La destinazione universale dei beni

La destinazione universale dei beni è, per la Chiesa, il «primo principio di tutto l'ordine etico-sociale»: Dio ha destinato la terra all'uso di tutti gli uomini. La proprietà privata, diritto reale ma «secondario e derivato», resta gravata da un'«ipoteca sociale» al servizio del destino comune dei beni.

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La destinazione universale dei beni è, nella dottrina sociale della Chiesa, il principio secondo cui i beni della creazione sono destinati da Dio all'insieme del genere umano, e non anzitutto ad alcuni. Il concilio Vaticano II ne ha dato la formulazione divenuta classica: «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, cosicché i beni della creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità»[1].

Questo principio non è una pia raccomandazione tra le altre: la Chiesa ne fa il punto di partenza di tutta la sua morale economica. Il Catechismo lo enuncia fin dal primo paragrafo dedicato al settimo comandamento[2], e papa Francesco lo qualifica, sulla scia di san Giovanni Paolo II, come «primo principio di tutto l'ordine etico-sociale»[3]. Tutto il resto — il diritto di proprietà, il mercato, il lavoro, il commercio, la fiscalità — ne deriva e gli resta subordinato. La proprietà privata stessa, che la Chiesa difende fermamente contro il collettivismo, è legittima solo perché serve meglio questa destinazione prima; essa non è, dirà Francesco, che un «diritto naturale secondario e derivato»[4].

Il principio poggia su una convinzione e sfocia in un dovere. La convinzione: la terra è stata data «a tutto il genere umano […], senza escludere né privilegiare nessuno»[5]. Il dovere: ordinare concretamente l'uso dei beni in modo che nessuno sia privato del necessario mentre altri traboccano di superfluo. Per questo la Chiesa insegna insieme che la proprietà privata è un diritto vero e che essa è gravata da un'«ipoteca sociale»[6] — immagine folgorante con cui Giovanni Paolo II ricorda che ogni possessore resta, davanti a Dio, debitore del destino comune dei beni.

Questo articolo tratta la destinazione universale dei beni in quanto principio della dottrina sociale: la sua definizione, i suoi fondamenti biblici e patristici, la sintesi di san Tommaso, il suo sviluppo nel magistero sociale, il suo esatto rapporto con la proprietà privata, il diritto-limite dell'estrema necessità, e le sue applicazioni contemporanee. I temi connessi — la proprietà privata, la solidarietà, il bene comune, la sussidiarietà, la dignità della persona, la povertà, il comunismo, il liberismo economico o l'ecologia integrale — sono rinviati ai loro propri articoli.

Un principio primo, non un'opzione

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La dottrina sociale della Chiesa non è un programma politico ma un corpo di principi tratti dalla fede e dalla ragione. Tra essi, la destinazione universale dei beni occupa un posto singolare: non si limita a illuminare la questione della proprietà, la fonda e la misura. Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa ne fa ugualmente il principio primo che ordina tutto l'uso dei beni[7].

Il «primo principio di tutto l'ordine etico-sociale»

Dire che la destinazione universale è un principio primo ha una portata precisa. Significa che, nell'ordine logico e morale, essa viene prima della proprietà, del mercato, del contratto e dello Stato. Questi sono mezzi — legittimi, necessari — per organizzare l'uso dei beni; ma traggono la loro giustificazione dal fine che servono, ossia che i beni «giovino a tutti in modo equo». Giovanni Paolo II, nella Laudato Si' riletta da Francesco, è citato così:

«Il principio di subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, di conseguenza, il diritto universale al loro uso è una "regola d'oro" del comportamento sociale, e "il primo principio di tutto l'ordine etico-sociale".» — Papa Francesco, Laudato Si', n. 93, 24 maggio 2015[8]

Questo statuto di regola d'oro spiega perché la Chiesa rifiuta di trattare l'economia come un ambito moralmente neutro, retto dalle sue sole leggi. Un'organizzazione che producesse ricchezza privando durevolmente interi popoli del necessario violerebbe il principio primo, qualunque fosse il suo rendimento.

Un diritto «originario» da cui la proprietà deriva

Papa Francesco ha tratto da questo statuto la sua conseguenza più netta nella Fratelli Tutti. Riprendendo tutta la tradizione, ricorda che il diritto di tutti all'uso dei beni è primo, e che il diritto di proprietà ne discende:

«Il diritto alla proprietà privata può essere considerato solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati, e ciò ha conseguenze molto concrete che devono riflettersi nel funzionamento della società.» — Papa Francesco, Fratelli Tutti, n. 120, 3 ottobre 2020[9]

Lungi dall'essere una novità, questa gerarchia è costante: il «principio dell'uso comune dei beni creati per tutti» è, dice ancora Francesco, «il primo principio di tutto l'ordine etico-sociale», «un diritto naturale, originario e prioritario»[10]. Il pericolo che egli denuncia è quello di una società che pone «i diritti secondari al di sopra dei diritti prioritari e originari, togliendo loro ogni portata pratica»[11].

