Il Collegio dei cardinali — chiamato anche, fino al 1983, Sacro Collegio — è il corpo dei più stretti collaboratori del papa a Roma e nel mondo intero. La sua funzione più nota è quella di eleggere il successore di Pietro, riunito in conclave, ma il suo ruolo non si riduce a questo, come definisce lo stesso Codice di diritto canonico:
«I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare, al quale compete provvedere all'elezione del Romano Pontefice a norma del diritto peculiare; i Cardinali assistono inoltre il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando siano convocati insieme per trattare questioni di maggiore importanza, sia individualmente, cioè mediante i vari uffici che svolgono, prestando aiuto al Romano Pontefice soprattutto nella cura quotidiana di tutta la Chiesa.» — Codice di diritto canonico, can. 349[1]
A differenza dell'episcopato, del presbiterato o del diaconato, il cardinalato non è un ordine sacro conferito mediante un'ordinazione: è una dignità di puro diritto ecclesiastico, istituita dalla Chiesa e da essa modificabile. Le sue origini risalgono al clero della città di Roma nella tarda antichità — diaconi incaricati delle sette regioni della città, presbiteri responsabili delle più antiche chiese romane (i tituli), vescovi delle sedi vicine a Roma dette «suburbicarie». Solo nell'XI secolo, con la riforma gregoriana, questo clero locale diventa un collegio elettorale dotato del monopolio sulla scelta del papa; solo nel 1150, sotto Eugenio III, si struttura come «Sacro Collegio»; solo nel 1586, sotto Sisto V, il suo organico viene fissato per la prima volta a settanta membri.
Oggi il Collegio conta circa 250 cardinali in tutto il mondo, di cui un massimo di 120 elettori ammessi a entrare in conclave — limite di volta in volta superato dagli ultimi pontificati. Il presente articolo ripercorre la storia di questa istituzione, la sua struttura giuridica nei tre ordini, le modalità di creazione di un cardinale, il suo ruolo di governo della Chiesa tra due pontificati e la procedura del conclave che essa attua dal XIII secolo. Non riprende la storia diplomatica del Vaticano né quella dello Stato della Città del Vaticano, proprie di altri articoli di Ignispedia, né il dettaglio istituzionale della Santa Sede, della Curia romana e della Segreteria di Stato, alle quali il Collegio dei cardinali è strettamente legato ma dalle quali si distingue giuridicamente.
Il Collegio dei cardinali in poche date
- Verso il 250I sette diaconi regionari di Roma
Papa Fabiano divide Roma in sette regioni e affida a un diacono la cura dei poveri e l'archiviazione degli atti dei martiri in ciascuna di esse — origine lontana dei cardinali diaconi.[2]
- Verso il 500-700I presbiteri dei titoli romani
I presbiteri responsabili delle principali chiese di quartiere di Roma, i tituli, diventano i presbyteri cardinales — origine dei cardinali presbiteri.[3]
- 1059In Nomine Domini
Papa Niccolò II riserva l'elezione pontificia ai cardinali vescovi, con l'assenso dei cardinali presbiteri e diaconi — prima tappa del monopolio elettorale cardinalizio.[4]
- 1150La formazione del Sacro Collegio
Sotto il pontificato di Eugenio III, i cardinali si strutturano per la prima volta in un «Sacro Collegio» (Sacrum Collegium).[5]
- 1179Il Lateranense III e la maggioranza dei due terzi
Il concilio Lateranense III, con la costituzione Licet de vitanda di Alessandro III, estende il diritto di voto ai tre ordini ed esige una maggioranza dei due terzi.[6]
- 1274Ubi periculum e il conclave
Papa Gregorio X istituisce il conclave al secondo concilio di Lione, dopo la vacanza di quasi tre anni che aveva preceduto la sua stessa elezione a Viterbo.[7]
- 3 dicembre 1586Sisto V fissa il numero a settanta
La bolla Postquam verus fissa il Collegio a settanta membri — sei cardinali vescovi, cinquanta cardinali presbiteri, quattordici cardinali diaconi.[8]
- 1621-1622Il voto segreto di Gregorio XV
Le bolle Aeterni Patris Filius e Decet Romanum Pontificem impongono lo scrutinio segreto e codificano le tre modalità di elezione.[9]
- 20 gennaio 1904Pio X abolisce il diritto di veto
La costituzione Commissum Nobis vieta sotto pena di scomunica l'esercizio dello jus exclusivae, il veto che alcuni monarchi cattolici pretendevano di esercitare sull'elezione.[10]
- 15 dicembre 1958Giovanni XXIII supera i settanta cardinali
Giovanni XXIII rompe per la prima volta dal 1586 il limite fissato da Sisto V, aprendo la strada all'espansione moderna del Collegio.[11]
- 15 aprile 1962Cum gravissima: la consacrazione episcopale per tutti i cardinali
Giovanni XXIII impone la consacrazione episcopale a tutti i cardinali, qualunque sia il loro ordine.[12]
- 21 novembre 1970Ingravescentem aetatem
Paolo VI toglie ai cardinali che hanno compiuto gli ottant'anni il diritto di votare in conclave.[13]
- 1975Il limite di centoventi elettori
Paolo VI, con la Romano Pontifici Eligendo, fissa a centoventi il numero massimo di cardinali elettori.[14]
- 22 febbraio 1996Universi Dominici Gregis
- 7-8 dicembre 2024Il decimo concistoro di Francesco
Francesco crea ventuno nuovi cardinali, portando il Collegio a duecentocinquantatré membri di cui centoquaranta elettori — un record.[16]
- 8 maggio 2025L'elezione di Leone XIV
Riunito in conclave dopo la morte di papa Francesco, il Collegio elegge il cardinale Robert Francis Prevost, che prende il nome di Leone XIV.[17]
- 7-8 gennaio 2026Primo concistoro di Leone XIV
Leone XIV convoca il suo primo concistoro straordinario, riunendo l'intero Collegio per un tempo di riflessione fraterna e sinodale.[18]
Un'istituzione di puro diritto ecclesiastico
L'etimologia: cardo, il cardine
La parola cardinale deriva dal latino cardo, cardinis, che indica il cardine o la cerniera su cui ruota una porta. Applicato al clero, questo termine significa un chierico incardinato in modo stabile ed essenziale in una determinata chiesa — in opposizione al clero itinerante o soprannumerario[19]. Già nella tarda Antichità, l'aggettivo cardinalis designa così i chierici di Roma legati durevolmente, per incardinazione, a una precisa chiesa titolare, a una diaconia regionaria o a una sede suburbicaria — le «porte» su cui ruotava, in senso proprio, il governo quotidiano del vescovo di Roma. Questa immagine del cardine annuncia già, prima di ogni evoluzione istituzionale, la funzione che i cardinali eserciteranno per due millenni: restare il punto d'appoggio stabile attorno al quale si articola il governo della Chiesa romana, anche — e soprattutto — quando la sede di Pietro è vacante.
Il cardinalato, distinto dagli ordini sacri
Il canone 351 del Codice di diritto canonico del 1983 precisa che sono scelti come cardinali «uomini che siano almeno ordinati sacerdoti, eminenti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nell'azione»[20]. Dal motu proprio Cum gravissima di Giovanni XXIII, nel 1962, tutti i cardinali — qualunque sia l'ordine a cui appartengono nel Collegio — devono inoltre aver ricevuto la consacrazione episcopale, salvo dispensa espressa del papa[21]. Ma questa condizione non fa del cardinalato un quarto grado del sacramento dell'ordine: a differenza dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato, che risalgono all'istituzione apostolica e sono conferiti mediante un'ordinazione sacramentale, il titolo di cardinale è un ufficio ecclesiastico istituito dalla Chiesa stessa, che essa può modificare, estendere o riorganizzare secondo le necessità del suo governo — come non ha smesso di fare da mille anni.
