La proprietà privata secondo la Chiesa

La proprietà privata è, nella dottrina sociale della Chiesa, un diritto naturale della persona — ma un diritto secondo, subordinato al principio primo della destinazione universale dei beni : «su ogni proprietà grava un'ipoteca sociale» (Giovanni Paolo II).

Ignispedia

La proprietà privata occupa nella dottrina sociale della Chiesa un posto paradossale che va tenuto con entrambe le mani : la Chiesa la difende con fermezza come diritto naturale della persona — contro tutti i collettivismi che pretendono di abolirla — e, con lo stesso movimento, la relativizza con rigore subordinandola a un principio più antico e più fondamentale, la destinazione universale dei beni. Leone XIII ha posto la prima affermazione con forza : «la proprietà privata e personale è per l'uomo di diritto naturale»[1]. Giovanni Paolo II ha ripetuto la seconda con una formula divenuta classica : «Sulla proprietà, infatti, grava un'ipoteca sociale»[2].

Questa duplice presa non è un'esitazione : è la struttura stessa dell'insegnamento cattolico. Il Catechismo la riassume in una frase di equilibrio : «La destinazione universale dei beni resta primordiale, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del suo diritto e del suo esercizio»[3]. La proprietà privata è dunque vera e legittima ; ma non è prima, non è assoluta, e ha senso solo in riferimento al fatto che la terra è stata data da Dio a tutti gli uomini.

Questo articolo tratta la proprietà privata in quanto principio della dottrina sociale : la sua natura, la distinzione decisiva tra il diritto e l'uso, il suo fondamento nella ragione (san Tommaso) e nel magistero (Leone XIII), la sua articolazione con la destinazione universale dei beni, l'«ipoteca sociale» che la grava, e il suo ruolo di equilibrio contro i due errori gemelli del collettivismo e dell'individualismo. I temi connessi — la destinazione universale dei beni, la solidarietà, il bene comune, la sussidiarietà, la povertà, il giusto salario, il comunismo, il socialismo, il capitalismo e il liberismo economico — sono rinviati ai loro articoli propri.

Un diritto naturale, ma secondo : il posto della proprietà nella dottrina sociale

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La dottrina sociale della Chiesa non affronta mai la proprietà privata isolatamente, come farebbe un trattato di diritto o di economia. La colloca all'interno di una coppia di principi il cui ordine è capitale : prima la destinazione universale dei beni, poi la proprietà privata. Invertire quest'ordine, o trattenerne un solo termine, significa cadere o nel collettivismo o nell'individualismo liberale. Tutto l'equilibrio cattolico sta in questa articolazione.

Il primo principio : la terra data a tutti

Prima di essere appropriata da chiunque, la creazione è data a tutti. È il dato primo, anteriore a ogni economia e a ogni diritto positivo. Il Catechismo lo enuncia senza ambiguità :

«In principio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla custodia comune dell'umanità perché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e godesse dei suoi frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402[4]

Questo principio della destinazione universale dei beni, sviluppato nel suo articolo proprio, è la chiave di volta di tutto l'edificio. Significa che i beni del mondo esistono anzitutto perché ogni uomo possa vivere dignitosamente, e non perché alcuni accumulino mentre altri mancano del necessario. Il Vaticano II lo aveva posto in testa al suo insegnamento economico :

«Dio ha destinato la terra e tutto ciò che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, cosicché i beni della creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità.» — Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 69, § 1[5]

Il secondo principio : la proprietà privata come mezzo

La proprietà privata viene dopo, non come negazione del primo principio ma come suo mezzo normale di realizzazione. Poiché la terra non è spontaneamente condivisa ed è, dice il Catechismo, «esposta alla penuria e minacciata dalla violenza», la sua appropriazione è «legittima per garantire la libertà e la dignità delle persone, per aiutare ciascuno a provvedere ai suoi bisogni fondamentali e ai bisogni di coloro di cui ha la responsabilità»[6]. La proprietà non è dunque un assoluto opposto al bene comune : è lo strumento concreto mediante il quale persone responsabili possono far fruttificare i beni comuni e farne beneficiare gli altri.

Per questo il Catechismo parla di un «diritto» mantenendolo al tempo stesso subordinato :

«Il diritto alla proprietà privata, acquistata o ricevuta in modo giusto, non abolisce la donazione originaria della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni resta primordiale.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2403[7]

Il quadro d'insieme dei due principi

Il lettore può trattenere l'articolazione dei due principi nella forma seguente. La colonna di sinistra è prima nell'ordine dei fini ; la colonna di destra è prima nell'ordine dei mezzi concreti, ma resta ordinata alla prima.

