Le costituzioni apostoliche

La costituzione apostolica è il documento più solenne del governo pontificio: ha definito i dogmi mariani del 1854 e del 1950, ha promulgato i Codici di diritto canonico e il Catechismo, e ha riorganizzato più volte la Curia romana.

Ignispedia

La costituzione apostolica (latino constitutio apostolica) è, con la bolla solenne, il documento più elevato nella gerarchia degli atti emanati dal papa che agisce da solo, in virtù del potere supremo, pieno, immediato e universale che gli riconosce il diritto della Chiesa[1]. È con questo genere documentario che Pio IX ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, che Pio XII ha definito quello dell'Assunzione nel 1950, che Giovanni Paolo II ha promulgato il Codice di diritto canonico del 1983 e il Catechismo della Chiesa cattolica nel 1992, e che Francesco ha riorganizzato l'insieme della Curia romana con Praedicate Evangelium nel 2022.

Il termine si presta tuttavia a una confusione che nessuna enciclopedia seria può ignorare: le stesse parole, «Costituzioni apostoliche», designano anche, nella storia antica, un testo del tutto diverso — una compilazione disciplinare e liturgica del IV secolo, di origine siriaca, parzialmente respinta dalla Chiesa per le sue interpolazioni eretiche[2]. Il presente articolo tratta anzitutto e principalmente del genere documentario pontificio moderno, vertice della gerarchia degli atti della Santa Sede; dedica poi una sezione al chiarimento di questa omonimia storica, per evitare ogni confusione nel lettore che cercasse l'uno e si imbattesse nell'altro.

Una costituzione apostolica si distingue da una semplice lettera o da un discorso per la sua forma solenne costante: si apre nel nome del papa seguito dal suo titolo — episcopus, servus servorum Dei per le forme più antiche —, è redatta in latino nella sua edizione ufficiale, pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis, ed entra in vigore secondo le regole fissate dal diritto universale della Chiesa[3]. La sua portata dottrinale o giuridica varia considerevolmente secondo il suo oggetto: una costituzione che definisce un dogma impegna l'infallibilità pontificia; una costituzione che riorganizza un dicastero della Curia romana rientra, invece, nel potere di governo ordinario e resta per natura riformabile da un papa successivo[4].

Che cos'è una costituzione apostolica? Anatomia di un genere documentario

Un atto del potere supremo del papa, al vertice della gerarchia dei documenti

Infografica — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Quattro usi, dopo Munificentissimus Deus (1950), Sacrae Disciplinae Leges (1983), Fidei Depositum (1992) e Praedicate Evangelium (2022).

Il canone 331 del Codice di diritto canonico del 1983 definisce il primato del papa in questi termini: «Il Vescovo della Chiesa di Roma [...] ha, in virtù del suo ufficio, la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale nella Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.»[5] È questa pienezza di potere (plenitudo potestatis) a rendere possibile l'atto più solenne del governo pontificio: una decisione che, per essere valida, non ha bisogno né dell'accordo di un concilio, né di quello di un dicastero, né di alcun'altra istanza ecclesiale.

Concretamente, una costituzione apostolica serve a quattro tipi di atti maggiori, a esclusione di ogni altro genere documentario minore[6]:

  1. Definire un dogma — proclamare solennemente, ex cathedra, una verità di fede come divinamente rivelata (Ineffabilis Deus, Munificentissimus Deus).
  2. Codificare o rifondere il diritto universale della Chiesa — promulgare un Codice di diritto canonico o una delle sue parti maggiori (Providentissima Mater Ecclesia, Sacrae Disciplinae Leges, Pascite Gregem Dei).
  3. Riorganizzare un'istituzione maggiore del governo centrale — ristrutturare la Curia romana, erigere o riformare un'università ecclesiastica, istituire un ordinariato (Pastor Bonus, Praedicate Evangelium, Sapientia Christiana, Anglicanorum Coetibus).
  4. Promulgare un testo dottrinale di riferimento universale — dare forza ufficiale a un'opera catechistica destinata a tutta la Chiesa (Fidei Depositum, per il Catechismo del 1992).

Un'omonimia da non confondere: le Costituzioni apostoliche del IV secolo

Un lettore che digita «Costituzioni apostoliche» in un motore di ricerca può imbattersi in un testo del tutto diverso: la compilazione in otto libri nota con il nome latino di Constitutiones Apostolorum, redatta verso il 380 in Siria, probabilmente ad Antiochia[7]. Quest'opera — la cui attribuzione agli apostoli stessi è una finzione letteraria caratteristica del genere degli antichi «ordini ecclesiastici» — riprende e sviluppa la Didascalia Apostolorum (verso il 250) nei suoi primi sei libri, poi elementi della Didachè nel settimo, prima di proporre, nell'ottavo libro, una liturgia completa e gli ottantacinque Canoni apostolici[8].

La Chiesa non ha mai recepito questa compilazione nella sua integralità come norma obbligatoria. Il concilio in Trullo (692), pur riconoscendo il valore degli ottantacinque Canoni apostolici dell'ottavo libro, ha esplicitamente respinto il resto del testo a causa di alterazioni dottrinali introdotte da mani eterodosse:

«Tutto ciò che gli eterodossi hanno aggiunto con astuzia nelle Costituzioni apostoliche, pubblicate sotto [il nome di] Clemente, a danno della pietà [...], abbiamo giudicato bene eliminarlo, per l'edificazione e la sicurezza del gregge cristianissimo, non ammettendo in alcun modo i germogli dell'errore ereticale.» — Concilio in Trullo (692), canone 2[9]

La tradizione patristica e la critica storica moderna convergono nel collocare queste interpolazioni nella corrente ariana o affine, senza poter identificare l'autore con certezza[10]. Questa precisazione non è un semplice dettaglio di erudizione: evita al lettore cattolico di confondere un testo antico, parzialmente apocrifo e mai recepito come normativo nel suo insieme, con il genere documentario pontificio moderno — pienamente autentico e impegnativo dell'autorità del Successore di Pietro — che porta oggi lo stesso nome in italiano.

