Il giusto salario non è, nella dottrina sociale della Chiesa, un semplice prezzo di mercato che la domanda e l'offerta fisserebbero liberamente. È un'esigenza di giustizia : il salario è la via attraverso la quale l'immensa maggioranza degli uomini accede ai beni necessari alla vita, e pagarlo equamente è il primo dovere di chi impiega. Il Catechismo lo formula senza giri di parole : « Il giusto salario è il legittimo frutto del lavoro. Rifiutarlo o trattenerlo può costituire una grave ingiustizia »[1].
Questa esigenza è una delle più antiche della rivelazione. Molto prima delle encicliche sociali, la Legge di Mosè comandava già di pagare l'operaio lo stesso giorno, prima del tramonto del sole ; i profeti minacciavano coloro che trattengono il salario ; e il Vangelo pone come un'evidenza che « l'operaio è degno del suo salario »[2]. La Chiesa non ha fatto altro, nel 1891, che trarre da questa tradizione una conseguenza che il XIX secolo industriale aveva dimenticato : un contratto di lavoro può essere perfettamente legale e tuttavia ingiusto, perché esiste una « legge di giustizia naturale più elevata e più antica » del libero accordo delle parti[3].
Il giusto salario non è dunque un principio isolato : è l'applicazione al lavoro di principi più ampi — la dignità della persona, la destinazione universale dei beni, il bene comune e la solidarietà. Il lavoratore non è una merce ; il suo salario deve permettere, a lui e alla sua famiglia, di vivere dignitosamente, di risparmiare, e persino di accedere un giorno alla proprietà.
Questo articolo tratta il giusto salario in quanto esigenza della dottrina sociale : il suo fondamento biblico, la sua radice nel giusto prezzo di san Tommaso, la rottura operata dalla Rerum novarum, la dottrina del salario familiare di Pio XI, il suo sviluppo fino al Catechismo, i suoi criteri di misura, le sue contraffazioni e le sue questioni contemporanee. I temi connessi — il lavoro in generale, i sindacati, la proprietà privata, il capitalismo e il liberalismo economico — sono rinviati ai loro articoli propri.
Che cos'è un salario « giusto » ?
Il salario, « prezzo » del lavoro — ma un prezzo non come gli altri
Nel suo senso primo, il salario è il prezzo del lavoro : ciò che riceve colui che affitta la propria attività ad altri, in cambio del servizio reso. A questo titolo, rientra anzitutto nella giustizia commutativa, quella che regola gli scambi tra due parti ed esige un'uguaglianza tra ciò che è dato e ciò che è ricevuto[4]. Se il prezzo pagato è molto inferiore al valore reale di ciò che è fornito, l'uguaglianza è rotta, e lo scambio diventa ingiusto.
Ma il lavoro non è una merce come un'altra. Quando un uomo vende il suo lavoro, non aliena un oggetto esterno : impegna la sua forza, il suo tempo, la sua vita, cioè una parte di sé stesso. Il salario non compra soltanto una prestazione ; condiziona la sussistenza stessa di una persona e di coloro che dipendono da lei. Per questo la Chiesa rifiuta di trattare il salario come un semplice corso fluttuante : dietro il « prezzo », c'è una persona la cui vita è in gioco.
Perché parlare di salario « giusto » ?
Dire che un salario è giusto — e non soltanto legale, convenuto o conforme al mercato — equivale ad affermare che esiste una norma di giustizia anteriore al contratto. Un salario può essere stato liberamente accettato, iscritto in un contratto valido, conforme agli usi del settore, e nondimeno restare ingiusto se non permette all'operaio di vivere. È la tesi centrale della dottrina sociale, formulata da Leone XIII e ripresa parola per parola dal Compendio :
« Il semplice accordo tra lavoratore e datore di lavoro sull'ammontare della retribuzione non basta a qualificare come "giusto" il salario concordato, perché esso "non deve essere insufficiente a far sussistere l'operaio" : la giustizia naturale è anteriore e superiore alla libertà del contratto. » — Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 302[5]
Il posto del giusto salario nella dottrina sociale
Il giusto salario si trova al punto d'incontro di più principi. Discende dalla dignità della persona, che vieta di trattare il lavoratore come puro strumento di profitto. È il mezzo concreto attraverso cui si realizza la destinazione universale dei beni : Giovanni Paolo II ricorda che è « la via attraverso la quale la stragrande maggioranza degli uomini può accedere concretamente ai beni destinati all'uso comune »[6]. È ordinato al bene comune, perché una società che sottopaga sistematicamente i suoi lavoratori mina la propria coesione. E chiama in causa la solidarietà e la difesa collettiva dei lavoratori.
Il grido della Bibbia : non trattenere il salario dell'operaio
L'esigenza del giusto salario non nasce con l'industrializzazione : attraversa tutta la Scrittura, dalla Legge agli Apostoli. Il Catechismo si appoggia d'altronde direttamente su questi testi per fondare il suo insegnamento[7].