Le origini nel clero dell'antica Roma
I diaconi regionari e la cura dei poveri
Verso la metà del III secolo, il papa Fabiano (236-250) divide Roma in sette regioni amministrative e affida a un diacono la responsabilità di ciascuna di esse: soccorso ai poveri, manutenzione dei cimiteri, conservazione degli atti dei martiri[22]. Il Liber Pontificalis, principale fonte biografica sui primi papi, riporta che Fabiano «divise le regioni tra i diaconi»[23]. Questo sistema delle sette diaconie regionarie perdura per secoli: a questi sette diaconi si aggiungono in seguito dei diaconi «palatini» addetti al servizio liturgico diretto del papa, portando il loro numero totale a diciotto nell'alto Medioevo[24]. Questi diaconi, grazie alla loro costante vicinanza al vescovo di Roma e al loro incarico di rappresentanza caritativa, acquisiscono nel corso dei secoli un'influenza sproporzionata rispetto al loro rango gerarchico nella Chiesa — influenza che spiega perché, ancora oggi, l'annuncio solenne dell'elezione di un nuovo papa spetti tradizionalmente al decano dei cardinali-diaconi, il protodiacono.
I sacerdoti dei titoli romani
Parallelamente, i sacerdoti responsabili delle principali chiese di quartiere di Roma — chiamate tituli perché recavano, incisa su una targa, il nome (titulus) del loro fondatore o del proprietario originario — formano il secondo nucleo del futuro Collegio. Il Liber Pontificalis attribuisce al papa Marcello (308-309) l'organizzazione di venticinque titoli in Roma, «come altrettante diocesi, per il battesimo e la penitenza»[25]. Solo il sacerdote più anziano di ciascun titolo, l'archipresbyter, porta la qualifica di cardinalis: assicura la celebrazione regolare, la custodia delle reliquie, l'amministrazione dei sacramenti nel suo settore della città, sotto l'autorità diretta del vescovo di Roma. Questi sacerdoti cardinali dei titoli costituiscono l'embrione del futuro ordine presbiterale del Collegio, quello che oggi riunisce la grande maggioranza dei cardinali di tutto il mondo — la quasi totalità degli arcivescovi delle grandi diocesi creati cardinali riceve, ancora oggi, il titolo di una di queste antiche o medievali chiese romane.
I vescovi suburbicari
Il terzo gruppo è l'ultimo ad aggregarsi: i vescovi delle sedi episcopali più vicine a Roma — dette suburbicarie, perché situate «sotto» (sub) la città — prendono l'abitudine, già dall'VIII secolo, di assistere il papa nella celebrazione liturgica e di partecipare ai suoi consigli[26]. Sette sedi suburbicarie sono così storicamente legate al collegio cardinalizio: Ostia, Porto-Santa Rufina, Albano, Frascati (Tusculum), Palestrina (Preneste), Sabina-Poggio Mirteto e Velletri-Segni[27]. Il vescovo di Ostia, antico porto di Roma sul Tevere, occupa tra loro un rango particolare: è tradizionalmente lui che, dall'alto Medioevo, consacra il nuovo papa quando questi non è già vescovo al momento della sua elezione — funzione che il canone 355 del Codice del 1983 attribuisce oggi al decano del Collegio, sistematicamente titolare della sede di Ostia da una riforma del 1914[28].
Questi tre gruppi — diaconi regionari, sacerdoti dei titoli, vescovi suburbicari — rimangono a lungo semplici collaboratori liturgici e amministrativi del vescovo di Roma, senza una propria funzione elettorale: fino all'XI secolo, l'elezione del papa resta, in teoria, affare del clero e del popolo di Roma nel loro insieme, sotto l'influenza crescente, in pratica, dell'imperatore o delle grandi famiglie aristocratiche romane. È la crisi della simonia e dell'ingerenza laicale dell'XI secolo a trasformare questo clero locale in collegio elettorale in senso stretto.
Dal clero romano al collegio elettorale del papa
1059: In Nomine Domini riserva l'elezione ai cardinali
A metà dell'XI secolo, il papato attraversa una crisi profonda: le grandi famiglie romane e l'imperatore germanico interferiscono regolarmente nella scelta del papa, favorendo la simonia — l'acquisto delle cariche ecclesiastiche — e l'ingerenza laicale nel governo spirituale della Chiesa. Sotto l'influenza del monaco Ildebrando, futuro papa Gregorio VII, il papa Niccolò II promulga il 13 aprile 1059 il decreto In Nomine Domini, che pone per la prima volta l'elezione pontificia nelle sole mani dei cardinali[29]. Il testo prescrive che i cardinali-vescovi, collaboratori più diretti del pontefice, si concertino anzitutto sul nome da scegliere, poi comunichino la loro scelta ai cardinali-sacerdoti e ai cardinali-diaconi per ottenerne l'assenso, prima di presentare questo nome al resto del clero e al popolo romano[30]. Il decreto, confermato dal sinodo di Melfi tenuto dal 3 al 23 agosto 1059, convalida retroattivamente l'elezione dello stesso Niccolò II, contestata da una parte dell'aristocrazia romana, fissando al contempo per il futuro una procedura destinata a scartare la simonia e la pressione imperiale[31].
1150: la formazione del Sacro Collegio sotto Eugenio III
È sotto il pontificato di Eugenio III (1145-1153), discepolo di san Bernardo di Chiaravalle, che i cardinali si strutturano per la prima volta, verso il 1150, in un corpo istituzionale designato come Sacrum Collegium — il «Sacro Collegio»[32]. Questa denominazione, che resterà in uso fino alla riforma del diritto canonico del 1983, segna il passaggio da un semplice clero di prossimità a una vera istituzione corporativa dotata di prerogative proprie, di precedenze interne e di una coscienza collettiva del proprio ruolo nel governo della Chiesa.
1179: il Laterano III e la maggioranza dei due terzi
Un secolo prima, l'elezione riservata ai soli cardinali-vescovi da Niccolò II aveva rischiato di provocare un nuovo scisma: alla morte di Adriano IV nel 1159, una parte del Collegio elesse Alessandro III mentre una minoranza, sostenuta dall'imperatore Federico Barbarossa, elesse un antipapa[33]. La pace di Venezia del 1177 pose fine a questo scisma e riconobbe definitivamente Alessandro III come papa legittimo. Due anni dopo, riunito nel terzo concilio Lateranense (1179), Alessandro III promulgò la costituzione Licet de vitanda, che estende il diritto di voto ai tre ordini del Collegio — vescovi, sacerdoti e diaconi indistintamente — ma esige ormai, per la validità dell'elezione, una maggioranza dei due terzi dei suffragi[34]. Questa regola dei due terzi, concepita per dare al papa eletto una legittimità incontestabile anche in assenza di tutti i cardinali, rimane ancora oggi la regola di maggioranza qualificata richiesta in ogni conclave[35].
