il Corpo della Gendarmeria vaticana
Distinto dalla Guardia Svizzera, il Corpo della Gendarmeria (Corpo della Gendarmeria) è la polizia civile dello Stato vaticano. Ereditato direttamente dal Corpo della Gendarmeria pontificia fondato da Pio VII nel 1816 negli antichi Stati Pontifici, è sciolto brutalmente nel 1870 durante l'invasione italiana, poi ricreato in forma adattata da Pio XI nei giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato.
Le sue missioni:
- mantenimento dell'ordine pubblico sul territorio vaticano;
- sicurezza aerea (eliporto), stradale (targhe CV), e pubblica;
- indagini giudiziarie sotto l'autorità del Promotore di Giustizia;
- scorta del papa nei suoi spostamenti fuori dal Vaticano (ma in territorio italiano è la polizia italiana ad assicurare formalmente la sicurezza, di concerto con i gendarmi vaticani in borghese).
L'organico attuale è di circa 130 gendarmi, quasi esclusivamente laici italiani reclutati per concorso canonico.
Come funziona concretamente lo Stato?
Moneta, francobolli, infrastrutture
Lo Stato della Città del Vaticano esercita la sua autonomia economica attraverso tre pilastri: la moneta, i francobolli, gli introiti culturali (Musei Vaticani). Il denaro circola, ma lo Stato non ha alcuna fiscalità né dogane interne — situazione unica in Europa.
Moneta. Il Trattato Lateranense prevede, all'articolo 20, il diritto per il Vaticano di battere moneta. Pio XI affida questo dossier a Camillo Serafini, egli stesso numismatico, che supervisiona la creazione della lira vaticana, a parità fissa con la lira italiana. La coniazione è subappaltata alla Banca d'Italia. La lira vaticana resta in servizio dal 1929 al 2002, quando il Vaticano adotta l'euro con accordo monetario con l'Unione europea del 29 dicembre 2000, modificato e rinnovato nel 2009. Il Vaticano può emettere euro per un importo facciale massimo annuo di circa 2,3 milioni di euro (inizialmente 670 000 euro nel 2002), destinati principalmente ai collezionisti.[43]
Francobolli. Il 1º agosto 1929, meno di due mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato, vengono emessi i primi francobolli vaticani — serie detta « Conciliazione » in riferimento alla fine della Questione romana. Tredici valori da 5 centesimi a 10 lire, con l'effigie di Pio XI per gli alti valori e le chiavi incrociate per i bassi. I francobolli precedono le monete: sono la prima manifestazione tangibile della sovranità vaticana, 18 mesi prima della prima coniazione monetaria.[44]
L'Ufficio filatelico delle Poste Vaticane è oggi un'istituzione prospera, al tempo stesso servizio postale effettivo ed emittente di francobolli da collezione le cui vendite costituiscono una delle principali fonti di reddito dello Stato.
Infrastrutture. Lo Stato possiede la propria stazione ferroviaria (Stazione Vaticana), inaugurata nel 1934[45], collegata alla rete italiana da un viadotto che attraversa le mura leonine. Non serve più un servizio viaggiatori regolare ma è ancora utilizzata per treni pontifici occasionali. L'eliporto nei Giardini, installato nel 1976 da Paolo VI, permette gli spostamenti rapidi del papa. La Radio Vaticana (Radio Vaticana), fondata da Marconi in persona e inaugurata da Pio XI il 12 febbraio 1931, dispone di antenne trasmittenti situate a Santa Maria di Galeria in territorio italiano (extraterritorialità). Il papa invia il suo primo messaggio radiofonico « urbi et orbi » — alla città e al mondo — da questo sito, estendendo in modo udibile la sua sovranità spirituale.
Bandiera, stemma, inno
Lo Stato adotta il 7 giugno 1929, giorno stesso dell'entrata in vigore del Trattato, la sua bandiera e il suo stemma ufficiali.
La bandiera è quadrata (1:1), divisa verticalmente in due bande:
- lato asta: giallo oro (araldica: oro), simbolo del potere spirituale;
- lato sventolante: bianco (araldica: argento), simbolo del potere temporale.