Destinazione universale dei beniProprietà privata
RangoPrincipio primo (fine)Principio secondo (mezzo)
FonteDono di Dio a tutta l'umanità (Gn 1, 28-29)Lavoro, diritto, eredità giusti
AffermaI beni sono per tuttiI beni possono essere amministrati in proprio
StatutoIncondizionato, immutabileLegittimo ma non assoluto
Custodisce controL'accaparramento, l'individualismoIl collettivismo, l'irresponsabilità
RiferimentoCCC 2402 ; GS 69 ; PP 22CCC 2403 ; RN ; CA 30

Questa struttura spiega perché la Chiesa può, nella stessa pagina, condannare il socialismo che sopprime la proprietà e condannare il liberismo che l'assolutizza. I due errori non si sbagliano sullo stesso principio : l'uno nega la proprietà privata, l'altro nega la destinazione universale.

Che cos'è la proprietà privata secondo la Chiesa ?

La dottrina cattolica sulla proprietà poggia su una distinzione fondatrice, già netta in san Tommaso d'Aquino e ripresa da tutto il magistero : la distinzione tra il diritto di possedere e l'uso dei beni posseduti. Senza di essa, non si capisce nulla della posizione della Chiesa, che può sembrare contraddittoria a chi la ignora.

Il diritto di proprietà e l'uso dei beni : la distinzione decisiva

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San Tommaso, nella Somma teologica, distingue nell'uomo due poteri sui beni esteriori. Anzitutto «il potere di amministrarli e di disporne» — ed è lì, dice, che «gli è permesso possedere beni in proprio». Poi «l'uso» — e sotto questo rapporto, il linguaggio cambia radicalmente :

«Ciò che conviene ancora all'uomo riguardo ai beni esteriori, è usarne. E sotto questo rapporto l'uomo non deve possedere questi beni come se gli fossero propri, ma come essendo di tutti, nel senso che deve condividerli volentieri con i bisognosi.» — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 2[8]

Tutto l'insegnamento cattolico sta in questa dualità. Quanto al diritto di possedere, la proprietà privata è legittima e stabile. Quanto all'uso, i beni restano destinati a tutti : il proprietario non ne è il padrone assoluto, ma l'amministratore. Pio XI ha elevato questa distinzione al rango di principio magisteriale :

«Il diritto di proprietà non si confonde con il suo uso.» — Pio XI, Quadragesimo Anno (1931)[9]

Il Catechismo riprende parola per parola la formula del Vaticano II e la prolunga con l'immagine dell'amministratore :

«"L'uomo, nell'uso che ne fa, non deve mai tenere le cose che possiede legittimamente come appartenenti solo a lui, ma guardarle anche come comuni." […] La proprietà di un bene fa del suo detentore un amministratore della Provvidenza per farlo fruttificare e comunicarne i benefici agli altri, e anzitutto ai suoi vicini.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2404, che cita Gaudium et Spes 69[10]

Beni di consumo e beni di produzione

La Chiesa distingue anche i tipi di beni, perché il dovere dell'uso comune non pesa allo stesso modo su tutti. Il Catechismo nomina due grandi categorie :

«I beni di produzione — materiali o immateriali — come terre o fabbriche, competenze o arti, richiedono le cure dei loro possessori perché la loro fecondità giovi al maggior numero. I detentori dei beni d'uso e di consumo devono usarne con temperanza, riservando la parte migliore all'ospite, al malato, al povero.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2405[11]

I beni di produzione (terre, fabbriche, capitale, ma anche competenze e saperi) chiamano una responsabilità particolare : il loro possessore deve farli fruttificare a beneficio del maggior numero, non lasciarli sterili né sfruttarli a solo profitto privato. I beni di consumo chiamano la temperanza e la condivisione. Giovanni Paolo II, nella Centesimus Annus, insisterà sul fatto che all'epoca moderna il principale mezzo di produzione non è più soltanto la terra ma il sapere, la tecnica e il lavoro organizzato — senza che cambi per questo la regola di fondo[12].

Ciò che la proprietà privata non è

Tre controsensi vanno scartati subito. La proprietà privata secondo la Chiesa non è un diritto assoluto e incondizionato : Paolo VI l'ha detto nettamente, «la proprietà privata non costituisce per nessuno un diritto incondizionato e assoluto»[13]. Non è un puro fatto di forza o di convenzione arbitraria che lo Stato potrebbe sopprimere a volontà : è un diritto radicato nella natura della persona. E non è un diritto individualista, tagliato fuori da ogni responsabilità sociale : porta in sé, per natura, una funzione sociale.

Il fondamento : perché la Chiesa difende la proprietà privata

La Chiesa non si limita ad ammettere la proprietà privata : la insegna positivamente come conforme alla natura umana e necessaria al bene comune. Questo fondamento è al tempo stesso razionale (san Tommaso) e magisteriale (Leone XIII).