Come si riconosce una costituzione apostolica nel testo stesso

Una costituzione apostolica si identifica, nella sua edizione ufficiale latina, per diversi marchi formali costanti: il titolo è tratto dalle prime parole del testo (l'incipit), secondo l'uso costante dei documenti pontifici[11]; il testo si chiude con una formula di promulgazione che menziona il luogo (il più delle volte Roma, San Pietro), la data secondo il calendario romano e l'anno del pontificato[12]; e la firma porta il nome del papa seguito, per gli atti più solenni, dal titolo episcopus Ecclesiae catholicae. È questa forma — e non il solo contenuto — a permettere di classificare un documento come costituzione apostolica piuttosto che come lettera apostolica o motu proprio, due generi vicini ma di autorità e solennità diverse[13].

Dalle origini medievali alla forma moderna: una storia in tre tempi

Le bolle solenni del Medioevo e la definizione della visione beatifica (1336)

Benedetto XII, ritratto musivo a San Paolo fuori le Mura. Autore sconosciuto, pubblico dominio — Wikimedia Commons.

Prima che il termine tecnico «costituzione apostolica» si stabilizzasse, gli atti più solenni del magistero pontificio portavano il nome generico di bolla — dal latino bulla, che designa il sigillo di piombo che autenticava il documento[14]. Uno degli esempi più significativi per la storia dottrinale è la costituzione Benedictus Deus, promulgata dal papa Benedetto XII il 29 gennaio 1336, che pone fine a una controversia teologica aperta dal suo predecessore Giovanni XXII sulla sorte delle anime dei giusti prima del Giudizio finale[15]. Il testo definisce che le anime dei santi, purificate da ogni colpa, godono immediatamente dopo la morte della visione beatifica dell'essenza divina, «senza la mediazione di alcuna creatura»[16] — insegnamento che resta, sette secoli più tardi, uno dei punti di riferimento dell'escatologia cattolica sullo stato dell'anima tra la morte e la risurrezione dei corpi.

Questo episodio illustra un tratto costante della storia del genere: la terminologia latina (bulla, constitutio) è rimasta a lungo fluida, e uno stesso atto poteva essere designato indifferentemente con l'uno o l'altro termine secondo gli autori e le epoche. La condanna delle cinque proposizioni attribuite a Giansenio da parte di Innocenzo X, il 31 maggio 1653, ne offre un altro esempio: è rimasta nell'uso sotto il nome di bolla Cum Occasione, benché il suo oggetto — dirimere solennemente una controversia dottrinale per l'insieme della Chiesa — sia tipicamente quello che assumerà più tardi la costituzione apostolica in senso moderno[17].

Dal concilio di Trento al Vaticano I: la costituzione come atto dottrinale di peso

A partire dal XVI secolo, la distinzione tra gli atti di un concilio ecumenico (che produce esso stesso delle «costituzioni», votate dai Padri conciliari e poi confermate dal papa) e gli atti del papa da solo si precisa progressivamente nel vocabolario canonico, senza tuttavia fissarsi immediatamente in una terminologia univoca — la possibile confusione tra i due usi della parola costituzione resta d'altronde, ancora oggi, una delle ragioni per cui questo articolo vi dedica un'intera sezione più avanti[18]. È altresì in quest'epoca che Sisto V, con la costituzione Immensa Aeterni Dei del 22 gennaio 1588, riorganizza per la prima volta il governo centrale della Chiesa in quindici congregazioni permanenti — gesto fondatore di quella che diventerà la Curia romana moderna, e di cui si ritroverà l'eco diretta nelle grandi riforme curiali del XX secolo[19].

Il XX secolo: la costituzione apostolica diventa lo strumento legislativo ordinario del governo centrale

È nel XX secolo che il genere documentario si stabilizza pienamente nel suo uso attuale, a mano a mano che il diritto della Chiesa si codifica e il governo centrale si struttura in modo più sistematico. San Pio X, con il decreto Promulgandi Pontificias Constitutiones del 29 settembre 1908, istituisce gli Acta Apostolicae Sedis come organo ufficiale di pubblicazione di tutti gli atti della Santa Sede a decorrere dal gennaio 1909, in sostituzione degli Acta Sanctae Sedis del 1865-1908[20]. Questa riforma tecnica ha una conseguenza diretta per il nostro tema: dà finalmente un quadro di pubblicazione stabile e verificabile a ogni costituzione apostolica, condizione della tracciabilità rigorosa che oggi esige ogni ricerca su questi testi.

Le grandi costituzioni apostoliche dommatiche: quando il papa definisce un dogma

Nell'epoca moderna, due costituzioni apostoliche sono servite a definire un dogma mariano in modo solenne ed ex cathedra: Ineffabilis Deus nel 1854 e Munificentissimus Deus nel 1950. Il loro studio congiunto permette di comprendere sia la procedura di consultazione che precede un tale atto, sia la forma letteraria precisa che riveste una definizione dommatica.

Ineffabilis Deus (1854): il dogma dell'Immacolata Concezione

L'8 dicembre 1854, il papa Pio IX promulga la costituzione apostolica Ineffabilis Deus, che definisce solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria[21]. L'atto non è improvvisato: cinque anni prima, con l'enciclica Ubi Primum del 2 febbraio 1849, Pio IX aveva consultato l'insieme dell'episcopato mondiale sull'opportunità di una tale definizione[22]. Su 603 risposte ricevute, circa 546 vescovi — più di nove decimi dei rispondenti — si pronunciarono a favore della definizione[23]. Un concistoro segreto, tenuto il 1º dicembre 1854, precedette di sette giorni la proclamazione solenne nella basilica di San Pietro.