Al centro della banda bianca: la tiara pontificia (forma usata da Pio XI al momento della promulgazione, a tre corone) sormontante due chiavi incrociate: la chiave d'oro « che apre nei cieli », la chiave d'argento « che lega sulla terra » (Matteo 16, 19). È l'unica bandiera nazionale al mondo il cui contenuto araldico trae origine da un versetto biblico preciso.
Lo stemma porta gli stessi elementi con una campagna d'azzurro recante la tiara e le chiavi. L'inno ufficiale è la Marcia pontificia (Inno e Marcia Pontificia) composta nel 1869 da Charles Gounod per Pio IX, e adottata come inno ufficiale da Pio XII il 16 ottobre 1949. Eseguita per la prima volta in questo ruolo il 24 dicembre 1949, alla vigilia dell'apertura dell'Anno Santo 1950, essa sostituisce la Grande Marcia Trionfale di Vittorino Hallmayer (1857), inno degli Stati Pontifici conservato dal Vaticano tra il 1929 e il 1949.[46]
Quattro Leggi fondamentali in meno di un secolo
Cronologia comparata
- 7 giugno 1929Legge fondamentale n. I — Pio XI
Prima Legge fondamentale, promulgata da Pio XI il giorno stesso dello scambio delle ratifiche del Trattato Lateranense. 21 articoli. Stabilisce la figura del Governatore, la Commissione pontificia, l'organizzazione giudiziaria in quattro gradi. Resta in vigore 71 anni senza modifiche sostanziali.
- 26 novembre 2000Legge fondamentale n. I — Giovanni Paolo II
Promulgata da san Giovanni Paolo II, entrata in vigore il 22 febbraio 2001, festa della Cattedra di san Pietro. 20 articoli, redatta da una commissione presieduta dal cardinale Rosalio José Castillo Lara. Abolisce ufficialmente la figura del Governatore (vacante dal 1952) e trasferisce le sue funzioni al Presidente della Commissione pontificia. Ristruttura l'amministrazione.
- 13 maggio 2023Legge fondamentale — Francesco
Promulgata dal papa Francesco, entrata in vigore il 7 giugno 2023 — 94º anniversario dello Stato. 24 articoli ripartiti in 5 titoli (Disposizioni generali, Funzione legislativa, Funzione esecutiva, Funzione giudiziaria, Disposizioni finali). Separa di nuovo Commissione (legislativo) e Governatorato (esecutivo). Apre la Commissione a membri non cardinali, tra cui laici e donne. Pone la governance più direttamente sotto l'autorità personale del papa, cortocircuitando la Segreteria di Stato.
- 15 febbraio 2025Prima donna alla guida dello Stato vaticano
Francesco nomina suor Raffaella Petrini, religiosa francescana dell'Eucaristia, Presidente della Commissione pontificia e Presidente del Governatorato. È la prima donna a occupare queste funzioni nella storia del Vaticano. Entrata in funzione il 1º marzo 2025. Attuazione concreta delle aperture introdotte dalla Legge fondamentale del 2023.[47]
- 31 luglio 2026Legge fondamentale — Leone XIV
Promulgata da Leone XIV, con effetto immediato: quarta costituzione dopo quelle del 1929, 2000 e 2023, che essa sostituisce. Codifica l'apertura della presidenza e della composizione della Commissione e del Governatorato ai non cardinali (motu proprio del novembre 2025), dando la sua cornice definitiva alla presidenza esercitata da suor Raffaella Petrini dal 2025, e precisa il ruolo del consigliere generale e del segretario generale.[48][49]
Ciò che la Legge del 2023 aveva cambiato in profondità
La riforma del 13 maggio 2023 fu la più sostanziale dal 1929. Quattro cambiamenti maggiori:
In primo luogo, apertura della Commissione pontificia ai laici. Fino ad allora, la composizione era esclusivamente cardinalizia. La nuova formulazione (« altri membri » accanto al Cardinale-Presidente) permette la nomina di laici e di religiose. È la prima volta dal 1929 che l'organo legislativo vaticano non è più un collegio puramente clericale.[50]
In secondo luogo, rapporto diretto col papa, senza intermediario. La Legge del 2000 poneva la Commissione e il Governatorato sotto la supervisione della Segreteria di Stato. La Legge del 2023 sopprime questa mediazione: gli organi dello Stato rendono conto direttamente al papa. È una centralizzazione, ma anche una chiarificazione istituzionale — lo Stato dipende dal papa come capo di Stato, non dal segretario di Stato come primo ministro mascherato.