La ragione naturale : san Tommaso d'Aquino

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Per san Tommaso, il possesso dei beni esteriori è anzitutto naturale all'uomo, non quanto alla loro natura (che solo Dio domina) ma quanto al loro uso : mediante la ragione e la volontà, l'uomo può servirsi delle cose «per la sua utilità, come essendo fatte per lui»[14]. È il radicamento della proprietà nella dignità dell'uomo immagine di Dio, «che domina sugli uccelli del Cielo» (Gn 1, 26).

Ma il punto decisivo è l'articolo seguente, dove Tommaso giustifica il possesso in proprio con tre ragioni di ordine pratico e sociale :

«È persino necessario alla vita umana, per tre ragioni : 1° Ciascuno dà all'amministrazione di ciò che gli appartiene in proprio cure più attente di quelle che darebbe a un bene comune a tutti… 2° C'è più ordine nell'amministrazione dei beni quando la cura di ogni cosa è affidata a una persona… 3° La pace tra gli uomini è meglio garantita se ciascuno è soddisfatto di ciò che gli appartiene.» — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 2[15]

Cura, ordine, pace : questi tre argomenti — ripresi quasi letteralmente da Leone XIII e da tutto il magistero sociale — mostrano che la proprietà privata non è una concessione all'egoismo, ma una disposizione di saggezza che risponde alla condizione reale dell'uomo. Tommaso precisa subito che la comunità dei beni resta di diritto naturale «non perché il diritto naturale prescriva che tutto sia posseduto in comune», ma perché la divisione dei possessi, che dipende dal diritto umano, «non è contraria al diritto naturale, ma vi si aggiunge mediante una precisazione dovuta alla ragione umana»[16]. La proprietà è dunque una determinazione ragionevole del diritto naturale, non la sua violazione.

Leone XIII : il lavoro, la previdenza, la famiglia

Leone XIII, verso il 1898. Francesco De Federicis, Library of Congress, via Wikimedia Commons. Pubblico dominio.

Di fronte all'ascesa del socialismo alla fine del XIX secolo, Leone XIII fa della difesa della proprietà privata uno degli assi della Rerum Novarum (1891), primo grande testo della dottrina sociale moderna. Il suo argomento è triplice.

Anzitutto, la proprietà è iscritta nella ragione che distingue l'uomo dall'animale : «Ciò che eccelle in noi, che ci fa uomini e ci distingue essenzialmente dalla bestia, è lo spirito o la ragione»[17]. Perché è dotato di previdenza, l'uomo ha bisogno di beni stabili e durevoli, non del solo uso passeggero che basta all'animale.

Poi, la proprietà è frutto del lavoro. Leone XIII forgia a questo proposito un'immagine restata celebre : il campo acquistato dall'operaio «non è altro, di certo, che salario trasformato»[18]. Chi consacra «il suo ingegno e le sue forze» a coltivare la natura «si attribuisce per il fatto stesso questa parte della natura materiale che ha coltivato»[19]. Il lavoro crea un titolo legittimo alla proprietà — argomento che Giovanni Paolo II riprenderà esattamente nella Centesimus Annus : «È questa l'origine della proprietà individuale»[20].

Infine, la proprietà serve la famiglia. La natura impone al padre «il sacro dovere di nutrire e mantenere i suoi figli» e di creare loro «un patrimonio»[21] ; senza proprietà trasmissibile, questo dovere diventa impossibile. Per questo Leone XIII giudica il rimedio socialista «in flagrante opposizione con la giustizia» : abolire la proprietà privata «non avrebbe altro effetto che rendere più precaria la situazione degli operai»[22]. Il dettaglio di questa critica dei sistemi è sviluppato negli articoli sul socialismo e sul comunismo.

Le ragioni antropologiche : libertà, responsabilità, dignità

Al di là degli argomenti economici, la Chiesa vede nella proprietà un sostegno della libertà concreta della persona. Possedere un po' in proprio significa disporre di uno spazio di autonomia di fronte allo Stato e al potere economico ; significa poter esercitare la propria responsabilità, fare scelte, prevedere il futuro, proteggere i propri. Giovanni Paolo II lo sottolinea nella Centesimus Annus : la proprietà privata ha un valore «fondamentale per l'autonomia e lo sviluppo della persona», a condizione di restare ordinata al bene comune[23]. Una società che priva le persone di ogni proprietà non le libera : le rende dipendenti e fragili, come ha mostrato l'esperienza dei regimi collettivisti del XX secolo.

La destinazione universale dei beni : il principio che relativizza tutto

Se la Chiesa difende la proprietà, non l'assolutizza mai, perché il primo principio — la destinazione universale dei beni — resta sempre attivo. Questo principio non è un correttivo aggiunto dall'esterno : abita la proprietà dall'interno e ne definisce la misura.