«Dichiariamo, affermiamo e definiamo che la dottrina la quale ritiene che la beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua Concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, sia stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale, è rivelata da Dio, e che perciò deve essere fermamente e costantemente creduta da tutti i fedeli.» — Pio IX, costituzione apostolica Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854[24]

Questa formula canonica — «Dichiariamo, affermiamo e definiamo» — diventerà il modello su cui Pio XII ricalcherà, novantasei anni più tardi, la definizione del secondo dogma mariano della storia moderna.

Munificentissimus Deus (1950): il dogma dell'Assunzione

Pio XII durante la proclamazione dell'Assunzione, il 1º novembre 1950. Fotografo sconosciuto, pubblico dominio (PD-Italia / PD-1996) — Wikimedia Commons.

Il 1º novembre 1950, nell'Anno santo, Pio XII promulga la costituzione apostolica Munificentissimus Deus, che definisce il dogma dell'Assunzione corporea della Vergine Maria al cielo[25]. Come il suo predecessore un secolo prima, Pio XII aveva proceduto a una vasta consultazione episcopale preliminare: con la lettera Deiparae Virginis Mariae del 1º maggio 1946, aveva interrogato l'insieme dei vescovi del mondo sull'opportunità e la fondatezza di una tale definizione; nel mese di agosto 1950, 1 191 vescovi avevano risposto, con un parere quasi unanime a favore del dogma[26].

«Per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo, e per la Nostra, proclamiamo, dichiariamo e definiamo che è un dogma divinamente rivelato che Maria, l'Immacolata Madre di Dio sempre Vergine, al termine del corso della sua vita terrena, è stata assunta in anima e corpo alla gloria celeste.» — Pio XII, costituzione apostolica Munificentissimus Deus, 1º novembre 1950[27]

Perché solo due dogmi mariani sono stati definiti con costituzione apostolica dal 1854?

La rarità di questo tipo di atto non è un caso editoriale: una definizione ex cathedra impegna l'infallibilità pontificia nel senso più stretto definito dal concilio Vaticano I, e la Chiesa usa questa prerogativa con estrema sobrietà, proprio perché la sua gravità dottrinale esige una certezza morale assoluta circa il carattere realmente rivelato della verità proclamata[28]. Le due definizioni mariane del 1854 e del 1950 condividono d'altronde uno stesso metodo: consultazione universale preliminare dell'episcopato, quasi unanimità constatata, poi atto solenne del solo papa — il che illustra concretamente il principio, ricordato dal Vaticano I, che il papa non definisce mai un dogma nell'isolamento dalla fede vissuta da tutta la Chiesa, anche quando giuridicamente la sua sola autorità basta all'atto[29].

Le grandi costituzioni apostoliche legislative: codificare il diritto della Chiesa

Fregio — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Costituzioni di promulgazione presentate in questa sezione: 1917, 1983, 1992 e 2021. Il Catechismo è un riferimento dottrinale, distinto da un codice giuridico.

Accanto alla sua funzione dommatica, la costituzione apostolica assolve una seconda funzione maggiore: dare forza di legge universale a un corpus giuridico o dottrinale destinato all'insieme della Chiesa latina o orientale.

Providentissima Mater Ecclesia (1917): il primo Codice di diritto canonico codificato

Il 27 maggio 1917, il papa Benedetto XV promulga la costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia, che dà forza di legge al primo Codice di diritto canonico codificato della storia della Chiesa latina, entrato in vigore il 19 maggio 1918[30]. Questo codice, preparato sotto l'impulso iniziale di Pio X a partire dal 1904, raccoglie per la prima volta in un testo unico e sistematico secoli di legislazione ecclesiastica dispersa nelle decretali, nei concili e nella giurisprudenza dei dicasteri romani. Per la storia completa di questo primo Codice e della sua gestazione, vedi Il Codice di diritto canonico del 1917.

Sacrae Disciplinae Leges (1983): il nuovo Codice, «ultimo documento del Concilio»

Il 25 gennaio 1983, Giovanni Paolo II promulga la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, recante il nuovo Codice di diritto canonico, entrato in vigore la prima domenica d'Avvento successiva, il 27 novembre 1983[31]. La data di promulgazione non è anodina: cade esattamente ventiquattro anni, giorno per giorno, dopo l'allocuzione del 25 gennaio 1959 con cui Giovanni XXIII, alla basilica di San Paolo fuori le Mura, aveva annunciato congiuntamente un sinodo diocesano per Roma, un concilio ecumenico per la Chiesa universale, e — «conseguenza naturale di queste due decisioni», secondo le sue stesse parole — la revisione del Codice di diritto canonico allora in vigore[32].

Il nuovo Codice si presenta esplicitamente come la traduzione giuridica dell'insegnamento del concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II lo riassumerà egli stesso, il 21 novembre 1983, in un'allocuzione alla Pontificia Università Gregoriana, qualificandolo come «ultimo documento del Concilio»[33]. Per il dettaglio della genesi, del contenuto e della recezione di questo Codice, vedi Il Codice di diritto canonico del 1983.

Fidei Depositum (1992): la promulgazione del Catechismo della Chiesa cattolica

L'11 ottobre 1992, trentesimo anniversario dell'apertura del concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II promulga con la costituzione apostolica Fidei Depositum il Catechismo della Chiesa cattolica, frutto di sei anni di lavoro di una commissione di dodici cardinali e vescovi presieduta dal cardinale Joseph Ratzinger, coadiuvata da un comitato di redazione di sette vescovi diocesani specialisti di teologia e di catechesi, e sottoposta a una vasta consultazione dell'insieme delle conferenze episcopali del mondo[34].