La Legge : pagare lo stesso giorno
Il primo comandamento biblico sul salario è un'esigenza di puntualità che è già un'esigenza di giustizia. Il salariato povero vive alla giornata ; trattenere la sua paga significa affamarlo.
« Non sfrutterai il salariato povero e infelice, sia egli uno dei tuoi fratelli o un immigrato che risiede nel tuo paese. Lo stesso giorno gli darai il suo salario. Il sole non tramonti su questo debito, perché è un povero, attende con impazienza il suo dovuto. Così non griderà contro di te al Signore e tu non ti caricherai di un peccato. » — Deuteronomio 24, 14-15[8]
Il Levitico formula la stessa legge con concisione : « Non tratterrai fino al mattino la paga del salariato »[9]. Vi è già contenuta l'idea che sarà ripresa da Giacomo : il salario ingiustamente trattenuto grida verso Dio.
I sapienti e i profeti : « privare l'operaio del suo salario è versare sangue »
La tradizione sapienziale inasprisce ancora il tono. Il libro di Tobia ne fa una regola di pietà filiale : « Da' il suo salario a chiunque avrà lavorato per te ; pagalo subito, e non tenere presso di te il salario di nessuno »[10]. Il Siracide arriva fino ad assimilare la ritenzione del salario a un omicidio :
« È uccidere il prossimo togliergli la sussistenza, è versare sangue privare l'operaio del suo salario. » — Siracide 34, 26-27[11]
I profeti collocano l'ingiustizia salariale tra le colpe che Dio giudica in persona. Geremia maledice il re costruttore che sfrutta : « Guai a chi costruisce la sua casa a disprezzo della giustizia… a chi fa lavorare gratis il suo prossimo e non gli versa il salario »[12]. E Malachia annuncia il giudizio : « Testimonierò contro… coloro che opprimono il salariato, la vedova e l'orfano »[13] — l'operaio spogliato vi figura accanto ai più deboli che Dio protegge.
« L'operaio è degno del suo salario » : il Vangelo e gli Apostoli
Cristo riprende questa evidenza e ne fa un principio : annunciando il Vangelo, i discepoli possono ricevere il loro sostentamento, « perché l'operaio è degno del suo salario »[14]. San Paolo cita la stessa massima, collegandola alla Scrittura[15]. Lungi dal disprezzare il salario, il Vangelo lo presuppone giusto e dovuto : il lavoro chiama la sua retribuzione.
Il salario defraudato « che grida al cielo »
Il coronamento di questa tradizione è la denuncia di san Giacomo, uno dei testi più violenti del Nuovo Testamento contro i ricchi ingiusti :
« Le vostre ricchezze sono marcite… Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida, e i clamori dei mietitori sono giunti alle orecchie del Signore dell'universo. » — Lettera di san Giacomo 5, 2-4[16]
È appoggiandosi su questo testo, unito al Deuteronomio, che il Catechismo colloca l'ingiustizia verso il salariato tra i quattro « peccati che gridano al cielo », accanto al sangue di Abele, al peccato di Sodoma e all'oppressione dello straniero, della vedova e dell'orfano[17]. Frodare un salario non è dunque una semplice colpa economica : è un peccato di particolare gravità, il cui « clamore » sale fino a Dio.
La parabola degli operai dell'undicesima ora : giustizia e gratuità
Si obietta talvolta la parabola degli operai della vigna (Mt 20, 1-16), dove il padrone dà lo stesso denaro a coloro che hanno lavorato una sola ora e a coloro che hanno portato « il peso della giornata e del caldo ». Il padrone vi risponde tuttavia in termini di giustizia : « Amico, non ti faccio torto. Non ti sei accordato con me per un denaro ? »[18]. La parabola non relativizza il giusto salario : coloro che avevano convenuto un denaro — che era precisamente il salario vitale di una giornata — lo ricevono integralmente. Ciò che essa aggiunge è dell'ordine della gratuità sovrabbondante di Dio verso gli ultimi venuti : « Il tuo occhio è forse cattivo perché io sono buono ? ». La giustizia è rispettata ; la grazia la supera. Il giusto salario resta la soglia minima ; la generosità può aggiungervisi, mai sostituirvisi.
San Tommaso d'Aquino : il giusto prezzo e la giustizia commutativa
Vendere sopra il valore è « di per sé ingiusto »
Prima delle encicliche sociali, è la teologia scolastica ad aver forgiato i concetti. Per san Tommaso d'Aquino, ogni scambio rientra nella giustizia commutativa, che esige un'uguaglianza tra le prestazioni. Vendere una cosa più cara di quanto valga — o comprarla al di sotto del suo valore — rompe questa uguaglianza :
« Se il prezzo supera in valore la quantità di merce fornita, o se inversamente la merce vale più del suo prezzo, l'uguaglianza della giustizia è distrutta. Ed ecco perché vendere una merce più cara o comprarla a meno di quanto valga è di per sé ingiusto e illecito. » — San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, II-II, q. 77, a. 1[19]
Applicato al lavoro, questo principio significa che sottopagare il lavoro altrui — approfittare della sua necessità per ottenere la sua forza a vil prezzo — è una forma d'ingiustizia dello stesso ordine della frode commerciale. Il Catechismo lo conferma collocando il fatto di « pagare salari ingiusti » tra le violazioni del settimo comandamento, allo stesso titolo del furto[20].