In terzo luogo, separazione esplicita legislativo / esecutivo. La fusione delle due funzioni nel Presidente della Commissione dal 2000 era criticata per la sua mancanza di separazione dei poteri. La Legge del 2023 ristabilisce due figure distinte: il Presidente della Commissione (legislativo) e il Presidente del Governatorato (esecutivo).
In quarto luogo, codificazione del primato del diritto canonico. Il preambolo ha affermato esplicitamente: l'ordinamento giuridico vaticano « riconosce il diritto canonico come prima fonte normativa e criterio interpretativo insostituibile » (traduzione francese).[51] Non è una novità dottrinale (era la prassi dal 1929), ma è una codificazione formale che chiude definitivamente il dibattito sull'eventuale laicità del diritto vaticano.
Lo Stato vaticano nel concerto internazionale
184 missioni diplomatiche e un seggio all'OSCE
La creazione dello Stato nel 1929 trasforma la diplomazia pontificia. Prima del 1929, la Santa Sede scambiava nunzi con una cinquantina di paesi, e il termine « diplomazia del Vaticano » apparteneva al linguaggio volgare ma non al diritto internazionale stretto. Dopo il 1929, coesistono due personalità giuridiche — la Santa Sede (soggetto spirituale) e lo Stato della Città del Vaticano (soggetto territoriale) — e la comunità internazionale impara a distinguerle.
Oggi, la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche formali con 184 Stati (cifra ufficiale, gennaio 2024)[52] e con l'Unione europea; dispone di osservatori permanenti presso l'ONU, la FAO, l'OMS, l'UNESCO, l'OSA e l'Unione africana; è Stato partecipante dell'OSCE dai negoziati del 1973 (firmataria originaria dell'Atto finale di Helsinki, 1975)[53] e membro dell'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) dalla sua fondazione nel 1957.[54]
Per la maggior parte delle relazioni bilaterali, è tecnicamente la Santa Sede la controparte. Lo Stato della Città del Vaticano appare come controparte solo per le convenzioni tecniche: adesione all'Unione postale universale (il 1º giugno 1929, sei giorni prima ancora che il Trattato entrasse in vigore)[55], all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, accordo monetario con l'UE del 2000, adesione de facto allo spazio Schengen tecnico.[56]
Il 6 aprile 1964: osservatore permanente all'ONU
Uno degli atti diplomatici più importanti per il consolidamento della personalità internazionale della Santa Sede è la decisione del 6 aprile 1964, sotto il pontificato di Paolo VI e il segretariato generale dell'ONU U Thant, di ammettere la Santa Sede come osservatore permanente all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo status, mai chiesto da Pio XI né da Pio XII, è sollecitato da Paolo VI nello spirito di apertura del concilio Vaticano II allora in corso.[57]
Decisione giuridicamente delicata: chi è osservatore — la Santa Sede o lo Stato della Città del Vaticano? L'accordo trovato è esplicito: è la Santa Sede, non lo Stato, a disporre dello status. Questa precisazione non è anodina. Significa che la voce che parlerà a New York in nome del Vaticano sarà quella di un'autorità spirituale universale, non quella di un micro-Stato europeo con i suoi interessi geopolitici propri. Quando Paolo VI pronuncia il suo celebre discorso « jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! » all'Assemblea generale il 4 ottobre 1965, parla come Successore di Pietro, non come capo di uno Stato.[58]
Lo status di osservatore si è progressivamente ampliato: dalla risoluzione 58/314 del 1º luglio 2004, la Santa Sede beneficia di diritti estesi — diritto di risposta, diritto di intervenire nel dibattito generale, diritto di sottoporre proposte ed emendamenti — quasi equivalenti a quelli di uno Stato membro, senza il diritto di voto finale.