«È un'esposizione della fede della Chiesa e della dottrina cattolica, attestate o illuminate dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione apostolica e dal Magistero [...]. Lo riconosco come uno strumento valido e legittimo al servizio della comunione ecclesiale e come una norma sicura per l'insegnamento della fede.» — Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Fidei Depositum, 11 ottobre 1992[35]

A differenza delle due costituzioni dommatiche studiate più sopra, Fidei Depositum non definisce alcun dogma nuovo: dà un'autorità dottrinale di riferimento a una sintesi di verità già insegnate altrove, con valore di «norma sicura» per la catechesi universale[36]. Per la storia e il contenuto dettagliati dell'opera stessa, vedi Il Catechismo della Chiesa cattolica (1992).

Pascite Gregem Dei (2021): rifondere il diritto penale canonico

Più di recente, il papa Francesco ha fatto ricorso allo stesso strumento per una riforma di portata più limitata ma reale: la costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, del 23 maggio 2021, promulga una nuova versione del Libro VI (diritto penale) del Codice di diritto canonico, entrata in vigore l'8 dicembre 2021[37]. Questa riforma inasprisce in particolare le disposizioni relative agli abusi sessuali sui minori e ai delitti contro il sesto comandamento[38], e illustra la funzione sempre viva della costituzione apostolica come strumento di aggiornamento puntuale del diritto universale, senza che sia necessario rifondere l'insieme del Codice.

Riorganizzare il governo centrale della Chiesa: le costituzioni sulla Curia romana

Da Immensa Aeterni Dei a Regimini Ecclesiae Universae: quattro secoli di riforme curiali

La riorganizzazione della Curia romana — l'insieme dei dicasteri e organismi che assistono il papa nel governo della Chiesa universale[39] — è stata oggetto, in quasi quattro secoli e mezzo, di una serie di costituzioni apostoliche strutturanti, ciascuna riferendosi esplicitamente alla precedente come a una tappa di una stessa storia istituzionale[40].

Costituzione apostolicaPapaDataPortata della riforma
Immensa Aeterni DeiSisto V22 gennaio 1588Creazione di quindici congregazioni romane permanenti — atto fondatore della Curia moderna
Sapienti ConsilioSan Pio X29 giugno 1908Prima grande razionalizzazione della Curia in epoca contemporanea
Regimini Ecclesiae UniversaePaolo VI15 agosto 1967Riforma della Curia alla luce del concilio Vaticano II
Pastor BonusGiovanni Paolo II28 giugno 1988Riorganizzazione completa in dicasteri, tribunali e consigli pontifici
Praedicate EvangeliumFrancesco19 marzo 2022Rifondazione missionaria della Curia, apertura dei dicasteri ai laici

Lettura della tabella: ogni nuova costituzione si presenta come uno sviluppo organico della precedente, non come una rottura — Pastor Bonus cita esplicitamente Immensa Aeterni Dei, Sapienti Consilio e Regimini Ecclesiae Universae nel proprio preambolo storico.[41]

Pastor Bonus (1988): la Curia ripensata dopo il Vaticano II

Fregio — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Fonti: preambolo storico di Pastor Bonus (1988) e Praedicate Evangelium (2022).

Il 28 giugno 1988, Giovanni Paolo II promulga la costituzione apostolica Pastor Bonus, frutto dei lavori di una commissione cardinalizia incaricata di adattare il funzionamento della Curia romana al nuovo Codice di diritto canonico del 1983 e all'ecclesiologia del Vaticano II[42]. Il testo definisce, al suo articolo 1, la Curia romana come «l'insieme dei dicasteri e organismi che aiutano il Romano Pontefice» nell'esercizio della sua carica pastorale suprema a beneficio della Chiesa latina come delle Chiese cattoliche orientali, e dettaglia nelle sue sezioni successive il ruolo della Segreteria di Stato, delle congregazioni, dei tribunali, dei consigli pontifici e dei servizi amministrativi[43]. Questa architettura, rimasta in vigore per trentaquattro anni, sarà quella sotto cui la Chiesa avrà vissuto la fine del pontificato di Giovanni Paolo II, quello di Benedetto XVI e i primi nove anni del pontificato di Francesco.

Praedicate Evangelium (2022): una Curia missionaria, aperta ai laici

Il 19 marzo 2022, solennità di san Giuseppe, il papa Francesco promulga la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, che sostituisce Pastor Bonus ed entra in vigore il giorno della Pentecoste successiva, il 5 giugno 2022[44]. Il testo, che conta 250 articoli, introduce due novità strutturali maggiori: il Dicastero per l'Evangelizzazione è ormai posto in testa all'elenco dei dicasteri, presieduto direttamente dal papa stesso; e l'articolo 5 dei principi generali apre esplicitamente la presidenza di un dicastero a «ogni fedele», chierici come laici, «tenuto conto della competenza, della potestà di governo e della funzione» proprie di ciascun organismo[45].

«La Curia romana è al servizio del papa che, come Successore di Pietro, è il principio perpetuo e visibile e il fondamento dell'unità, sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli.» — Papa Francesco, costituzione apostolica Praedicate Evangelium, art. 8, 19 marzo 2022[46]

Il preambolo del testo insiste sulla dimensione missionaria che deve ormai rivestire ogni servizio curiale, ricordando che «ogni cristiano, in virtù del suo battesimo, è un discepolo missionario»[47] — un principio che orienta fino all'ordine di presentazione dei dicasteri nel nuovo testo.

Altri campi di applicazione: università, ordinariati, istituti

Pontificia Università Gregoriana, Roma, maggio 2010. Fczarnowski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Miniatura Wikimedia, senza ritagli.

La costituzione apostolica non serve solo a definire dogmi o a codificare il diritto universale: è anche lo strumento con cui la Santa Sede erige o riforma istituzioni trasversali di grande ampiezza, la cui esistenza supera il quadro di una sola diocesi o di un solo paese.