Il consenso non crea la giustizia
La punta della dottrina tomista è che l'accordo delle parti non basta a rendere giusto uno scambio. Tommaso nota che un contratto può ledere qualcuno « benché vi consenta »[21]. La giustizia dello scambio non dipende soltanto dal sì dei contraenti, ma da una misura oggettiva : il valore reale delle cose e, nel caso del lavoro, i bisogni vitali della persona. È esattamente ciò che riprenderà Leone XIII distinguendo il contratto legale e la giustizia naturale.
Leone XIII e la rottura della Rerum novarum (1891)
L'insegnamento biblico e tomista sul salario trova la sua formulazione decisiva nella prima grande enciclica sociale, la Rerum novarum di Leone XIII (15 maggio 1891). Di fronte alla miseria operaia della rivoluzione industriale, il papa spezza l'assioma liberale secondo cui un salario liberamente accettato sarebbe sempre giusto. (Per l'enciclica stessa e il suo contesto, vedi Rerum novarum e la dottrina sociale.)
Il lavoro : personale E necessario
Leone XIII parte da una distinzione che comanda tutto il resto. Il lavoro ha un duplice carattere : è personale, perché la forza che vi si dispiega appartiene in proprio al lavoratore ; è necessario, perché l'uomo deve lavorare per vivere — « la conservazione della vita è un dovere imposto a tutti ». Se si considerasse solo il carattere personale, si potrebbe credere che l'operaio possa acconsentire a qualsiasi salario, anche derisorio. Ma il carattere necessario introduce un limite : il salario deve almeno permettere di vivere.
« Una legge di giustizia naturale più elevata e più antica »
Di qui, la formula che fonda tutta la dottrina del giusto salario :
« Al di sopra della loro libera volontà, vi è una legge di giustizia naturale più elevata e più antica, e cioè che il salario non deve essere insufficiente a far sussistere l'operaio sobrio e onesto. » — Leone XIII, Rerum novarum, 1891[22]
Questa frase ha una portata immensa : significa che un contratto può essere legale e nondimeno ingiusto. Il mercato può imporre un salario di fame ; non per questo diventa giusto. La giustizia del salario non si misura dal rapporto di forza, ma dalla capacità del salario di far vivere dignitosamente il lavoratore.
Quando l'operaio « subisce una violenza »
Leone XIII anticipa l'obiezione : « ma l'operaio ha accettato ! ». Risponde che questo consenso, estorto dalla necessità, non ha nulla di libero :
« Se, costretto dalla necessità o spinto dal timore di un male maggiore, l'operaio accetta condizioni dure che non ha la libertà di rifiutare, subisce una violenza contro la quale la giustizia protesta. » — Leone XIII, Rerum novarum, 1891[23]
Un accordo ottenuto con la costrizione economica non cancella l'ingiustizia : la maschera. Per questo la Chiesa reclamerà, accanto al giusto salario, il diritto di associazione dei lavoratori, che riequilibra il rapporto di forza e rende il consenso più realmente libero.
Dal salario alla proprietà : il risparmio e il patrimonio operaio
Leone XIII trae infine una conseguenza positiva : un salario sufficiente deve permettere all'operaio non solo di sopravvivere, ma di risparmiare e di accedere a un modesto patrimonio. L'operaio pagato abbastanza forte per provvedere ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia potrà, se è economo, « riservarsi un piccolo superfluo » che gli permetta « di giungere un giorno all'acquisto di un modesto patrimonio »[24]. Il giusto salario è così la porta d'ingresso verso la proprietà privata, che Leone XIII vuole diffondere il più largamente possibile — non concentrare in poche mani.
Pio XI e il salario familiare (Quadragesimo anno, 1931)
Quarant'anni più tardi, Pio XI approfondisce la dottrina nella Quadragesimo anno (15 maggio 1931). Il suo contributo maggiore è la nozione di salario familiare e l'enumerazione dei criteri che permettono di fissare concretamente il giusto salario.
Il contratto di salario non è ingiusto in sé
Pio XI comincia scartando un errore — non più quello dei liberali, ma quello dei socialisti che volevano abolire il salariato come intrinsecamente ingiusto :
« Cominciamo col rilevare il profondo errore di coloro che dichiarano essenzialmente ingiusto il contratto di locazione d'opera e pretendono che gli si debba sostituire un contratto di società… l'enciclica Rerum novarum non solo ammette la legittimità del salariato, ma si dedica a lungo a regolarlo secondo le norme della giustizia. » — Pio XI, Quadragesimo anno, 1931[25]
Il salariato è legittimo ; ciò che occorre non è sopprimerlo ma temperarlo. Pio XI suggerisce di associarvi, per quanto possibile, elementi del « contratto di società » — partecipazione agli utili, alla proprietà o alla gestione — affinché l'operaio non sia un puro esecutore ma un socio[26]. Questa intuizione nutrirà più tardi i dibattiti sull'azionariato e la partecipazione.