Né collettivismo, né assolutizzazione: il posto esatto del principio

Affermare la destinazione universale non significa propugnare la messa in comune forzata dei beni. La Chiesa ha condannato il comunismo che abolisce la proprietà, e il socialismo che dissolve la responsabilità personale, tanto quanto rifiuta l'assolutizzazione liberista della proprietà privata. La destinazione universale dei beni non è né l'uno né l'altra: è il criterio che ordina la proprietà al suo fine sociale. Questo principio è fratello della dignità della persona, del bene comune, della sussidiarietà e della solidarietà; ne è, sul terreno economico, l'applicazione diretta — come ricorda il legame che Giovanni Paolo II stabilisce tra l'interdipendenza degli uomini e il fatto che «i beni della creazione sono destinati a tutti»[12].

I fondamenti biblici

Gustave Doré, La Creazione della luce, 1866, Bibbia illustrata inglese. Pubblico dominio — Wikimedia Commons.

La destinazione universale dei beni non è anzitutto una tesi filosofica: è letta dalla Chiesa nella Scrittura stessa, dal racconto della creazione fino alla comunità apostolica. Il Catechismo la ricollega esplicitamente al primo capitolo della Genesi[13].

In principio, la terra affidata a tutti

Il fondamento primo è l'atto creatore. Dio affida la terra non a un individuo né a una casta, ma all'umanità come tale:

«In principio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità perché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e godesse dei suoi frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano.» — Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2402[14]

L'uomo non è dunque proprietario assoluto della terra, ma amministratore di un dono ricevuto. Il racconto della Genesi — «Siate fecondi […], riempite la terra e assoggettatela» (Gn 1, 28); «Io vi do ogni erba che produce seme […]: sarà il vostro nutrimento» (Gn 1, 29) — indirizza la terra a tutti i viventi a venire, senza privilegio di origine[15]. È questa donazione originaria che il diritto di proprietà, legittimo, «non abolisce»[16].

Il giubileo e la spigolatura: un'economia corretta da Dio

L'Antico Testamento non si limita ad affermare il principio: lo istituzionalizza. La Legge di Mosè organizza meccanismi periodici di redistribuzione per impedire che la terra, dono comune, si concentri definitivamente in poche mani. L'anno sabbatico lascia riposare il suolo e apre i suoi frutti spontanei ai poveri (Es 23, 10-11); le leggi della spigolatura vietano di mietere fino ai bordi del campo e di ripassare sulla vigna, per lasciarne la parte «al povero e al forestiero» (Lv 19, 9-10; Dt 24, 19-21)[17]. Soprattutto, l'anno giubilare, ogni cinquant'anni, prescrive la liberazione degli schiavi e la restituzione delle terre alienate alle famiglie d'origine, con questa esplicita motivazione teologica:

«La terra non sarà venduta per sempre, perché la terra è mia, e voi siete per me solo stranieri e ospiti.» — Levitico 25, 23[18]

La terra appartiene a Dio; l'uomo ne è solo l'usufruttuario temporaneo. Il giubileo è la traduzione giuridica della destinazione universale: nessun accaparramento è definitivo, perché nessun uomo è il padrone ultimo dei beni.

«Tutto era comune»: la prima comunità di Gerusalemme

Il Nuovo Testamento porta il principio al suo vertice. Gli Atti degli Apostoli descrivono la comunità di Gerusalemme come il luogo in cui la destinazione comune dei beni diventa vita concreta:

«La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un solo cuore e un'anima sola; e nessuno diceva suo ciò che gli apparteneva, ma tra loro tutto era comune. […] Non vi era tra loro alcun bisognoso.» — Atti degli Apostoli 4, 32.34[19]

La Chiesa non ha mai letto questo passo come l'abolizione di ogni proprietà — Pietro ricorda ad Anania che il suo campo e il suo prezzo gli restavano liberi (At 5, 4) —, ma come l'ideale verso cui tende la carità: beni tenuti in proprio, ma aperti, condivisi secondo i bisogni di ciascuno. San Paolo fonda la grande colletta delle Chiese di Grecia per i poveri di Gerusalemme su un principio di uguaglianza e sull'esempio di Cristo: «Si è fatto povero per causa vostra […]. Si tratta di uguaglianza: che il vostro superfluo provveda ora al loro bisogno»[20]. Inversamente, la parabola del ricco cattivo e di Lazzaro (Lc 16, 19-31) condanna non la ricchezza in sé, ma il ricco che chiude la sua porta all'indigente coricato alla sua soglia: il rifiuto della condivisione è presentato come la radice della sua dannazione[21].

La voce dei Padri della Chiesa

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Nessuna dottrina è stata insegnata dai Padri della Chiesa con vigore più tagliente di questa. Per loro, trattenere il proprio superfluo mentre il povero manca del necessario non è un difetto di generosità: è un furto, perché quel superfluo appartiene già, in diritto, a chi muore di fame. Questa tradizione, talvolta dimenticata, è così centrale che il Magistero contemporaneo la cita ancora come propria fonte.