Sapientia Christiana (1979) e Veritatis Gaudium (2017): le università ecclesiastiche

Il 15 aprile 1979, Giovanni Paolo II promulga la costituzione apostolica Sapientia Christiana, che fissa per la prima volta un quadro normativo unificato per l'insieme delle università e facoltà ecclesiastiche del mondo cattolico — teologia, diritto canonico, filosofia, scienze religiose[48]. Quasi quarant'anni più tardi, l'8 dicembre 2017, il papa Francesco firma la costituzione apostolica Veritatis Gaudium, pubblicata il 29 gennaio 2018, che aggiorna interamente questo quadro in vista di un «saggio e coraggioso rinnovamento» degli studi ecclesiastici, orientato verso quella che il testo chiama «la trasformazione missionaria di una Chiesa "in uscita"»[49].

Anglicanorum Coetibus (2009): l'accoglienza degli anglicani nell'unità cattolica

Il 4 novembre 2009, Benedetto XVI promulga la costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus, che istituisce un quadro canonico inedito — l'ordinariato personale — permettendo a interi gruppi di fedeli anglicani di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica conservando alcuni elementi del proprio patrimonio liturgico e spirituale[50]. Da questo testo nasceranno tre ordinariati: quello di Nostra Signora di Walsingham per il Regno Unito (15 gennaio 2011), quello della Cattedra di San Pietro per gli Stati Uniti (1º gennaio 2012), e quello di Nostra Signora della Croce del Sud per l'Australia (15 giugno 2012)[51]. Questo testo illustra una funzione distinta della costituzione apostolica: non dirimere un punto di dottrina né codificare il diritto universale, bensì erigere una struttura canonica nuova, tagliata su misura per una situazione pastorale inedita.

Redazione e promulgazione: come nasce una costituzione apostolica

La preparazione: commissioni, consultazioni, pareri dei dicasteri

Schema — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Fonti: Codice di diritto canonico, canone 8 § 1, e Sacrae Disciplinae Leges (1983). Promulgazione ed entrata in vigore sono distinte.

Nessuna costituzione apostolica maggiore è redatta nella precipitazione o nell'isolamento di un solo ufficio. I casi studiati più sopra ne offrono un'illustrazione costante: Ineffabilis Deus è preceduta da cinque anni di consultazione episcopale mondiale; Munificentissimus Deus, da quattro anni; Sacrae Disciplinae Leges, da più di due decenni di lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico; Fidei Depositum, da sei anni di redazione e di consultazione delle conferenze episcopali; Pastor Bonus, dai lavori di una commissione cardinalizia dedicata[52]. Questo tempo lungo non è un semplice uso burocratico: traduce la preoccupazione costante di verificare, prima di ogni atto solenne, che il testo impegni effettivamente la fede e la disciplina recepite dall'insieme del Corpo ecclesiale, e non la sola iniziativa personale del papa regnante.

La promulgazione ufficiale e l'entrata in vigore

Una volta che il testo è definito e firmato dal papa, la sua forza giuridica universale dipende da regole fissate dal diritto stesso. Il canone 8 § 1 del Codice di diritto canonico del 1983 dispone:

«Le leggi universali sono promulgate con la pubblicazione nel commento ufficiale degli Atti della Santa Sede [Acta Apostolicae Sedis], a meno che, in casi particolari, non sia stato prescritto un altro modo di promulgazione; entrano in vigore solo tre mesi dopo la data riportata sul numero degli Acta, a meno che, per la natura stessa della cosa, non obblighino immediatamente, o che la legge stessa non abbia espressamente stabilito un termine più breve o più lungo.» — Codice di diritto canonico (1983), canone 8 § 1[53]

Questa regola spiega perché una costituzione apostolica porti quasi sempre due date distinte nelle opere di riferimento: la data di firma e di promulgazione propriamente detta, e la data — talvolta molto posteriore — della sua entrata in vigore effettiva. Sacrae Disciplinae Leges ne offre l'esempio più netto: firmata e promulgata il 25 gennaio 1983, la costituzione produce i suoi effetti giuridici solo la prima domenica d'Avvento successiva, il 27 novembre 1983, lasciando così dieci mesi all'insieme dei tribunali, seminari e amministrazioni diocesane per prepararsi al nuovo diritto[54].

Costituzione apostolica e costituzione conciliare: una distinzione capitale

Le quattro costituzioni del Vaticano II

Il termine «costituzione» designa, nel vocabolario ecclesiale, due realtà formalmente distinte che non bisogna mai confondere. La costituzione apostolica, studiata in tutto questo articolo, è l'atto del papa da solo. La costituzione conciliare è, invece, uno dei quattro documenti di rango più elevato prodotti da un concilio ecumenico — cioè votati dall'assemblea dei vescovi riuniti in concilio, poi confermati e promulgati dal papa nella sua qualità di presidente del concilio[55]. Il concilio Vaticano II (1962-1965) ne ha prodotti esattamente quattro, su un totale di sedici documenti conciliari:

Costituzione conciliareTipoData di promulgazione
Sacrosanctum ConciliumCostituzione sulla sacra liturgia4 dicembre 1963
Lumen GentiumCostituzione dommatica sulla Chiesa21 novembre 1964
Dei VerbumCostituzione dommatica sulla divina Rivelazione18 novembre 1965
Gaudium et SpesCostituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo7 dicembre 1965

Lettura della tabella: le due costituzioni qualificate come «dommatiche» (Lumen Gentium, Dei Verbum) trattano rispettivamente della natura della Chiesa e della Rivelazione; Sacrosanctum Concilium riguarda la liturgia; Gaudium et Spes, unica «costituzione pastorale» della storia conciliare, affronta il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Perché Lumen Gentium non è una costituzione apostolica

Schema comparativo — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Esempi: Sacrae Disciplinae Leges, Fidei Depositum, Lumen Gentium e Dei Verbum. Le scene sono simboliche.