Perché non membro a pieno titolo?
Domanda talvolta posta: perché la Santa Sede non chiede la sua adesione piena all'ONU?
Tre ragioni convergenti.
In primo luogo, teologica. La Santa Sede rifiuta di essere ridotta a uno Stato. La sua missione è mondiale e spirituale; si rivolge a tutti gli uomini, non solo ai suoi 800 residenti.
In secondo luogo, giuridica. La piena adesione esigerebbe di sottoporre decisioni politiche al voto dell'Assemblea generale. Il papa non può, su questioni dottrinali (aborto, matrimonio, fine vita), essere vincolato da una maggioranza.
In terzo luogo, prudenziale. Lo status di osservatore permette di allertare, denunciare, pregare, proporre, senza impegnare meccanicamente la Chiesa nei conflitti politici bilaterali tra Stati. È esattamente la neutralità attiva che Pio XI aveva codificato nell'articolo 24 del Trattato Lateranense.
« Il n'a aucune puissance temporelle, aucune ambition d'entrer avec vous en compétition. » — Paolo VI, discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965[59]
Un successo cattolico discreto ma immenso
Libertà della Chiesa, garanzia pratica
Quasi un secolo dopo la sua creazione, lo Stato della Città del Vaticano ha dimostrato la sua funzionalità dottrinale. Tre prove maggiori lo attestano.
La Seconda Guerra mondiale (1939-1945). Quando la Germania nazista occupa Roma (8 settembre 1943 – 4 giugno 1944), il Vaticano diventa un rifugio per migliaia di Ebrei: secondo le stime degli storici, più di 4 000 persone trovarono asilo negli istituti religiosi di Roma — conventi, parrocchie, collegi pontifici e beni extraterritoriali (Laterano, Castel Gandolfo, basiliche maggiori) — tra il settembre 1943 e il giugno 1944.[60] Il territorio vaticano, dichiarato neutro e inviolabile dall'articolo 24, offriva a questa accoglienza la sua cornice giuridica: è al riparo di questo status che gli istituti religiosi e i beni extraterritoriali poterono aprire le loro porte.[61][62]
La Guerra fredda (1947-1989). La Santa Sede conduce una diplomazia attiva ma discreta nei confronti del blocco sovietico (Ostpolitik di Casaroli sotto Paolo VI), mentre Giovanni Paolo II dal 1978 ridà coraggio alle Chiese perseguitate dell'Europa centrale. La libera circolazione dei nunzi, il segreto della corrispondenza pontificia, la riservatezza degli archivi — tutto ciò dipende giuridicamente dalla sovranità garantita nel 1929.
Il XXI secolo delle sanzioni e dei cyberattacchi. Quando il dicastero per la Dottrina della Fede tratta un dossier di sua competenza, lo fa dal territorio vaticano, sotto la sola autorità del Sommo Pontefice: illustrazione concreta dell'indipendenza garantita nel 1929.
La scommessa archimedea
Pio XI, due giorni dopo la firma, riassume così la strategia cattolica sottesa allo Stato della Città del Vaticano: non un grande regno terrestre — scartato nel 1871 sotto forma della « Legge delle Guarentigie » — ma un punto d'appoggio minuscolo e solido che garantisce la libertà spirituale della Chiesa. E questo punto d'appoggio, lo costruisce a 44 ettari piuttosto che a 44 000 km² perché un grande Stato avrebbe affogato la missione.
Il calcolo fu messo alla prova già dalla Seconda Guerra mondiale: durante l'occupazione tedesca di Roma (8 settembre 1943 – 4 giugno 1944), lo status neutro e inviolabile iscritto all'articolo 24 fornì la cornice giuridica in cui l'asilo poté essere offerto ai perseguitati — più di 4 000 persone accolte negli istituti religiosi di Roma e nei beni extraterritoriali.[63][64] La Città del Vaticano si è rivelata uno scudo giuridico calibrato per una missione spirituale universale.