«Tutti gli altri diritti vi sono subordinati»

Paolo VI ha dato a questo principio la sua formulazione più tagliente. Dopo aver ricordato che «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli», ne trae una conseguenza senza appello :

«Tutti gli altri diritti, quali che siano, ivi compresi quelli di proprietà e di libero commercio, vi sono subordinati.» — San Paolo VI, Populorum Progressio, n. 22[24]

E precisa subito la portata concreta di questa subordinazione : «Nessuno è fondato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario»[25]. Il superfluo dell'uno è, in stretta giustizia, ordinato alla necessità dell'altro.

Il caso di necessità : prendere non è rubare

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La conseguenza più radicale di questo principio è la dottrina classica della necessità estrema, esposta da san Tommaso e insegnata ancora oggi dalla Chiesa. In caso di necessità urgente e manifesta, prendere il bene altrui per sopravvivere non è un furto :

«Se la necessità è talmente urgente ed evidente che manifestamente bisogna soccorrere questo bisogno pressante con i beni che si incontrano […], allora qualcuno può lecitamente provvedere alla propria necessità con il bene altrui, ripreso apertamente o in segreto. Non c'è lì né furto né rapina in senso proprio.» — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 7[26]

La ragione è precisamente la destinazione universale : «nella necessità, tutti i beni sono comuni»[27]. Il Catechismo conferma questa dottrina inquadrandola : non c'è furto «nel caso di una necessità evidente e urgente, quando l'unico mezzo per provvedere a bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, riparo, vestito…) è disporre e usare dei beni altrui»[28]. Lungi dall'essere una breccia nella dottrina, questo caso-limite rivela la verità di fondo : la proprietà è un ordine al servizio della vita, mai contro di essa.

I grandi testi patristici su questo dovere di condivisione — sant'Ambrogio («è il pane degli affamati ciò che detieni»[29]), san Basilio, san Giovanni Crisostomo — sono sviluppati nell'articolo sulla destinazione universale dei beni, al quale si rinvia per non raddoppiarli qui.

L'ipoteca sociale : la proprietà al servizio di tutti

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L'espressione che condensa meglio l'insegnamento cattolico sulla proprietà è quella di Giovanni Paolo II : l'ipoteca sociale. Immagine giuridica sorprendente — un'ipoteca grava un bene senza sopprimerne la proprietà —, dice in due parole che la proprietà privata resta reale e legittima, ma che è sempre gravata da un onere a profitto del bene comune.

Pio XI : il duplice carattere individuale e sociale

Prima di Giovanni Paolo II, Pio XI aveva posto il fondamento di questa dottrina parlando del duplice carattere della proprietà. Contro chi volesse trattenerne una sola faccia, ricorda che la tradizione cattolica ha sempre tenuto le due :

«Né Leone XIII, né i teologi […] hanno mai negato o contestato il duplice aspetto, individuale e sociale, che si lega alla proprietà.» — Pio XI, Quadragesimo Anno (1931)[30]

E ne trae la regola di equilibrio che struttura tutta la dottrina sociale :

«Negare o attenuare all'eccesso l'aspetto sociale e pubblico del diritto di proprietà, significa cadere nell'individualismo […] ; allo stesso modo, a contestare o a velare il suo aspetto individuale, si cadrebbe infallibilmente nel collettivismo.» — Pio XI, Quadragesimo Anno (1931)[31]

Giovanni Paolo II : «un'ipoteca sociale grava ogni proprietà»

Giovanni Paolo II riprende e radicalizza questo insegnamento. Aveva dapprima impiegato la formula in Messico, nel 1979, davanti agli indigeni di Cuilapan :

«La Chiesa difende, certo, il diritto legittimo alla proprietà privata, ma insegna con non minore chiarezza che su ogni proprietà grava sempre un'ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha dato loro.» — San Giovanni Paolo II, discorso di Oaxaca-Cuilapan, Messico, 29 gennaio 1979[32]

La iscrive poi nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, fondandola esplicitamente sulla destinazione universale dei beni :

«Sulla proprietà, infatti, grava un'"ipoteca sociale", cioè vi si discerne, come qualità intrinseca, una funzione sociale fondata e giustificata precisamente dal principio della destinazione universale dei beni.» — San Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 42[33]

La parola intrinseca è essenziale : la funzione sociale non è imposta alla proprietà dall'esterno, come una tassa o un vincolo legale ; appartiene alla natura stessa del diritto di proprietà. Una proprietà che si ripiegasse su sé stessa, sorda ai bisogni altrui, tradirebbe la propria ragion d'essere. Giovanni Paolo II aveva già enunciato il principio nella Laborem Exercens : «il diritto alla proprietà privata è subordinato al diritto all'uso comune, alla destinazione universale dei beni»[34].