Lumen Gentium non è dunque, a rigore, mai una «costituzione apostolica» nel senso tecnico inteso da questo articolo: è una costituzione conciliare, prodotta dall'assemblea dei vescovi del mondo riuniti in concilio ecumenico sotto la presidenza del papa, e non un atto del papa che agisce da solo in virtù del solo suo primato. La distinzione ha una portata dottrinale reale: una costituzione conciliare impegna la collegialità episcopale unita al successore di Pietro, mentre una costituzione apostolica impegna il primato pontificio esercitato individualmente — due soggetti teologici del magistero supremo che il concilio Vaticano I e poi il Vaticano II hanno avuto cura di mantenere insieme, senza mai confonderli né opporli[56].

«Esiste un ordine o una "gerarchia" delle verità della dottrina cattolica, in ragione del loro diverso rapporto con il fondamento della fede cristiana.» — Concilio Vaticano II, decreto Unitatis Redintegratio, n. 11, 21 novembre 1964[57]

Questa gerarchia delle verità, enunciata da un decreto conciliare distinto, ricorda utilmente che nessuna classificazione puramente formale — bolla, costituzione apostolica, costituzione conciliare, enciclica — dispensa il lettore dal considerare, per ciascun documento preciso, la natura esatta della verità che esso porta e il grado di assenso che essa richiede.

Distinguere la costituzione apostolica dagli altri atti pontifici

La costituzione apostolica è solo un genere fra la tipologia completa degli atti della Santa Sede, che conviene saper situare rispetto agli altri per non confonderli:

  • La bolla — atto solenne storicamente autenticato da un sigillo di piombo, oggi largamente soppiantato nell'uso corrente dalla costituzione apostolica stessa per gli atti dello stesso rango.
  • Il breve apostolico — forma più rapida e meno cerimoniosa, apparsa sotto Eugenio IV verso il 1431, riservata agli atti correnti.
  • L'enciclica — lettera circolare indirizzata all'episcopato mondiale, strumento ordinario del magistero dottrinale pontificio da Leone XIII.
  • L'esortazione apostolica — documento di incoraggiamento pastorale, spesso post-sinodale da Paolo VI, senza la solennità definitoria di una costituzione.
  • Il motu proprio — decisione presa «di propria iniziativa» dal papa, senza sollecitazione preliminare, oggi frequentemente usato per riforme legislative mirate.

Ciascuno di questi generi è oggetto di un articolo Ignispedia distinto: vedi I documenti del Magistero per la tipologia completa e i tre gradi di assenso dottrinale, Le encicliche per la storia del genere enciclica, I motu proprio e Le esortazioni apostoliche per questi due generi vicini.

Quale autorità dottrinale per una costituzione apostolica?

I tre gradi di assenso applicati alle costituzioni

Il fatto che un testo porti la forma solenne di una costituzione apostolica non pregiudica, di per sé, il grado di assenso che esso richiede al fedele. Il Codice di diritto canonico distingue, sulla scia della Professio fidei del 1989, tre gradi: la fede divina e cattolica per le verità formalmente rivelate, l'adesione ferma e definitiva per le verità definitivamente proposte senza essere formalmente rivelate, e la sottomissione religiosa della volontà e dell'intelligenza per il magistero autentico non definitivo[58]. Una costituzione apostolica può rientrare in uno qualsiasi di questi tre gradi secondo il suo oggetto preciso:

Tipo di costituzione apostolicaEsempioGrado di assenso richiesto
Definizione dommatica ex cathedraIneffabilis Deus, Munificentissimus DeusFede divina e cattolica (irrevocabile)
Promulgazione disciplinare o legislativaSacrae Disciplinae Leges, Pastor BonusObbedienza canonica al diritto stabilito, riformabile da un papa successivo
Testo dottrinale di riferimento non definitorioFidei Depositum (preambolo del Catechismo)Sottomissione religiosa verso l'insegnamento sintetizzato, esso stesso di gradi vari secondo i punti trattati

Lettura della tabella: la forma «costituzione apostolica» indica la solennità massima dell'atto, ma solo l'oggetto preciso del testo — dogma, disciplina, o sintesi dottrinale — determina il grado di assenso realmente richiesto.

Una costituzione disciplinare impegna l'infallibilità?

Schema — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Fonti: Codice di diritto canonico, canoni 750-752; Munificentissimus Deus; Sacrae Disciplinae Leges; Fidei Depositum. La portata dipende dall'oggetto del testo.

No, salvo eccezione esplicitamente segnalata dal testo stesso. Una costituzione che riorganizza la Curia romana (Pastor Bonus, Praedicate Evangelium) o che promulga un Codice di diritto canonico (Sacrae Disciplinae Leges) rientra nel potere di governo e di legislazione ordinaria del papa, non nel suo magistero infallibile: questi testi impegnano l'obbedienza canonica del fedele e del chierico, ma restano per natura riformabili da un papa successivo — come illustra d'altronde concretamente la sostituzione di Pastor Bonus con Praedicate Evangelium nel 2022, trentaquattro anni dopo la sua promulgazione. Solo una costituzione che definisce formalmente, dichiarandola divinamente rivelata, una verità di fede o di morale impegna l'infallibilità pontificia nel senso definito dal concilio Vaticano I[59] — il che, in tutta la storia moderna del genere, riguarda solo le due definizioni mariane del 1854 e del 1950 studiate più sopra.

Cronologia: le grandi costituzioni apostoliche della storia

  1. 29 gennaio 1336
    Benedictus Deus

    Benedetto XII definisce la visione beatifica immediata delle anime dei santi dopo la morte.