Sant'Ambrogio: «gli rendi ciò che gli appartiene»

Il testo più citato è quello di sant'Ambrogio di Milano (340-397), nel suo trattato De Nabuthe (su Nabot). Paolo VI lo ha inserito nel cuore della Populorum Progressio, dandogli un'autorità magisteriale:

«Non è del tuo bene che fai larghezza al povero; gli rendi ciò che gli appartiene. Poiché ciò che è dato in comune per l'uso di tutti, ecco ciò che ti arroghi. La terra è data a tutto il mondo, e non solo ai ricchi.» — Sant'Ambrogio di Milano, De Nabuthe, citato da Paolo VI, Populorum Progressio, n. 23[22]

San Basilio: «all'affamato appartiene il pane che trattieni»

San Basilio di Cesarea (330-379), nella sua omelia sull'avarizia (Contro i ricchi), va fino in fondo alla logica: ciò che si accumula oltre il necessario è rubato a tanti poveri quanti se ne sarebbero potuti soccorrere.

«All'affamato appartiene il pane che trattieni; all'uomo nudo, il mantello che conservi nei tuoi forzieri; allo scalzo, la calzatura che marcisce presso di te; al miserabile, il denaro che tieni sepolto. Così commetti tante ingiustizie quanta è la gente a cui potresti dare.» — San Basilio di Cesarea, Omelia sull'avarizia[23]

San Giovanni Crisostomo: «non sono i nostri beni, ma i loro»

San Giovanni Crisostomo (ca. 349-407) è citato dal Catechismo stesso, nella sezione sull'amore per i poveri:

«Non far partecipare i poveri ai nostri propri beni è derubarli e toglier loro la vita. Ciò che deteniamo non sono i nostri beni, ma i loro.» — San Giovanni Crisostomo, Omelie su Lazzaro, citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2446[24]

San Gregorio Magno: un dovere di giustizia, non di pura carità

San Gregorio Magno (ca. 540-604), nella sua Regola pastorale, precisa l'esatta natura di questo dovere: dare al povero il suo necessario spetta alla giustizia prima che alla misericordia.

«Quando diamo agli indigenti ciò che è loro necessario, rendiamo loro ciò che è loro; non facciamo loro una largizione personale. È un debito di giustizia che assolviamo, piuttosto che un'opera di misericordia che compiamo.» — San Gregorio Magno, Regola pastorale[25]

Questa unanimità patristica fornisce lo sfondo di tutto il principio: la destinazione universale dei beni non è un'invenzione del XIX secolo, ma la costante della Tradizione, che i santi hanno predicato prima che le encicliche la formulassero.

San Tommaso d'Aquino: possedere in proprio, usare in comune

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La grande sintesi intellettuale del principio è opera di san Tommaso d'Aquino (1225-1274). È lui ad aver forgiato la distinzione ripresa testualmente dal Catechismo e da tutte le encicliche sociali: tra il potere di gestire i beni, che può legittimamente essere privato, e il loro uso, che deve restare ordinato al bene comune.

Il diritto di possedere in proprio è legittimo

Nella Somma teologica (II-II, q. 66, a. 2), Tommaso si chiede «se sia lecito all'uomo possedere una cosa come sua». La sua risposta è positiva: il «potere di procurare e di dispensare» le cose esteriori (potestas procurandi et dispensandi) può essere tenuto in proprio, e ciò per tre ragioni di buon senso — ciascuno si prende più cura di ciò che lo riguarda; gli affari sono meglio ordinati se ciascuno ha il suo incarico; la pace è meglio custodita quando ciascuno è contento della sua parte[26]. Contro ogni utopia collettivista, Tommaso riconosce dunque alla proprietà privata un'utilità reale e un fondamento nella natura ragionevole dell'uomo.

Ma l'uso deve restare comune

Subito, Tommaso aggiunge la distinzione decisiva: «Quanto all'uso, l'uomo non deve tenere le cose esteriori come proprie, ma come comuni, in modo da condividerle volentieri nella necessità degli altri.»[27] Possedere in proprio, sì; usare da proprietario assoluto, no. Il Catechismo riprende questa intuizione quasi parola per parola quando cita il Vaticano II:

«L'uomo, nell'uso che ne fa, non deve mai tenere le cose che possiede legittimamente come appartenenti solo a lui, ma guardarle anche come comuni: nel senso che possano giovare non solo a lui, ma agli altri.» — Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 69, citato nel Catechismo, n. 2404[28]

Il caso-limite: l'estrema necessità

Tommaso trae da questo principio una conseguenza radicale (II-II, q. 66, a. 7): in caso di estrema necessità, prendere il bene altrui non è un furto, perché il bisogno ha reso quel bene comune. «Nella necessità, tutte le cose sono comuni (in necessitate sunt omnia communia)»[29]. Non è una licenza per la cupidigia: occorre che la necessità sia reale, presente e imminente, e che nessun altro soccorso sia possibile. Ma il principio è chiaro, e il Vaticano II lo riprende in propri termini: «Chi si trova nell'estrema necessità ha il diritto di procurarsi l'indispensabile dalle ricchezze altrui»[30]. La destinazione universale dei beni riprende allora il sopravvento sulla ripartizione ordinaria — non per eccezione arbitraria, ma perché essa è il diritto primo, velato in tempo normale dall'ordine della proprietà, ma che riappare appena la sopravvivenza di un uomo è in gioco.