Una lezione non datata
Dal punto di vista cattolico, lo Stato della Città del Vaticano ricorda tre verità strutturali la cui portata supera di gran lunga la diplomazia italo-vaticana:
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La missione spirituale ha bisogno di una garanzia materiale minima. Rifiutare ogni territorio (posizione degli intransigenti nel 1929) avrebbe lasciato la Chiesa alla mercé degli Stati. Accettare un grande territorio avrebbe trasformato la Chiesa in Stato. Il punto d'appoggio è l'equilibrio cattolico.
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La sovranità della Chiesa non dipende dalla dimensione. Uno Stato di 44 ettari può essere più sovrano di uno Stato di 4 milioni di km² se il suo ordinamento giuridico è coerente, la sua missione chiara, e la sua direzione unificata. Il Vaticano è il contro-esempio permanente alla sociologia che misura il potere con i mezzi materiali.
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La distinzione Santa Sede / Stato è dottrinalmente necessaria. Confondere i due significa nazionalizzare il cattolicesimo. Distinguerli, come fa la prassi diplomatica dal 1929, significa proteggere l'universalità cattolica assicurandole una sede visibile senza ridurla a questa sede.
Per approfondire
- Leggere I Patti Lateranensi (11 febbraio 1929): racconto diplomatico completo dei tre documenti (Trattato, Concordato, Convenzione finanziaria) che hanno reso possibile la creazione dello Stato.
- Leggere Gli Stati Pontifici (756-1870): storia del potere temporale anteriore, la cui scomparsa nel 1870 ha aperto la Questione romana.
- Leggere Il concilio Vaticano I (1869-1870): interrotto precisamente dall'ingresso delle truppe italiane in Roma che apre la Questione romana.
- Leggere Il concilio Vaticano II (1962-1965): sotto il pontificato di Paolo VI che ottiene nel 1964 lo status di osservatore permanente all'ONU.
- Leggere La basilica di San Giovanni in Laterano: sede storica del papato e luogo della firma degli accordi.
- Leggere La basilica di San Pietro: monumento centrale del territorio vaticano dal 1929.
Note e riferimenti
Treccani, Città del Vaticano, in Dizionario di Storia, treccani.it. Sintesi sulla natura giuridica della Città del Vaticano, la sua relazione con la Santa Sede, le cifre ufficiali (44 ettari, popolazione stimata), la Legge fondamentale del 2001 che abolisce la figura del Governatore. La Città del Vaticano è iscritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1984.
1 7 24 34 40Santa Sede — Segreteria di Stato, Patti Lateranensi, 11 febbraio 1929, testo ufficiale firmato dal cardinale Pietro Gasparri, vatican.va, Archivio Documenti. Fonte primaria: testo integrale del Trattato (27 articoli), del Concordato (45 articoli) e della Convenzione finanziaria (3 articoli). Le citazioni del corpo sono date in traduzione francese; originali italiani: art. 2 — « L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo » ; art. 3 — « L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni […] » ; art. 4 — « La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede » ; art. 24 — « La Santa Sede […] dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace […] In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile » ; art. 26 — « La Santa Sede […] dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. […] Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice ».
2 14 15 16 17 18 19 21 22 61 63Jean-Luc Pouthier, Saint-Siège et État de la Cité du Vatican, in Pouvoirs, n° 162, La diplomatie pontificale, 2017, p. 5-22, droit.cairn.info. Analisi giuridica di riferimento sulla dualità Santa Sede / Stato della Città del Vaticano: due soggetti di diritto internazionale distinti ma formanti una « unità organica » al servizio della Chiesa cattolica.