1274: Ubi periculum e l'istituzione del conclave
La morte di Clemente IV nel 1268 apre una vacanza della Sede apostolica destinata a durare quasi tre anni: riuniti a Viterbo, i cardinali, divisi tra fazioni francesi e italiane, non riescono ad accordarsi su un nome. Esasperate da questa paralisi, le autorità municipali di Viterbo fanno smontare il tetto del palazzo dove siedono i cardinali e riducono il loro vettovagliamento, nella speranza di accelerare una decisione[36]. L'elezione di Gregorio X, nel settembre 1271, pone fine a questa crisi senza precedenti; divenuto papa, egli ne trae subito le lezioni. Riunito nel secondo concilio di Lione, promulga il 7 luglio 1274 la costituzione Ubi periculum, che istituisce per l'avvenire il conclave — dal latino cum clave, «sotto chiave» — come procedura obbligatoria di elezione pontificia[37].
Il testo impone la stretta reclusione dei cardinali in uno stesso luogo chiuso, senza comunicazione con l'esterno, e prevede sanzioni progressive destinate ad accelerare la loro decisione: oltre tre giorni senza elezione, i pasti dei cardinali sono ridotti a un solo piatto; dopo otto giorni, non ricevono più che pane, acqua e un po' di vino, e le loro rendite ecclesiastiche sono sospese fino all'elezione di un nuovo papa[38]. Questa disciplina, di una severità tutta medievale, conoscerà successivi ammorbidimenti nel corso dei secoli, ma il principio stesso della reclusione collettiva, letteralmente «sotto chiave», resta la matrice della procedura applicata ancora oggi nella Cappella Sistina.
I tre ordini del Collegio oggi
Il canone 350 del Codice di diritto canonico del 1983 conferma la ripartizione ereditata dall'antica Roma: «Il Collegio dei cardinali si divide in tre ordini: l'ordine episcopale, al quale appartengono i cardinali ai quali il Romano Pontefice attribuisce il titolo di una Chiesa suburbicaria, nonché i patriarchi orientali ammessi nel Collegio dei cardinali; l'ordine presbiterale; e l'ordine diaconale»[39]. Questa gerarchia interna, puramente protocollare dalla riforma del 1962 che ha reso tutti i cardinali vescovi, continua nondimeno a strutturare le precedenze, i titoli romani attribuiti e alcune precise funzioni cerimoniali.
| Ordine | Origine storica | Attribuzione attuale | Funzione distintiva |
|---|---|---|---|
| Cardinali-vescovi | Vescovi suburbicari di Roma (dall'VIII secolo) | Una delle sette sedi suburbicarie, o status di patriarca orientale dal 1965 | Il decano ordina il papa eletto se non è già vescovo |
| Cardinali-sacerdoti | Sacerdoti dei titoli romani (dal IV secolo) | Titolo di una chiesa romana, antica o moderna | Ordine più numeroso; riunisce la maggior parte degli arcivescovi del mondo |
| Cardinali-diaconi | Diaconi delle sette regioni di Roma (dal III secolo) | Diaconia romana, spesso legata a una funzione curiale | Il protodiacono annuncia l'elezione del nuovo papa |
Dal motu proprio Ad Purpuratorum Patrum Collegium di Paolo VI, promulgato l'11 febbraio 1965, i patriarchi delle Chiese cattoliche orientali elevati al cardinalato sono integrati nell'ordine episcopale, pur conservando la propria sede patriarcale anziché una diocesi suburbicaria romana[40]. Questa riforma riconosce la specificità delle grandi Chiese orientali unite a Roma — melchita, maronita, siriaca, caldea, armena — senza assimilarle puramente e semplicemente al modello latino delle sedi suburbicarie.
Ogni cardinale-sacerdote o cardinale-diacono riceve, al momento della sua creazione, un titolo o una diaconia romana — diventa cioè ufficialmente, in modo puramente simbolico, il titolare di una precisa chiesa della città di Roma[41]. Questo legame, ereditato direttamente dall'incardinazione antica dei sacerdoti di Roma al loro titulus, ricorda che il cardinalato resta, nella sua essenza giuridica, un collegamento al clero del vescovo di Roma: un cardinale africano, asiatico o americano resta, nel senso canonico più stretto, un chierico «incardinato» nella Chiesa di Roma per la durata del suo incarico. Alcune settimane o alcuni mesi dopo la sua creazione, il nuovo cardinale si reca nella «sua» chiesa romana per una cerimonia di presa di possesso: il parroco vi legge la bolla pontificia di nomina, e il cardinale vi presiede una messa solenne[42].
Sisto V e la fissazione a settanta membri
Fino alla fine del XVI secolo, l'organico del Collegio cardinalizio varia liberamente secondo le creazioni pontificie, raggiungendo talvolta decine di membri e suscitando critiche ricorrenti sull'inflazione dei titoli cardinalizi. Il papa Sisto V (1585-1590), energico riformatore della Curia romana, risolve la questione con la bolla Postquam verus, promulgata il 3 dicembre 1586: fissa d'ora in poi il numero dei cardinali a settanta esatti — sei cardinali vescovi, cinquanta cardinali presbiteri e quattordici cardinali diaconi — e dichiara nulle e non avvenute tutte le nomine eccedenti tale limite[43].
Sisto V giustifica esplicitamente questa cifra con un riferimento scritturistico: il numero settanta riprende quello degli anziani d'Israele scelti da Mosè per condividere con lui il governo del popolo ebraico, per ordine di Dio stesso[44].
« Radunami settanta uomini tra gli anziani d'Israele [...]. Prenderò dello spirito che è sopra di te e lo metterò sopra di loro; porteranno con te il carico di questo popolo, e non lo porterai più da solo. » — Libro dei Numeri, 11, 16-17
Questo riferimento biblico, lungi dall'essere una semplice civetteria letteraria, iscrive il Collegio cardinalizio in una lunga tradizione teologica del governo condiviso: come Mosè, capo unico del popolo eletto, riceve l'aiuto di settanta collaboratori scelti per portare con lui il peso del suo incarico, così il papa, capo unico del popolo di Dio, si circonda di un collegio di consiglieri chiamati a condividere il suo fardello pastorale senza mai sostituirsi alla sua autorità propria. La cifra di settanta, simbolicamente carica, rimarrà la norma canonica del Collegio per quasi quattro secoli, finché Giovanni XXIII romperà deliberatamente questo tetto nel 1958.
Da settanta a centoquaranta: l'espansione moderna
Giovanni XXIII e la rottura del 1958
Il tetto fissato da Sisto V, ripreso tale e quale dal primo Codice di diritto canonico del 1917, resiste fino alla metà del XX secolo. Nel concistoro del 15 dicembre 1958, il papa Giovanni XXIII, appena eletto, rompe deliberatamente la regola dei settanta membri stabilita dal 1586, ritenendo che la crescita della Chiesa cattolica nel mondo esiga un collegio più ampio e più rappresentativo[45]. Alcuni anni dopo, il 15 aprile 1962, lo stesso papa promulga il motu proprio Cum gravissima, il cui incipit latino — « Cum gravissima sint munera Sacro Cardinalium Collegio concredita », cioè « poiché gli incarichi affidati al Sacro Collegio dei cardinali sono di estrema gravità » — impone che tutti i cardinali, senza eccezione di ordine, ricevano d'ora in poi la consacrazione episcopale[46]. Prima di questa riforma, erano richiesti solo i cardinali vescovi e, dal 1917, i cardinali che avessero ricevuto almeno l'ordinazione presbiterale; i dodici cardinali non ancora vescovi al momento della promulgazione vengono consacrati in fretta, il 19 aprile 1962, per conformarsi alla nuova norma[47].