Lo sviluppo del principio nel magistero sociale

Il principio attraversa tutto il magistero sociale moderno, da Leone XIII a Francesco, senza mai variare nella sostanza, ma applicandosi a situazioni nuove. La cronologia seguente ne segna le tappe decisive.

  1. 15 maggio 1891
    Rerum Novarum — Leone XIII

    Leone XIII difende vigorosamente la proprietà privata come diritto naturale contro il socialismo, ma ricorda, con san Tommaso, che se il possesso può essere privato, l'uso deve restare comune: il superfluo è dovuto ai poveri.

  2. 15 maggio 1931
    Quadragesimo Anno — Pio XI

    Pio XI precisa il «duplice carattere», individuale e sociale, della proprietà: negare la funzione sociale conduce all'«individualismo», negare il diritto privato al «collettivismo».

  3. 1º giugno 1941
    Radiomessaggio di Pentecoste — Pio XII

    Pio XII afferma che ogni uomo, come essere ragionevole, «tiene dalla natura il diritto fondamentale di usare i beni materiali della terra», diritto primo che la proprietà deve servire.

  4. 7 dicembre 1965
    Gaudium et Spes — Vaticano II

    Il concilio dà la formulazione classica (n. 69): «Dio ha destinato la terra […] all'uso di tutti», e riconosce il diritto di prendere nell'estrema necessità.

  5. 26 marzo 1967
    Populorum Progressio — Paolo VI

    Paolo VI applica il principio allo sviluppo dei popoli: la proprietà non è «un diritto incondizionato e assoluto»; cita sant'Ambrogio. «Tutti gli altri diritti vi sono subordinati.»

  6. 14 settembre 1981
    Laborem Exercens — Giovanni Paolo II

    Giovanni Paolo II insegna che la proprietà dei mezzi di produzione è legittima solo al servizio del lavoro e della destinazione universale dei beni.

  7. 30 dicembre 1987
    Sollicitudo Rei Socialis — Giovanni Paolo II

    Il «principio caratteristico della dottrina sociale cristiana»: i beni sono «originariamente destinati a tutti»; sulla proprietà privata grava un'«ipoteca sociale».

  8. 1º maggio 1991
    Centesimus Annus — Giovanni Paolo II

    «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano […], senza escludere né privilegiare nessuno.» L'uso dei beni resta subordinato alla loro originaria destinazione comune.

  9. 24 maggio 2015
    Laudato Si' — Francesco

    Francesco fa della subordinazione della proprietà alla destinazione universale una «regola d'oro» e «il primo principio di tutto l'ordine etico-sociale», allargato alle generazioni future.

  10. 3 ottobre 2020
    Fratelli Tutti — Francesco

    Il diritto di proprietà è detto «secondario e derivato» dal diritto «originario e prioritario» di tutti all'uso dei beni.

Leone XIII: la proprietà difesa, ma l'uso comune mantenuto

Francesco De Federicis, Leone XIII, verso il 1898. Library of Congress, cph.3c22745. Pubblico dominio — Wikimedia Commons.

Si dimentica spesso che la Rerum Novarum (1891), testo fondatore che difende così fermamente la proprietà privata contro il socialismo nascente, mantiene insieme la destinazione universale. Leone XIII vi riprende esplicitamente la distinzione tomista: possedere beni in proprio è necessario alla vita umana; ma, quanto all'uso, l'uomo non deve considerarli come esclusivamente suoi, e deve farne facilmente partecipare gli altri in caso di bisogno[31]. Il papa aggiunge, sul superfluo, un insegnamento rimasto celebre: una volta provveduto al necessario e al conveniente, dare agli indigenti ciò che resta è un dovere — non di stretta giustizia legale, ma di carità, di cui nessuna legge umana può reclamare l'adempimento[32]. La Chiesa manterrà sempre questa tensione: la proprietà è un vero diritto, ma non è mai un assoluto.

Pio XI: il «duplice carattere» della proprietà

Nel 1931, nella Quadragesimo Anno, Pio XI condensa la dottrina nella nozione di duplice carattere della proprietà, «individuale e sociale». Negare l'aspetto sociale conduce all'individualismo; negare l'aspetto individuale conduce al collettivismo. La funzione dell'autorità è precisamente di definire, in funzione del bene comune, «ciò che è permesso e ciò che non lo è ai possessori nell'uso dei loro beni»[33]. È ciò che conferma il Catechismo: «L'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare, in funzione del bene comune, il legittimo esercizio del diritto di proprietà»[34].