I limiti del diritto : né assoluto, né incondizionato

Di qui discendono i limiti che la Chiesa riconosce al diritto di proprietà. La Centesimus Annus li formula come un dato di principio :

«La proprietà dei beni non è un diritto assoluto ma comporta, nella sua stessa natura di diritto umano, i propri limiti.» — San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 30[35]

Questi limiti autorizzano persino, in casi gravi, l'espropriazione in nome del bene comune. Paolo VI l'ammette espressamente quando dei latifondi ostacolano la prosperità collettiva[36], e il Catechismo riconosce all'«autorità politica» il «diritto e il dovere di regolare, in funzione del bene comune, l'esercizio legittimo del diritto di proprietà»[37]. La proprietà privata non è dunque mai un dominio sottratto alla giustizia : si esercita sotto la misura del bene comune, che può, entro limiti stretti e con giusta compensazione, restringerne l'uso.

La proprietà privata tra i suoi due nemici

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La dottrina della proprietà privata si comprende meglio come un cammino di cresta tra due abissi simmetrici. La Chiesa li ha combattuti entrambi con pari fermezza, perché entrambi mutilano la verità dell'uomo.

Contro il collettivismo : l'errore che nega la proprietà

Il primo errore sopprime la proprietà privata in nome dell'uguaglianza o della collettività. Leone XIII l'ha confutato fin dalla Rerum Novarum ; Pio XI ha dichiarato nel 1931 che «il socialismo religioso, il socialismo cristiano, sono termini contraddittori : nessuno può essere al tempo stesso buon cattolico e vero socialista»[38]. Giovanni Paolo II, testimone diretto del comunismo, ne ha dato nella Centesimus Annus l'analisi più profonda : l'errore fondamentale del socialismo è antropologico, perché considera l'uomo «come un semplice elemento e una molecola dell'organismo sociale» e nega la sua soggettività, la sua iniziativa e la sua responsabilità[39]. Abolendo la proprietà, il collettivismo pretende di liberare l'uomo ; in realtà, lo priva dello spazio concreto della sua libertà e lo consegna al potere. Questa critica è sviluppata negli articoli sul comunismo e sul socialismo.

Contro l'individualismo liberale : l'errore che assolutizza la proprietà

Il secondo errore è inverso : fa della proprietà un diritto assoluto, senza dovere sociale, consegnato al solo gioco del profitto. È l'individualismo del liberismo economico, che Pio XI denuncia come l'oblio dell'aspetto sociale del diritto di proprietà. La Chiesa rifiuta l'idea di una proprietà che non avrebbe conti da rendere a nessuno, il «capitalismo selvaggio» che tratta i beni e gli uomini come semplici strumenti del guadagno. Giovanni Paolo II ha chiaramente distinto un'economia di mercato legittima, al servizio della persona, da un «capitalismo» inteso come sistema in cui la libertà economica non è «inquadrata da un contesto giuridico fermo che la metta al servizio della libertà umana integrale»[40]. Questa critica è sviluppata negli articoli sul capitalismo e sul liberismo economico.

Il giusto equilibrio cattolico

La tabella seguente riassume le tre posizioni. La posizione cattolica non è un compromesso tiepido tra i due errori, ma una verità superiore che tiene insieme ciò che ciascuno separa : la realtà del diritto e la sua funzione sociale.

CollettivismoPosizione cattolicaIndividualismo liberale
Diritto di proprietàNegato o abolitoAffermato come diritto naturaleAssolutizzato
Destinazione universaleConfiscata dallo StatoPrincipio primo mantenutoDimenticata
La personaDissolta nel collettivoLibera e responsabileRipiegata sul suo interesse
Rapporto col poveroAssistenza forzata e livellatriceGiustizia + carità, condivisioneIndifferenza del mercato
Verdetto della ChiesaCondannato (RN, QA, CA)InsegnatoCondannato (QA, CA)

Lo sviluppo del principio nel magistero sociale

La dottrina della proprietà non si è fossilizzata : si è precisata di enciclica in enciclica, dal primo grande testo di Leone XIII fino ai papi contemporanei, mantenendo costante il suo equilibrio e applicandolo a situazioni nuove.

  1. 1225-1274
    San Tommaso d'Aquino — Somma teologica

    Fondamento razionale : il possesso in proprio è legittimo e persino necessario (cura, ordine, pace) ; ma l'uso dei beni deve restare comune. In estrema necessità, prendere non è rubare.

  2. 15 maggio 1891
    Rerum Novarum — Leone XIII

    La proprietà privata è «di diritto naturale», frutto del lavoro e sostegno della famiglia. Confutazione del socialismo che vuole abolirla.

  3. 15 maggio 1931
    Quadragesimo Anno — Pio XI

    Il «duplice carattere, individuale e sociale» della proprietà : né individualismo, né collettivismo. Il diritto di proprietà non si confonde con il suo uso.

  4. 7 dicembre 1965
    Gaudium et Spes — Vaticano II

    La destinazione universale dei beni posta come principio direttivo : i beni creati devono «equamente affluire nelle mani di tutti». L'autorità pubblica può regolare l'uso della proprietà (GS 71).