Paolo VI: il limite d'età e il tetto di centoventi elettori
Il successore di Giovanni XXIII, Paolo VI, prosegue e amplia questa riforma strutturale del Collegio. Con il motu proprio Ingravescentem Aetatem, datato 21 novembre 1970, fissa a ottant'anni compiuti l'età alla quale un cardinale cessa di appartenere ai dicasteri della Curia romana e, soprattutto, perde il diritto di entrare in conclave per eleggere il papa[48]. Questa riforma, motivata dalla preoccupazione di affidare una responsabilità così pesante a uomini in piena capacità di esercizio, segna una netta rottura con la tradizione precedente, in cui l'anzianità cardinalizia non conosceva alcun limite d'età funzionale. Cinque anni dopo, con la costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo del 1975, Paolo VI fissa inoltre a centoventi il numero massimo di cardinali elettori abilitati a partecipare a un conclave — tetto che riguarda, si noti bene, solo gli elettori sotto gli ottant'anni, non l'insieme del Collegio, il cui organico totale può superare ampiamente questa cifra[49].
Giovanni Paolo II e la Universi Dominici Gregis
Il 22 febbraio 1996, il papa Giovanni Paolo II promulga la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, che riprende, codifica e aggiorna l'insieme della legislazione precedente sulla vacanza della Sede apostolica e l'elezione del papa, abrogando Romano Pontifici Eligendo pur confermandone i principi essenziali[50]. Il testo conferma esplicitamente che «il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i centoventi»[51], riafferma la regola dei due terzi per la validità dell'elezione[52], e innova prevedendo l'alloggio dell'insieme dei cardinali elettori presso la Domus Sanctae Marthae, residenza costruita a tale scopo nella Città del Vaticano, dove rimangono isolati dal mondo esterno per tutta la durata del conclave[53].
Francesco e l'espansione geografica del Collegio
I pontificati più recenti hanno visto il numero totale dei cardinali, elettori e non elettori insieme, crescere ben oltre il solo tetto di centoventi elettori, tetto che non ha mai riguardato che gli abilitati al voto. Nel concistoro del 7-8 dicembre 2024, decimo e ultimo concistoro di creazione di papa Francesco, questi eleva ventuno nuovi cardinali, portando il Collegio a duecentocinquantatré membri, di cui centoquaranta elettori — un record storico, mai raggiunto dalla riforma di Paolo VI[54]. Questo concistoro illustra la diversificazione geografica voluta da Francesco: la Serbia riceve allora il suo primo cardinale nella storia, nella persona dell'arcivescovo di Belgrado mons. Ladislav Nemet[55], e l'arcivescovo di Teheran-Isfahan mons. Dominique Mathieu diventa il primo cardinale a risiedere in Iran in epoca moderna[56]. L'arcivescovo di Algeri, mons. Jean-Paul Vesco, unico francese della promozione, siede nella scia del cardinale Duval, arcivescovo di Algeri creato cardinale nel 1965[57]. Il più giovane cardinale di questa creazione, Mykola Bychok, arcivescovo ucraino di Melbourne, aveva allora quarantaquattro anni; il più anziano, l'italiano Angelo Acerbi, novantanove anni[58]. Questa politica di creazioni numerose e geograficamente diversificate, avviata fin dall'inizio del pontificato di Francesco nel 2013, ha deliberatamente ridotto il peso relativo del continente europeo nel Collegio: il 22 febbraio 2014, l'Europa perde per la prima volta nella sua storia la maggioranza assoluta dei cardinali elettori[59].
| Riforma | Papa | Data | Effetto sul numero dei cardinali |
|---|---|---|---|
| Postquam verus | Sisto V | 3 dicembre 1586 | Tetto fisso di 70 cardinali (6 vescovi, 50 presbiteri, 14 diaconi) |
| Concistoro del 15 dicembre 1958 | Giovanni XXIII | 15 dicembre 1958 | Primo superamento del tetto di 70 dal 1586 |
| Ingravescentem Aetatem | Paolo VI | 21 novembre 1970 | Perdita del diritto di voto in conclave a 80 anni compiuti |
| Romano Pontifici Eligendo | Paolo VI | 1975 | Tetto di 120 cardinali elettori (esclusi i non elettori) |
| Universi Dominici Gregis | Giovanni Paolo II | 22 febbraio 1996 | Conferma del tetto di 120 elettori, codificazione del conclave moderno |
| Decimo concistoro | Francesco | 7-8 dicembre 2024 | 253 cardinali in totale, 140 elettori — record storico |
Diventare cardinale: creazione, concistoro e simboli
I requisiti
Il canone 351 del Codice di diritto canonico stabilisce che «il Romano Pontefice sceglie liberamente uomini che siano almeno ordinati sacerdoti, eminenti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nell'agire»; se non sono già vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale[60]. Il papa non è vincolato da alcuna regola di nazionalità, di funzione o di curriculum: se la grande maggioranza dei cardinali è composta da arcivescovi di grandi diocesi o da responsabili dei dicasteri romani, la storia conosce anche teologi, religiosi o semplici sacerdoti anziani elevati al cardinalato per meriti personali, senza un particolare incarico di governo. Il canone 351 §3 prevede inoltre la possibilità, eccezionale, di creare un cardinale in pectore — letteralmente «nel petto», cioè il cui nome è riservato segretamente dal papa e non pubblicato[61]. Un cardinale così creato non esercita alcun diritto né obbligo finché il suo nome resta segreto; se il papa non lo rivela prima della propria morte, la creazione decade[62]. Il procedimento, attestato dal XVI secolo, serve il più delle volte a proteggere un vescovo che esercita il suo ministero in un paese ostile al cristianesimo: Giovanni Paolo II vi ricorse per esempio al concistoro del febbraio 1998 per due arcivescovi dell'Europa orientale, i cui nomi furono rivelati solo nel 2001[63].
Il concistoro di creazione
Un cardinale viene «creato», secondo il tradizionale vocabolario canonico, con un decreto del papa reso pubblico durante un concistoro ordinario pubblico — una delle rare occasioni in cui siedono insieme, accanto ai cardinali, prelati invitati e rappresentanti delle società civili[64]. Il canone 353 distingue con precisione i tipi di concistoro:
«I Cardinali aiutano il Pastore Supremo della Chiesa con un'azione collegiale soprattutto nei Concistori, in cui si riuniscono per ordine e sotto la presidenza del Romano Pontefice; i Concistori sono ordinari o straordinari. Al Concistoro ordinario sono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano a Roma [...]. Al Concistoro straordinario [...] sono convocati tutti i Cardinali. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrano alcune solennità può essere pubblico.» — Codice di diritto canonico, can. 353[65]
Durante il concistoro di creazione, il nuovo cardinale riceve dal papa la berretta rossa e l'anello — simboli della sua dignità e della sua unione con la sede di Pietro. Fino al 1969, la cerimonia comprendeva anche l'imposizione del galero, ampio cappello rosso con nappe, consegnato solennemente per l'ultima volta da Paolo VI al concistoro del 26 giugno 1967[66]. L'istruzione Ut sive sollicite, approvata da Paolo VI e pubblicata il 31 marzo 1969, sopprime questa cerimonia del cappello rosso, ormai ridotto a un pezzo araldico puramente simbolico che figura sugli stemmi dei cardinali[67].