Giovanni Paolo II: l'«ipoteca sociale»

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Il contributo più marcante del XX secolo è l'immagine forgiata da Giovanni Paolo II nella Sollicitudo Rei Socialis (1987). Dopo aver ricordato che la destinazione universale dei beni è un «principio caratteristico della dottrina sociale cristiana» e che «i beni di questo mondo sono originariamente destinati a tutti», egli scrive:

«La proprietà privata, infatti, è gravata da un'ipoteca sociale, ossia porta come qualità intrinseca una funzione sociale, fondata e giustificata precisamente dal principio della destinazione universale dei beni.» — San Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 42, 30 dicembre 1987[35]

L'immagine giuridica è esatta: un'ipoteca non sopprime la proprietà, ma la grava di un onere che la segue in qualunque mano essa passi. Ugualmente, ogni bene posseduto resta caricato di un debito verso il destino comune: se ne è proprietari a condizione che serva anche gli altri.

Destinazione universale e proprietà privata: la giusta articolazione

Il punto più delicato è tenere insieme due affermazioni che le ideologie moderne oppongono: la proprietà privata è un diritto vero, e i beni sono destinati a tutti. La Chiesa rifiuta di sacrificare l'una all'altra. È questo rifiuto a definire la sua posizione propria, a uguale distanza dal liberismo e dal collettivismo.

Perché la proprietà privata resta legittima e necessaria

Il principio di destinazione universale non svaluta la proprietà privata: la fonda meglio di qualunque altra dottrina. Il Catechismo insegna che «l'appropriazione dei beni è legittima per garantire la libertà e la dignità delle persone, per aiutare ciascuno a provvedere ai suoi bisogni fondamentali»[36]. Senza proprietà, niente responsabilità, niente iniziativa, niente protezione della famiglia contro l'arbitrio dello Stato — è l'argomento che Leone XIII opponeva al socialismo e che sviluppa l'articolo sulla proprietà privata. La destinazione universale non contraddice dunque la proprietà: ne indica la finalità. Si possiede perché i beni servano — anzitutto a sé e ai suoi, poi, con il superfluo, agli altri.

Il quadro delle tre posizioni

Il quadro seguente oppone la dottrina della Chiesa ai due errori simmetrici che essa ha combattuto.

QuestioneLiberismo economicoCollettivismo / comunismoDottrina sociale della Chiesa
Statuto della proprietà privataDiritto quasi assoluto, intoccabileDa abolire o da statalizzareDiritto reale ma secondo, derivato dalla destinazione universale
Destinazione dei beniA ciascuno secondo il mercato e il successoAl collettivo, gestito dallo StatoA tutti, secondo la giustizia e la carità (GS 69)
Funzione sociale della proprietàFacoltativa, affare di generosità privataNegata: non vi è più proprietàIntrinseca: «ipoteca sociale» (SRS 42)
Posto della personaIndividuo sovranoDissolta nella massaPersona responsabile, aperta al prossimo
Rischio denunciatoEsclusione dei poveri, idolatria del mercatoSchiacciamento della libertà, miseria e tirannia— (posizione di equilibrio)

Una funzione sociale, non una semplice generosità

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La grande differenza tra la dottrina cattolica e un semplice appello alla carità privata sta in questa parola: funzione sociale. La destinazione universale non chiede solo ai ricchi di essere generosi; iscrive nella natura stessa della proprietà un debito verso la comunità. Per questo la Chiesa può legittimare una regolazione pubblica: imposta giusta, riforma agraria là dove la terra è accaparrata, limiti alla speculazione, inquadramento degli scambi mondiali. «Tutti gli altri diritti, quali che siano, compresi quelli della proprietà e del libero commercio, vi sono subordinati», scrive Paolo VI[37]. La proprietà non è negata; è ordinata.

Il diritto in caso di estrema necessità

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Il principio raggiunge il suo punto più concreto nella questione dell'estrema necessità. Che fare di un uomo che sta per morire di fame e non trova nessuno che gli dia? La risposta della Chiesa, ereditata da Tommaso e confermata dal concilio, è netta: egli ha il diritto di prendere nel bene altrui ciò che gli è indispensabile, e questo prelievo non è un furto[38].

Una riapparizione del diritto primo, non un'eccezione arbitraria

Questo diritto non è uno strappo al principio: ne è la manifestazione più pura. In tempo ordinario, la destinazione universale dei beni passa per la mediazione della proprietà e della giustizia distributiva; ma quando queste mediazioni vengono meno al punto che un uomo sta per perire, il diritto originario di tutti a usare i beni riprende direttamente il sopravvento. Il bene ridiventa, per quel caso, ciò che era in principio: comune. È l'applicazione esistenziale dell'«in necessitate omnia communia» di san Tommaso[39].

Le condizioni strette

Tuttavia, la Chiesa inquadra rigorosamente questo diritto, affinché non diventi il pretesto del furto o dell'agitazione rivoluzionaria. La necessità dev'essere estrema (la sopravvivenza, non il comfort), attuale (presente, non eventuale), e senza altra via d'uscita (nessun soccorso possibile offerto). Si può prelevare solo l'indispensabile, non servirsi oltre. E questo diritto, che vale per l'individuo minacciato, non potrebbe fondare un'espropriazione generale decisa da sé: chiama piuttosto l'autorità pubblica a organizzare, a monte, una ripartizione che renda tali casi impossibili. La destinazione universale dei beni è così insieme un diritto dell'affamato e un dovere della società.