Il salario familiare
La novità decisiva è che il salario non deve far vivere soltanto l'operaio isolato, ma la sua famiglia. È il concetto di salario familiare :
« Si deve pagare all'operaio un salario che gli permetta di provvedere alla sua sussistenza e a quella dei suoi familiari. » — Pio XI, Quadragesimo anno, 1931[27]
Questa esigenza ha una forte portata antropologica : suppone che il lavoro di uno solo possa, per quanto possibile, far vivere un focolare, e che la madre non sia costretta dalla necessità economica ad abbandonare la cura dei figli. Giovanni Paolo II riprenderà e svilupperà questo punto cinquant'anni più tardi.
Le tre misure del giusto salario
Pio XI fornisce soprattutto la griglia concreta che mancava : per fissare un giusto salario, occorre considerare tre fattori insieme, senza assolutizzarne nessuno.
| Misura | Ciò che esige | Rischio se la si dimentica |
|---|---|---|
| I bisogni dell'operaio e della sua famiglia | Il salario deve bastare a una vita dignitosa del focolare, non solo dell'individuo | Salari di fame ; famiglie che non possono vivere di un lavoro |
| La situazione dell'impresa | Non si possono esigere salari che rovinerebbero l'impresa e distruggerebbero l'occupazione | Fallimenti, licenziamenti ; ingiustizia verso gli altri lavoratori |
| Le esigenze del bene comune | Il livello dei salari deve favorire l'occupazione del maggior numero | Disoccupazione di massa ; squilibrio di tutta l'economia |
Su quest'ultimo punto, Pio XI avverte che lo squilibrio gioca nei due sensi :
« Nessuno ignora che un livello troppo basso o esageratamente elevato dei salari genera ugualmente la disoccupazione. » — Pio XI, Quadragesimo anno, 1931[28]
La dottrina del giusto salario non è dunque una semplice rivendicazione del salario più elevato possibile : è una ricerca di equilibrio tra la sussistenza delle famiglie, la sopravvivenza delle imprese e l'occupazione di tutti. È ciò che la distingue da un puro slogan sindacale come da un puro calcolo padronale.
Lo sviluppo del principio : da Pio XI a oggi
Il principio formulato da Leone XIII e precisato da Pio XI è stato ripreso e arricchito da tutti i papi del XX secolo.
Gaudium et Spes : una vita dignitosa su tutti i piani
Il concilio Vaticano II, nella costituzione Gaudium et Spes (1965), dà la misura più completa del giusto salario. La retribuzione non deve permettere soltanto di sopravvivere, ma di condurre una vita pienamente umana :
« Tenuto conto delle funzioni e della produttività di ciascuno, della situazione dell'impresa e del bene comune, la retribuzione del lavoro deve assicurare all'uomo e ai suoi familiari le risorse necessarie per una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale. » — Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 67[29]
Vi si ritrovano le tre misure di Pio XI (funzioni/produttività, impresa, bene comune), ma la finalità è allargata : il salario deve aprire l'accesso alla cultura, alla vita sociale e alla vita spirituale, non solo al pane. È questa formula che riprenderanno parola per parola il Catechismo e il Compendio.
Giovanni Paolo II : il salario, « verifica-chiave » di tutto il sistema
Con la Laborem exercens (1981), Giovanni Paolo II conferisce al giusto salario una funzione di criterio universale. Poiché il salario è, per la maggior parte degli uomini, l'unica via d'accesso ai beni, il modo in cui una società retribuisce il lavoro rivela se essa è giusta o no :
« Ne deriva che il giusto salario diventa in ogni caso la verifica concreta della giustizia di tutto il sistema socio-economico e comunque del suo giusto funzionamento. Non ne è l'unica verifica, ma questa è particolarmente importante ed è, in un certo senso, la verifica chiave. » — San Giovanni Paolo II, Laborem exercens, n. 19[30]
Il papa sviluppa anche il salario familiare, aprendolo a due modalità : o un salario unico versato al capofamiglia, sufficiente a far vivere i suoi « senza che la moglie sia obbligata a prendere un lavoro retribuito fuori casa » ; o « assegni familiari » o « assegni per la madre casalinga » proporzionati al numero di persone a carico[31]. Lungi dal rinchiudere la donna, egli reclama la rivalutazione sociale del lavoro materno e la libertà per la madre di dedicarsi ai figli senza essere « penalizzata »[32].