L'obbligo di residenza e di cooperazione
Il canone 356 impone ai cardinali un dovere di costante disponibilità verso il papa:
«I Cardinali sono tenuti dall'obbligo di cooperare strettamente con il Romano Pontefice; perciò i Cardinali che esercitano un qualsiasi ufficio nella Curia e che non sono Vescovi diocesani sono tenuti dall'obbligo di risiedere a Roma; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani si recheranno a Roma ogni volta che saranno convocati dal Romano Pontefice.» — Codice di diritto canonico, can. 356[68]
Questo duplice obbligo — residenza stretta per i cardinali di Curia, disponibilità permanente per i cardinali-arcivescovi in carica nelle loro diocesi — traduce giuridicamente il legame di incardinazione simbolica evocato sopra: qualunque sia il suo luogo di esercizio effettivo, un cardinale resta, per vocazione, un collaboratore del papa convocabile in qualsiasi momento.
Il camerlengo e gli incarichi del Collegio
Tra i cardinali, alcuni incarichi sono propri del funzionamento collegiale dell'istituzione. Il camerlengo di Santa Romana Chiesa presiede la Camera apostolica, incaricata dell'amministrazione dei beni temporali della Santa Sede durante la vacanza della Sede apostolica; l'attuale camerlengo, il cardinale irlando-americano Kevin Farrell, è stato nominato a questo incarico da Francesco il 14 febbraio 2019[69]. È lui che, nell'aprile 2025, ha constatato ufficialmente la morte di papa Francesco, ha sigillato il suo appartamento privato e ha spezzato l'anello del Pescatore, simbolo tradizionale della vacanza della sede pontificia[70]. Il camerlengo non dispone tuttavia di alcun potere di governo spirituale: il suo ruolo si limita alla gestione amministrativa e alla preparazione materiale del conclave, sotto l'autorità collegiale dell'insieme dei cardinali riuniti in congregazioni.
Il governo della Chiesa tra due papi
Poteri strettamente limitati durante la vacanza
Durante il periodo di vacanza della Sede apostolica — tra la morte o la rinuncia di un papa e l'elezione del suo successore — il governo della Chiesa è affidato al Collegio cardinalizio riunito in congregazioni generali, ma entro limiti molto strettamente definiti dal diritto canonico e da Universi Dominici Gregis. Il canone 335 e la costituzione del 1996 precisano che il Collegio può sbrigare soltanto gli affari correnti o urgenti, senza mai invadere le prerogative riservate al solo Romano Pontefice stesso, né modificare le norme dell'elezione futura[71]. Sono in particolare escluse dalla sua competenza, in questo periodo, ogni nuova decisione dottrinale, ogni nomina episcopale definitiva, ogni canonizzazione e più in generale ogni atto che impegnerebbe la Chiesa per il futuro oltre la semplice amministrazione ordinaria.
Questa limitazione deliberata manifesta una profonda convinzione teologica: il Collegio cardinalizio, per quanto esteso sia il suo ruolo consultivo ed elettorale, non è mai un sostituto del papa. Esiste, strutturalmente, solo per preparare e compiere l'elezione di un nuovo successore di Pietro, non per esercitare al suo posto il carisma proprio del primato pontificio. È in questo quadro ristretto che si svolgono le congregazioni generali — riunioni quotidiane dell'insieme dei cardinali, elettori e non elettori insieme, in cui sono regolate le questioni correnti della Chiesa e definite le modalità pratiche del conclave futuro — e le congregazioni particolari, formate dal camerlengo e da tre cardinali assistenti estratti a sorte, rinnovati ogni tre giorni, incaricati delle decisioni più urgenti tra due riunioni generali.
Il conclave: eleggere il successore di Pietro
L'eredità medievale della clausura
La procedura del conclave moderno, per quanto solenne e codificata sia diventata, resta l'erede diretta della disciplina d'urgenza istituita da Gregorio X nel 1274: la clausura collettiva dei cardinali elettori, isolati da ogni comunicazione con l'esterno, finché non emerga su un nome una maggioranza qualificata. Se le sanzioni alimentari previste da Ubi periculum sono scomparse da tempo, il principio stesso della chiusura — oggi nella Cappella Sistina, sotto gli affreschi di Michelangelo — rimane la garanzia della libertà di voto dei cardinali, al riparo da ogni pressione esterna, politica o mediatica.
Il voto segreto istituito da Gregorio XV
Agli inizi del XVII secolo, i conclavi restano teatro di manovre di corridoio, di voti pubblici influenzabili e di ingerenze delle grandi potenze cattoliche. Papa Gregorio XV vi pone rimedio con due testi successivi: la bolla Aeterni Patris Filius, del 15 novembre 1621, che ammette ormai solo tre modi di elezione — lo scrutinio segreto, il compromesso e la «quasi-ispirazione» — e impone a ogni cardinale elettore di votare a scheda segreta per un solo nome, senza poter votare per sé stesso[72]; poi la bolla Decet Romanum Pontificem, del 12 marzo 1622, che descrive minuziosamente il cerimoniale di questi tre modi di scrutinio[73]. Questi due testi costituiranno, per quasi tre secoli, l'ossatura giuridica di ogni elezione pontificia.
Il veto dei monarchi e la sua abolizione nel 1904
Dal XVI all'inizio del XX secolo, diverse monarchie cattoliche — la Francia, la Spagna e l'Impero d'Austria — rivendicano un diritto di veto informale, lo jus exclusivae, che permette loro di scartare in anticipo un candidato giudicato indesiderabile. Il caso più clamoroso si verifica durante il conclave del 1903: il cardinale austriaco Jan Puzyna de Kosielsko, a nome dell'imperatore Francesco Giuseppe, oppone il suo veto al cardinale segretario di Stato Mariano Rampolla del Tindaro, allora favorito del conclave, aprendo la strada all'elezione del cardinale Giuseppe Sarto, che prende il nome di Pio X[74]. Appena sei mesi dopo la sua elezione, Pio X pone fine, con la costituzione apostolica Commissum Nobis del 20 gennaio 1904, a questa pratica mai riconosciuta dalla Chiesa: il testo vieta non solo l'esercizio del veto, ma persino la sua semplice espressione come «auspicio», sotto pena di scomunica automatica per chiunque, cardinale o laico, vi si avventurasse[75].
La procedura attuale
Oggi partecipano al conclave solo i cardinali elettori di età inferiore agli ottant'anni, nel limite di centoventi — tetto occasionalmente superato nelle ultime creazioni. Ogni cardinale elettore presta un giuramento solenne prima dell'ingresso in conclave:
«[...] custodire con la massima fedeltà [...] il segreto su tutto ciò che riguarda in qualsiasi modo l'elezione [...].» — Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, 22 febbraio 1996, formula del giuramento dei cardinali elettori[76]
Questo segreto resta obbligatorio anche dopo l'elezione, salvo esplicita autorizzazione del nuovo pontefice. Il voto si svolge mediante schede stampate recanti la formula latina Eligo in Summum Pontificem («Eleggo come Sommo Pontefice»), e l'elezione è valida solo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suffragi espressi[77], erede diretta della regola fissata dal Lateranense III nel 1179. Al termine di ogni turno di scrutinio senza esito, le schede vengono bruciate con un additivo chimico che produce una fumata nera; quando un nome raccoglie la maggioranza richiesta, la fumata diventa bianca, annunciando al mondo intero — dal 2005, accompagnata da uno scampanio — che un nuovo papa è stato appena eletto.