Applicazioni contemporanee del principio

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Lungi dall'essere una reliquia dell'economia agraria, la destinazione universale dei beni illumina i dibattiti economici più attuali. Papa Francesco ne ha fatto, nel suo insegnamento, una delle chiavi di lettura delle crisi contemporanee[40].

La fame e lo sviluppo dei popoli

La prima applicazione resta la più urgente: nessuno deve mancare del necessario quando la terra produce abbastanza per tutti. È l'argomento centrale della Populorum Progressio: lo sviluppo dei popoli poveri non è un'elemosina facoltativa delle nazioni ricche, ma un'esigenza di giustizia fondata sulla destinazione comune dei beni. Questo tema, che tocca la povertà e la mondializzazione, riceve qui il suo fondamento: se i beni sono di tutti, il divario abissale tra l'abbondanza di alcuni e la miseria di miliardi di altri è un'ingiustizia strutturale, non una semplice fatalità.

L'ecologia e le generazioni future

Benedetto XVI e Francesco hanno esteso il principio nel tempo: la terra non è destinata solo a tutti i viventi, ma anche a coloro che verranno. Benedetto XVI ricorda che la creazione «è stata data a tutti da Dio» e che il suo uso impegna «una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l'umanità intera»[41]. È la radice dottrinale dell'ecologia integrale e della custodia del creato, oggetto dei loro propri articoli: dilapidare le risorse comuni significa privare le generazioni future della loro parte del dono originario.

I beni comuni nuovi

Il principio si applica infine a realtà che l'Antichità non conosceva: l'acqua, di cui Francesco afferma che è un diritto «essenziale, fondamentale e universale»[42]; il sapere e i beni immateriali; le risorse digitali. Il Catechismo aveva già esteso la nozione ai «beni di produzione — materiali o immateriali — come terre o fabbriche, competenze o arti», che «richiedono le cure dei loro possessori perché la loro fecondità giovi al maggior numero»[43]. La destinazione universale dei beni diventa così un criterio per giudicare l'accesso alla salute, all'istruzione, all'informazione — ovunque un bene necessario rischi di essere confiscato a detrimento del destino comune.

L'opzione preferenziale per i poveri

Tutte queste applicazioni convergono verso una conseguenza che il Magistero nomina l'opzione preferenziale per i poveri. Poiché i beni sono destinati a tutti e i poveri ne sono i primi privati, la carità e la giustizia si volgono anzitutto verso di loro. Il Catechismo trae direttamente questa conseguenza dal principio[44], ed essa è sviluppata nell'articolo sulla povertà. La destinazione universale dei beni non è dunque neutra: ha un senso, che è di colmare anzitutto chi manca.

La destinazione dei beni e la vita nella Divina Volontà

La spiritualità della Divina Volontà trasmessa a Luisa Piccarreta (1865-1947) offre una luce interiore su questo principio sociale. Se tutti i beni sono destinati a tutti, è perché procedono da un unico dono: la creazione non è una proprietà strappata a Dio, ma un'eredità ricevuta dalla sua mano e affidata all'amministrazione comune dell'umanità[45]. Vivere nella Volontà divina è precisamente ricevere ogni cosa come un dono da far circolare, e non come un possesso da trattenere: l'anima che agisce nel Fiat non si appropria nulla per sé sola, ma rende a Dio e restituisce agli altri ciò che ha ricevuto, «a nome di tutta la creazione»[46]. Il distacco interiore chiesto dai Vangeli — «Non potete servire Dio e il Denaro» (Mt 6, 24) — raggiunge così, nell'ordine spirituale, ciò che la dottrina sociale enuncia nell'ordine delle strutture: i beni sono veramente nostri solo quando servono il disegno comune di Dio. La destinazione universale dei beni trova qui la sua radice più profonda: non anzitutto una regola di organizzazione, ma una verità sul posto dell'uomo, intendente e non padrone, davanti al Creatore che «ha dato la terra a tutto il genere umano»[47].

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n. 69, § 1 (testo ufficiale francese, vatican.va): «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, cosicché i beni della creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità.» Formulazione classica ripresa da CCC 2402-2404 e da tutto il magistero sociale successivo.

    1
  2. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2401: il settimo comandamento «chiede, in vista del bene comune, il rispetto della destinazione universale dei beni e del diritto di proprietà privata». Edizione ufficiale francese, Mame/Plon, 1992.

    2
  3. Papa Francesco, enciclica Laudato Si', 24 maggio 2015, n. 93, citando Giovanni Paolo II, Laborem Exercens (1981) e Centesimus Annus (1991): il principio è «il primo principio di tutto l'ordine etico-sociale».