La sintesi : Catechismo e Compendio
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) condensa tutta questa tradizione al paragrafo 2434, integrandovi la formula della Gaudium et Spes e la tesi di Leone XIII :
« Il giusto salario è il legittimo frutto del lavoro. Rifiutarlo o trattenerlo può costituire una grave ingiustizia. […] L'accordo delle parti non è sufficiente a giustificare moralmente l'ammontare del salario. » — Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2434[33]
Il Compendio della dottrina sociale (2004) aggiunge una distinzione essenziale : il giusto salario non rientra soltanto nella giustizia commutativa (l'equivalenza prezzo/lavoro), ma anche nella giustizia sociale, che prende in conto « la dignità umana dei soggetti » e chiama a « politiche sociali di redistribuzione del reddito » che tengano conto dei meriti e dei bisogni di ciascuno[34]. Il giusto salario s'inscrive così in una visione più ampia dell'equità economica.
| Documento | Anno | Apporto proprio al giusto salario |
|---|---|---|
| Rerum novarum (Leone XIII) | 1891 | Giustizia naturale anteriore al contratto ; il salario non deve essere insufficiente |
| Quadragesimo anno (Pio XI) | 1931 | Salario familiare ; le tre misure (famiglia, impresa, bene comune) |
| Mater et Magistra (Giovanni XXIII) | 1961 | Il salario proporzionato ai bisogni E al contributo, nel bene comune[35] |
| Gaudium et Spes (Vaticano II) | 1965 | Vita dignitosa « materiale, sociale, culturale e spirituale » |
| Laborem exercens (Giovanni Paolo II) | 1981 | Il salario, « verifica-chiave » della giustizia del sistema ; salario familiare sviluppato |
| Centesimus annus (Giovanni Paolo II) | 1991 | Il mercato del lavoro inquadrato dal diritto a un salario sufficiente[36] |
| Catechismo | 1992 | Sintesi : frutto legittimo del lavoro ; l'accordo non basta |
| Compendio | 2004 | Giustizia commutativa E sociale ; redistribuzione del reddito |
Come misurare concretamente un giusto salario ?
La dottrina della Chiesa non fissa alcuna cifra : non dice quanto debba guadagnare un operaio, perché ciò dipende dai tempi, dai luoghi e dalle economie. Dà dei criteri da tenere insieme. Un giusto salario risulta dall'equilibrio tra più esigenze, nessuna delle quali deve schiacciare le altre.
| Criterio | Domanda concreta | Fonte |
|---|---|---|
| Bisogni della persona e della famiglia | Il salario permette di vivere dignitosamente, all'operaio e ai suoi familiari ? | RN ; QA ; GS 67 |
| Contributo, funzione, produttività | Il salario riflette l'apporto reale del lavoratore ? | GS 67 ; CCC 2434 |
| Situazione dell'impresa | Il salario è sostenibile senza distruggere l'impresa e l'occupazione ? | QA ; GS 67 |
| Bene comune e occupazione | Il livello dei salari favorisce l'occupazione del maggior numero ? | QA ; GS 67 |
| Giustizia sociale e redistribuzione | La ripartizione globale del reddito rispetta la dignità di tutti ? | Compendio 303 |
La giustizia commutativa vigila sull'equivalenza tra il lavoro fornito e la retribuzione ; la giustizia sociale e distributiva vigila affinché l'insieme del sistema permetta a ciascuno di vivere. Entrambe sono necessarie : non si può né pagare un lavoro al di sotto del suo valore, né accontentarsi di un « prezzo di mercato » indifferente alla dignità delle persone.
Le contraffazioni del giusto salario
« Il giusto prezzo è il prezzo di mercato » (liberalismo)
La prima contraffazione è quella del liberalismo economico puro : il salario giusto sarebbe semplicemente il prezzo al quale si equilibrano la domanda e l'offerta di lavoro. È precisamente la tesi che Leone XIII ha spezzato. Il mercato può imporre salari di fame ; il fatto che siano « accettati » non li rende giusti, perché il consenso estorto dalla necessità « subisce una violenza contro la quale la giustizia protesta »[37]. La Chiesa non nega l'utilità del mercato, ma rifiuta di farne l'ultima misura della giustizia.
« Lo Stato deve fissare tutto » (collettivismo)
La contraffazione inversa è quella del socialismo e del comunismo : affidare allo Stato il compito di fissare autoritariamente tutti i salari, o persino di abolire il salariato. Pio XI ha ricordato che il contratto di salario non è ingiusto in sé[38], e la sussidiarietà si oppone a che lo Stato assorba ciò che può regolarsi al più vicino al terreno — con la negoziazione, i corpi intermedi, i sindacati. Lo Stato ha un ruolo (salario minimo, protezione), ma non è l'unico attore.
« Il salario è una questione di carità »
Un terzo errore, più sottile, consiste nel presentare il buon salario come un atto di generosità del padrone, e non come un dovuto in giustizia. Tutta la tradizione biblica e magisteriale vi si oppone : il salario è « il legittimo frutto del lavoro »[39], trattenuto diventa un furto (CCC 2409) e un peccato che grida al cielo (CCC 1867). La carità può aggiungere al salario ; non può mai tenerne il luogo. Non si fa l'elemosina di ciò che si deve in giustizia.
Questioni contemporanee
Il principio del giusto salario, formulato per l'era industriale, conserva tutta la sua forza nell'economia di oggi.