Il decano, il protodiacono e gli incarichi permanenti
Il decano: presiedere senza governare
Il decano del Collegio cardinalizio, eletto dai soli cardinali titolari delle sedi suburbicarie e confermato dal papa, presiede le riunioni del Collegio senza disporre di alcun potere di governo proprio sui suoi membri[78]. Da una riforma del 1914, sotto il pontificato di Pio X, il decano riceve sistematicamente la sede suburbicaria di Ostia, che cumula con la diocesi già detenuta al momento della sua elezione a decano[79]. Il canone 355 gli attribuisce una funzione cerimoniale decisiva: spetta a lui, o in mancanza al vicedecano, ordinare vescovo il papa appena eletto, se questi non lo era già al momento della sua elezione[80]. Il cardinale italiano Giovanni Battista Re, di età superiore agli ottant'anni, ricopre questo incarico dal 2020; a causa dell'età, non ha potuto, come il suo vicedecano il cardinale Leonardo Sandri, partecipare egli stesso al conclave di aprile-maggio 2025 che ha eletto Leone XIV[81].
Il protodiacono e l'annuncio dell'elezione
Il cardinale protodiacono, decano dell'ordine diaconale, esercita una funzione simmetrica ma pubblica: il canone 355 §2 gli affida l'annuncio solenne, dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, del nome del nuovo papa eletto[82]. È lui a pronunciare la formula latina tradizionale che chiude ogni conclave fin dal Medioevo:
«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!» — «Vi annuncio una grande gioia: abbiamo un papa!» — Formula rituale del protodiacono, Ordo Rituum Conclavis, art. 74[83]
Questo annuncio è seguito dal nome di battesimo del cardinale eletto, dal suo cognome e dal nome pontificio da lui scelto. Attestata già all'elezione di Martino V nel 1417 e impiegata senza interruzione da quella di Innocenzo VIII nel 1484, essa si ispira in parte all'annuncio fatto dall'angelo ai pastori nel Vangelo di Luca — accostamento voluto tra la «grande gioia» della Natività e quella dell'elezione di un nuovo successore di Pietro[84]. Spetta invece al maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, una volta prestato il giuramento dall'ultimo dei cardinali elettori, pronunciare nella Cappella Sistina il famoso comando Extra omnes — «Fuori, tutti» — con cui ogni persona estranea al collegio elettorale è invitata a uscire prima della chiusura delle porte[85].
Il Collegio cardinalizio oggi
All'uscita dal decimo e ultimo concistoro di creazione di Francesco, l'8 dicembre 2024, il Collegio cardinalizio contava 253 membri in totale, di cui 140 elettori di età inferiore agli ottant'anni e 113 non elettori[86]. Questa proporzione evolve meccanicamente di mese in mese: ogni cardinale elettore che supera la soglia degli ottant'anni passa automaticamente nella categoria dei non elettori, senza che alcuna nuova creazione compensi questa erosione finché il papa regnante non convoca un nuovo concistoro ordinario pubblico. Eletto l'8 maggio 2025 in seguito alla morte di papa Francesco, papa Leone XIV aveva, a metà 2026, convocato soltanto concistori straordinari — il 7-8 gennaio 2026, poi il 26-27 giugno 2026 — dedicati alla riflessione collegiale e all'ascolto sinodale dei cardinali, senza la creazione di nuovi membri del Collegio[87].
| Indicatore | Valore (7-8 dicembre 2024) | Fonte |
|---|---|---|
| Totale dei cardinali | 253 | Concistoro del 7-8 dicembre 2024 |
| Cardinali elettori (meno di 80 anni) | 140 | Concistoro del 7-8 dicembre 2024 |
| Cardinali non elettori (80 anni e oltre) | 113 | Concistoro del 7-8 dicembre 2024 |
| Nazionalità rappresentate tra i nuovi cardinali | 18, di cui 5 paesi inediti | Algeria, Australia, Ecuador, Iran, Serbia |
| Tetto legale degli elettori | 120 | Romano Pontifici Eligendo (1975), confermato da Universi Dominici Gregis (1996) |
Questa evoluzione demografica traduce una politica deliberata, avviata da Giovanni Paolo II e amplificata da Francesco, di diversificazione geografica del Collegio: mentre l'Europa conservava ancora, all'inizio degli anni 2010, la maggioranza assoluta dei cardinali elettori, l'ha persa in modo irreversibile il 22 febbraio 2014[88]. Il Collegio cardinalizio del XXI secolo riflette così, molto meglio di quello dei secoli precedenti, la reale distribuzione mondiale dei fedeli cattolici — Africa, Asia e America Latina vi occupano un posto crescente, conformemente alla vocazione universale che la Chiesa cattolica rivendica fin dagli Atti degli Apostoli.
Il Collegio cardinalizio nella teologia cattolica
Al di là della sua sola funzione elettorale, il Collegio cardinalizio esprime, nella sua stessa struttura, una convinzione teologica costante della Chiesa cattolica: il governo supremo della Chiesa, sebbene affidato in ultima istanza a un solo uomo — il successore di Pietro —, si esercita normalmente in comunione con un corpo di consiglieri strettamente associati al suo incarico. Questa intuizione, già presente nella scelta dei settanta anziani da parte di Mosè ripresa da Sisto V, trova un'eco antica nella figura di san Pier Damiani (1007-1072), monaco camaldolese divenuto cardinale vescovo di Ostia sotto papa Stefano IX nel 1057 e una delle grandi figure della riforma gregoriana che avrebbe condotto precisamente, due anni dopo, al decreto In Nomine Domini del 1059[89]. Canonizzato dalla venerazione popolare e dichiarato dottore della Chiesa nel 1828, Pier Damiani incarna, nella storia stessa del Collegio nascente, l'articolazione tra santità personale, rigore canonico e servizio disinteressato della sede di Pietro — modello costantemente ricordato ai cardinali successivi, di cui il canone 351 esige, ancora oggi, che siano «eminenti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nell'azione»[90].
Il legame concreto che ogni cardinale conserva con una chiesa precisa di Roma — titolo, diaconia o sede suburbicaria — non è dunque un semplice arcaismo protocollare: ricorda in permanenza che il governo universale della Chiesa cattolica rimane radicato, fin dalle origini, nella Chiesa particolare di Roma, dove l'apostolo Pietro ha dato la sua vita e dove i suoi successori continuano, venti secoli dopo, a «confermare i fratelli nella fede» (cfr. Lc 22, 32) circondati da un collegio di collaboratori scelti per portare con loro, secondo la parola stessa della Scrittura applicata da Sisto V, «il peso del popolo».
Per approfondire
- Leggi Il Vaticano: il colle, lo Stato sovrano e la sede del governo centrale della Chiesa, di cui il Collegio cardinalizio è una delle istituzioni.
- Leggi La creazione dello Stato della Città del Vaticano (11 febbraio 1929) e I Patti Lateranensi (11 febbraio 1929): la storia diplomatica della sovranità vaticana.
- Leggi La Santa Sede, La Curia romana e La Segreteria di Stato: le altre istituzioni del governo centrale della Chiesa cattolica.
Note e riferimenti
Code de droit canonique (1983), can. 349, testo francese ufficiale disponibile su vatican.va e droitcanonique.fr. Testo citato: «I Cardinali della Santa Chiesa Romana costituiscono un Collegio particolare al quale spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice secondo il diritto particolare; i Cardinali assistono inoltre il Romano Pontefice agendo collegialmente quando sono convocati in corpo per trattare questioni di grande importanza, o individualmente, ossia attraverso i diversi uffici che ricoprono apportando il loro concorso al Romano Pontefice soprattutto nella cura quotidiana di tutta la Chiesa.»
1Catholic Encyclopedia (1908), articolo Cardinal, newadvent.org/cathen/03333b.htm. Origine dei diaconi regionari sotto papa Fabiano (236-250), dei venticinque titoli presbiterali sotto papa Marcello (308-309) secondo il Liber Pontificalis, e dell'aggregazione progressiva dei vescovi suburbicari fin dall'VIII secolo.