    3
  4. Papa Francesco, enciclica Fratelli Tutti, 3 ottobre 2020, n. 120: «Il diritto alla proprietà privata può essere considerato solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati.»

    4
  5. San Giovanni Paolo II, enciclica Centesimus Annus, 1º maggio 1991, n. 31: «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché faccia vivere tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui l'origine della destinazione universale dei beni della terra.»

    5
  6. San Giovanni Paolo II, enciclica Sollicitudo Rei Socialis, 30 dicembre 1987, n. 42: sulla proprietà privata grava un'«ipoteca sociale», funzione sociale intrinseca fondata sulla destinazione universale dei beni.

    6
  7. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004, capitolo IV (principi della dottrina sociale, sezione sulla destinazione universale dei beni e la proprietà privata): la destinazione universale dei beni vi è esposta come il principio primo che ordina tutto l'uso dei beni.

    7
  8. Papa Francesco, Laudato Si', n. 93, citando Giovanni Paolo II, Laborem Exercens, n. 19. La «regola d'oro del comportamento sociale».

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  9. Papa Francesco, Fratelli Tutti, n. 120. Citazione integrale sul diritto di proprietà come «secondario e derivato».

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  10. Papa Francesco, Fratelli Tutti, n. 120, riprendendo l'espressione di Laudato Si' 93: il diritto universale all'uso dei beni è «un diritto naturale, originario e prioritario».

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  11. Papa Francesco, Fratelli Tutti, n. 120: accade «che i diritti secondari si pongano al di sopra dei diritti prioritari e originari, togliendo loro ogni portata pratica».

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  12. San Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 39: «L'interdipendenza deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni della creazione sono destinati a tutti.»

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  13. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402, rinviando a Gn 1, 26-29: Dio ha affidato la terra «all'amministrazione comune dell'umanità»; «i beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano».

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  14. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402 (testo integrale): «In principio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse all'amministrazione comune dell'umanità perché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e godesse dei suoi frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano.»

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  15. Genesi 1, 28-29, traduzione liturgica ufficiale (CEI): «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e assoggettatela»; «Io vi do ogni erba che produce seme […]: sarà il vostro nutrimento.» Dono della terra indirizzato all'umanità come tale.

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  16. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2403: «Il diritto alla proprietà privata, acquistata o ricevuta in modo giusto, non abolisce la donazione originaria della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni resta primordiale, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del suo diritto e del suo esercizio.»

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  17. Esodo 23, 10-11 (anno sabbatico); Levitico 19, 9-10 e Deuteronomio 24, 19-21 (leggi della spigolatura: lasciare la parte del campo e della vigna «al povero e al forestiero»), traduzione liturgica ufficiale (CEI). Istituzioni veterotestamentarie della destinazione comune dei beni.

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  18. Levitico 25, 23, traduzione liturgica ufficiale (CEI): «La terra non sarà venduta per sempre, perché la terra è mia, e voi siete per me solo stranieri e ospiti.» Fondamento dell'anno giubilare (Lv 25, 8-55).

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  19. Atti degli Apostoli 4, 32 e 4, 34-35, traduzione liturgica ufficiale (CEI): «La moltitudine […] aveva un solo cuore e un'anima sola; […] tra loro tutto era comune. […] Non vi era tra loro alcun bisognoso.» Cfr. At 2, 44-45 e At 5, 4 (la proprietà restava libera: la messa in comune era volontaria).

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  20. Seconda lettera di san Paolo ai Corinzi 8, 9 e 8, 13-15, traduzione liturgica ufficiale (CEI): la colletta per i poveri di Gerusalemme, fondata su un principio di «uguaglianza» e sull'esempio di Cristo «che si è fatto povero».

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  21. Vangelo secondo san Luca 16, 19-31, traduzione liturgica ufficiale (CEI), parabola del ricco cattivo e di Lazzaro: la colpa del ricco è di aver ignorato il povero alla sua porta godendo al tempo stesso del suo superfluo.

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  22. San Paolo VI, enciclica Populorum Progressio, 26 marzo 1967, n. 23, citando sant'Ambrogio di Milano, De Nabuthe, c. 12, n. 53: «Non è del tuo bene che fai larghezza al povero; gli rendi ciò che gli appartiene. Poiché ciò che è dato in comune per l'uso di tutti, ecco ciò che ti arroghi. La terra è data a tutto il mondo, e non solo ai ricchi.»

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  23. San Basilio di Cesarea, omelia Demolirò i miei granai (su Lc 12, 18, detta anche omelia Contro i ricchi): «All'affamato appartiene il pane che trattieni; all'uomo nudo, il mantello che conservi nei tuoi forzieri; allo scalzo, la calzatura che marcisce presso di te; al miserabile, il denaro che tieni sepolto.»

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  24. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2446, citando san Giovanni Crisostomo, Omelie su Lazzaro (Laz. 1, 6: PG 48, 992 D): «Non far partecipare i poveri ai nostri propri beni è derubarli e toglier loro la vita. Ciò che deteniamo non sono i nostri beni, ma i loro.»