  2. 22 gennaio 1588
    Immensa Aeterni Dei

    Sisto V crea quindici congregazioni romane permanenti — atto fondatore della Curia moderna.

  3. 8 dicembre 1854
    Ineffabilis Deus

    Pio IX definisce il dogma dell'Immacolata Concezione, dopo aver consultato più di 600 vescovi.

  4. 27 maggio 1917
    Providentissima Mater Ecclesia

    Benedetto XV promulga il primo Codice di diritto canonico codificato della storia.

  5. 1º novembre 1950
    Munificentissimus Deus

    Pio XII definisce il dogma dell'Assunzione, dopo aver consultato 1191 vescovi.

  6. 15 aprile 1979
    Sapientia Christiana

    Giovanni Paolo II fissa il quadro normativo unificato delle università e facoltà ecclesiastiche.

  7. 25 gennaio 1983
    Sacrae Disciplinae Leges

    Giovanni Paolo II promulga il nuovo Codice di diritto canonico, «ultimo documento del Concilio».

  8. 28 giugno 1988
    Pastor Bonus

    Giovanni Paolo II riorganizza la Curia romana alla luce del Codice del 1983 e del Vaticano II.

  9. 11 ottobre 1992
    Fidei Depositum

    Giovanni Paolo II promulga il Catechismo della Chiesa cattolica, frutto di sei anni di lavoro.

  10. 4 novembre 2009
    Anglicanorum Coetibus

    Benedetto XVI istituisce gli ordinariati personali per l'accoglienza dei gruppi anglicani.

  11. 8 dicembre 2017
    Veritatis Gaudium

    Francesco aggiorna il quadro normativo degli studi ecclesiastici per una Chiesa «in uscita».

  12. 23 maggio 2021
    Pascite Gregem Dei

    Francesco rifonde il Libro VI (diritto penale) del Codice di diritto canonico.

  13. 19 marzo 2022
    Praedicate Evangelium

    Francesco sostituisce Pastor Bonus con una Curia missionaria aperta ai laici.

Perché questo genere documentario conta per il cattolico di oggi

Schema di lettura — Infografica originale di Ignispedia creata con IA. Sintesi dei punti di riferimento esposti nell'articolo; documento rappresentato in modo simbolico.

Conoscere la natura esatta di una costituzione apostolica non è un esercizio di pura erudizione canonica: è una chiave di lettura indispensabile per situare correttamente, nella propria vita di fede come nel dibattito pubblico, l'autorità reale di un testo del Magistero. Sapere che Ineffabilis Deus impegna la fede divina e cattolica in modo irrevocabile, mentre Pastor Bonus rientrava in una sistemazione amministrativa riformabile — come ha mostrato la sua sostituzione con Praedicate Evangelium trentaquattro anni più tardi — evita al fedele due tentazioni opposte ed egualmente nefaste: trattare come negoziabile ciò che è definitivamente acquisito alla fede, o trattare come intoccabile ciò che rientra, per natura, nel governo prudenziale e riformabile della Chiesa in cammino nella storia. La costituzione apostolica, vertice formale della gerarchia documentaria pontificia, chiede così di essere recepita non con un riflesso uniforme di sottomissione o di sospetto, ma con quel discernimento preciso che la Chiesa stessa invita i suoi fedeli a esercitare, documento per documento, secondo l'oggetto proprio di ciascuno.

Per approfondire

Note e riferimenti

  1. Codice di diritto canonico (1983), canone 331: primato del papa, «potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale» nella Chiesa.

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  2. Concilio in Trullo (692), canone 2, testo citato dall'edizione dei canoni conciliari orientali; vedi anche Catholic Encyclopedia, articolo «Apostolic Constitutions», newadvent.org, sul rigetto delle interpolazioni eterodosse del testo pur conservando gli ottantacinque Canoni apostolici dell'ottavo libro.

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  3. Codice di diritto canonico (1983), canone 8 § 1: promulgazione delle leggi universali con pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis, entrata in vigore tre mesi dopo la data del numero degli Acta salvo disposizione contraria.

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  4. Concilio Vaticano II, costituzione dommatica Lumen Gentium, n. 25, 21 novembre 1964, sul magistero autentico del papa e dei vescovi e i suoi gradi di assenso.

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  5. Per la tipologia completa degli atti pontifici (bolle, brevi, encicliche, motu proprio, decreti) e i tre gradi di assenso dottrinale, vedi l'articolo Ignispedia I documenti del Magistero.

    6 13 18 55
  6. Franz Xaver Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905, riferimento critico standard per la datazione (verso il 380) e la localizzazione siriaca (probabilmente Antiochia) delle Constitutiones Apostolorum; vedi anche Catholic Encyclopedia, articolo «Apostolic Constitutions», newadvent.org, sulla dipendenza dei primi sei libri dalla Didascalia Apostolorum (verso il 250) e del settimo libro dalla Didachè.

    7 8 10
  7. Uso costante della cancelleria pontificia dal Medioevo: il titolo di un documento pontificio solenne è tratto dalle sue prime parole latine (l'incipit), pratica documentata in particolare nella Catholic Encyclopedia, articolo «Bulls and Briefs», newadvent.org.

    11 12
  8. Catholic Encyclopedia, articolo «Bulls and Briefs», newadvent.org: etimologia della parola bulla («bolla», che designa il sigillo di piombo) e descrizione della forma solenne delle bolle pontificie.

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  9. Benedetto XII, costituzione Benedictus Deus, 29 gennaio 1336, che definisce la visione beatifica immediata dell'anima dei santi dopo la morte e la completa purificazione delle anime del purgatorio prima del loro ingresso in cielo. Testo latino e traduzione inglese su papalencyclicals.net.