  5. 26 marzo 1967
    Populorum Progressio — Paolo VI

    «Tutti gli altri diritti, ivi compresi quelli di proprietà, vi sono subordinati.» La proprietà non è «per nessuno un diritto incondizionato e assoluto».

  6. 29 gennaio 1979
    Discorso di Cuilapan — Giovanni Paolo II

    Prima formulazione pubblica dell'«ipoteca sociale» che grava ogni proprietà, davanti agli indigeni del Messico.

  7. 14 settembre 1981
    Laborem Exercens — Giovanni Paolo II

    Il diritto di proprietà «subordinato al diritto all'uso comune» ; priorità del lavoro sul capitale.

  8. 30 dicembre 1987
    Sollicitudo Rei Socialis — Giovanni Paolo II

    Definizione canonica dell'«ipoteca sociale» come «qualità intrinseca» della proprietà, fondata sulla destinazione universale dei beni.

  9. 1° maggio 1991
    Centesimus Annus — Giovanni Paolo II

    La proprietà «non è un diritto assoluto» ; il lavoro come origine della proprietà ; il sapere, nuovo «mezzo di produzione» decisivo.

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Questa continuità illustra una caratteristica della dottrina sociale : essa si sviluppa senza rinnegarsi. La proprietà difesa da Leone XIII contro il socialismo, equilibrata da Pio XI, relativizzata da Paolo VI a profitto dei popoli poveri e approfondita da Giovanni Paolo II di fronte al comunismo, è un'unica e stessa dottrina dispiegata su terreni successivi.

La proprietà, il lavoro e il bene comune oggi

Applicata al mondo contemporaneo, la dottrina conserva tutta la sua forza, ma deve affrontare beni nuovi. Giovanni Paolo II osserva che, nell'economia moderna, «il possesso del know-how, della tecnica e della conoscenza» diventa più decisivo del possesso della terra o delle materie prime[41]. Il principio resta tuttavia identico : questi beni nuovi — brevetti, dati, competenze, capitale intellettuale — sono anch'essi gravati da un'ipoteca sociale e soggetti alla destinazione universale dei beni. La concentrazione eccessiva del sapere e della ricchezza in poche mani, l'esclusione di interi popoli dall'accesso ai mezzi di produzione, sono giudicate dalla Chiesa con la stessa misura dell'accaparramento delle terre nel XIX secolo.

Allo stesso modo, la proprietà dei mezzi di produzione non è legittima che «quando serve un lavoro utile» ; diventa illegittima «quando non è valorizzata o serve a impedire il lavoro altrui»[42]. Il criterio è costante : la proprietà è ordinata al lavoro, alla vita delle persone e al bene comune, mai l'inverso. Le questioni del giusto salario, del ruolo dei sindacati e dell'opzione per la povertà prolungano concretamente questa dottrina.

La proprietà privata e la vita nella Divina Volontà

La spiritualità della Divina Volontà trasmessa alla Serva di Dio Luisa Piccarreta (1865-1947) offre una luce interiore sul principio sociale della proprietà. Vivere nella Volontà divina significa riconoscere praticamente che tutto è dono : la terra, i beni, il lavoro stesso vengono da Dio e gli appartengono in proprio, l'uomo non essendone che l'«amministratore» — esattamente la parola del Catechismo[43]. L'anima che vive nel Fiat non possiede più nulla come un bene suo, ma riceve tutto dalle mani del Padre e lo restituisce alla gloria di Dio e al bene di tutti. Questo Fiat è la parola con cui Dio crea : vivere nel Fiat significa lasciare che Dio faccia in noi ciò che Egli fa in Cielo. Il distacco interiore che la dottrina sociale chiede riguardo ai beni — «non tenere mai le cose che possiede legittimamente come se gli appartenessero solo» — trova lì la sua fonte più alta : non più soltanto una giustizia che rende a ciascuno il suo, ma una comunione di tutti nell'unica Volontà di Dio, dove i beni ridiventano ciò che erano in principio, «destinati a tutto il genere umano»[44]. È la forma più pura di ciò che la dottrina sociale chiama, nell'ordine delle strutture e dei diritti, il buon uso della proprietà.

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Leone XIII, Rerum Novarum, 15 maggio 1891 (testo ufficiale francese, vatican.va) : «la proprietà privata e personale è per l'uomo di diritto naturale». L'enciclica consacra i suoi primi numeri a confutare il progetto socialista di abolizione della proprietà.

    1
  2. San Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 42, 30 dicembre 1987 : «Sulla proprietà, infatti, grava un'"ipoteca sociale"». Formula ripresa dal Catechismo (§ 2406) e dal Compendio della dottrina sociale.

    2
  3. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2403 : «Il diritto alla proprietà privata […] non abolisce la donazione originaria della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni resta primordiale, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del suo diritto e del suo esercizio.» Edizione ufficiale francese, Mame/Plon, 1992.