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  25. San Gregorio Magno, Regola pastorale (Regula pastoralis): dare al povero il suo necessario è rendergli ciò che è suo — un debito di giustizia che si assolve piuttosto che un'opera di misericordia che si compie.

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  26. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 2: è lecito all'uomo possedere in proprio il «potere di procurare e di dispensare» (potestas procurandi et dispensandi) i beni esteriori, per tre ragioni (cura più diligente, ordine degli affari, pace sociale).

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  27. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 2: «Quanto all'uso, l'uomo non deve tenere le cose esteriori come proprie, ma come comuni, in modo da condividerle volentieri nella necessità degli altri.» Distinzione ripresa da Leone XIII (Rerum Novarum) e dal Catechismo (§ 2404).

    27
  28. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2404, citando Gaudium et Spes 69, § 1: «L'uomo, nell'uso che ne fa, non deve mai tenere le cose che possiede legittimamente come appartenenti solo a lui, ma guardarle anche come comuni.»

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  29. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 7: in caso di necessità manifesta e urgente, prendere il bene altrui per provvedere al proprio bisogno non è formalmente un furto, perché «nella necessità, tutte le cose sono comuni» (in necessitate sunt omnia communia).

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  30. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 69, § 1: «Se qualcuno si trova nell'estrema necessità, ha il diritto di procurarsi l'indispensabile dalle ricchezze altrui», rinviando alla tradizione tomista e al diritto canonico.

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  31. Leone XIII, enciclica Rerum Novarum, 15 maggio 1891 (parte sulla proprietà privata): possedere beni in proprio è necessario e permesso; ma quanto all'uso, l'uomo deve, con san Tommaso, guardare i beni come comuni e farne facilmente partecipare gli altri in caso di bisogno.

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  32. Leone XIII, Rerum Novarum, 15 maggio 1891 (doveri dei possessori): una volta provveduto al necessario e al conveniente, dare agli indigenti ciò che resta è un dovere — non di stretta giustizia legale, ma di carità, di cui nessuna legge umana può reclamare l'adempimento.

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  33. Pio XI, enciclica Quadragesimo Anno, 15 maggio 1931, n. 45: la proprietà ha un «duplice carattere», individuale e sociale; l'enciclica affida all'autorità pubblica di precisare, in vista del bene comune, l'uso permesso ai possessori.

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  34. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2406: «L'autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare, in funzione del bene comune, il legittimo esercizio del diritto di proprietà» (rinvio a GS 71; SRS 42; CA 40 e 48).

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  35. San Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 42: «La proprietà privata, infatti, è gravata da un'ipoteca sociale, ossia porta come qualità intrinseca una funzione sociale, fondata e giustificata precisamente dal principio della destinazione universale dei beni.»

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  36. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402: «L'appropriazione dei beni è legittima per garantire la libertà e la dignità delle persone, per aiutare ciascuno a provvedere ai suoi bisogni fondamentali e ai bisogni di coloro di cui ha la responsabilità.»

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  37. San Paolo VI, Populorum Progressio, n. 22: «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli […]. Tutti gli altri diritti, quali che siano, compresi quelli della proprietà e del libero commercio, vi sono subordinati.»

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  38. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 69, § 1, sul diritto di prelevare l'indispensabile nell'estrema necessità; dottrina confermata dal Catechismo (§ 2408 sulle condizioni di questo ricorso).

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  39. San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 66, a. 7: la riapparizione del diritto comune in caso di estrema necessità non è un'eccezione arbitraria ma l'effetto del carattere primo della destinazione universale dei beni.

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  40. Papa Francesco, udienza generale del 26 agosto 2020, catechesi «Guarire il mondo»: «La destinazione universale dei beni e la virtù della speranza» — rilettura della crisi contemporanea alla luce del principio. Testo su vatican.va.

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  41. Benedetto XVI, enciclica Caritas in Veritate, 29 giugno 2009, n. 48: la natura «è stata data a tutti da Dio, e il suo uso rappresenta per noi una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l'umanità intera». Cfr. n. 50.

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  42. Papa Francesco, Laudato Si', n. 30: «l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale.»

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  43. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2405: «I beni di produzione — materiali o immateriali — come terre o fabbriche, competenze o arti, richiedono le cure dei loro possessori perché la loro fecondità giovi al maggior numero.»

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  44. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2443-2446: l'amore per i poveri e l'opzione preferenziale per i poveri come conseguenza della destinazione universale dei beni e del settimo comandamento.

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  45. Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2402: i beni della creazione ricevuti come un dono affidato all'«amministrazione comune» dell'umanità — fondamento insieme sociale e spirituale del principio.

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  46. Luisa Piccarreta (1865-1947), Il Libro di Cielo, 12, 104 (22 maggio 1919): nell'era della vita nella Divina Volontà, le creature rendono a Dio gloria e amore «a nome di tutta la Creazione» — l'anima che vive nel Fiat riceve ogni cosa come un dono e non si appropria nulla per sé sola.

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  47. San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 31: «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano» — fondamento teologico della destinazione universale dei beni.

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