Salario minimo legale e « salario vitale »
La maggior parte degli Stati fissa un salario minimo legale, che traduce in diritto positivo l'intuizione di Leone XIII : esiste una soglia al di sotto della quale un salario non è più giusto. Il dibattito sul « salario vitale » (living wage) — distinto dal minimo legale quando quest'ultimo non basta più per vivere — prolunga direttamente la dottrina del salario familiare : un salario che non assicura una vita dignitosa, fosse pure legale, resta insufficiente agli occhi della giustizia naturale.
Precarietà e « lavoratori poveri »
Il fenomeno dei « lavoratori poveri » — persone che lavorano ma non riescono a vivere del loro salario — è l'esatto ritorno della questione operaia del 1891. Part-time subito, contratti brevi a ripetizione, impieghi instabili : queste situazioni contraddicono l'esigenza di un salario che permetta di fondare e far vivere una famiglia[40] e di « assicurarne il futuro ».
Piattaforme, « uberizzazione » e lavoro a cottimo
L'economia delle piattaforme digitali fa riapparire forme di retribuzione « a cottimo » che aggirano spesso la protezione salariale. La domanda di Leone XIII si ripropone identica : la qualificazione giuridica (« autonomo » anziché « salariato ») non cambia nulla dell'esigenza morale. Se una persona trae l'essenziale della sua sussistenza da un committente, la giustizia del salario la riguarda, qualunque sia il nome del contratto.
Catene del valore mondiali
La mondializzazione ha spostato una parte della produzione verso paesi dove i salari sono molto bassi. La dottrina del giusto salario vale al di là delle frontiere : approfittare deliberatamente della miseria lontana per produrre a basso costo non diventa giusto perché è legale laggiù. La solidarietà e la destinazione universale dei beni vietano di riservare il giusto salario ai soli lavoratori vicini.
Divari retributivi
Il divario crescente tra i salari più bassi e le retribuzioni dei dirigenti pone una questione di giustizia sociale e non solo commutativa. Il Compendio ricorda che è richiesta un'« equa ripartizione del reddito », « sulla base di criteri non solo di giustizia commutativa, ma anche di giustizia sociale »[41]. La misura del giusto salario non si ferma al fondo della scala : interroga l'insieme della distribuzione.
Il salario, lo sciopero e i sindacati
Il giusto salario chiama dei mezzi per essere ottenuto e difeso. La Chiesa riconosce il diritto di associazione dei lavoratori e, entro certi limiti, il diritto di sciopero. Il Catechismo precisa che « lo sciopero è moralmente legittimo quando si presenta come un ricorso inevitabile, se non necessario, in vista di un beneficio proporzionato », ma che diventa inaccettabile se si accompagna a violenze o persegue obiettivi contrari al bene comune[42]. Questi mezzi collettivi sono trattati nell'articolo I sindacati e la dottrina sociale.
Al di là della giustizia : il lavoro, il salario e la santificazione
Il giusto salario è anzitutto una questione di giustizia — un dovuto, non un favore. Ma la prospettiva cristiana non si ferma alla giustizia : la compie nella carità. Pagare giustamente i propri operai è la prima delle opere ; ma il cristiano è invitato ad andare oltre, a vedere nel lavoratore non un costo ma un fratello, immagine di Dio.
Per chi riceve il salario, il Vangelo rovescia anche lo sguardo. Cristo ricorda che « l'operaio è degno del suo salario »[43], ma insegna al tempo stesso a non fare del denaro un padrone (Mt 6, 24) e a lavorare come per il Signore. Il giusto salario è dovuto, e si ha il diritto di reclamarlo ; ma il cuore del cristiano non vi si rinchiude. Sa che tutta la giustizia umana è portata da una gratuità più grande — quella del padrone della vigna che dà all'ultimo quanto al primo, e quella di Dio che « dà a tutti generosamente » (Gc 1, 5).
Così il giusto salario, esigenza di giustizia rigorosa, si apre verso l'alto alla solidarietà e alla carità : non per dispensare dalla giustizia — « non si fa l'elemosina di ciò che si deve » — ma per coronarla. È in questa luce che la dottrina sociale tiene insieme la fermezza dell'esigenza e la dolcezza della fraternità.
Per andare oltre
- Che cosa dice la Chiesa sul lavoro ? — il quadro generale in cui il giusto salario prende posto, con gli altri diritti del lavoratore.
- Rerum novarum e la dottrina sociale — l'enciclica fondatrice del 1891 e il suo contesto.
- I sindacati e la dottrina sociale — i mezzi collettivi per difendere il giusto salario.
- La destinazione universale dei beni — il principio di cui il salario è l'applicazione : è attraverso di esso che si accede ai beni destinati a tutti.
- La proprietà privata secondo la Chiesa — il patrimonio al quale il giusto salario deve aprire l'accesso.
- Il bene comune e la solidarietà — i principi che inquadrano e compiono l'esigenza salariale.
- La dignità della persona umana — il fondamento di tutto : il lavoratore non è mai un semplice strumento di profitto.
- Il liberalismo economico, il capitalismo e il socialismo — i sistemi che la dottrina del giusto salario giudica e supera.