3 11Ishmael Adibuah / CNA (EWTN News), Pope Leo XIV Issues New Constitution, Allowing Non-Cardinals to Lead Vatican City State, 31 luglio 2026, ncregister.com. Promulgazione il 31 luglio 2026, effetto immediato, sostituzione della costituzione del 2023 ; apertura della presidenza ai non cardinali (motu proprio del novembre 2025) ; 4ª costituzione dal 1929.
4 48Catholic World Report, New Vatican constitution corrects Francis-era anomaly, experts say, 6 agosto 2026, catholicworldreport.com. Conferma: legge datata 31 luglio 2026 che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 ; 4ª Legge fondamentale, la prima promulgata da Pio XI il 7 giugno 1929.
5 49Innocenzo III, decretale Per venerabilem (maggio 1202), indirizzata a Guglielmo VIII di Montpellier: vedi il capitolo accademico Per venerabilem: From Practical Necessity to Judicial Supremacy, taylorfrancis.com.
6Rottura del 30 luglio 1904: « Thus came to an end on the 30th of July 1904 the diplomatic relations which under the Concordat had subsisted between France and the Vatican for more than a hundred years » (Encyclopaedia Britannica, 11ª ed., vol. 10, Wikisource) ; ristabilimento votato dalla Camera dei deputati e dal Senato nel 1921 (studio HAL, amu.hal.science).
8Felice M. Cappello S.J. (1879-1962), Summa iuris publici ecclesiastici, Apud Aedes Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma, 1928 — manuale di diritto pubblico ecclesiastico di riferimento alla vigilia dei Patti Lateranensi; il passo del corpo ne è una parafrasi della dottrina, non una citazione letterale. Documento pubblicato mentre i negoziati Pacelli-Barone proseguono segretamente; analizza l'insufficienza giuridica delle Guarentigie del 1871 e la necessità di una sovranità territoriale minima. Vedi anche Pietro Gismondi, L'attività di diritto privato della Santa Sede, Giuffrè, Milano, 1951.
9Pio XI, allocuzione Vogliamo anzitutto ai professori e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 13 febbraio 1929, testo integrale su vatican.va (titolo ufficiale: Ai professori ed agli studenti). Il corpo dell'articolo ne dà una parafrasi: la formulazione francese spesso citata del « punto d'appoggio solido » è introvabile identica nel testo italiano in linea.
10Hyginus Eugene Cardinale, Le Saint-Siège dans la communauté internationale, in Revue générale de droit, vol. 28, n° 4, 1997, p. 459-490, erudit.org. Studio canonico-giuridico di riferimento sulle modalità di presenza internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano: convenzioni tecniche spettanti allo Stato, trattati politici spettanti alla Santa Sede, ripartizione di fatto tra le due personalità giuridiche.
12 56Vatican News, Le Saint-Siège, 60 ans de présence active à l'ONU, 7 ottobre 2024, vaticannews.va. Riferimento per le date esatte (6 aprile 1964, U Thant segretario generale dell'ONU dal 1961 al 1971, Paolo VI papa), lo scambio del 1964 che fissa che è la Santa Sede e non lo Stato l'interlocutore ONU, e il discorso storico di Paolo VI del 4 ottobre 1965.
13 57 58Lista delle persone protette dagli istituti religiosi di Roma durante la Shoah (settembre 1943 – giugno 1944), stabilita dal P. Gozzolino Birolo S.J. e pubblicata dallo storico Renzo De Felice nel 1961 ; documentazione completa ritrovata negli archivi dell'Istituto biblico pontificale e presentata il 7 settembre 2023 al museo della Shoah di Roma, nomi verificati con la Comunità ebraica di Roma e Yad Vashem: più di 3 200 Ebrei identificati nominalmente, nascosti da più di un centinaio di ordini femminili e 55 congregazioni maschili, totale stimato a più di 4 000 persone accolte.
20 60 62 64Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Geografia, in Note Generali, vaticanstate.va. Fonte primaria ufficiale: superficie di 0,44 km² (44 ettari), fascia di travertino che segna il confine in piazza San Pietro, controllo italiano della piazza.