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  10. Innocenzo X, bolla Cum Occasione, 31 maggio 1653, che condanna cinque proposizioni attribuite a Cornelius Giansenio (quattro come eretiche, la quinta come falsa e suscettibile di un senso eretico), senza pronunciarsi esplicitamente sulla loro presenza letterale nell'Augustinus di Giansenio. Vedi anche Alessandro VII, bolla Ad Sacram, 1656, che attribuisce esplicitamente queste proposizioni al senso dell'opera di Giansenio.

    17
  11. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Pastor Bonus, 28 giugno 1988, preambolo storico che cita Immensa Aeterni Dei di Sisto V (22 gennaio 1588), Sapienti Consilio di san Pio X (29 giugno 1908) e Regimini Ecclesiae Universae di Paolo VI (15 agosto 1967); articolo 1 che definisce la Curia romana come «l'insieme dei dicasteri e organismi» che assistono il papa. Testo su vatican.va.

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  12. San Pio X, decreto Promulgandi Pontificias Constitutiones, 29 settembre 1908, che istituisce gli Acta Apostolicae Sedis come giornale ufficiale della Santa Sede a decorrere dal gennaio 1909, in sostituzione degli Acta Sanctae Sedis (1865-1908).

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  13. Pio IX, costituzione apostolica Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854, che definisce il dogma dell'Immacolata Concezione, preceduta dall'enciclica Ubi Primum (2 febbraio 1849) di consultazione episcopale (603 risposte ricevute, circa 546 favorevoli) e da un concistoro segreto il 1º dicembre 1854. Testo su laportelatine.org e newadvent.org.

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  14. Pio XII, costituzione apostolica Munificentissimus Deus, 1º novembre 1950, che definisce il dogma dell'Assunzione corporea della Vergine Maria. Testo su vatican.va.

    25 27
  15. Pio XII, lettera Deiparae Virginis Mariae, 1º maggio 1946, consultazione episcopale preliminare alla definizione del dogma dell'Assunzione; 1 191 vescovi avevano risposto nell'agosto 1950, in modo quasi unanime a favore della definizione.

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  16. Concilio Vaticano I, costituzione dommatica Pastor Aeternus, cap. 4, 18 luglio 1870, sulle condizioni dell'infallibilità pontificia ex cathedra: il papa che parla come pastore e dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica, su una dottrina di fede o di morale da tenersi da tutta la Chiesa.

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  17. Benedetto XV, costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia, 27 maggio 1917, che promulga il primo Codice di diritto canonico codificato della Chiesa latina, entrato in vigore il 19 maggio 1918. Vedi l'articolo Ignispedia Il Codice di diritto canonico del 1917 per il dettaglio della genesi e del contenuto.

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  18. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983, che promulga il nuovo Codice di diritto canonico, entrato in vigore la prima domenica d'Avvento successiva (27 novembre 1983). Testo su vatican.va.

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  19. Giovanni XXIII, allocuzione alla basilica di San Paolo fuori le Mura, 25 gennaio 1959, che annuncia congiuntamente un sinodo diocesano per Roma, un concilio ecumenico per la Chiesa universale, e la revisione del Codice di diritto canonico come «conseguenza naturale» di queste due decisioni.

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  20. Giovanni Paolo II, allocuzione ai partecipanti a un corso sul nuovo Codice di diritto canonico, Pontificia Università Gregoriana, 21 novembre 1983, che qualifica il nuovo Codice come «ultimo documento del Concilio».

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  21. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Fidei Depositum, 11 ottobre 1992, che promulga il Catechismo della Chiesa cattolica, frutto di sei anni di lavoro di una commissione di dodici cardinali e vescovi presieduta dal cardinale Joseph Ratzinger (istituita nel 1986), assistita da un comitato di redazione di sette vescovi diocesani e da una vasta consultazione delle conferenze episcopali del mondo. Testo su vatican.va.

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  22. Papa Francesco, costituzione apostolica Pascite Gregem Dei, 23 maggio 2021, che promulga la nuova versione del Libro VI (diritto penale) del Codice di diritto canonico, entrata in vigore l'8 dicembre 2021. Testo su vatican.va.

    37 38
  23. Papa Francesco, costituzione apostolica Praedicate Evangelium, 19 marzo 2022, entrata in vigore il 5 giugno 2022 (Pentecoste), 250 articoli, che riorganizza la Curia romana e apre la presidenza dei dicasteri ai laici (art. 5 dei principi generali). Testo su vatican.va.

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  24. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Sapientia Christiana, 15 aprile 1979, sulle università e facoltà ecclesiastiche; Papa Francesco, costituzione apostolica Veritatis Gaudium, firmata l'8 dicembre 2017 e pubblicata il 29 gennaio 2018, che aggiorna questo quadro normativo. Testi su vatican.va.

    48 49
  25. Benedetto XVI, costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus, 4 novembre 2009, che istituisce gli ordinariati personali per i gruppi di fedeli anglicani che entrano in piena comunione con la Chiesa cattolica. Tre ordinariati istituiti: Nostra Signora di Walsingham (Regno Unito, 15 gennaio 2011), Cattedra di San Pietro (Stati Uniti, 1º gennaio 2012), Nostra Signora della Croce del Sud (Australia, 15 giugno 2012). Testo su vatican.va.

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  26. Concilio Vaticano II, decreto Unitatis Redintegratio, n. 11, 21 novembre 1964, sulla gerarchia delle verità della dottrina cattolica.

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  27. Codice di diritto canonico (1983), canoni 750-752, sui tre gradi di assenso dottrinale: fede divina e cattolica (canone 750 § 1), adesione ferma e definitiva (canone 750 § 2, aggiunto dal motu proprio Ad Tuendam Fidem di Giovanni Paolo II, 18 maggio 1998), sottomissione religiosa della volontà e dell'intelligenza (canone 752).

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