    3
  4. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402 : «In principio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla custodia comune dell'umanità […]. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano» (cfr. Gn 1, 26-29).

    4
  5. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n. 69, § 1 : «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, cosicché i beni della creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità.»

    5
  6. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402 : la terra «è ripartita tra gli uomini per assicurare la sicurezza della loro vita, esposta alla penuria e minacciata dalla violenza. L'appropriazione dei beni è legittima per garantire la libertà e la dignità delle persone».

    6
  7. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2403. Riproduzione della frase di equilibrio tra destinazione universale (primordiale) e proprietà privata (rispettata per il bene comune).

    7
  8. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 2, corpus (trad. Padre Réginald, edizione locale Benoît) : due cose convengono all'uomo riguardo ai beni esteriori — «il potere di amministrarli e di disporne» (dove «gli è permesso possedere beni in proprio») e «usarne» (dove deve guardarli «non come se gli fossero propri, ma come essendo di tutti»).

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  9. Pio XI, Quadragesimo Anno, 15 maggio 1931 : «il diritto di proprietà non si confonde con il suo uso». La giustizia commutativa preserva il diritto stesso ; altre virtù (liberalità, carità) ne regolano l'uso.

    9
  10. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2404, che cita Gaudium et Spes 69, § 1 : «L'uomo, nell'uso che ne fa, non deve mai tenere le cose che possiede legittimamente come appartenenti solo a lui, ma guardarle anche come comuni» ; il proprietario è «un amministratore della Provvidenza».

    10
  11. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2405 : distinzione tra beni di produzione («terre o fabbriche, competenze o arti») la cui fecondità deve «giovare al maggior numero» e beni di consumo, da usare «con temperanza».

    11
  12. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 1° maggio 1991, n. 32 : all'epoca moderna, il sapere, la tecnica e l'organizzazione diventano un mezzo di produzione tanto decisivo quanto la terra, senza che cambi la regola della destinazione universale.

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  13. San Paolo VI, Populorum Progressio, 26 marzo 1967, n. 23 : «La proprietà privata non costituisce per nessuno un diritto incondizionato e assoluto. […] Il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento dell'utilità comune.»

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  14. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 1, corpus : quanto al loro uso, «l'uomo ha un dominio naturale su questi beni esteriori, perché mediante la ragione e la volontà può servirsene per la sua utilità, come essendo fatti per lui». Fondamento in Gn 1, 26.

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  15. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 2, corpus : il possesso in proprio è necessario alla vita umana «per tre ragioni» — la cura più attenta, l'ordine dell'amministrazione, la pace tra gli uomini.

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  16. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 2, ad 1 : «la divisione dei possessi […] dipende dalle convenzioni umane e dipende dal diritto positivo» ; «la proprietà non è contraria al diritto naturale, ma vi si aggiunge mediante una precisazione dovuta alla ragione umana».

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  17. Leone XIII, Rerum Novarum, 1891 : «Ciò che eccelle in noi, che ci fa uomini e ci distingue essenzialmente dalla bestia, è lo spirito o la ragione» — fondamento della proprietà nella previdenza propria dell'uomo ragionevole.

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  18. Leone XIII, Rerum Novarum, 1891 : il campo acquistato dall'operaio «non è altro, di certo, che salario trasformato». Il lavoro crea un titolo di proprietà.

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  19. Leone XIII, Rerum Novarum, 1891 : chi consacra «il suo ingegno e le sue forze» a utilizzare i beni della natura «si attribuisce per il fatto stesso questa parte della natura materiale che ha coltivato».

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  20. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 31 : «Grazie al suo lavoro, l'uomo […] si appropria una parte della terra […]. È questa l'origine della proprietà individuale» — ripresa diretta dell'argomento di Leone XIII, corredata della responsabilità di non impedire ad altri di disporre della sua parte.

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  21. Leone XIII, Rerum Novarum, 1891 : «la natura impone al padre di famiglia il sacro dovere di nutrire e mantenere i suoi figli» e di creare loro «un patrimonio che li aiuti a difendersi onestamente nelle vicissitudini della vita».

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  22. Leone XIII, Rerum Novarum, 1891 : «questa conversione della proprietà privata in proprietà collettiva, preconizzata dal socialismo, non avrebbe altro effetto che rendere più precaria la situazione degli operai» ; il rimedio è «in flagrante opposizione con la giustizia».

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  23. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 30 : la proprietà privata è «fondamentale per l'autonomia e lo sviluppo della persona», a condizione di restare subordinata alla destinazione comune dei beni creati. Citazione di san Tommaso : «l'uomo non deve tenere le cose esteriori per private, ma per comuni».

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  24. San Paolo VI, Populorum Progressio, n. 22 : «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli […]. Tutti gli altri diritti, quali che siano, ivi compresi quelli di proprietà e di libero commercio, vi sono subordinati.»