Note e riferimenti
Note e riferimenti
Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2434 : « Il giusto salario è il legittimo frutto del lavoro. Rifiutarlo o trattenerlo, può costituire una grave ingiustizia (cfr Lv 19, 13 ; Dt 24, 14-15 ; Gc 5, 4). Per valutare l'equa retribuzione, occorre tenere conto sia dei bisogni sia dei contributi di ciascuno. […] L'accordo delle parti non è sufficiente a giustificare moralmente l'ammontare del salario. »
1 7 33 39Vangelo secondo Luca 10, 7, traduzione liturgica : « Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. »
2 14 43Leone XIII, Rerum novarum, 15 maggio 1891 (testo ufficiale su vatican.va), sul salario : « Al di sopra della loro libera volontà, vi è una legge di giustizia naturale più elevata e più antica, e cioè che il salario non deve essere insufficiente a far sussistere l'operaio sobrio e onesto. » La stessa formula è citata dal Compendio della dottrina sociale, n. 302 (nota 662).
3 22San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 77, a. 1 (sulla frode nelle compravendite), traduzione italiana : « se il prezzo supera in valore la quantità di merce fornita, o se inversamente la merce vale più del suo prezzo, l'uguaglianza della giustizia è distrutta. Ed ecco perché vendere una merce più cara o comprarla a meno di quanto valga è di per sé ingiusto e illecito ». Sul diritto di proprietà e l'uso comune, cfr anche IIa-IIae, q. 66, a. 2 e a. 7.
4 19Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, n. 302 : « La retribuzione è lo strumento più importante per realizzare la giustizia nei rapporti di lavoro. […] Il semplice accordo tra lavoratore e datore di lavoro sull'ammontare della retribuzione non basta a qualificare come "giusto" il salario concordato, perché esso "non deve essere insufficiente a far sussistere l'operaio" : la giustizia naturale è anteriore e superiore alla libertà del contratto. »
5San Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 14 settembre 1981, n. 19 : il salario « rimane la via attraverso la quale la stragrande maggioranza degli uomini può accedere concretamente ai beni destinati all'uso comune, sia che si tratti dei beni naturali, sia che si tratti dei beni che sono frutto della produzione ». Il papa collega così il salario al « primo principio di tutto l'ordine etico-sociale », l'uso comune dei beni.
6Deuteronomio 24, 14-15, traduzione liturgica.
8Levitico 19, 13, traduzione liturgica : « Non sfrutterai il tuo prossimo, non lo spoglierai : non tratterrai fino al mattino la paga del salariato. »
9Tobia 4, 14, traduzione liturgica : « Da' il suo salario a chiunque avrà lavorato per te ; pagalo subito, e non tenere presso di te il salario di nessuno. »
10Siracide (Ben Sira il Saggio) 34, 26-27, traduzione liturgica : « È uccidere il prossimo togliergli la sussistenza, è versare sangue privare l'operaio del suo salario. »
11Geremia 22, 13, traduzione liturgica : « Guai a chi costruisce la sua casa a disprezzo della giustizia, e le sue stanze alte a disprezzo del diritto, a chi fa lavorare gratis il suo prossimo e non gli versa il salario. »
12Malachia 3, 5, traduzione liturgica : Dio testimonierà « contro coloro che opprimono il salariato, la vedova e l'orfano, che escludono l'immigrato e che non mi temono ».
13Prima lettera a Timoteo 5, 18, traduzione liturgica : « Dice infatti la Scrittura : Non metterai la museruola al bue che trebbia, e ancora : L'operaio è degno del suo salario » (citando Dt 25, 4 e Lc 10, 7).
15Lettera di san Giacomo 5, 2-4, traduzione liturgica : « Il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida, e i clamori dei mietitori sono giunti alle orecchie del Signore dell'universo. »
16Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1867 : la tradizione catechetica colloca tra i « peccati che gridano al cielo » il sangue di Abele, il peccato dei Sodomiti, il clamore del popolo oppresso in Egitto, il lamento dello straniero, della vedova e dell'orfano, e « l'ingiustizia verso il salariato (cfr Dt 24, 14-15 ; Gc 5, 4) ».
17Vangelo secondo Matteo 20, 1-16, traduzione liturgica, parabola degli operai dell'undicesima ora ; v. 13 : « Amico, non ti faccio torto. Non ti sei accordato con me per un denaro ? » ; v. 15 : « Il tuo occhio è forse cattivo perché io sono buono ? » Il denaro era il salario ordinario di una giornata di lavoro.
18Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2409 : « pagare salari ingiusti (cfr Dt 24, 14-15 ; Gc 5, 4) » figura tra i modi di « prendere e detenere ingiustamente il bene altrui », contrari al settimo comandamento.
20San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, IIa-IIae, q. 77, a. 1, ad : uno scambio può ledere una parte « benché vi consenta » — il consenso non basta dunque a stabilire la giustizia dello scambio ; occorre l'uguaglianza oggettiva delle prestazioni.