23CIA World Factbook, voce Holy See (Vatican City), rubrica Geografia (ripreso da indexmundi.com, fonte CIA citata). Confini terrestri: 3,2 km, integralmente con l'Italia; estremi di altitudine: punto alto 78 m (Giardini Vaticani, colle Vaticano), punto basso 19 m (piazza San Pietro).
25 26Santa Sede, Dome and Lantern (pagine del progetto di realtà aumentata della basilica di San Pietro), vatican.va. Fonte primaria: cupola di Michelangelo (1546-1593) — altezza interna 117,57 m (dal pavimento alla volta della lanterna), altezza esterna 133,30 m (dal livello della strada alla sommità della croce), diametro esterno 58,90 m.
27Papa Francesco, Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, motu proprio del 13 maggio 2023, entrata in vigore il 7 giugno 2023, vatican.va. Fonte primaria: 24 articoli in 5 titoli; articolo 1 (pienezza dei poteri al papa), 2 (indipendenza assoluta e visibile della Santa Sede), 8 § 1 (composizione della Commissione), 13 (bilancio), 24 (entrata in vigore). Il primato del diritto canonico figura nel preambolo, non all'articolo 1. Originali italiani: preambolo — « riconoscere il diritto canonico quale prima fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo » ; art. 1 — « Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario » ; art. 8 § 1 — « La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è composta da Cardinali e da altri membri, tra cui il Presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio ».
28 30 31 36 51Paolo VI, lettera apostolica in forma di motu proprio Pontificalis Domus (28 marzo 1968), testo ufficiale su vatican.va. Abolisce in particolare le cariche di Principi assistenti al Soglio e fa del Corpo delle Guardie nobili pontificie una Guardia d'Onore a servizio onorario.
29Il Regno, Nuova « Costituzione » in Vaticano — Francesco, in Documenti, novembre 2023, ilregno.it. Commento editoriale di riferimento sulla Legge fondamentale 2023: apertura a laici e donne nella Commissione, rapporto diretto col papa, separazione delle funzioni legislativa ed esecutiva.
32 50Funzione di Governatore creata dalla Legge fondamentale del 7 giugno 1929, rimasta vacante alla morte del suo titolare nel 1952 fino alla sua abolizione con la Legge fondamentale di Giovanni Paolo II (26 novembre 2000) — vedi Treccani, Città del Vaticano ; anni di nascita e di morte di Camillo Serafini, marchese e numismatico (1864-1952): Open Library.
33Nomina da parte di Francesco il 15 febbraio 2025, entrata in funzione il 1º marzo 2025, prima donna in queste funzioni: bollettino della Sala Stampa ripreso da EWTN Vatican, Sister Raffaella Petrini Appointed President of Vatican Governorate, ewtnvatican.com, e Catholic World Report, 15 febbraio 2025, catholicworldreport.com.
35 47Edoardo Vitale, The Current Legislation on Citizenship in the Vatican City State, in In Custodia Legis — Law Librarians of Congress, 11 luglio 2012, blogs.loc.gov/law/2012/07/the-current-legislation-on-citizenship-in-the-vatican-city-state/. Sintesi giuridica sulla legge vaticana sulla cittadinanza del 22 febbraio 2011 che succede alla legge n. III del 7 giugno 1929 ; tre categorie di cittadini (cardinali, diplomatici della Santa Sede, residenti per ragione di servizio) ; principio jure officii ; clausola di recupero automatico della cittadinanza italiana prevista dal Trattato Lateranense.
37 39Nazioni Unite — Legislazione comparata, Vatican City — Act of 7 June 1929 relative to citizenship and sojourn, in Laws Concerning Nationality, ST/LEG/SER.B/4, legal.un.org. Fonte primaria: testo ufficiale inglese della Legge vaticana n. III del 7 giugno 1929 sulla cittadinanza e il soggiorno, prima legislazione materiale del nuovo Stato, promulgata il giorno stesso dell'entrata in vigore del Trattato Lateranense.