2 3 19 22 23 24 25 26Wikipedia, In nomine Domini, en.wikipedia.org/wiki/In_nomine_Domini ; vedi anche Choix du pape avant 1059 e Nicolas II (pape), fr.wikipedia.org. Decreto promulgato il 13 aprile 1059 sotto l'influenza del monaco Ildebrando, futuro Gregorio VII, confermato dal sinodo di Melfi (3-23 agosto 1059).
4 29 30 31Wikipedia, Collège des cardinaux, fr.wikipedia.org/wiki/Collège_des_cardinaux. Formazione del Sacro Collegio verso il 1150 sotto Eugenio III; perdita della maggioranza europea tra i cardinali elettori il 22 febbraio 2014.
5 32 59 88Foi Catholique, Le Concile de Latran III (1179) : réforme de l'élection papale, foicatholique.com/2024/09/concile-du-latran-iii.html ; vedi anche Alexandre III (pape), fr.wikipedia.org. Costituzione Licet de vitanda di Alessandro III, estensione del voto ai tre ordini e regola della maggioranza dei due terzi.
6 33 34 35Wikipedia (en), Ubi periculum, en.wikipedia.org/wiki/Ubi_periculum. Costituzione promulgata il 7 luglio 1274 da Gregorio X al secondo concilio di Lione, dopo la vacanza di quasi tre anni (1268-1271) che aveva preceduto la sua stessa elezione a Viterbo.
7 36 37Catholic Encyclopedia (1912), articolo Pope Sixtus V, newadvent.org/cathen/14033a.htm ; vedi anche The Cardinals of the Holy Roman Church, Postquam Verus, cardinals.fiu.edu/postquam.htm. Bolla Postquam verus del 3 dicembre 1586 che fissa il Collegio a settanta membri (sei cardinali vescovi, cinquanta cardinali preti, quattordici cardinali diaconi).
8 43Wikipedia (en), Aeterni Patris Filius, en.wikipedia.org/wiki/Aeterni_Patris_Filius ; vedi anche 1621 Papal conclave. Bolla del 15 novembre 1621 che limita l'elezione a tre modalità (scrutinio, compromesso, quasi-ispirazione) e impone il voto segreto; bolla Decet Romanum Pontificem del 12 marzo 1622 che regola il cerimoniale corrispondente.
9 72 73Wikipedia (en), Jus exclusivae, en.wikipedia.org/wiki/Jus_exclusivae ; vedi anche 1903 papal conclave e Catholic Encyclopedia, Right of Exclusion, newadvent.org/cathen/05677b.htm. Veto del cardinale austriaco Jan Puzyna de Kosielsko contro il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro al conclave del 1903, in nome dell'imperatore Francesco Giuseppe; abolizione del diritto di esclusione sotto pena di scomunica automatica con la costituzione Commissum Nobis di Pio X, 20 gennaio 1904.
10 74 75Giovanni XXIII, motu proprio Cum gravissima, firmato il 15 aprile 1962 (Datum Romae, apud S. Petrum, die XV mensis Aprilis, anno MDCCCCLXII), testo latino su vatican.va, che impone la consacrazione episcopale a tutti i cardinali ; vedi anche Wikipedia, Cum gravissima, fr.wikipedia.org/wiki/Cum_gravissima e ACI Stampa, Concistori, Giovanni XXIII impone ai cardinali di essere consacrati vescovi, acistampa.com/story/20465. I dodici cardinali non ancora vescovi sono nominati a sedi titolari il 5 aprile 1962, poi consacrati vescovi da Giovanni XXIII il 19 aprile 1962: Catholic-Hierarchy, Year 1962, April, Bishop Events, catholic-hierarchy.org/events/b1962d.html ; superamento del tetto di settanta cardinali da parte di Giovanni XXIII al concistoro del 15 dicembre 1958. Incipit latino citato: « Cum gravissima sint munera Sacro Cardinalium Collegio concredita ».
11 12 21 45 46 47Paolo VI, motu proprio Ingravescentem Aetatem, 21 novembre 1970 ; vedi La Porte Latine, laportelatine.org/formation/magistere/ingravescentem-aetatem-1970-age-cardinaux-en-relation-avec-office. Perdita, a ottant'anni compiuti, del diritto di sedere nei dicasteri romani e del diritto di voto in conclave.
13 48Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, 22 febbraio 1996, testo francese integrale su vatican.va. Tetto di centoventi cardinali elettori (che conferma Romano Pontifici Eligendo di Paolo VI, 1975); regola dei due terzi dei suffragi per la validità dell'elezione; alloggio obbligatorio alla Domus Sanctae Marthae; giuramento di segreto sullo svolgimento dell'elezione.
14 15 49 50 51 52 53 76 77 85KTO, Consistoire du 7 décembre 2024 : 21 nouveaux cardinaux créés par le Pape, ktotv.com/article/consistoire-21-nouveaux-cardinaux-2024. Decimo concistoro ordinario pubblico di Francesco, che porta il Collegio a 253 membri di cui 140 elettori e 113 non elettori — record storico.
16 54 86Wikipedia, Léon XIV, fr.wikipedia.org/wiki/Léon_XIV. Elezione del cardinale Robert Francis Prevost a papa con il nome di Leone XIV l'8 maggio 2025, successore di papa Francesco, morto il 21 aprile 2025.
17Diocèse de Laval / Cath.ch, Léon XIV convoque un consistoire extraordinaire en janvier 2026, diocesedelaval.fr/leon-xiv-convoque-un-consistoire-extraordinaire-en-janvier-2026 ; vedi anche Aleteia, La gouvernance de Léon XIV prend forme avec un deuxième consistoire, 25 giugno 2026, fr.aleteia.org/2026/06/25. Primo concistoro straordinario di Leone XIV tenuto il 7-8 gennaio 2026; secondo concistoro straordinario tenuto il 26-27 giugno 2026, che ha riunito 241 cardinali elettori e non elettori, dedicato alla riflessione collegiale senza creazione di nuovi cardinali.
18 87Code de droit canonique (1983), can. 351, testo ufficiale su vatican.va e droitcanonique.fr. Condizioni richieste per essere creato cardinale: almeno prete, eminente per dottrina, costumi, pietà e prudenza.
20 60 90Église catholique en France, Les cardinaux dans l'Église catholique, eglise.catholique.fr/vatican/les-cardinaux-dans-leglise-catholique. Elenco delle sette diocesi suburbicarie attuali: Ostia, Porto-Santa Rufina, Albano, Frascati, Palestrina, Sabina-Poggio Mirteto, Velletri-Segni.
27Wikipedia, Doyen du Collège des cardinaux, fr.wikipedia.org/wiki/Doyen_du_Collège_des_cardinaux ; vedi anche Diocèse suburbicaire d'Ostie. Riforma di Pio X nel 1914 che separa le sedi di Velletri e di Ostia, e attribuisce quest'ultima al decano del Collegio in cumulo con la sua sede d'origine.
28 79RCF, Le Conclave de Viterbe, le plus long de l'histoire, rcf.fr/articles/vie-spirituelle/le-conclave-de-viterbe-le-plus-long-de-lhistoire. Smantellamento del tetto del palazzo vescovile di Viterbo e riduzione del vettovagliamento dei cardinali da parte delle autorità municipali; dispositivo di restrizione alimentare progressiva previsto da Ubi periculum (un piatto dopo tre giorni, pane e acqua dopo otto giorni, sospensione delle rendite).