21Leone XIII, Rerum novarum, 1891 : « Se, costretto dalla necessità o spinto dal timore di un male maggiore, l'operaio accetta condizioni dure che non ha la libertà di rifiutare, subisce una violenza contro la quale la giustizia protesta. »
23 37Leone XIII, Rerum novarum, 1891 : l'operaio che percepisce un salario sufficiente « a provvedere agevolmente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia » sarà portato, se è economo, a « riservarsi un piccolo superfluo » che gli permetta « di giungere un giorno all'acquisto di un modesto patrimonio ». L'enciclica vuole così diffondere largamente la proprietà, non concentrarla.
24Pio XI, Quadragesimo anno, 15 maggio 1931, n. 64 : « Cominciamo col rilevare il profondo errore di coloro che dichiarano essenzialmente ingiusto il contratto di locazione d'opera e pretendono che gli si debba sostituire un contratto di società ; così dicendo, fanno grave ingiuria al Nostro Predecessore, perché l'enciclica Rerum novarum non solo ammette la legittimità del salariato, ma si dedica a lungo a regolarlo secondo le norme della giustizia. »
25 38Pio XI, Quadragesimo anno, 1931, n. 65 : « Stimiamo tuttavia più appropriato alle condizioni presenti della vita sociale temperare alquanto, nella misura del possibile, il contratto di lavoro con elementi mutuati dal contratto di società. »
26Pio XI, Quadragesimo anno, 15 maggio 1931, n. 71, sul salario familiare : « si deve pagare all'operaio un salario che gli permetta di provvedere alla sua sussistenza e a quella dei suoi familiari ». Lo stesso paragrafo giudica intollerabile che la debolezza del salario del padre costringa la madre a lavorare fuori casa a detrimento dell'educazione dei figli.
27Pio XI, Quadragesimo anno, 1931 : « Nessuno ignora che un livello troppo basso o esageratamente elevato dei salari genera ugualmente la disoccupazione. » Il giusto salario deve tenere conto dei bisogni dell'operaio, dello stato dell'impresa e delle esigenze del bene comune (occupazione).
28Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n. 67, § 2 (citato nel CCC § 2434) : « Tenuto conto delle funzioni e della produttività di ciascuno, della situazione dell'impresa e del bene comune, la retribuzione del lavoro deve assicurare all'uomo e ai suoi familiari le risorse necessarie per una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale. »
29San Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 14 settembre 1981, n. 19 : « Ne deriva che il giusto salario diventa in ogni caso la verifica concreta della giustizia di tutto il sistema socio-economico e comunque del suo giusto funzionamento. Non ne è l'unica verifica, ma questa è particolarmente importante ed è, in un certo senso, la verifica chiave. »
30San Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 1981, n. 19 : una giusta retribuzione dell'adulto con famiglia a carico « sarà sufficiente per fondare e far vivere dignitosamente la sua famiglia e per assicurarne il futuro ». Può essere realizzata « sia per mezzo di ciò che si chiama salario familiare, cioè un salario unico dato al capofamiglia […] senza che la moglie sia obbligata a prendere un lavoro retribuito fuori casa, sia per mezzo di altre misure sociali, come gli assegni familiari o gli assegni per la madre casalinga ».
31 40San Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 1981, n. 19 : occorre « la rivalutazione sociale delle funzioni materne » ; « sarà onore della società assicurare alla madre — senza ostacolarne la libertà, senza discriminazione, senza che sia penalizzata rispetto alle altre donne — la possibilità di educare i propri figli ».
32Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004, n. 303 : « Un'equa ripartizione del reddito deve essere perseguita sulla base di criteri non solo di giustizia commutativa, ma anche di giustizia sociale, cioè considerando, al di là del valore oggettivo delle prestazioni di lavoro, la dignità umana dei soggetti che le compiono. »
34 41San Giovanni XXIII, Mater et Magistra, 15 maggio 1961, nn. 68-72 (sezione « La retribuzione del lavoro — Norme di giustizia e di equità ») : « la retribuzione del lavoro non può essere né interamente abbandonata alle leggi del mercato né fissata arbitrariamente : essa è determinata in giustizia ed equità », tenendo conto dell'apporto effettivo del lavoratore, della situazione economica delle imprese, delle esigenze del bene comune e delle ricchezze disponibili, variabili secondo i paesi e le epoche.
35San Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 1° maggio 1991 : al n. 8, il papa enuncia il « diritto a un giusto salario », che « non può essere lasciato al libero consenso delle parti » ; al n. 15, chiede che la società e lo Stato « assicurino livelli di salario proporzionati alla sussistenza del lavoratore e della sua famiglia », con un ruolo determinante dei sindacati ; al n. 34, riprende l'avvertimento della Rerum novarum contro il fatto di « ridurre il lavoro dell'uomo e l'uomo stesso al rango di semplice merce ».
36Catechismo della Chiesa Cattolica, § 2435 : « Lo sciopero è moralmente legittimo quando si presenta come un ricorso inevitabile, se non necessario, in vista di un beneficio proporzionato. Diventa moralmente inaccettabile quando si accompagna a violenze o ancora se gli si assegnano obiettivi non direttamente legati alle condizioni di lavoro o contrari al bene comune. »
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