38Larousse, Garde pontificale suisse, in Encyclopédie Larousse en ligne, larousse.fr/encyclopedie/divers/Garde_pontificale_suisse/120860. Voce di riferimento sulla Guardia Svizzera Pontificia fondata il 22 gennaio 1506 da Giulio II, le sue tappe storiche (sacco di Roma 1527, parentesi napoleonica 1798-1814), il suo status ridefinito nel 1929 dai Patti Lateranensi, e il suo organico attuale.
41Organico portato a 135 uomini in vista del Giubileo 2025 (reclutamento di 25 guardie supplementari): StratNews Global, New Recruits To World's Smallest Army, The Swiss Guard, stratnewsglobal.com. Corroborato dal comandante della Guardia Christoph Graf (passaggio da 110 a 135 uomini), ripreso da Catholic World Report, Swiss Guards look to expand ranks as new members are sworn in, 5 maggio 2018, catholicworldreport.com.
42Consiglio dell'Unione europea, Accord monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, firmato il 29 dicembre 2000, modificato il 17 dicembre 2009, eur-lex.europa.eu. Fonte primaria: adozione dell'euro come moneta ufficiale al 1º gennaio 2002, tetto annuo di emissione di monete vaticane (670 000 EUR inizialmente) ; l'accordo monetario UE-Vaticano del 2009 (GU 2010/C 28/05) fissa la quota fissa iniziale a 2 300 000 EUR per il 2010, eur-lex.europa.eu.
43Smithsonian Institution — National Postal Museum, Pontificate of Pius XI (1922-1939), in International Philately — Europe — Southern Europe — Vatican City, postalmuseum.si.edu. Riferimento museale per la prima serie filatelica vaticana (« Conciliazione », 1º agosto 1929, 13 valori da 5 centesimi a 10 lire) che precede la prima coniazione monetaria vaticana di circa 18 mesi, e che diventa la prima manifestazione materiale della sovranità del nuovo Stato.
44ERIH — European Route of Industrial Heritage, Vatican City Railway Station: stazione costruita dopo il Trattato Lateranense e « opened on 2 October 1934 », erih.net.
45Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Inno Pontificio e la sua storia, in Note Generali, vaticanstate.va. Fonte primaria ufficiale: Marcia pontificia di Charles Gounod (1818-1893), adottata « dal 16 ottobre 1949, per disposizione di Pio XII » ; eseguita « per la prima volta come nuovo inno ufficiale pontificio » il sabato 24 dicembre 1949, vigilia di Natale e dell'apertura dell'Anno Santo 1950 ; inno precedente di Vittorino Hallmayr (1857), ascoltato a Roma subito dopo la riconciliazione del 1929.
46Sala Stampa della Santa Sede, comunicato sulle relazioni diplomatiche, 8 gennaio 2024: 184 Stati in relazioni diplomatiche piene con la Santa Sede (più l'Unione europea e il Sovrano Ordine di Malta), contro 183 nel 2021. Ripreso da Herald Malaysia, An overview of the Holy See's diplomatic relations, 9 gennaio 2024, heraldmalaysia.com.
52OSCE, pagina della Santa Sede: « The Holy See has been a participating State since the early 1973 CSCE negotiations and is an original signatory state of the Helsinki Final Act 1975 », osce.org.
53Segreteria di Stato, intervento alla 51ª sessione della Conferenza generale dell'AIEA, 17 settembre 2007: « The Holy See […] is a member of it since its founding », in occasione del 50º anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto (1957), vatican.va.
54Unione postale universale, paesi membri — Vatican: « Date of entry into UPU : 01.06.1929 », upu.int. Fonte primaria: l'adesione precede di sei giorni l'entrata in vigore del Trattato Lateranense (7 giugno 1929).
55Paolo VI, Discours à l'Assemblée générale des Nations unies, New York, 4 ottobre 1965, testo ufficiale francese su vatican.va. Fonte primaria: primo discorso di un papa all'ONU, pronunciato un anno dopo l'ottenimento dello status di osservatore permanente nel 1964 ; contiene il celebre appello « jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! » e il passo citato nel corpo sull'assenza di potere temporale e di ambizione di competizione.
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