38Code de droit canonique (1983), can. 350 §1, testo ufficiale su vatican.va. Ripartizione del Collegio in tre ordini: episcopale (cardinali titolari di una sede suburbicaria e patriarchi orientali), presbiterale e diaconale.
39Paolo VI, motu proprio Ad Purpuratorum Patrum Collegium, 11 febbraio 1965, testo su vatican.va. Integrazione dei patriarchi orientali cattolici elevati al cardinalato nell'ordine episcopale, con conservazione della propria sede patriarcale.
40Wikipedia, Titre cardinalice, fr.wikipedia.org/wiki/Titre_cardinalice. Attribuzione di un titolo o di una diaconia romana a ogni cardinale prete o cardinale diacono il giorno della sua creazione, legame simbolico con la Chiesa di Roma.
41ZENIT, Attribution des titres et diaconies aux nouveaux cardinaux, 2 ottobre 2023, fr.zenit.org/2023/10/02/attribution-des-titres-et-diaconies-aux-nouveaux-cardinaux. Descrizione della cerimonia di presa di possesso di un titolo o di una diaconia romana da parte di un nuovo cardinale.
42EWTN, The College of Cardinals, ewtn.com/catholicism/library/college-of-cardinals-1582. Riferimento esplicito di Sisto V ai settanta anziani scelti da Mosè (Numeri 11) per giustificare il numero stabilito in Postquam verus. Testo originale inglese riportato: « in imitation of the seventy elders of Moses ».
44National Catholic Register, Consistory 2024, and 3 Geopolitical Cases to Watch, dicembre 2024. L'arcivescovo di Belgrado Ladislav Nemet, primo cardinale della Serbia, rafforza il dialogo con la Chiesa ortodossa serba.
55Iran Times, Cardinal From Iran Votes For New Pope, maggio 2025. Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dal 2021, creato cardinale al concistoro del 7 dicembre 2024: primo cardinale a risiedere in Iran nell'epoca moderna.lie); il più anziano Angelo Acerbi (99 anni, Italia); unico francese, Mons. Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri.
56Ambassade de France près le Saint-Siège, Liste des 21 cardinaux du consistoire du 8 décembre 2024, va.ambafrance.org/Liste-des-21-cardinaux-du-consistoire-du-8-decembre-2024. Diciotto nazionalità rappresentate; Mons. Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri, unico francese della promozione; il più giovane cardinale Mykola Bychok (44 anni, arcivescovo ucraino di Melbourne); il più anziano Angelo Acerbi (99 anni).
57 58Wikipedia, Cardinal in pectore, fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_in_pectore ; vedi anche ZENIT, Un cardinal « in pectore », signification et précédents, 28 settembre 2003, fr.zenit.org/2003/09/28. Regime giuridico del can. 351 §3; creazione in pectore da parte di Giovanni Paolo II al concistoro del febbraio 1998 (Marian Jaworski e Janis Pujats), nomi rivelati nel 2001.
61 62 63Code de droit canonique (1983), can. 353, testo ufficiale su droitcanonique.fr. Testo citato (§1-§4): «I Cardinali apportano il loro aiuto al Pastore Supremo della Chiesa con un'azione collegiale soprattutto nei Concistori in cui sono riuniti per ordine e sotto la presidenza del Romano Pontefice; i Concistori sono ordinari o straordinari. Al Concistoro ordinario sono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano a Roma [...]. Al Concistoro straordinario [...] sono convocati tutti i Cardinali. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrano alcune solennità può essere pubblico.»
64 65Wikipedia (en), Pontificalis Domus, en.wikipedia.org/wiki/Pontificalis_Domus ; vedi anche il testo del motu proprio Pontificalis Domus, 28 marzo 1968, su vatican.va. Ultima consegna solenne della berretta da parte di Paolo VI al concistoro del 26 giugno 1967; soppressione della cerimonia con l'istruzione Ut sive sollicite, approvata da Paolo VI e pubblicata il 31 marzo 1969.
66 67Code de droit canonique (1983), can. 356, testo ufficiale su droitcanonique.fr. Testo citato: «I Cardinali sono tenuti dall'obbligo di cooperare strettamente con il Romano Pontefice; così, i Cardinali che esercitano qualsiasi ufficio nella Curia e che non sono Vescovi diocesani sono tenuti dall'obbligo di risiedere a Roma; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani si recheranno a Roma ogni volta che saranno convocati dal Romano Pontefice.»
68Wikipedia, Camerlingue de la Sainte Église romaine, fr.wikipedia.org/wiki/Camerlingue_de_la_Sainte_Église_romaine ; vedi anche Camerlingue, fr.wikipedia.org. Nomina del cardinale Kevin Farrell a camerlengo da parte di Francesco il 14 febbraio 2019; poteri del Collegio cardinalizio strettamente limitati al disbrigo degli affari correnti durante la vacanza della Sede Apostolica.
69 71Euronews, Chi è Kevin Farrell, il camerlengo che guida il Vaticano, 22 aprile 2025, euronews.com/2025/04/22/who-is-kevin-farrell-the-cardinal-running-the-vatican-until-the-next-pope-is-chosen. Constatazione ufficiale della morte di papa Francesco il 21 aprile 2025 da parte del camerlengo Kevin Farrell, sigillatura dell'appartamento pontificio, rottura dell'anello del Pescatore.
70Code de droit canonique (1983), can. 352, testo ufficiale su vatican.va. Elezione del decano da parte dei cardinali titolari di Chiese suburbicarie, senza potere di governo sugli altri membri del Collegio.
78Code de droit canonique (1983), can. 355, testo ufficiale su droitcanonique.fr. Testo citato (§1-§2): «Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, se l'eletto ha bisogno di essere ordinato. Se il Decano è impedito, questo diritto spetta al Vice-Decano [...]. Il Cardinale Protodiacono annuncia al popolo il nome del nuovo Pontefice Supremo eletto; allo stesso modo, è lui che al posto del Romano Pontefice impone il pallio ai Metropoliti.»
80 82Portail catholique suisse (cath.ch), Le cardinal Giovanni Battista Re est le nouveau doyen du Sacré Collège, cath.ch/newsf/le-cardinal-giovanni-battista-re-est-le-nouveau-doyen-du-sacre-college ; vedi anche Time, Who Leads the Catholic Church Between Popes?, aprile 2025, time.com/7279296. Cardinale Giovanni Battista Re, decano dal 2020, titolare della sede suburbicaria di Ostia; né lui né il vice-decano Leonardo Sandri, entrambi di età superiore agli ottant'anni, hanno potuto partecipare al conclave di aprile-maggio 2025.
81Vatican News, De l'« Extra Omnes » à l'« Habemus Papam » : le latin au cœur de l'élection du Pape, maggio 2025, vaticannews.va/fr/pape/news/2025-05/latin-election-pape-conclave.html ; vedi anche Ordo Rituum Conclavis, art. 74. Funzione del protodiacono che annuncia l'elezione dalla loggia delle benedizioni; formula attestata fin dall'elezione di Martino V (1417) e in uso continuo da quella di Innocenzo VIII (1484); accostamento con l'annuncio angelico di Lc 2.
83 84Encyclopædia Universalis, Pierre Damien, universalis.fr/encyclopedie/pierre-damien ; vedi anche Nominis, Saint Pierre Damien, nominis.cef.fr/contenus/saint/681/Saint-Pierre-Damien.html. Elevazione al cardinalato-vescovado di Ostia da parte di papa Stefano IX nel 1057 o 1058; ruolo centrale nella riforma gregoriana; dichiarato dottore della Chiesa da Leone XII nel 1828.
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