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  25. San Paolo VI, Populorum Progressio, n. 23 : «Nessuno è fondato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario.»

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  26. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 7, corpus : in caso di necessità urgente ed evidente, «qualcuno può lecitamente provvedere alla propria necessità con il bene altrui […]. Non c'è lì né furto né rapina in senso proprio».

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  27. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 7, sed contra : «nella necessità tutti i beni sono comuni. Non c'è dunque peccato se qualcuno prende il bene altrui, poiché la necessità ne ha fatto per lui un bene comune.»

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  28. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2408 : non c'è furto «nel caso di una necessità evidente e urgente, quando l'unico mezzo per provvedere a bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, riparo, vestito…) è disporre e usare dei beni altrui».

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  29. Sant'Ambrogio di Milano, citato da san Tommaso, Somma teologica, IIa-IIae, q. 66, a. 7 : «È il pane degli affamati ciò che detieni ; è la veste di chi è nudo ciò che rinchiudi.» Il dossier patristico completo è trattato nell'articolo La destinazione universale dei beni.

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  30. Pio XI, Quadragesimo Anno, 1931 : «né Leone XIII, né i teologi […] hanno mai negato o contestato il duplice aspetto, individuale e sociale, che si lega alla proprietà».

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  31. Pio XI, Quadragesimo Anno, 1931 : «negare o attenuare all'eccesso l'aspetto sociale e pubblico del diritto di proprietà, significa cadere nell'individualismo […] ; allo stesso modo, a contestare o a velare il suo aspetto individuale, si cadrebbe infallibilmente nel collettivismo».

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  32. San Giovanni Paolo II, discorso agli indigeni e ai contadini, Oaxaca-Cuilapan (Messico), 29 gennaio 1979 : «su ogni proprietà grava sempre un'ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha dato loro». Prima formulazione pubblica dell'espressione, ripresa poi nella Sollicitudo Rei Socialis 42.

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  33. San Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 42 : «Sulla proprietà, infatti, grava un'"ipoteca sociale", cioè vi si discerne, come qualità intrinseca, una funzione sociale fondata e giustificata precisamente dal principio della destinazione universale dei beni.»

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  34. San Giovanni Paolo II, Laborem Exercens, 14 settembre 1981, n. 14 : «il diritto alla proprietà privata è subordinato al diritto all'uso comune, alla destinazione universale dei beni» ; affermazione della priorità del lavoro sul capitale.

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  35. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 30 : «la proprietà dei beni non è un diritto assoluto ma comporta, nella sua stessa natura di diritto umano, i propri limiti».

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  36. San Paolo VI, Populorum Progressio, n. 24 : «il bene comune esige dunque talvolta l'espropriazione» di latifondi mal sfruttati che ostacolano la prosperità collettiva, con giusta compensazione.

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  37. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2406 : «L'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare, in funzione del bene comune, l'esercizio legittimo del diritto di proprietà» (cfr. GS 71, § 4 ; SRS 42 ; CA 40 ; 48).

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  38. Pio XI, Quadragesimo Anno, 1931, n. 120 : «il socialismo religioso, il socialismo cristiano, sono termini contraddittori : nessuno può essere al tempo stesso buon cattolico e vero socialista». Critica sviluppata nell'articolo Il socialismo e i suoi limiti.

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  39. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 13 : l'errore fondamentale del socialismo è «di carattere antropologico» — considera l'uomo «come un semplice elemento e una molecola dell'organismo sociale», negando la sua soggettività e la sua responsabilità.

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  40. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 42 : distinzione tra un'economia di mercato legittima e un «capitalismo» in cui la libertà economica non è «inquadrata da un contesto giuridico fermo che la metta al servizio della libertà umana integrale».

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  41. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 32 : «il possesso del know-how, della tecnica e della conoscenza» diventa, nell'economia moderna, un mezzo di produzione decisivo.

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  42. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 43 : la proprietà dei mezzi di produzione è legittima «quando serve un lavoro utile» e diventa illegittima «quando non è valorizzata o serve a impedire il lavoro altrui».

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  43. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2404 : «La proprietà di un bene fa del suo detentore un amministratore della Provvidenza per farlo fruttificare e comunicarne ad altri i benefici.»

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  44. Lettura spirituale proposta da questo articolo a partire dal tema della Divina Volontà trasmessa alla Serva di Dio Luisa Piccarreta (1865-1947), Il Libro di Cielo : l'anima che vive nella Volontà divina riceve tutto da Dio come dono e non trattiene nulla per sé sola — parafrasi del tema, non una citazione verbatim (nessun dettato preciso recante questa formulazione è stato ritrovato). Essa raggiunge così interiormente l'ordine originario in cui i beni sono «destinati a tutto il genere umano» (CCC 2402).

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